CA
Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2024, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
dott. Marco Razzano Esperto dott.ssa Arianna Divella Esperta
All'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al numero 1810 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , difesi dagli C.F._2 Parte_3 C.F._3
avv.ti Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio, giusta procura in atti
Appellanti principali
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. , CodiceFiscale_5 CP_3 C.F._6 Controparte_4
(C.F. ), difesi dall'avv. Antonio Sciaudone, giusta procura in atti C.F._7
Appellate e appellanti incidentali
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, così decide: A)rigetta, per quanto di ragione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e , e per l'effetto, accerta che De ,
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_3
, e sono subentrate a – a seguito del
[...] Controparte_4 CP_2 Persona_1 decesso di questo - nel rapporto di affitto avente ad oggetto il fondo in “zona Trielle”;
B) rigetta l'appello proposto da , , Controparte_1 CP_3 Controparte_4
e e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento dei danni da queste CP_2
avanzata;
C) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2024
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
dott. Marco Razzano Esperto dott.ssa Arianna Divella Esperta
All'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al numero 1810 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , difesi dagli C.F._2 Parte_3 C.F._3
avv.ti Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio, giusta procura in atti
Appellanti principali
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. , CodiceFiscale_5 CP_3 C.F._6 Controparte_4
(C.F. ), difesi dall'avv. Antonio Sciaudone, giusta procura in atti C.F._7
Appellate e appellanti incidentali
CP_5
1.De , , e , in Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
proprio e quali eredi di , convenivano innanzi alla sezione agraria del Persona_1
tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e . Controparte_6 Parte_3
Chiedevano di: accertare che le ricorrenti, rispettivamente moglie e figlie di , deceduto il Persona_1
19.4.2016, erano partecipi dell'impresa familiare di , e di dichiararle parti Persona_1
concessionarie del contratto di affitto, originariamente stipulato da e dal di Persona_1
lui padre pure premorto, avente ad oggetto i fondi rustici denominati Trielle e Persona_2
Castellone in Pignataro Maggiore, di proprietà attualmente di e Controparte_6 Parte_3
rinnovatosi, in difetto di disdetta, sino al 10.11.2027;
[...]
in subordine, preso atto del decesso di , dichiarare le ricorrenti succedute, Persona_1 ai sensi dell'art. 49 legge 203 del 1982, nel contratto di affitto, originariamente stipulato da e dal padre avente ad oggetto i fondi rustici denominati Persona_1 Persona_2
Trielle e Castellone in Pignataro Maggiore, di proprietà di e Controparte_6 Parte_3
rinnovatisi, in difetto di disdetta, sino al 10.11.2027;
[...]
condannare e al pagamento della somma di euro Controparte_6 Parte_3
4.407,00 per ogni anno di mancata presentazione della domanda Agea e ciò a decorrere dal2016 e fino all'effettivo accertamento del rapporto, a titolo di risarcimento del danno per la mancata percezione dei premi comunitari Agea per le campagne 2015-2016 e 2016-2017, nonché per quelle successive, fino alla definizione del giudizio.
2. Si costituivano (nella persona del suo procuratore generale Controparte_6
) e . Parte_1 Parte_3
Eccepivano il mancato tentativo di conciliazione in merito all'intera domanda proposta.
Contestavano che i contratti di affitto avessero avuto ad oggetto anche il terreno denominato
Castellone e che le ricorrenti avessero mai fatto parte di una impresa familiare coltivatrice o fossero mai state coltivatrici dirette.
Evidenziavano che sui resistenti non gravava alcun obbligo di stipulare un nuovo contratto con le ricorrenti allo scopo di consentire a queste di percepire le sovvenzioni Agea.
Chiedevano il rigetto delle domande.
3. All'udienza del 12.9.2018 veniva interrotto il giudizio per l'intervenuto decesso di
. Controparte_6
4. Le ricorrenti riassumevano il giudizio.
5. Si costituivano e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 CP_6
. Si riportavano alle allegazioni a e alle richieste formulate dal dante causa.
[...]
6. Con sentenza n. 1046, pubblicata il 25.3.2022, il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sezione agraria, riteneva procedibile la domanda, in quanto risultava regolarmente svolto il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Riteneva, inoltre, provato, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, che oggetto del contratto di affitto fossero stati sia il terreno Trielle sia il terreno Castellone.
Ancora, riteneva provato che le ricorrenti facessero parte di una impresa familiare, avendo collaborato alla coltivazione dei fondi con il genitore deceduto.
Rigettava la domanda di risarcimento dei danni. Deduceva che non era stata fornita la prova che fosse stata avanzata alla Agea istanza di pagamento dei contributi e che la stessa fosse stata rigettata in ragione della mancanza di un contratto scritto. Deduceva anche che mancava la prova dell'ammontare dell'importo cui le ricorrenti avrebbero avuto diritto.
7. e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello.
Eccepiscono la nullità della sentenza. Deducono che le udienze dal 25.3.2021 a quella del
24.3.2022 (all'esito della quale la causa è stata decisa) si sono celebrate innanzi al tribunale in composizione irregolare, in ragione della assenza degli esperti. Nelle udienze indicate sono stati ammessi i mezzi di prova, sono state assunte le prove e si è proceduto alla discussione della causa. La nullità delle attività processuali si è riverberata sulla validità della sentenza.
Eccepiscono la nullità della sentenza anche per altro motivo. Deducono che il collegio che ha pronunciato la sentenza era diverso da quello partecipante alla udienza di discussione.
All'udienza, infatti, erano presenti solo i giudici togati, mentre nel collegio che aveva pronunciato la sentenza comparivano anche gli esperti. La diversità tra il collegio innanzi al quale era stata discussa la causa e quello che aveva pronunciato la sentenza comporta la nullità della sentenza.
Lamentano la nullità della sentenza anche per mancata lettura del dispositivo in udienza.
Evidenziano che nel verbale del 24.3.2022 il collegio, all'esito della camera di consiglio, diede atto solo del deposito della sentenza, ma non della lettura del dispositivo.
Con altra censura, deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato che oggetto del contratto di affitto fosse, oltre il terreno Trielle, anche il terreno Castellone.
Evidenziano che il tribunale ha fondato il suo convincimento su: lettera raccomandata del 15.10.2016, inoltrata dall'avv. Bellocchio, in cui veniva utilizzato il termine “fondi”; una affermazione del teste , il quale aveva detto che accanto a Trielle si trova Testimone_1 una montagna, sulla quale c'erano le pecore dei ricorrenti;
le affermazioni del teste , il quale aveva affermato che sulla collina c'erano le Tes_2
pecore, poi gli ulivi e sul terreno più in basso vi era la coltivazione degli ortaggi;
le affermazioni del teste , che aveva dichiarato che i ricorrenti allevavano Testimone_3
pecore e di avere visto queste nella zona collinare.
Tali elementi non costituivano una sufficiente prova.
Il termine plurale “fondi” era stato utilizzato in quanto i resistenti avevano sempre sostenuto che oggetto del contratto era il fondo Trielle e i fondi limitrofi a questo, circostanti il fabbricato rurale. Le ricorrenti avevano depositato la denuncia di contratto verbale di affitto, presentata da
, in cui era menzionato solo il fondo Trielle. Inoltre in tale denuncia venivano Persona_1
indicati terreni di estensione di circa 10 ettari, mentre le ricorrenti pretendevano il riconoscimento dell'affitto per circa 33 ettari.
Nella missiva del 16.6.2016 le ricorrenti si affermavano affittuarie del fondo Trielle.
Insistono nella nullità della escussione dei testi e per la inammissibilità dei capitoli di prova, in quanto generici.
Il teste aveva offerto una testimonianza confusa e inattendibile;
il teste Testimone_1 Tes_2
non aveva fornito alcuna indicazione utile.
[...]
Lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che le ricorrenti avessero provato l'esistenza di una impresa familiare coltivatrice o, in subordine, di essere coltivatrici dirette.
Deducono che il tribunale ha fondato la sua decisione sulla circostanza che la CP_1
fosse proprietaria di un trattore e che la famiglia avesse sempre vissuto sui terreni oggetto di causa.
Il tribunale aveva poi fondato la convinzione anche sulle testimonianze di e Testimone_1
. Tes_4
Eccepiscono, infine, che le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova della loro asserita qualità di coltivatrici dirette.
Chiedono: di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
nel merito, di riformare la sentenza di primo grado, di rigettare le domande avanzate dalle ricorrenti.
Con vittoria di spese, da distrarsi.
8. Si sono costituiti , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
e contestano la fondatezza dell'appello. Controparte_4
Propongono appello incidentale e lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.
Deducono che la domanda di pagamento dei contributi Agea presuppone che i terreni, per i quali si intende presentare la domanda, siano inseriti nel fascicolo aziendale custodito, in forma telematica, dalla Agea. Per potere inserire un terreno nel fascicolo aziendale è indispensabile fornire un contratto sottoscritto dal concedente e dall'affittuario e che sia stato registrato. In assenza del contratto, il sistema non consente di procedere alla compilazione del fascicolo e il terreno non può essere caricato sul sistema. Tanto impedisce la presentazione della domanda.
Le appellate, dunque, non hanno proprio potuto presentare la domanda. Ne consegue che la domanda non è stata rigettata.
Inoltre, dato che i fondi, l'azienda e le coltivazioni sono sempre quelle oggetto delle domande di contribuzione relative agli anni 2014 e 2015, presentate da , si Persona_1 ha la certezza che l'eventuale domanda, supportata da contratto scritto, sarebbe stata accolta.
Agli atti vi è la prova dell'importo cui le appellate hanno diritto.
Chiedono anche la riforma della liquidazione delle spese del primo grado. In ragione della completa soccombenza della controparte, chiedono che le spese siano loro liquidate nella misura del 100%.
Così concludono:
- rigettare l'appello principale;
- in caso di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, chiedono che sia in ogni caso accolta la domanda e, per l'effetto,
- accertato e dichiarato che le istanti, rispettivamente moglie e figlie di , Persona_1 sono partecipi dell'impresa familiare del medesimo , dichiararle ad ogni Persona_1
effetto di legge parti concessionarie del contrato di affitto, originariamente stipulato da e dal di lui padre pure premorto, avente ad oggetto i fondi Persona_1 Persona_2
rustici denominati Trielle e Castellone in Pignataro Maggiore, di proprietà, al momento della proposizione del ricorso, di (cui poi sono succedute Controparte_6 Parte_1
e ) e , rinnovatosi, in difetto di disdetta, sino al 10/11/2027; Pt_2 Parte_3
- in subordine, preso atto del decesso di , dichiarare le istanti succedute, ai Persona_1
sensi dell'articolo 49 legge 203 del 1983, nel contratto di affitto, originariamente stipulato da e dal di lui padre pure premorto, avente ad oggetto i fondi Persona_1 Persona_2
rustici denominati Trielle e Castellone in Pignataro Maggiore, di proprietà, al momento della proposizione del ricorso, di e , rinnovatosi, in difetto Controparte_6 Parte_3
di disdetta, sino al 10/11/2027;
- condannare (e ora le eredi) e al pagamento della Controparte_6 Parte_3
somma di euro 4.407,00 per ogni anno di mancata presentazione della domanda Agea, e ciò decorre dal 2016 fino all'effettivo accertamento del rapporto, titolo di risarcimento del danno per la mancata percezione dei premi comunitari Agea per le campagne 2015-16 e
2016-17, nonché per quelle successive, fino alla definizione del presente giudizio;
- condannare la controparte alle spese del primo grado di giudizio, nella misura dell'intero; condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze.
9. Con sentenza non definitiva pubblicata il 20.12.2023 questa Corte così ha deciso:
“a) annulla l'ammissione delle prove avvenuta, in primo grado, all'udienza del 25.3.2021,
l'espletamento delle prove, avvenuta, in primo grado, all'udienza del 13.7.2021 e la discussione della causa, avvenuta, in primo grado, all'udienza del 24.3.2022;
b) annulla la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione specializzata agraria - n. 12046, pubblicata il 25.3.2022;
c) accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto da Parte_1
e , accerta che era affittuario Parte_2 Parte_3 Persona_1 esclusivamente del fondo in “zona Trielle” e non anche del fondo “Castellone”;
d) rimette la causa sul ruolo per la rinnovazione della istruttoria orale e dispone per la prosecuzione come da separata ordinanza;
e) rimette la regolazione delle spese alla sentenza definitiva”.
10. All'udienza del 20.3.2024 sono state assunte le prova orali ammesse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Gli appellanti principali e contestano la correttezza della CP_6 Pt_3
sentenza del tribunale nella parte in cui ha riconosciuto che le eredi sono partecipi _1 dell'impresa familiare e sono, quindi, concessionarie del contratto di affitto, originariamente stipulato da e dal di lui padre Persona_1 Persona_2
Il motivo di appello non è fondato.
1.1.Ai sensi dell'art. 230 bis c.c. si intende per impresa familiare quella alla quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
I primi due commi dell'art. 48 della legge 203 del 1982 recitano:
“l rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari. Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo”.
1.2. La disciplina dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ., si applica, in quanto compatibile, anche all'impresa familiare coltivatrice (art. 48 della legge 3 maggio 1982 n.
203) che è una specie del più ampio “genus” dell'impresa familiare.
L'art. 48 l. 3 maggio 1982 n. 203 considera la famiglia coltivatrice un organismo collettivo formato dai familiari dei consorziati e finalizzato all'esercizio in comune dell'impresa agricola riconducendone così la struttura alla figura dell'impresa collettiva nella sua forma più elementare della società semplice (v. Cass. 3626/1996; 1099/2006).
1.3. L'elemento essenziale che caratterizza la famiglia coltivatrice, considerata dall'art. 48 della legge 3 maggio 1982 n. 203 è la prestazione di lavoro nella normale conduzione del fondo da parte dei familiari che, in comune, esercitano l'attività agricola in modo continuativo, non occorrendo anche la presenza di altri elementi, quali la comunanza di tetto e di mensa (v. Cass. 1382/1993; 3626/1996).
1.4. L'art. 6, primo comma, della legge 203 del 1982 recita: “Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole”.
1.5. La qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concreto in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena (v. Cass. 5082/1998; 21621/2007).
Ai fini della qualità di coltivatore diretto, non è il dato formale della iscrizione in elenchi, bensì
l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia (v. Cass. 7445/2001; 1112/2006).
Nel definire il concetto di coltivatore diretto, l'art. 6 della l. n. 203 del 1982 si limita a stabilire che la forza lavorativa sua e della famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, se del caso con carattere di prevalenza (v. Cass. 4209/2017;
2663/2006; 15438/2001).
1.6. Nella specie, i testi ascoltati all'udienza del 20.3.2024, hanno confermato che la moglie di ( ) e le figlie di ( , Persona_1 Controparte_1 Persona_1 CP_3
e ) da molti anni collaboravano alla conduzione dei fondi. CP_4 CP_2
Il teste ha dichiarato: “ADR: “Confermo quanto al capo 1) e confermo che Testimone_5
le signore , , e hanno eseguito sul fondo Parte_4 CP_2 CP_3 Controparte_4
le attività indicate. Conosco le persone da quanto ero giovane e preciso che hanno coltivato
i fondi Castellone e che sono collocati intorno alla casa colonica. Coltivavano fieno e Pt_5 tabacco su Castellone”.
ADR: “Confermo il capo 2). e le figlie dispongono e disponevano Controparte_1 di tutti gli attrezzi agricoli indicati nel capo 2)”.
ADR: “E' vero quanto al capo 3). Le signore predette utilizzavano parte del raccolto di erba per alimentare gli animali, anzi quasi tutto il raccolto di erba”.
ADR: “Preciso che e le figlie hanno coltivato e coltivano la vigna, Controparte_1
l'oliveto, il loietto e gli ortaggi”.
ADR: “Confermo che sul fondo ci sono pecore e galline”.
ADR: “Ho frequentato il fondo sin da bambino perché mio padre era bracciante agricolo e prestava l'attività su quel fondo e perché successivamente sono stato amico delle signore”.
Il teste ha dichiarato: “ADR: “Confermo quanto al capo 1). La signora Testimone_6
e le figlie hanno eseguite le attività agricole indicate nella Controparte_1
domanda che mi viene rivolta, la prima sin da epoca successiva al matrimonio e le altre sin dall'età di 14 anni. Si trattava del fondo circostante la casa colonica, di cui uno era denominato e l'altro più sopraelevato di cui non ricordo il nome”. Pt_5
ADR: “La e le figlie hanno sempre utilizzato le attrezzature agricole di cui alla CP_1 domanda che mi viene rivolta”.
ADR: “La e le figlie utilizzano parte del raccolto di erba per alimentare gli CP_1 animali”.
ADR: “La e le figlie hanno coltivato e coltivano loietto, ulivi, viti, ortaggi, CP_1 destinati al consumo della famiglia. Fino a circa 6/7 anni fa coltivavano anche il tabacco”.
ADR: “Sul fondo allevavano pecore, galline e anche maiali”. ADR: “Sul fondo sopraelevato le signore non coltivavano nulla ma lo utilizzavano solo per pascolare le pecore. Non sono in grado di indicare da quando è cessata la coltivazione dell'ulivo, più o meno da 40 o 50 anni. In passato lo hanno utilizzato per la coltivazione degli ulivi, come ho potuto constatare personalmente mediante la presenza di resti di alberi di ulivo”.
ADR: “Tutte le circostanze che ho riferito si riferiscono ad epoca successiva all'incirca di 15 anni dopo il matrimonio di . Solo da tale momento ho frequentato Controparte_1
i luoghi. Non ricordo quando si sia sposata la , ma ricordo che la figlia CP_1 CP_2 aveva circa 10 o 12 anni quando ho cominciato a frequentare i luoghi, che frequento tutt'ora in occasioni di visite alle signore”.
Il teste ha dichiarato: “ADR: “Frequento la casa colonica all'incirca dal 1970 e Tes_2 ho visto sin da quell'epoca e le figlie svolgere sul fondo le attività Controparte_1
agricole di cui alla domanda. Il fondo era circostante alla casa colonica, in parte pianeggiante e in parte collinosa”.
ADR: “La famiglia utilizzava e utilizza ancor oggi tutte le attrezzature agricole di cui alla domanda n. 2);
ADR: “Le signore utilizzavano e utilizzano l'erba del loro fondo per alimentare gli animali”;
ADR: “Sul fondo venivano coltivati tabacco (fino a circa 15 o 20 anni fa), ulivi, orto, viti, loietto”.
ADR: “Sul fondo ci sono sempre state e anche oggi pecore e galline”.
1.7. Può dunque concludersi che fosse titolare di una impresa familiare Persona_1
coltivatrice, della quale facevano parte la moglie e le figlie.
1.8. Ai sensi del citato art. 48 della legge 203 del 1982, in caso di decesso del titolare della impresa familiare, il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.
1.9. Al fine di determinare la capacità lavorativa della famiglia coltivatrice si devono determinare le giornate lavorative necessarie per la conduzione dell'intero fondo e per l'allevamento del bestiame, prendendo come riferimento la consistenza aziendale dell'anno
2015-2016, riportata nel fascicolo aziendale con prot. AGEA.CAA1728.2015.0001037 – benchè, come detto nella sentenza non definitiva già emessa da questa Corte, non vi è prova che dell'azienda facciano parte anche i terreni Castellone.
Per la determinazione dei fabbisogni di lavoro, necessari per l'espletamento delle attività agricole, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, si prendono in considerazione le tabelle per branche di attività e metodologia di calcolo del fabbisogno di lavoro, in attuazione della
Delibera di Giunta n 339/2008 “Riconoscimento dello status di Imprenditore Agricolo
Professionale (I.A.P.) e relative attività di certificazione e di controllo”, pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania - n. 47 del 24 Novembre 2008.
Per cui si avrà:
Estensione
/Ha Coltura Ore/Ha Ore Lavoro/Anno Comune Foglio P.lla
Pignataro Maggiore 3 5 0,39 Pascolo 13 5,07
Pignataro Maggiore 3 5 0,27 Loietto da 86 23,22 Pt_6
Pignataro Maggiore 3 52 16,84 Loietto da 90 1515,6 Pt_6
Pignataro Maggiore 3 60 0,11 Loietto da 86 9,46 Pt_6
Pignataro Maggiore 3 5208 0,1 Loietto da 86 8,6 Pt_6
Pignataro Maggiore 4 4 0,34 Pascolo 13 4,42
Pignataro Maggiore 4 4 0,32 Loietto da 86 27,52 Pt_6
Pignataro Maggiore 4 5 0,1 Pascolo 13 1,3 Per_ Pignataro Maggiore 4 5 0,38 410 155,8
Pignataro Maggiore 4 5 0,04 86 3,44 Parte_7
Pignataro Maggiore 4 6 0,07 Pascolo 13 0,91
Pignataro Maggiore 4 6 0,28 sp. 410 114,8 Parte_8
Pignataro Maggiore 4 10 5,44 Pascolo 13 70,72 Per_ Pignataro Maggiore 4 10 0,01 410 4,1
Pignataro Maggiore 4 10 0,09 sp. 410 36,9 Parte_8
Pignataro Maggiore 4 12 0,03 Pascolo 13 0,39 Per_ Pignataro Maggiore 4 12 1,82 410 746,2
Pignataro Maggiore 4 12 0,06 86 5,16 Parte_7
Pignataro Maggiore 9 101 0,11 sp. 410 45,1 Parte_8
Teano 63 12 0,49 Nocciolo 360 176,4
Teano 63 12 0,02 Loietto 86 1,72 Parte_7
27,31 SUPERFICIE TOTALE
Ovini 90 12 1080
4036,83 TOTALE ORE/LAVORO/ANNO
Le ore/lavoro/anno indispensabili per la conduzione dell'azienda risultano essere 4.036,83, che divise per 8 ore lavoro/giorno daranno 504 giornate lavorative per l'espletamento delle attività agricole aziendali.
La capacità lavorativa dell'impresa familiare è dimostrata qualora la sua forza lavorativa costituisca almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo (art.48 legge 203/82), che nel caso di specie della famiglia, costituita dalla CP_1
e figlie, dovrà essere almeno di 168 giornate lavorative.
[...]
La nella qualità di “coltivatore attivo”, può fornire al massimo 104 CP_1 giornate/anno, limite massimo oltre il quale è d'obbligo l'iscrizione come coltivatore diretto nelle liste dell'INPS, come previsto dalla legge. n. 9 del 1963, articolo 3 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita ad litteram: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art.
20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti ad affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati.”
Da ciò si può facilmente dedurre che la capacità lavorativa dell'impresa familiare è abbondantemente soddisfatta in quanto le tre figlie della potevano fornire CP_1
sicuramente le restanti 64 giornate lavorative per soddisfare i fabbisogni lavorativi aziendali, anche se svolgevano altre attività. La circostanza – evidenziata dagli appellanti principali – che le figlie della svolgano altre attività lavorative, dunque, non esclude che CP_1
le stesse possano collaborare con la madre alla conduzione dei fondi, soprattutto tenendo conto del ridotto apporto che le stesse devono conferire – e tale collaborazione è emersa dalla istruttoria.
La continuazione della impresa familiare non è esclusa - come invece sostenuto da e – dalla circostanza che le figlie non abitassero con la madre sui CP_6 Pt_3 luoghi ove l'impresa veniva esercitata. Come detto, non è elemento essenziale al fine di accertare la sussistenza di una impresa familiare, che tutti i componenti convivano, essendo rilevante solo che tutti i partecipi della impresa collaborino alla coltivazione dei fondi.
1.10. A quanto emerso dalla istruttoria va aggiunto che non è contestato che CP_1
sia in possesso di mezzi agricoli.
[...]
1.11. E' opportuno chiarire che gli approfondimenti necessari per accertare la sussistenza della capacità lavorativa in capo alla ed alla figlie vengono svolti dagli esperti CP_1
che compongono il Collegio giudicante, senza che venga demandato ad un consulente tecnico esterno lo svolgimento di attività che rientrano proprio nella competenza di cui sono necessariamente dotati gli esperti, competenza che è il motivo giustificante della presenza di questi quali componenti del Collegio giudicante nella materia agraria.
1.12. In capo a sussistono le condizioni richieste dall'art. 48 della Controparte_1
legge 203 del 1982 per riconoscere che la stessa è subentrata al marito nella gestione di un'impresa familiare e, dunque, nella conduzione dei terreni dal primo tenuti in affitto. Va dunque riconosciuto che , , e Controparte_1 CP_3 Controparte_4
sono subentrate nel contratto di affitto in origine stipulato dal dante causa CP_2
con e . Persona_1 CP_6 Pt_3
2. In caso di accoglimento del motivo di appello relativo alla esistenza di una impresa familiare di cui facevano parte anche le eredi , queste hanno riproposto la domanda _1 di accertamento del subentro nel contratto di affitto ai sensi dell'art. 49 della legge 203 del
1982, vale a dire nella qualità di coltivatrici dirette.
Tale domanda deve ritenersi assorbita dal rigetto del motivo dell'appello principale appena analizzato.
2.1. In ogni caso, si osserva che in capo alla sussistono le condizioni per il CP_1
riconoscimento della qualità di coltivatrice diretta, in ragione di quanto già detto a proposito della impresa familiare coltivatrice Pertanto, la stessa avrebbe avuto il diritto di subentrare, ai sensi dell'art. 49 della legge 203 del 1982 (“Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.
I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.
In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma”), nel contratto di affitto concluso dal marito . Persona_1
3. Le eredi hanno contestato la correttezza della sentenza di primo grado _1
nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivati dalla impossibilità di presentare la domanda di pagamento dei contributi AGEA per l'anno 2016 e successivi.
In merito, le appellanti incidentali, nella comparsa di costituzione, hanno allegato che “in virtù infatti della nota AGEA del 25.11.2011, acquisita agli atti (allegato al ricorso con il n.
21), non è possibile ottenere i premi riconosciuti dalle disposizioni in tema di Politica Agricola
Comune (PAC), se non viene depositato il contratto di affitto sottoscritto anche dal proprietario” e che “per poter inserire un terreno nel fascicolo aziendale è indispensabile fornire un contratto che sia sottoscritto dal concedente e dall'affittuario, e sia stato registrato, in virtù della circolare emanata da AGEA il 25.11.2011 e depositata in atti (doc. 19)”.
Lamentano che e si siano ingiustificatamente rifiutati di sottoscrivere CP_6 Pt_3
un nuovo contratto di affitto o una scrittura di ricognizione del precedente contratto di affitto, intercorrente con il dante causa ed individuano in questo comportamento Persona_1
la causa della perdita dei contributi AGEA.
Il motivo di appello non è fondato.
3.1. Tra ed i proprietari dei terreni non è contestato sia stato concluso, in Persona_1
tempi risalenti, un contratto di affitto;
tale contratto ha avuto forma scritta: si trattava di scrittura privata non autenticata e non registrata (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado delle eredi ). _1
Per quel che interessa, in questo frangente, non rileva che con la sentenza non definitiva già emessa da questo Collegio sia stato escluso che il contratto di affitto del 1960 possa essere utilizzato quale elemento probatorio del contenuto del rapporto di affitto – alla luce del disconoscimento della sottoscrizione di -, in quanto quel che rileva è Persona_1
accertare in ragione di quale strumento abbia dichiarato di essere affittuario Persona_1
al fine di ottenere i contributi AGEA.
3.2. A far data dal novembre del 2011, per stessa affermazione delle , per ricevere _1
i contributi AGEA è necessario depositare un contratto (in forma pubblica o di scrittura privata registrata) sottoscritto anche dal proprietario dei terreni. Tanto è previsto dalla Circolare AGEA prot. ACIU.2011.679 del 25.11.2011 - prodotta dalle eredi in primo _1
grado.
Dato per posto quanto assunto dalle , dovrebbe concludersi che , _1 Persona_1
a far data dal 2011, per lucrare i contributi AGEA, avrebbe dovuto depositare un contratto scritto (in forma pubblica o di scrittura privata registrata), sottoscritto anche dai proprietari dei terreni dal presi in affitto. _1
Visto che, come detto, non esiste alcun contratto scritto, in forma pubblica o di scrittura privata registrata, intercorso tra e i proprietari, dovrebbe concludersi che Persona_1
non abbia potuto chiedere ed ottenere i contributi AGEA dal 2012 fino al Persona_1
momento della sua morte (quindi, annata 2015).
Invece, le stesse appellanti incidentali hanno affermato che ha ottenuto i Persona_1
contributi AGEA fino al 2015, ed hanno anche indicato la somma da questi ricevuta a titolo di contributi (euro 4.407,00).
3.3. La conclusione è che il conduttore di terreni presi in affitto, per ottenere i contributi
AGEA, non era obbligato a produrre un contratto sottoscritto anche dal proprietario – con le forme richieste dalla Circolare AGEA del 25.11.2011.
La conferma che potesse ottenere i contributi AGEA anche senza produrre alcun _1
contratto (pubblico o in forma di scrittura privata registrata) sottoscritto dai proprietari deriva dalla nota dell'AGEA prot. n. ACIU.2012.90 la quale ha chiarito il contenuto della nota del
25.11.2011 – citata dalle eredi – e nella quale si legge: “Si conferma inoltre che le _1
disposizioni di cui alla circolare prot. n. ACIU.2011.675 del 25 novembre 2011 non hanno applicazione retroattiva e quindi sono applicabili ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto
l'inserimento nel fascicolo successivamente alla data della circolare stessa (25 novembre
2011). Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto)”.
Il contratto di affitto tra e risaliva a ben prima del Parte_9 Persona_1
2011, per cui il titolo fondante il rapporto di affitto non doveva essere depositato, dopo il
2011, al fine di potere ottenere i contributi AGEA.
Il subentro delle eredi non comporta alcun rinnovo del contratto, né la stipula di un _1 contratto nuovo;
si tratta sempre del medesimo contratto stipulato – e non di un altro titolo di conduzione, secondo la nomenclatura utilizzata nelle circolari AGEA - da _1 , nel quale, sotto il profilo soggettivo, subentra un erede, intestatario anche delle
[...]
condizioni previste dalla legge 203 del 1982.
3.4. Le eredi hanno sempre rivendicato il subentro nel rapporto di affitto o in quanto _1 componenti della impresa familiare – quindi subentrate, dopo il decesso di Persona_1 ai sensi dell'art. 48 della legge 203 del 1982 -, oppure in quanto coltivatrici dirette – ai sensi degli artt. 49 e 6 della legge 203 del 1982.
Posto dunque, che le eredi hanno sempre fatto riferimento al medesimo rapporto _1 agrario di cui era parte (quale affittuario) , come quest'ultimo non era tenuto, Persona_1
in ragione della risalenza del rapporto, a produrre il contratto sottoscritto dai proprietari, così neanche esse, quali subentranti nel medesimo contratto, erano tenute a produrre il contratto sottoscritto.
Diverso discorso sarebbe da fare ove le eredi avessero stipulato, dopo il decesso _1
di , un nuovo contratto di affitto con e;
questo Persona_1 CP_6 Pt_3
eventuale nuovo contratto avrebbe dovuto essere prodotto, corredato delle sottoscrizioni, al fine di lucrare i contributi.
Ma non è contestato che tra le parti in causa non sia stato concluso alcun nuovo contratto di affitto;
né le eredi , nella asserita qualità di eredi coltivatrici dirette o di componenti _1
della impresa familiare, avevano il diritto di imporre ai proprietari dei terreni la conclusione di un nuovo contratto di affitto.
3.5. Le eredi non possono neanche sostenere che la mancata sottoscrizione di una _1
(pur richiesta) scrittura di ricognizione del già esistente rapporto di affitto – conseguita ad un comportamento dei proprietari violativo del dovere di buona fede negoziale - sia causa del mancato ottenimento dei contributi AGEA.
3.6. Dato che, come detto, ha lucrato i contributi AGEA fino al 2015 pur Persona_1
non avendo depositato alcun contratto (in forma pubblica o quale scrittura privata registrata) sottoscritto dai proprietari dei terreni - non potendo essere egli in possesso, come detto, di un tale contratto – e che, alla luce del subentro delle eredi nella medesima _1
posizione di , le stesse sono subentrate nella medesima posizione di Persona_1
affittuarie nel contratto originario, deve ritenersi che, a mente della nota del 25.11.2011, anche le appellanti incidentali non avessero alcun obbligo di depositare il contratto sottoscritto per avere diritto al pagamento dei contributi.
3.7. In conclusione, non vi è prova che la causa per cui le eredi non hanno potuto _1
lucrare i contributi AGEA per gli anni successivi al 2016 sia il diniego di e CP_6
di sottoscrivere con loro un contratto di affitto o, almeno, di sottoscrivere un atto di Pt_3 ricognizione dell'esistente contratto di affitto intercorrente con il dante causa _1
.
[...]
Pertanto, nel rigettare il motivo di appello incidentale in esame, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalle eredi va ritenuta infondata. _1
4. In ragione della riconosciuta nullità della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
5. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito finale e complessivo della controversia.
6. Le spese possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 cpc.
6.1. Il secondo comma dell'art. 92 cpc prevede, tra le ipotesi che legittimano la compensazione (totale o parziale) delle spese, la soccombenza reciproca.
6.2. La soccombenza reciproca è configurabile in presenza di rigetto di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (v. Cass. 32061/2022).
6.3. Nella specie, è stata accolta solo in parte la domanda delle eredi di _1 accertamento dell'oggetto del contratto di affitto (con la sentenza non definitiva); è stata accolta la domanda di accertamento del subentro delle eredi nel contratto di affitto _1
concluso dal loro dante causa;
è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata sempre dalle eredi . _1
E' dunque configurabile una soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese.
7. In ragione del rigetto dell'appello incidentale, va riconosciuta, in capo alle appellate
, , e , la sussistenza Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo, ove questo sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, così decide:
A)rigetta, per quanto di ragione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e , e per l'effetto, accerta che ,
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_3
, e sono subentrate a – a seguito del
[...] Controparte_4 CP_2 Persona_1 decesso di questo - nel rapporto di affitto avente ad oggetto il fondo in “zona Trielle”;
B) rigetta l'appello proposto da , , Controparte_1 CP_3 Controparte_4
e e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento dei danni da queste CP_2
avanzata;
C) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2024
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
dott. Marco Razzano Esperto dott.ssa Arianna Divella Esperta
All'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al numero 1810 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , difesi dagli C.F._2 Parte_3 C.F._3
avv.ti Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio, giusta procura in atti
Appellanti principali
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. , CodiceFiscale_5 CP_3 C.F._6 Controparte_4
(C.F. ), difesi dall'avv. Antonio Sciaudone, giusta procura in atti C.F._7
Appellate e appellanti incidentali
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, così decide: A)rigetta, per quanto di ragione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e , e per l'effetto, accerta che De ,
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_3
, e sono subentrate a – a seguito del
[...] Controparte_4 CP_2 Persona_1 decesso di questo - nel rapporto di affitto avente ad oggetto il fondo in “zona Trielle”;
B) rigetta l'appello proposto da , , Controparte_1 CP_3 Controparte_4
e e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento dei danni da queste CP_2
avanzata;
C) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2024
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
dott. Marco Razzano Esperto dott.ssa Arianna Divella Esperta
All'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al numero 1810 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , difesi dagli C.F._2 Parte_3 C.F._3
avv.ti Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio, giusta procura in atti
Appellanti principali
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. , CodiceFiscale_5 CP_3 C.F._6 Controparte_4
(C.F. ), difesi dall'avv. Antonio Sciaudone, giusta procura in atti C.F._7
Appellate e appellanti incidentali
CP_5
1.De , , e , in Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
proprio e quali eredi di , convenivano innanzi alla sezione agraria del Persona_1
tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e . Controparte_6 Parte_3
Chiedevano di: accertare che le ricorrenti, rispettivamente moglie e figlie di , deceduto il Persona_1
19.4.2016, erano partecipi dell'impresa familiare di , e di dichiararle parti Persona_1
concessionarie del contratto di affitto, originariamente stipulato da e dal di Persona_1
lui padre pure premorto, avente ad oggetto i fondi rustici denominati Trielle e Persona_2
Castellone in Pignataro Maggiore, di proprietà attualmente di e Controparte_6 Parte_3
rinnovatosi, in difetto di disdetta, sino al 10.11.2027;
[...]
in subordine, preso atto del decesso di , dichiarare le ricorrenti succedute, Persona_1 ai sensi dell'art. 49 legge 203 del 1982, nel contratto di affitto, originariamente stipulato da e dal padre avente ad oggetto i fondi rustici denominati Persona_1 Persona_2
Trielle e Castellone in Pignataro Maggiore, di proprietà di e Controparte_6 Parte_3
rinnovatisi, in difetto di disdetta, sino al 10.11.2027;
[...]
condannare e al pagamento della somma di euro Controparte_6 Parte_3
4.407,00 per ogni anno di mancata presentazione della domanda Agea e ciò a decorrere dal2016 e fino all'effettivo accertamento del rapporto, a titolo di risarcimento del danno per la mancata percezione dei premi comunitari Agea per le campagne 2015-2016 e 2016-2017, nonché per quelle successive, fino alla definizione del giudizio.
2. Si costituivano (nella persona del suo procuratore generale Controparte_6
) e . Parte_1 Parte_3
Eccepivano il mancato tentativo di conciliazione in merito all'intera domanda proposta.
Contestavano che i contratti di affitto avessero avuto ad oggetto anche il terreno denominato
Castellone e che le ricorrenti avessero mai fatto parte di una impresa familiare coltivatrice o fossero mai state coltivatrici dirette.
Evidenziavano che sui resistenti non gravava alcun obbligo di stipulare un nuovo contratto con le ricorrenti allo scopo di consentire a queste di percepire le sovvenzioni Agea.
Chiedevano il rigetto delle domande.
3. All'udienza del 12.9.2018 veniva interrotto il giudizio per l'intervenuto decesso di
. Controparte_6
4. Le ricorrenti riassumevano il giudizio.
5. Si costituivano e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 CP_6
. Si riportavano alle allegazioni a e alle richieste formulate dal dante causa.
[...]
6. Con sentenza n. 1046, pubblicata il 25.3.2022, il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sezione agraria, riteneva procedibile la domanda, in quanto risultava regolarmente svolto il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Riteneva, inoltre, provato, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, che oggetto del contratto di affitto fossero stati sia il terreno Trielle sia il terreno Castellone.
Ancora, riteneva provato che le ricorrenti facessero parte di una impresa familiare, avendo collaborato alla coltivazione dei fondi con il genitore deceduto.
Rigettava la domanda di risarcimento dei danni. Deduceva che non era stata fornita la prova che fosse stata avanzata alla Agea istanza di pagamento dei contributi e che la stessa fosse stata rigettata in ragione della mancanza di un contratto scritto. Deduceva anche che mancava la prova dell'ammontare dell'importo cui le ricorrenti avrebbero avuto diritto.
7. e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello.
Eccepiscono la nullità della sentenza. Deducono che le udienze dal 25.3.2021 a quella del
24.3.2022 (all'esito della quale la causa è stata decisa) si sono celebrate innanzi al tribunale in composizione irregolare, in ragione della assenza degli esperti. Nelle udienze indicate sono stati ammessi i mezzi di prova, sono state assunte le prove e si è proceduto alla discussione della causa. La nullità delle attività processuali si è riverberata sulla validità della sentenza.
Eccepiscono la nullità della sentenza anche per altro motivo. Deducono che il collegio che ha pronunciato la sentenza era diverso da quello partecipante alla udienza di discussione.
All'udienza, infatti, erano presenti solo i giudici togati, mentre nel collegio che aveva pronunciato la sentenza comparivano anche gli esperti. La diversità tra il collegio innanzi al quale era stata discussa la causa e quello che aveva pronunciato la sentenza comporta la nullità della sentenza.
Lamentano la nullità della sentenza anche per mancata lettura del dispositivo in udienza.
Evidenziano che nel verbale del 24.3.2022 il collegio, all'esito della camera di consiglio, diede atto solo del deposito della sentenza, ma non della lettura del dispositivo.
Con altra censura, deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato che oggetto del contratto di affitto fosse, oltre il terreno Trielle, anche il terreno Castellone.
Evidenziano che il tribunale ha fondato il suo convincimento su: lettera raccomandata del 15.10.2016, inoltrata dall'avv. Bellocchio, in cui veniva utilizzato il termine “fondi”; una affermazione del teste , il quale aveva detto che accanto a Trielle si trova Testimone_1 una montagna, sulla quale c'erano le pecore dei ricorrenti;
le affermazioni del teste , il quale aveva affermato che sulla collina c'erano le Tes_2
pecore, poi gli ulivi e sul terreno più in basso vi era la coltivazione degli ortaggi;
le affermazioni del teste , che aveva dichiarato che i ricorrenti allevavano Testimone_3
pecore e di avere visto queste nella zona collinare.
Tali elementi non costituivano una sufficiente prova.
Il termine plurale “fondi” era stato utilizzato in quanto i resistenti avevano sempre sostenuto che oggetto del contratto era il fondo Trielle e i fondi limitrofi a questo, circostanti il fabbricato rurale. Le ricorrenti avevano depositato la denuncia di contratto verbale di affitto, presentata da
, in cui era menzionato solo il fondo Trielle. Inoltre in tale denuncia venivano Persona_1
indicati terreni di estensione di circa 10 ettari, mentre le ricorrenti pretendevano il riconoscimento dell'affitto per circa 33 ettari.
Nella missiva del 16.6.2016 le ricorrenti si affermavano affittuarie del fondo Trielle.
Insistono nella nullità della escussione dei testi e per la inammissibilità dei capitoli di prova, in quanto generici.
Il teste aveva offerto una testimonianza confusa e inattendibile;
il teste Testimone_1 Tes_2
non aveva fornito alcuna indicazione utile.
[...]
Lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che le ricorrenti avessero provato l'esistenza di una impresa familiare coltivatrice o, in subordine, di essere coltivatrici dirette.
Deducono che il tribunale ha fondato la sua decisione sulla circostanza che la CP_1
fosse proprietaria di un trattore e che la famiglia avesse sempre vissuto sui terreni oggetto di causa.
Il tribunale aveva poi fondato la convinzione anche sulle testimonianze di e Testimone_1
. Tes_4
Eccepiscono, infine, che le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova della loro asserita qualità di coltivatrici dirette.
Chiedono: di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
nel merito, di riformare la sentenza di primo grado, di rigettare le domande avanzate dalle ricorrenti.
Con vittoria di spese, da distrarsi.
8. Si sono costituiti , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
e contestano la fondatezza dell'appello. Controparte_4
Propongono appello incidentale e lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.
Deducono che la domanda di pagamento dei contributi Agea presuppone che i terreni, per i quali si intende presentare la domanda, siano inseriti nel fascicolo aziendale custodito, in forma telematica, dalla Agea. Per potere inserire un terreno nel fascicolo aziendale è indispensabile fornire un contratto sottoscritto dal concedente e dall'affittuario e che sia stato registrato. In assenza del contratto, il sistema non consente di procedere alla compilazione del fascicolo e il terreno non può essere caricato sul sistema. Tanto impedisce la presentazione della domanda.
Le appellate, dunque, non hanno proprio potuto presentare la domanda. Ne consegue che la domanda non è stata rigettata.
Inoltre, dato che i fondi, l'azienda e le coltivazioni sono sempre quelle oggetto delle domande di contribuzione relative agli anni 2014 e 2015, presentate da , si Persona_1 ha la certezza che l'eventuale domanda, supportata da contratto scritto, sarebbe stata accolta.
Agli atti vi è la prova dell'importo cui le appellate hanno diritto.
Chiedono anche la riforma della liquidazione delle spese del primo grado. In ragione della completa soccombenza della controparte, chiedono che le spese siano loro liquidate nella misura del 100%.
Così concludono:
- rigettare l'appello principale;
- in caso di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, chiedono che sia in ogni caso accolta la domanda e, per l'effetto,
- accertato e dichiarato che le istanti, rispettivamente moglie e figlie di , Persona_1 sono partecipi dell'impresa familiare del medesimo , dichiararle ad ogni Persona_1
effetto di legge parti concessionarie del contrato di affitto, originariamente stipulato da e dal di lui padre pure premorto, avente ad oggetto i fondi Persona_1 Persona_2
rustici denominati Trielle e Castellone in Pignataro Maggiore, di proprietà, al momento della proposizione del ricorso, di (cui poi sono succedute Controparte_6 Parte_1
e ) e , rinnovatosi, in difetto di disdetta, sino al 10/11/2027; Pt_2 Parte_3
- in subordine, preso atto del decesso di , dichiarare le istanti succedute, ai Persona_1
sensi dell'articolo 49 legge 203 del 1983, nel contratto di affitto, originariamente stipulato da e dal di lui padre pure premorto, avente ad oggetto i fondi Persona_1 Persona_2
rustici denominati Trielle e Castellone in Pignataro Maggiore, di proprietà, al momento della proposizione del ricorso, di e , rinnovatosi, in difetto Controparte_6 Parte_3
di disdetta, sino al 10/11/2027;
- condannare (e ora le eredi) e al pagamento della Controparte_6 Parte_3
somma di euro 4.407,00 per ogni anno di mancata presentazione della domanda Agea, e ciò decorre dal 2016 fino all'effettivo accertamento del rapporto, titolo di risarcimento del danno per la mancata percezione dei premi comunitari Agea per le campagne 2015-16 e
2016-17, nonché per quelle successive, fino alla definizione del presente giudizio;
- condannare la controparte alle spese del primo grado di giudizio, nella misura dell'intero; condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze.
9. Con sentenza non definitiva pubblicata il 20.12.2023 questa Corte così ha deciso:
“a) annulla l'ammissione delle prove avvenuta, in primo grado, all'udienza del 25.3.2021,
l'espletamento delle prove, avvenuta, in primo grado, all'udienza del 13.7.2021 e la discussione della causa, avvenuta, in primo grado, all'udienza del 24.3.2022;
b) annulla la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione specializzata agraria - n. 12046, pubblicata il 25.3.2022;
c) accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto da Parte_1
e , accerta che era affittuario Parte_2 Parte_3 Persona_1 esclusivamente del fondo in “zona Trielle” e non anche del fondo “Castellone”;
d) rimette la causa sul ruolo per la rinnovazione della istruttoria orale e dispone per la prosecuzione come da separata ordinanza;
e) rimette la regolazione delle spese alla sentenza definitiva”.
10. All'udienza del 20.3.2024 sono state assunte le prova orali ammesse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Gli appellanti principali e contestano la correttezza della CP_6 Pt_3
sentenza del tribunale nella parte in cui ha riconosciuto che le eredi sono partecipi _1 dell'impresa familiare e sono, quindi, concessionarie del contratto di affitto, originariamente stipulato da e dal di lui padre Persona_1 Persona_2
Il motivo di appello non è fondato.
1.1.Ai sensi dell'art. 230 bis c.c. si intende per impresa familiare quella alla quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
I primi due commi dell'art. 48 della legge 203 del 1982 recitano:
“l rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari. Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo”.
1.2. La disciplina dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ., si applica, in quanto compatibile, anche all'impresa familiare coltivatrice (art. 48 della legge 3 maggio 1982 n.
203) che è una specie del più ampio “genus” dell'impresa familiare.
L'art. 48 l. 3 maggio 1982 n. 203 considera la famiglia coltivatrice un organismo collettivo formato dai familiari dei consorziati e finalizzato all'esercizio in comune dell'impresa agricola riconducendone così la struttura alla figura dell'impresa collettiva nella sua forma più elementare della società semplice (v. Cass. 3626/1996; 1099/2006).
1.3. L'elemento essenziale che caratterizza la famiglia coltivatrice, considerata dall'art. 48 della legge 3 maggio 1982 n. 203 è la prestazione di lavoro nella normale conduzione del fondo da parte dei familiari che, in comune, esercitano l'attività agricola in modo continuativo, non occorrendo anche la presenza di altri elementi, quali la comunanza di tetto e di mensa (v. Cass. 1382/1993; 3626/1996).
1.4. L'art. 6, primo comma, della legge 203 del 1982 recita: “Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole”.
1.5. La qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concreto in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena (v. Cass. 5082/1998; 21621/2007).
Ai fini della qualità di coltivatore diretto, non è il dato formale della iscrizione in elenchi, bensì
l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia (v. Cass. 7445/2001; 1112/2006).
Nel definire il concetto di coltivatore diretto, l'art. 6 della l. n. 203 del 1982 si limita a stabilire che la forza lavorativa sua e della famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, se del caso con carattere di prevalenza (v. Cass. 4209/2017;
2663/2006; 15438/2001).
1.6. Nella specie, i testi ascoltati all'udienza del 20.3.2024, hanno confermato che la moglie di ( ) e le figlie di ( , Persona_1 Controparte_1 Persona_1 CP_3
e ) da molti anni collaboravano alla conduzione dei fondi. CP_4 CP_2
Il teste ha dichiarato: “ADR: “Confermo quanto al capo 1) e confermo che Testimone_5
le signore , , e hanno eseguito sul fondo Parte_4 CP_2 CP_3 Controparte_4
le attività indicate. Conosco le persone da quanto ero giovane e preciso che hanno coltivato
i fondi Castellone e che sono collocati intorno alla casa colonica. Coltivavano fieno e Pt_5 tabacco su Castellone”.
ADR: “Confermo il capo 2). e le figlie dispongono e disponevano Controparte_1 di tutti gli attrezzi agricoli indicati nel capo 2)”.
ADR: “E' vero quanto al capo 3). Le signore predette utilizzavano parte del raccolto di erba per alimentare gli animali, anzi quasi tutto il raccolto di erba”.
ADR: “Preciso che e le figlie hanno coltivato e coltivano la vigna, Controparte_1
l'oliveto, il loietto e gli ortaggi”.
ADR: “Confermo che sul fondo ci sono pecore e galline”.
ADR: “Ho frequentato il fondo sin da bambino perché mio padre era bracciante agricolo e prestava l'attività su quel fondo e perché successivamente sono stato amico delle signore”.
Il teste ha dichiarato: “ADR: “Confermo quanto al capo 1). La signora Testimone_6
e le figlie hanno eseguite le attività agricole indicate nella Controparte_1
domanda che mi viene rivolta, la prima sin da epoca successiva al matrimonio e le altre sin dall'età di 14 anni. Si trattava del fondo circostante la casa colonica, di cui uno era denominato e l'altro più sopraelevato di cui non ricordo il nome”. Pt_5
ADR: “La e le figlie hanno sempre utilizzato le attrezzature agricole di cui alla CP_1 domanda che mi viene rivolta”.
ADR: “La e le figlie utilizzano parte del raccolto di erba per alimentare gli CP_1 animali”.
ADR: “La e le figlie hanno coltivato e coltivano loietto, ulivi, viti, ortaggi, CP_1 destinati al consumo della famiglia. Fino a circa 6/7 anni fa coltivavano anche il tabacco”.
ADR: “Sul fondo allevavano pecore, galline e anche maiali”. ADR: “Sul fondo sopraelevato le signore non coltivavano nulla ma lo utilizzavano solo per pascolare le pecore. Non sono in grado di indicare da quando è cessata la coltivazione dell'ulivo, più o meno da 40 o 50 anni. In passato lo hanno utilizzato per la coltivazione degli ulivi, come ho potuto constatare personalmente mediante la presenza di resti di alberi di ulivo”.
ADR: “Tutte le circostanze che ho riferito si riferiscono ad epoca successiva all'incirca di 15 anni dopo il matrimonio di . Solo da tale momento ho frequentato Controparte_1
i luoghi. Non ricordo quando si sia sposata la , ma ricordo che la figlia CP_1 CP_2 aveva circa 10 o 12 anni quando ho cominciato a frequentare i luoghi, che frequento tutt'ora in occasioni di visite alle signore”.
Il teste ha dichiarato: “ADR: “Frequento la casa colonica all'incirca dal 1970 e Tes_2 ho visto sin da quell'epoca e le figlie svolgere sul fondo le attività Controparte_1
agricole di cui alla domanda. Il fondo era circostante alla casa colonica, in parte pianeggiante e in parte collinosa”.
ADR: “La famiglia utilizzava e utilizza ancor oggi tutte le attrezzature agricole di cui alla domanda n. 2);
ADR: “Le signore utilizzavano e utilizzano l'erba del loro fondo per alimentare gli animali”;
ADR: “Sul fondo venivano coltivati tabacco (fino a circa 15 o 20 anni fa), ulivi, orto, viti, loietto”.
ADR: “Sul fondo ci sono sempre state e anche oggi pecore e galline”.
1.7. Può dunque concludersi che fosse titolare di una impresa familiare Persona_1
coltivatrice, della quale facevano parte la moglie e le figlie.
1.8. Ai sensi del citato art. 48 della legge 203 del 1982, in caso di decesso del titolare della impresa familiare, il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.
1.9. Al fine di determinare la capacità lavorativa della famiglia coltivatrice si devono determinare le giornate lavorative necessarie per la conduzione dell'intero fondo e per l'allevamento del bestiame, prendendo come riferimento la consistenza aziendale dell'anno
2015-2016, riportata nel fascicolo aziendale con prot. AGEA.CAA1728.2015.0001037 – benchè, come detto nella sentenza non definitiva già emessa da questa Corte, non vi è prova che dell'azienda facciano parte anche i terreni Castellone.
Per la determinazione dei fabbisogni di lavoro, necessari per l'espletamento delle attività agricole, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, si prendono in considerazione le tabelle per branche di attività e metodologia di calcolo del fabbisogno di lavoro, in attuazione della
Delibera di Giunta n 339/2008 “Riconoscimento dello status di Imprenditore Agricolo
Professionale (I.A.P.) e relative attività di certificazione e di controllo”, pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania - n. 47 del 24 Novembre 2008.
Per cui si avrà:
Estensione
/Ha Coltura Ore/Ha Ore Lavoro/Anno Comune Foglio P.lla
Pignataro Maggiore 3 5 0,39 Pascolo 13 5,07
Pignataro Maggiore 3 5 0,27 Loietto da 86 23,22 Pt_6
Pignataro Maggiore 3 52 16,84 Loietto da 90 1515,6 Pt_6
Pignataro Maggiore 3 60 0,11 Loietto da 86 9,46 Pt_6
Pignataro Maggiore 3 5208 0,1 Loietto da 86 8,6 Pt_6
Pignataro Maggiore 4 4 0,34 Pascolo 13 4,42
Pignataro Maggiore 4 4 0,32 Loietto da 86 27,52 Pt_6
Pignataro Maggiore 4 5 0,1 Pascolo 13 1,3 Per_ Pignataro Maggiore 4 5 0,38 410 155,8
Pignataro Maggiore 4 5 0,04 86 3,44 Parte_7
Pignataro Maggiore 4 6 0,07 Pascolo 13 0,91
Pignataro Maggiore 4 6 0,28 sp. 410 114,8 Parte_8
Pignataro Maggiore 4 10 5,44 Pascolo 13 70,72 Per_ Pignataro Maggiore 4 10 0,01 410 4,1
Pignataro Maggiore 4 10 0,09 sp. 410 36,9 Parte_8
Pignataro Maggiore 4 12 0,03 Pascolo 13 0,39 Per_ Pignataro Maggiore 4 12 1,82 410 746,2
Pignataro Maggiore 4 12 0,06 86 5,16 Parte_7
Pignataro Maggiore 9 101 0,11 sp. 410 45,1 Parte_8
Teano 63 12 0,49 Nocciolo 360 176,4
Teano 63 12 0,02 Loietto 86 1,72 Parte_7
27,31 SUPERFICIE TOTALE
Ovini 90 12 1080
4036,83 TOTALE ORE/LAVORO/ANNO
Le ore/lavoro/anno indispensabili per la conduzione dell'azienda risultano essere 4.036,83, che divise per 8 ore lavoro/giorno daranno 504 giornate lavorative per l'espletamento delle attività agricole aziendali.
La capacità lavorativa dell'impresa familiare è dimostrata qualora la sua forza lavorativa costituisca almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo (art.48 legge 203/82), che nel caso di specie della famiglia, costituita dalla CP_1
e figlie, dovrà essere almeno di 168 giornate lavorative.
[...]
La nella qualità di “coltivatore attivo”, può fornire al massimo 104 CP_1 giornate/anno, limite massimo oltre il quale è d'obbligo l'iscrizione come coltivatore diretto nelle liste dell'INPS, come previsto dalla legge. n. 9 del 1963, articolo 3 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita ad litteram: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art.
20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti ad affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati.”
Da ciò si può facilmente dedurre che la capacità lavorativa dell'impresa familiare è abbondantemente soddisfatta in quanto le tre figlie della potevano fornire CP_1
sicuramente le restanti 64 giornate lavorative per soddisfare i fabbisogni lavorativi aziendali, anche se svolgevano altre attività. La circostanza – evidenziata dagli appellanti principali – che le figlie della svolgano altre attività lavorative, dunque, non esclude che CP_1
le stesse possano collaborare con la madre alla conduzione dei fondi, soprattutto tenendo conto del ridotto apporto che le stesse devono conferire – e tale collaborazione è emersa dalla istruttoria.
La continuazione della impresa familiare non è esclusa - come invece sostenuto da e – dalla circostanza che le figlie non abitassero con la madre sui CP_6 Pt_3 luoghi ove l'impresa veniva esercitata. Come detto, non è elemento essenziale al fine di accertare la sussistenza di una impresa familiare, che tutti i componenti convivano, essendo rilevante solo che tutti i partecipi della impresa collaborino alla coltivazione dei fondi.
1.10. A quanto emerso dalla istruttoria va aggiunto che non è contestato che CP_1
sia in possesso di mezzi agricoli.
[...]
1.11. E' opportuno chiarire che gli approfondimenti necessari per accertare la sussistenza della capacità lavorativa in capo alla ed alla figlie vengono svolti dagli esperti CP_1
che compongono il Collegio giudicante, senza che venga demandato ad un consulente tecnico esterno lo svolgimento di attività che rientrano proprio nella competenza di cui sono necessariamente dotati gli esperti, competenza che è il motivo giustificante della presenza di questi quali componenti del Collegio giudicante nella materia agraria.
1.12. In capo a sussistono le condizioni richieste dall'art. 48 della Controparte_1
legge 203 del 1982 per riconoscere che la stessa è subentrata al marito nella gestione di un'impresa familiare e, dunque, nella conduzione dei terreni dal primo tenuti in affitto. Va dunque riconosciuto che , , e Controparte_1 CP_3 Controparte_4
sono subentrate nel contratto di affitto in origine stipulato dal dante causa CP_2
con e . Persona_1 CP_6 Pt_3
2. In caso di accoglimento del motivo di appello relativo alla esistenza di una impresa familiare di cui facevano parte anche le eredi , queste hanno riproposto la domanda _1 di accertamento del subentro nel contratto di affitto ai sensi dell'art. 49 della legge 203 del
1982, vale a dire nella qualità di coltivatrici dirette.
Tale domanda deve ritenersi assorbita dal rigetto del motivo dell'appello principale appena analizzato.
2.1. In ogni caso, si osserva che in capo alla sussistono le condizioni per il CP_1
riconoscimento della qualità di coltivatrice diretta, in ragione di quanto già detto a proposito della impresa familiare coltivatrice Pertanto, la stessa avrebbe avuto il diritto di subentrare, ai sensi dell'art. 49 della legge 203 del 1982 (“Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.
I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.
In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma”), nel contratto di affitto concluso dal marito . Persona_1
3. Le eredi hanno contestato la correttezza della sentenza di primo grado _1
nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivati dalla impossibilità di presentare la domanda di pagamento dei contributi AGEA per l'anno 2016 e successivi.
In merito, le appellanti incidentali, nella comparsa di costituzione, hanno allegato che “in virtù infatti della nota AGEA del 25.11.2011, acquisita agli atti (allegato al ricorso con il n.
21), non è possibile ottenere i premi riconosciuti dalle disposizioni in tema di Politica Agricola
Comune (PAC), se non viene depositato il contratto di affitto sottoscritto anche dal proprietario” e che “per poter inserire un terreno nel fascicolo aziendale è indispensabile fornire un contratto che sia sottoscritto dal concedente e dall'affittuario, e sia stato registrato, in virtù della circolare emanata da AGEA il 25.11.2011 e depositata in atti (doc. 19)”.
Lamentano che e si siano ingiustificatamente rifiutati di sottoscrivere CP_6 Pt_3
un nuovo contratto di affitto o una scrittura di ricognizione del precedente contratto di affitto, intercorrente con il dante causa ed individuano in questo comportamento Persona_1
la causa della perdita dei contributi AGEA.
Il motivo di appello non è fondato.
3.1. Tra ed i proprietari dei terreni non è contestato sia stato concluso, in Persona_1
tempi risalenti, un contratto di affitto;
tale contratto ha avuto forma scritta: si trattava di scrittura privata non autenticata e non registrata (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado delle eredi ). _1
Per quel che interessa, in questo frangente, non rileva che con la sentenza non definitiva già emessa da questo Collegio sia stato escluso che il contratto di affitto del 1960 possa essere utilizzato quale elemento probatorio del contenuto del rapporto di affitto – alla luce del disconoscimento della sottoscrizione di -, in quanto quel che rileva è Persona_1
accertare in ragione di quale strumento abbia dichiarato di essere affittuario Persona_1
al fine di ottenere i contributi AGEA.
3.2. A far data dal novembre del 2011, per stessa affermazione delle , per ricevere _1
i contributi AGEA è necessario depositare un contratto (in forma pubblica o di scrittura privata registrata) sottoscritto anche dal proprietario dei terreni. Tanto è previsto dalla Circolare AGEA prot. ACIU.2011.679 del 25.11.2011 - prodotta dalle eredi in primo _1
grado.
Dato per posto quanto assunto dalle , dovrebbe concludersi che , _1 Persona_1
a far data dal 2011, per lucrare i contributi AGEA, avrebbe dovuto depositare un contratto scritto (in forma pubblica o di scrittura privata registrata), sottoscritto anche dai proprietari dei terreni dal presi in affitto. _1
Visto che, come detto, non esiste alcun contratto scritto, in forma pubblica o di scrittura privata registrata, intercorso tra e i proprietari, dovrebbe concludersi che Persona_1
non abbia potuto chiedere ed ottenere i contributi AGEA dal 2012 fino al Persona_1
momento della sua morte (quindi, annata 2015).
Invece, le stesse appellanti incidentali hanno affermato che ha ottenuto i Persona_1
contributi AGEA fino al 2015, ed hanno anche indicato la somma da questi ricevuta a titolo di contributi (euro 4.407,00).
3.3. La conclusione è che il conduttore di terreni presi in affitto, per ottenere i contributi
AGEA, non era obbligato a produrre un contratto sottoscritto anche dal proprietario – con le forme richieste dalla Circolare AGEA del 25.11.2011.
La conferma che potesse ottenere i contributi AGEA anche senza produrre alcun _1
contratto (pubblico o in forma di scrittura privata registrata) sottoscritto dai proprietari deriva dalla nota dell'AGEA prot. n. ACIU.2012.90 la quale ha chiarito il contenuto della nota del
25.11.2011 – citata dalle eredi – e nella quale si legge: “Si conferma inoltre che le _1
disposizioni di cui alla circolare prot. n. ACIU.2011.675 del 25 novembre 2011 non hanno applicazione retroattiva e quindi sono applicabili ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto
l'inserimento nel fascicolo successivamente alla data della circolare stessa (25 novembre
2011). Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto)”.
Il contratto di affitto tra e risaliva a ben prima del Parte_9 Persona_1
2011, per cui il titolo fondante il rapporto di affitto non doveva essere depositato, dopo il
2011, al fine di potere ottenere i contributi AGEA.
Il subentro delle eredi non comporta alcun rinnovo del contratto, né la stipula di un _1 contratto nuovo;
si tratta sempre del medesimo contratto stipulato – e non di un altro titolo di conduzione, secondo la nomenclatura utilizzata nelle circolari AGEA - da _1 , nel quale, sotto il profilo soggettivo, subentra un erede, intestatario anche delle
[...]
condizioni previste dalla legge 203 del 1982.
3.4. Le eredi hanno sempre rivendicato il subentro nel rapporto di affitto o in quanto _1 componenti della impresa familiare – quindi subentrate, dopo il decesso di Persona_1 ai sensi dell'art. 48 della legge 203 del 1982 -, oppure in quanto coltivatrici dirette – ai sensi degli artt. 49 e 6 della legge 203 del 1982.
Posto dunque, che le eredi hanno sempre fatto riferimento al medesimo rapporto _1 agrario di cui era parte (quale affittuario) , come quest'ultimo non era tenuto, Persona_1
in ragione della risalenza del rapporto, a produrre il contratto sottoscritto dai proprietari, così neanche esse, quali subentranti nel medesimo contratto, erano tenute a produrre il contratto sottoscritto.
Diverso discorso sarebbe da fare ove le eredi avessero stipulato, dopo il decesso _1
di , un nuovo contratto di affitto con e;
questo Persona_1 CP_6 Pt_3
eventuale nuovo contratto avrebbe dovuto essere prodotto, corredato delle sottoscrizioni, al fine di lucrare i contributi.
Ma non è contestato che tra le parti in causa non sia stato concluso alcun nuovo contratto di affitto;
né le eredi , nella asserita qualità di eredi coltivatrici dirette o di componenti _1
della impresa familiare, avevano il diritto di imporre ai proprietari dei terreni la conclusione di un nuovo contratto di affitto.
3.5. Le eredi non possono neanche sostenere che la mancata sottoscrizione di una _1
(pur richiesta) scrittura di ricognizione del già esistente rapporto di affitto – conseguita ad un comportamento dei proprietari violativo del dovere di buona fede negoziale - sia causa del mancato ottenimento dei contributi AGEA.
3.6. Dato che, come detto, ha lucrato i contributi AGEA fino al 2015 pur Persona_1
non avendo depositato alcun contratto (in forma pubblica o quale scrittura privata registrata) sottoscritto dai proprietari dei terreni - non potendo essere egli in possesso, come detto, di un tale contratto – e che, alla luce del subentro delle eredi nella medesima _1
posizione di , le stesse sono subentrate nella medesima posizione di Persona_1
affittuarie nel contratto originario, deve ritenersi che, a mente della nota del 25.11.2011, anche le appellanti incidentali non avessero alcun obbligo di depositare il contratto sottoscritto per avere diritto al pagamento dei contributi.
3.7. In conclusione, non vi è prova che la causa per cui le eredi non hanno potuto _1
lucrare i contributi AGEA per gli anni successivi al 2016 sia il diniego di e CP_6
di sottoscrivere con loro un contratto di affitto o, almeno, di sottoscrivere un atto di Pt_3 ricognizione dell'esistente contratto di affitto intercorrente con il dante causa _1
.
[...]
Pertanto, nel rigettare il motivo di appello incidentale in esame, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalle eredi va ritenuta infondata. _1
4. In ragione della riconosciuta nullità della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
5. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito finale e complessivo della controversia.
6. Le spese possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 cpc.
6.1. Il secondo comma dell'art. 92 cpc prevede, tra le ipotesi che legittimano la compensazione (totale o parziale) delle spese, la soccombenza reciproca.
6.2. La soccombenza reciproca è configurabile in presenza di rigetto di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (v. Cass. 32061/2022).
6.3. Nella specie, è stata accolta solo in parte la domanda delle eredi di _1 accertamento dell'oggetto del contratto di affitto (con la sentenza non definitiva); è stata accolta la domanda di accertamento del subentro delle eredi nel contratto di affitto _1
concluso dal loro dante causa;
è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata sempre dalle eredi . _1
E' dunque configurabile una soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese.
7. In ragione del rigetto dell'appello incidentale, va riconosciuta, in capo alle appellate
, , e , la sussistenza Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo, ove questo sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, così decide:
A)rigetta, per quanto di ragione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e , e per l'effetto, accerta che ,
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_3
, e sono subentrate a – a seguito del
[...] Controparte_4 CP_2 Persona_1 decesso di questo - nel rapporto di affitto avente ad oggetto il fondo in “zona Trielle”;
B) rigetta l'appello proposto da , , Controparte_1 CP_3 Controparte_4
e e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento dei danni da queste CP_2
avanzata;
C) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2024
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini