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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7284 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
AN PE Presidente
SU RI Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7581 R.G.A.C. dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 05.03.2025 e vertente
TRA
in persona del Legale Rappresentante pro tempore (c.f. Parte_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli P.IVA_1
Avv.ti Andrea Zincone (c.f. Massimo Maioletti C.F._1
(c.f. ) e MA RE (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
studio in Roma, Via del Plebiscito n. 112, giusta procura in atti,
Appellante
E
, in persona del pro tempore, (c.f. Controparte_1 CP_2
), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura P.IVA_2
Generale dello Stato (c.f. ), ed ex lege domiciliato in P.IVA_3
Roma, Via dei Portoghesi, 12, giusta procura in atti, Appellato
Nonché CONTRO
, in persona del Controparte_3
Prefetto pro tempore,
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8734/2019 del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 23.04.2019.
Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in totale ed integrale annullamento e riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Sesta Civile, Giudice Unico Dott. Liberati, n. 8734/2019 pubblicata il
23/04/2019, resa nel procedimento R.G. n. 39843/2018 tra le parti suindicate, non notificata, così statuire e giudicare:
1) dichiarare non manifestamente infondata e rimettere alla Corte
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'Art. 3, comma 4, D.L. 6/07/2012, n. 95, per ritenuto contrasto con gli artt.
3, 24, 41 c 42 Cost., là dove statuisce che "analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto", ove tale previsione debba interpretarsi come riferibile ed applicabile anche all'indennizzo previsto dall'Art. 1591 c.c. in caso di occupazione senza titolo di immobile oggetto di cessata locazione alla Pubblica Amministrazione.
2) per l'effetto: a. Accertare il diritto della al pagamento in misura Parte_1
piena, a titolo di indennità di occupazione ex Art. 1591 c.c., degli importi già dovuti a titolo di canone di locazione dell'immobile costituito dal fabbricato sito in Roma, Via F. Nerini n. 26 a far data dal 7/07/2012 sino ad oggi.
b. Condannare gli odierni appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a Controparte_3
corrispondere alla le differenze dovute a tale titolo e Parte_1
non ancora corrisposte sino alla data della domanda giudiziale introduttiva del primo grado del presente giudizio, nella misura di
Euro 291.221,51, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa.
c. Condannare gli odierni appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro. a Controparte_3
corrispondere alla le differenze dovute a tale titolo e Parte_1
non ancora corrisposte dalla data della domanda giudiziale introduttiva del primo grado del presente giudizio sino al di dell'effettivo rilascio e riconsegna dell'immobile de quo, ovvero, in subordine, sino al dì dell'emananda sentenza di appello, nella misura da accertarsi in corso di causa.
d. Condannare i convenuti e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a corrispondere alla Controparte_3
gli interessi di mora nella misura prevista dalle leggi Parte_1
applicabili al caso di specie, o in subordine al tasso legale, sulle somine liquidate in accoglimento del capo 3. b) e c) che precedono, in ogni caso a far data dalle rispettive scadenze non onorate o in subordine dalla costituzione in mora con lettera del 23/11/2016, o in ulteriore subordine dalla data della domanda giudiziale sino al di del saldo effettivo;
e. Condannare gli odierni appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a Controparte_3
corrispondere alla la rivalutazione monetaria sulle Parte_1
somme liquidate in accoglimento del capo 3. b) e c) che precedono,
a far data dalle rispettive scadenze non onorate, o in subordine dalla costituzione in mora con lettera del 23/11/2016, o in ulteriore subordine dalla data della domanda giudiziale introduttiva del primo grado del presente giudizio sino al dì del saldo effettivo.
3) In via concorrente, accertare altresì l'inapplicabilità dell'Art. 3, comma 1, D.L. 6/07/2012, n. 95. così come successivamente modificato, all'indennizzo previsto dall'Art. 1591 c.c. in caso di occupazione senza titolo di immobile oggetto di cessata locazione alla
Pubblica Amministrazione, là dove tale prima summenzionata disposizione statuisce che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
2016, 2017 e 2018, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT. previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1. comma 3. della legge 31 dicembre 2009. n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti Ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali".
4) In via subordinata rispetto al capo 3) che precede, dichiarare non manifestamente infondata e rimettere alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,
24, 41 e 42 Cost. dell'Art. 3, comma 1. D.L. 6/07/2012, n. 95, così come successivamente modificato, là dove tale ultima disposizione, statuendo che "1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e
2018, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1. comma 3. della legge 31 dicembre
2009. n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali", debba interpretarsi come riferibile ed applicabile anche all'indennizzo previsto dall'Art. 1591 c.c. alle occupazioni senza titolo di immobili oggetto di cessata locazione alla Pubblica Amministrazione.
5) In ogni caso, per l'effetto: a. Accertare in via principale il diritto della Parte_1
all'adeguamento nei limiti del 75% delle variazioni annuali degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, ai sensi dell'Art. 32. Legge 27/07/1978. n. 392, come richiamato dall'Art. 42 della medesima Legge, delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione ex Art. 1591 c.c. dell'immobile costituito dal fabbricato sito in Roma, Via F. Nerini n. 26 a far data dal 7/07/2012 sino ad oggi.
b. Condannare gli appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a Controparte_3
corrispondere alla la somma di Euro 6.338,63 dovuta alla Pt_1
data della domanda giudiziale introduttiva del primo grado del presente giudizio, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa.
c. Condannare gli appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a Controparte_3
corrispondere alla la somma dovuta a tale titolo e non Pt_1
ancora corrisposta per il periodo intercorrente dalla data della domanda giudiziale introduttiva del primo grado del presente giudizio sino al di dell'effettivo rilascio e riconsegna dell'immobile de quo. ovvero, in subordine, sino al di dell'emananda sentenza di appello, nella misura da accertarsi in corso di causa e pari attualmente ad ulteriori Euro 2.970.69, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. d. Condannare gli appellati e Controparte_1 [...]
. in solido fra loro, a Controparte_3
corrispondere alla gli interessi di mora nella misura Parte_1
prevista dalle leggi applicabili al caso di specie, o in subordine al tasso legale, sulle somme liquidate in accoglimento del capo 6, b) e c) che precedono, in ogni caso a far data dalle rispettive scadenze non onorate o in subordine dalla costituzione in mora con lettera del
23/11/2016, o in ulteriore subordine dalla data della presente domanda giudiziale sino al dì del saldo effettivo;
e. Condannare gli appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a corrispondere alla Controparte_3
la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in Parte_1
accoglimento del capo 6, b) e c) che precedono, a far data dalle rispettive scadenze non onorate, o in subordine dalla costituzione in mora con lettera del 23/11/2016, o in ulteriore subordine dalla data della presente domanda giudiziale sino al dì del saldo effettivo.
6) In ogni caso, con vittoria di spese di lite come per legge.”
Per l'appellato “Voglia codesta Corte di appello, contrariis reiectis, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio il e la , Controparte_1 Controparte_3
premettendo di aver intimato a tali enti sfratto per finita locazione in relazione all'immobile sito in Roma, Via Felice Nerini 26, così promuovendo il giudizio RG 60061/2014, dinanzi al Tribunale di
Roma, e di aver ottenuto la sentenza n. 2213/2015 con la quale l'Autorità adita dichiarava cessato il contratto di locazione, alla scadenza del 31.03.2011, condannando il e la al CP_1 CP_3
rilascio dell'immobile; che, ciò nonostante, le conduttrici non rilasciavano l'immobile, ed iniziavano a pagare alla Parte_1
l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., di importo pari al pregresso canone di locazione.
In particolare, nell'atto introduttivo del primo grado del presente giudizio, la riferiva che, per effetto dell'entrata in vigore Parte_1
dell'art. 3 del D.L. 6/7/2012 n. 95 (Decreto TI), il Ministero e la
Prefettura cessavano di corrispondere gli aggiornamenti relativi alla variazione ISTAT, dovuti sugli importi da corrispondere a titolo di indennità di occupazione, sostenendo l'applicazione del comma 1 dell'articolo richiamato;
ed altresì, provvedevano a decurtare del
15% l'indennità in applicazione del comma 4 del medesimo articolo.
Specificatamente, con nota della Prefettura di Roma, prot.
357103/471 del 22.12/2015, il Ministero comunicava di aver erratamente proceduto alla decurtazione del 15% dal giorno
1.07.2014, posto che tale riduzione doveva decorrere a far data dal
07.07.2012, come previsto dall'art. 3, comma 4, in quanto l'immobile alla data di entrata in vigore del decreto 95/2012 era occupato in forma extracontrattuale. Per tali ragioni, gli odierni appellati procedevano a recuperare il 15% per la sola parte imponibile, per un totale di euro 90.646,14, decurtando tale importo dall'imponibile dell'indennità di occupazione dovuta per il periodo 1.7.2015 -
31.12.2015.
Con lettera raccomandata del 23.11.2016, la contestava Parte_1
tale operato, ritenendo le trattenute arbitrarie ed illegittime, e diffidando, per l'effetto, al pagamento della complessiva somma di euro 173.536,58 nel termine di 15 giorni.
Con successive note, la ribadiva la correttezza della CP_3
decurtazione, sulla scorta del D.L., e precisava l'importo dovuto a titolo di indennità per il 2016 per l'occupazione senza titolo, tenuto conto della non debenza dell'IVA.
Nel giudizio promosso si costituiva il , chiedendo Controparte_1
il rigetto integrale delle domande attoree. In particolare, secondo la difesa del , il Legislatore ha voluto assoggettare alla CP_1
decurtazione ex lege anche gli utilizzi di immobile sine titulo. Il D.L.
inoltre, non sarebbe tacciabile di incostituzionalità posto che, CP_4
nel caso di locazione, assicura ai proprietari la possibilità di recedere dai rapporti contrattuali, recuperando in tal modo la piena disponibilità del proprio immobile;
nel caso, invece, di utilizzi sine titulo il proprietario potrà ottenere l'indennità di occupazione, nonché il maggior danno ex art 1591 c.c., potendo così conseguire un pieno ed integrale risarcimento di tutti i danni subiti. Relativamente, invece, alla richiesta attorea di aver diritto a percepire gli adeguamenti ISTAT, secondo il l'indennità di occupazione CP_1
non sarebbe suscettibile di rivalutazione monetaria, diversamente, invece, dal maggior danno, qualora provato;
l'attrice non avrebbe dimostrato la debenza di tali importi;
e, in ogni caso, il D.L. TI esclude la rivalutazione ISTAT per tutte le locazioni passive della
P.A..
La restava contumace. CP_3
Si teneva la prima udienza in data 5.11.2018, poi differita al
26.03.2019, nella quale il Giudice si riservava sull'eccezione di incostituzionalità formulata dalla Parte_1
A scioglimento della riserva, il Giudice emetteva ordinanza con la quale rigettava l'eccezione, e rinviava per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 23.04.2019, assegnando alle parti termini per memorie difensive. In tale sede, sentite le parti, dava lettura del dispositivo con il quale rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
In pari data, veniva pubblicata la sentenza 8734/2019 nella quale il
Giudicante esponeva le ragioni della decisione riportandosi al tenore letterale dell'art. 3 D.L. 95/2012, ritenuto chiaro in senso sfavorevole alla tesi attorea.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la formulando Parte_1
sei motivi di gravame.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione ed insistendo per l'integrale rigetto.
Con il primo motivo di appello rubricato “natura dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.” l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Giudicante ritenuto applicabile all'occupazione oggetto di giudizio, derivata dalla cessazione del contratto di locazione alla data del 31.03.2011, l'art. 3 comma 4 del Decreto TI. Secondo l'appellante, tale applicazione si rivela erronea e posta in violazione di legge sulla scorta della natura dell'indennità prevista dall'art. 1591 c.c. qualificata come “obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale” prevista ope legis. Secondo
l'appellante, dunque, la previsione di cui all'art. 3, comma 4 del D.L. consistente nella decurtazione del 15% dell'importo dovuto ex art. 1591 c.c. altererebbe irrimediabilmente il bilanciamento compensativo della illegittima ritardata riconsegna dell'immobile previsto dal Legislatore, determinando un ingiustificato squilibrio in danno dell'ex locatore.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Illegittimità e antigiuridicità dell'unilaterale riduzione del risarcimento del danno dovuto per legge” l'appellante si duole che il Giudicante abbia ritenuto di applicazione l'art. 3 comma 4, senza tuttavia esprimersi sulle specifiche doglianze poste dall'attrice e senza valutare la compatibilità della disposizione con i principi anche costituzionali dell'ordinamento giuridico. Secondo l'appellante, le disposizioni del Decreto TI sono intervenute modificando in peius diritti pacificamente acquisiti, azionati e non contestati da tempo, posto che nel caso di specie l'obbligazione risarcitoria risultava già insorta, e come tale certa, liquida ed esigibile, tanto che le appellate corrispondevano da tempo alla l'indennità in misura piena Parte_1
ex art. 1591 c.c.. Per l'appellante, dunque, il legislatore del 2012 per asserite esigenze di “contenimento della spesa pubblica” è intervenuto con effetto premiale nel favore della parte inadempiente, disattendendo le sanzioni civilistiche previste dall'ordinamento per prevenire e punire gli illeciti contrattuali. Con il terzo motivo di appello rubricato “Inapplicabilità dell'art. 1339 c.c. al risarcimento da inadempimento contrattuale”
l'appellante censura l'inserimento automatico della riduzione previsto dal Decreto TI ai sensi dell'art. 1339 c.c.. Sostiene, che tale previsione non possa valere per le occupazioni senza titolo ovvero per rapporti contrattuali definitivamente cessati;
così come impraticabile risulta il diritto di recesso posto nel favore del locatore, non esistendo più un contratto dal quale recedere. Secondo
l'appellante, inoltre, il richiamo all'art. 1339 c.c. sarebbe incongruo e carente dei presupposti di legge anche nel caso dei contratti in corso. In tali contratti, infatti, non si ravvisa l'applicazione di tariffe e clausole volte ad impedire che l'esercizio dell'attività economica si ponga in contrasto con l'utilità sociale di cui all'art. 41 della
Costituzione. Il richiamo operato all'art. 1339 c.c., per sostenere la legittimità della decurtazione disposta dal Decreto, sarebbe dunque infondato ed inconferente, inidoneo a giustificare l'illegittima, unilaterale e arbitraria autoriduzione del canone di locazione.
Secondo l'appellante, inoltre, prive di pregio sarebbero anche le giustificazioni poste in relazione alle decurtazioni quali misure emergenziali, di contenimento della spesa pubblica, inserite nell'ambito della eccezionalità della situazione economica. Tali misure, infatti, risultano essere state oggetto di reiterate proroghe, che hanno, pertanto, trasformato un provvedimento motivato da ragioni di urgenza in un irragionevole ed immotivato trattamento di favore a favore della sola P.A..
Col quarto motivo di appello rubricato “Sulla non riconducibilità della decurtazione del 15% al “maggior danno” l'appellante censura la sentenza impugnata la quale a suo dire avrebbe confuso i due distinti piani dell'indennità minima prevista automaticamente ope legis, in misura pari al canone, da un lato, e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, dall'altro. Sostiene l'appellante che tale errore sarebbe stato commesso dal Giudicante quando in sentenza afferma che, attraverso l'indennità e l'eventuale ulteriore risarcimento, l'ex locatore potrebbe conseguire un pieno ed integrale risarcimento di tutti i danni subiti. Tale assunto, secondo l'appellante, non corrisponderebbe al vero, posto che il locatore non potrebbe mai recuperare la decurtazione del 15% non potendo essa ricondursi al maggior danno. Peraltro, dovrebbe esperire azione giudiziale e dare prova della debenza di tale 15% non più quale obbligazione risarcitoria, dovuta automaticamente, ma fornendo rigorosa prova;
tra l'altro, diversamente dalla situazione dell'ex locatore di immobili a soggetti privati. Secondo l'appellante, dunque, la sentenza sarebbe errata per violazione e falsa applicazione di legge, nonché supportata da motivazione illogica e contraddittoria, in palese contrasto con l'intenzione del Legislatore del 1942 attuata con l'inserimento dell'istituto di cui all'art. 1591 c.c..
Con il quinto motivo di appello rubricato “Sull'incostituzionalità della decurtazione del 15%” l'appellante censura la valutazione operata dal Giudicante che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4 sulla scorta del contenuto dell'art. 1591 c.c., il quale lascerebbe impregiudicato il diritto dell'ex locatore di agire per il maggior danno. Sulla questione,
l'appellante riporta giurisprudenza intervenuta sul tema secondo la quale, nel caso dei contratti in corso, ad escludere l'incostituzionalità delle norme in esame vi sarebbe la possibilità di recesso accordata al locatore. Tale previsione opererebbe quel bilanciamento compensativo della compressione della libertà negoziale che però, evidenzia l'appellante, non può sussistere per le occupazioni senza titolo. Di talché, meritevole e rilevante appare la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'attrice in primo grado, ed invece ritenuta infondata e disattesa dal primo Giudice. In particolare, secondo la difesa della vi sarebbe contrasto Parte_1
delle norme in commento: con l'art. 3 della Costituzione, stante il diverso trattamento tra locatori di immobili alla P.A. e locatori di immobili a privati;
con l'art. 24 della Costituzione, risultando più oneroso l'esercizio del diritto al risarcimento del danno, dovendo il locatore promuovere azione per il maggior danno, con più alti oneri, costi e tempistiche;
con l'art. 41 della Costituzione, stante la lesione della libertà di iniziativa economica privata, ingiustificatamente compressa per asserite ragioni emergenziali. Lesione evidente nel caso della che, quale utilizzatrice dell'immobile in regime Parte_1
di locazione finanziaria, sostiene gli oneri economici, previamente assunti, della locazione finanziaria senza poter far conto dell'intera misura dell'indennità; e, infine, con l'art. 42 della Costituzione, stante l'alterazione del meccanismo compensativo introdotto dal
Legislatore con l'art. 1591 c.c. generato dalla previsione della decurtazione del 15% dell'indennità.
I motivi di impugnazione esposti possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione.
Sulla questione in discorso, questa Corte ha avuto già modo di soffermarsi in precedente pronuncia secondo la quale “Tutti i motivi avanzati a sostegno del ricorso sono superati da una corretta interpretazione dell'art 3 del dlgs 95/2012, che va condotta secondo il criterio della voluntas legis e del tenore letterale della norma. Il legislatore ha provveduto “ai fini del contenimento della spesa pubblica”, delineando una disciplina di favore per le pubbliche amministrazioni che stipulano contratti di locazione aventi ad oggetto immobili per uso istituzionale. Pertanto, la ratio della norma è esplicita in apertura del comma 3 e immanente nel prosieguo del testo, che allarga l'operatività del beneficio anche a tutti i casi in cui queste locazioni siano scadute o esistano solo di fatto. Infatti, la norma ha previsto, in via generale, una decurtazione del 15% del canone per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, e in via estensiva la medesima riduzione “per i contratti scaduti o rinnovati” dopo l'entrata in vigore del decreto e per gli “utilizzi in essere in assenza di titolo” alla stessa data. Tale ultima previsione, in particolare, ha un carattere residuale, ed è volta a ricomprendere tutte quelle situazioni in cui manca un titolo per ragioni diverse dalla scadenza del contratto (fattispecie considerata nel periodo precedente), evidenziando una chiara volontà del legislatore di perseguire, in via prioritaria, il contenimento della spesa pubblica. In questo stesso senso si è pronunciata la
Cassazione, secondo cui “la ratio non è individuabile in una preservazione del contratto "fisiologica", venendo così la riduzione del suo esborso a costituire una sorta di premio per il conduttore qualora non abbia, con il suo inadempimento, dato luogo ad una cessazione "patologica" del vincolo contrattuale. Quel che il legislatore persegue non è, infatti, l'interesse di chi è parte nel contratto in forza del quale il bene è nella disponibilità dell'ente pubblico, sia locatore sia conduttore, bensì - come espressamente viene indicato all'incipit della norma – il contenimento della spesa pubblica: contenimento che il legislatore intende raggiungere a prescindere dalla natura della fonte della disponibilità fattuale del bene. Ovvero, non rileva che il bene sia nella disponibilità dell'ente pubblico in forza di un sussistente titolo contrattuale, o in forza di un titolo fisiologicamente scaduto (secondo l'impostazione della corte territoriale), o, ancora, in forza di un titolo contrattuale patologicamente venuto meno, o, da ultimo, per una occupazione sine titulo, la quale a sua volta potrebbe essere derivata ab origine dalla mera assunzione di un potere di fatto sul bene o anche essere pervenuta - come è accaduto nell'ipotesi in esame - quale posterius della eliminazione giudiziale del titolo rappresentato da un originario contratto di locazione per inadempimento dell'occupante, eliminazione cui non ha fatto seguito il rilascio dell'immobile” (CASS
6389/2018)”. (Corte di Appello di Roma, VII sez., sentenza n.
3988/2022, confermata dalla Corte di cassazione).
Da quanto sopra, dunque, consegue la piena operatività dell'art. 3, comma 4 del D.L. alle occupazioni senza titolo, quale quella di CP_4
specie, con conseguente applicazione della disciplina ivi descritta, la quale, giusto principio di specialità, supera quella prevista dal Codice civile.
Sul punto, pertanto, non appaiono condivisibili le deduzioni dell'appellante, anche con riguardo a quelle poste in relazione alla sentenza della Suprema Corte n. 6389/2018, atteso che, anche nel caso di specie, trattasi di occupazione successiva a pronuncia giudiziale. Per quanto attiene, invece, alla censura mossa dall'appellante all'omessa valutazione da parte del Giudicante in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dalla stessa sollevate, questa
Corte ritiene di aderire alle chiare e condivisibili considerazioni esposte dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 29330 del
13.11.2019, applicabili al caso in esame. Secondo la Suprema Corte
“…Poiché la crisi economica, negli anni, ha incrementato i suoi effetti negativi è inevitabile che siano diventati sempre più frequenti, nella giurisprudenza costituzionale, i richiami alle ragioni del contenimento della spesa pubblica e dell'osservanza dell'obbligo di copertura delle spese (cfr., ad esempio, sent n. 88/2014; n. 10/2015 e n. 70/2015).
Tale premessa è indispensabile per chiarire che nel bilanciamento tra diritti ed esigenze finanziarie non prevalgono i diritti tout court, ma solo il nucleo essenziale dei diritti sociali che non può essere vanificato dal legislatore senza violare la dignità della persona umana: se le esigenze relative all'equilibrio della finanza pubblica assumessero un peso preponderante tanto da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all'inviolabile dignità della persona umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa
(Corte Cost. n. 304/1994): principio ribadito dopo la modifica costituzionale degli artt. 81 e 97 (Corte Cost. n. 222/2013; n.
4/2013; n. 40/2011; n. 432/2005) in ossequio al principio di ragionevolezza. Ove, dunque, non venga in considerazione la elisione del nucleo fondamentale dei diritti sociali, pur non garantendosi ai principi di economicità il primato assoluto, è innegabile che il legislatore possa intervenire, sacrificando i diritti dei singoli, purché rispetti certe condizioni. Una di queste è l'eccezionalità della misura impositiva di un sacrificio. Come debba essere intesa tale eccezionalità lo chiarisce proprio una delle pronunce della Consulta invocate dalla ricorrente, la n. 310/2013, che dispone “La Corte costituzionale, rinviando alla direttiva 8 novembre 2011, n.
2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), per la quale “la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale” e “Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide” (20
Considerando), ha ritenuto che le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, trovanti giustificazione nella situazione di crisi economica, impongono sacrifici che, in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, non possono non interessare periodi, certo definiti, ma di “medio periodo”. Ne consegue che la temporaneità della misura deve essere valutata in un'ottica non annuale, ma di programmazione pluriennale, che è quella tipica delle politiche di bilancio, sì che la protrazione nel tempo delle stesse non contraddice, in sè, la sussistenza della necessità ed urgenza (Corte Cost. n. 310/2013). La penalizzazione imposta deve, inoltre, essere sorretta da una causa normativa adeguata che trovi radicamento in “principi, diritti e beni di rilievo costituzionale” (ex multis, Corte Cost. n. 308 del 2013), nell'esigenza di tutela di un interesse pubblico sopravvenuto (Corte
Cost. n. 16 del 2017, n. 216/2015 e n. 56/2015) o una “inderogabile esigenza” (Corte Cost. n. 349/1985), che integri il requisito del legittimo interesse pubblico richiesto dalla normativa CEDU ai fini di una legittima ingerenza pubblica nel pacifico godimento dei “beni”. Il sacrificio richiesto deve essere rispettoso del principio di ragionevolezza (fra le tante, sentenza n. 16 del 2017), inteso, anche, come proporzionalità (sentenze n. 203 e n. 108 del 2016; n. 216 e n. 56 del 2015). Se si scorrono i repertori della c.d. giurisprudenza della crisi finanziaria ci si avvede che in più occasioni la Consulta ha ritenuto che il contenimento della spesa pubblica integri una causa normativa adeguata e, talvolta – così Corte Cost. n. 89/2018 – ha messo in correlazione la adeguatezza della causa normativa con la ricorrenza di contropartite intrinseche al progetto legislativo che rendano accettabile il sacrificio imposto dall'intervento normativo, in funzione di bilanciamento della posizione delle parti, dimostrando che i principi di efficienza e di economicità non prevalgono necessariamente sugli altri, ma esigono una valutazione calibrata sul caso di specie, nella quale il “fattore crisi” entra, naturalmente, ma non reindirizza la soluzione, giacché tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri (…) La Costituzione italiana, come la altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi (…) Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale (Corte Cost. n. 85/2013; n.
215/1987). Un altro carattere richiesto è la modestia del sacrificio, indicativa della sua tollerabilità (Corte Cost. n. 178/2015). Infatti, il giudice delle leggi ammette la possibilità di limitare situazioni soggettive di rango costituzionale in nome di esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma si riserva di scrutinare la ponderazione degli interessi effettuata dal legislatore anche sulla scorta della tollerabilità del sacrificio imposto, sotto il profilo, non solo della durata, ma anche della intensità della limitazione. Quindi, nell'ottica del “necessario bilanciamento” tra il perseguimento dell'interesse pubblico e il sacrificio voluto gioca un suo ruolo anche la misura della riduzione richiesta, allo scopo di individuare “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito dalle misure restrittive della proprietà e della libera iniziativa economica”: diritti costituzionalmente tutelati, ma soggiacenti ai limiti ed ai sacrifici necessari per indirizzarli e coordinarli a fini sociali (Corte Cost. n. 348/2007 e n. 349/2007).
L'iniziativa economica privata è infatti libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e può anzi essere indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 41 Cost.). Analogamente, la proprietà privata è tutelata dalla legge ma soggiace ai limiti e sacrifici derivanti dall'esigenza di assicurarne la funzione sociale (art. 42 Cost., comma
) Con la normativa richiamata, sospettata di illegittimità costituzionale, il legislatore ha posto limiti all'iniziativa economica privata ed alla proprietà privata che, sulla scorta della giurisprudenza richiamata, non appaiono certo irragionevoli, perché senz'altro giustificati dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica, sorta per effetto della nota, generalizzata e gravissima crisi economica verificatasi negli anni recenti, che ha reso indispensabile l'adozione di una serie di provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica;
tali limiti hanno trovato adeguato bilanciamento nel riconoscimento, in favore dei locatori che subiscono la riduzione del canone, del diritto di recedere dal rapporto
– senza la necessità di rispettare un termine di preavviso – in base ad una libera valutazione di convenienza in merito alla conservazione ovvero alla cessazione del contratto alle mutate condizioni economiche. Tali osservazioni hanno trovato indiretto riconoscimento nella pronuncia n. 64 del 24/03/2016, con cui il Giudice delle leggi si
è pronunciato sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla , del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 24, comma Parte_2
4 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, art. l, comma 1, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., art. 117 Cost., comma
3 e artt. 119 e 120 Cost.. E quanto alla indennità di occupazione è vero che essa non trova contropartita nel diritto di recesso, perché come giustamente rilevato dalla ricorrente, non vi è più un contratto da cui recedere, ma essa non ha bisogno di una contropartita ad hoc, essendo un principio generale quello secondo cui il locatore che abbia subito un danno maggiore rispetto a quello compensato sulla scorta dell'indennità fissata ex lege può ottenere il risarcimento del maggior danno. Il fatto che tale diritto non sia concesso esclusivamente, a titolo di contropartita, a favore di coloro che abbiano subito un sacrificio economico non è ragione sufficiente per ritenere irragionevole la misura di contenimento imposta ex lege, posto che la previsione di una contropartita specifica non è affatto condicio sine qua non per ritenere sorretta da una causa normativa adeguata una misura fondata sulla necessità di realizzare un risparmio di spesa per le pubbliche amministrazioni, anche in considerazione delle modalità di bilanciamento tra diritti, in questo caso, ineguali. La normativa in questione nemmeno impone una imposta sui generis come ritenuto dalla società ricorrente;
ad escluderlo indirettamente vale considerare che si tratta di una misura di contenimento applicabile indifferentemente a locatori privati e locatori pubblici, come stabilito dalla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, del 21 maggio 2015, n. 76/2015 /PAR., Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia, del 15 ottobre 2014, n. 285/2014/PAR.,
Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. contr., del. 24 ottobre 2017, n.
155. In definitiva, la dedotta questione di legittimità costituzionale risulta infondata.”.
In ragione dei principi esposti dalla Suprema Corte, le questioni di legittimità sollevate dall'appellante non appaiono fondate.
Con il sesto motivo rubricato “Sull'illegittimità del divieto di aggiornamento ISTAT dell'indennità di occupazione ex Art.
1591 c.c.” l'appellante censura l'omessa pronuncia sulla questione in cui sarebbe incorso il Giudicante. In particolare, l'appellante richiama gli artt. 32 e 42 della L. 392/1978 che fanno riferimento al
“corrispettivo convenuto”, comprensivo dell'aggiornamento in discorso;
nonché, l'art. 3 comma 1 del D.L. il quale appare far CP_4
riferimento letteralmente soltanto alle locazioni in corso, diversamente dal comma 4 che, invece, estende la portata della riduzione del 15% anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo.
Pertanto, sostiene l'appellante, la norma di cui al comma 1 non doveva e poteva trovare applicazione al caso in esame, stante la cessazione del contratto in data antecedente all'entrata in vigore del
Decreto (rispettivamente 31.03.2011 - 07.07.2012). Peraltro, precisa l'appellante, la rivalutazione in discorso, diversamente da quanto dedotto dalla difesa avversaria, è stata, da un lato, espressamente richiesta in primo grado (nelle conclusioni dell'atto di citazione); dall'altro, specificatamente prevista nel contratto sottoscritto tra le parti (prodotto al doc. 3 allegato all'atto introduttivo). Conclude infine l'appellante sollevando questione di legittimità costituzionale della norma in commento nell'ipotesi in cui si ritenesse il comma 1 applicabile al caso di specie.
Anche il tale motivo non risulta condivisibile.
Ad avviso di questa Corte, infatti, la lettura operata dall'appellante non appare compatibile con una interpretazione coerente e sistematica sia dell'art. 3 del D.L., nello spirito del Legislatore del
2012, sia dell'art. 1591 c.c..
Da un lato, infatti, la mancata applicazione del divieto di aggiornamento alle occupazioni sine titulo determinerebbe un trattamento differenziato rispetto ai locatori aventi contratti in corso con la P.A., che sarebbero, invece, colpiti dal divieto. Dall'altra, se è vero che ai sensi dell'art. 1591 c.c. “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna” appare logico affermare che risultando l'indennità commisurata al canone di locazione, il divieto di aggiornamento di tale importo, sulla scorta del comma 1 dell'art. 3, comporterebbe per l'effetto il mancato aggiornamento anche dell'indennità di occupazione.
Si ritiene, pertanto, che per tale ragione il comma 1 dell'art. 3 faccia riferimento “soltanto” al “canone dovuto …..per l'utilizzo in locazione passiva..”; dovendo, invece, espressamente il comma 4 distinguere tra le diverse ipotesi (delle locazioni in corso, di quelle cessate o rinnovate e degli utilizzi in essere senza titolo) anche ai fini della diversa decorrenza delle disposizioni.
La doglianza deve essere, pertanto, disattesa.
Infine, con nel paragrafo rubricato “Sul quantum debeatur”
l'appellante quantifica le somme ad essa dovute dalle appellate, a titolo di indennità ed aggiornamento ISTAT, indicandole rispettivamente in 376.295.76 ed in 6338,63 + 2970,69, alla data dell'atto di citazione in appello. Inoltre, chiede in applicazione del disposto di cui all'art. 664 c.p.c. la condanna al pagamento degli ulteriori importi a titolo di trattenute e aggiornamento ISTAT sino alla effettiva consegna dell'immobile. In ordine al quantum, ed anche se ritenuta dall'appellante non necessaria, per via della genericità della contestazione avversaria sui conteggi prodotti dall'attrice, chiede
CTU di natura contabile volta ad accertare l'effettivo ammontare delle trattenute e degli importi a titolo di aggiornamento ISTAT non versati dalle appellate ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.
3. Infine, sulle somme dovute, l'appellante chiede l'applicazione di interessi di mora e rivalutazione monetaria.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8734/2019 del Tribunale di Roma, Parte_1
pubblicata in data 23.04.2019, così provvede:
1- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2- condanna la al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente grado in favore del che si Controparte_1
liquidano in 7120,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- nulla sulle spese nei confronti della contumace
[...]
; Controparte_5
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 31.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SU RI AN PE
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
AN PE Presidente
SU RI Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7581 R.G.A.C. dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 05.03.2025 e vertente
TRA
in persona del Legale Rappresentante pro tempore (c.f. Parte_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli P.IVA_1
Avv.ti Andrea Zincone (c.f. Massimo Maioletti C.F._1
(c.f. ) e MA RE (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
studio in Roma, Via del Plebiscito n. 112, giusta procura in atti,
Appellante
E
, in persona del pro tempore, (c.f. Controparte_1 CP_2
), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura P.IVA_2
Generale dello Stato (c.f. ), ed ex lege domiciliato in P.IVA_3
Roma, Via dei Portoghesi, 12, giusta procura in atti, Appellato
Nonché CONTRO
, in persona del Controparte_3
Prefetto pro tempore,
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8734/2019 del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 23.04.2019.
Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in totale ed integrale annullamento e riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Sesta Civile, Giudice Unico Dott. Liberati, n. 8734/2019 pubblicata il
23/04/2019, resa nel procedimento R.G. n. 39843/2018 tra le parti suindicate, non notificata, così statuire e giudicare:
1) dichiarare non manifestamente infondata e rimettere alla Corte
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'Art. 3, comma 4, D.L. 6/07/2012, n. 95, per ritenuto contrasto con gli artt.
3, 24, 41 c 42 Cost., là dove statuisce che "analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto", ove tale previsione debba interpretarsi come riferibile ed applicabile anche all'indennizzo previsto dall'Art. 1591 c.c. in caso di occupazione senza titolo di immobile oggetto di cessata locazione alla Pubblica Amministrazione.
2) per l'effetto: a. Accertare il diritto della al pagamento in misura Parte_1
piena, a titolo di indennità di occupazione ex Art. 1591 c.c., degli importi già dovuti a titolo di canone di locazione dell'immobile costituito dal fabbricato sito in Roma, Via F. Nerini n. 26 a far data dal 7/07/2012 sino ad oggi.
b. Condannare gli odierni appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a Controparte_3
corrispondere alla le differenze dovute a tale titolo e Parte_1
non ancora corrisposte sino alla data della domanda giudiziale introduttiva del primo grado del presente giudizio, nella misura di
Euro 291.221,51, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa.
c. Condannare gli odierni appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro. a Controparte_3
corrispondere alla le differenze dovute a tale titolo e Parte_1
non ancora corrisposte dalla data della domanda giudiziale introduttiva del primo grado del presente giudizio sino al di dell'effettivo rilascio e riconsegna dell'immobile de quo, ovvero, in subordine, sino al dì dell'emananda sentenza di appello, nella misura da accertarsi in corso di causa.
d. Condannare i convenuti e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a corrispondere alla Controparte_3
gli interessi di mora nella misura prevista dalle leggi Parte_1
applicabili al caso di specie, o in subordine al tasso legale, sulle somine liquidate in accoglimento del capo 3. b) e c) che precedono, in ogni caso a far data dalle rispettive scadenze non onorate o in subordine dalla costituzione in mora con lettera del 23/11/2016, o in ulteriore subordine dalla data della domanda giudiziale sino al di del saldo effettivo;
e. Condannare gli odierni appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a Controparte_3
corrispondere alla la rivalutazione monetaria sulle Parte_1
somme liquidate in accoglimento del capo 3. b) e c) che precedono,
a far data dalle rispettive scadenze non onorate, o in subordine dalla costituzione in mora con lettera del 23/11/2016, o in ulteriore subordine dalla data della domanda giudiziale introduttiva del primo grado del presente giudizio sino al dì del saldo effettivo.
3) In via concorrente, accertare altresì l'inapplicabilità dell'Art. 3, comma 1, D.L. 6/07/2012, n. 95. così come successivamente modificato, all'indennizzo previsto dall'Art. 1591 c.c. in caso di occupazione senza titolo di immobile oggetto di cessata locazione alla
Pubblica Amministrazione, là dove tale prima summenzionata disposizione statuisce che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
2016, 2017 e 2018, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT. previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1. comma 3. della legge 31 dicembre 2009. n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti Ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali".
4) In via subordinata rispetto al capo 3) che precede, dichiarare non manifestamente infondata e rimettere alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,
24, 41 e 42 Cost. dell'Art. 3, comma 1. D.L. 6/07/2012, n. 95, così come successivamente modificato, là dove tale ultima disposizione, statuendo che "1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e
2018, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1. comma 3. della legge 31 dicembre
2009. n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali", debba interpretarsi come riferibile ed applicabile anche all'indennizzo previsto dall'Art. 1591 c.c. alle occupazioni senza titolo di immobili oggetto di cessata locazione alla Pubblica Amministrazione.
5) In ogni caso, per l'effetto: a. Accertare in via principale il diritto della Parte_1
all'adeguamento nei limiti del 75% delle variazioni annuali degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, ai sensi dell'Art. 32. Legge 27/07/1978. n. 392, come richiamato dall'Art. 42 della medesima Legge, delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione ex Art. 1591 c.c. dell'immobile costituito dal fabbricato sito in Roma, Via F. Nerini n. 26 a far data dal 7/07/2012 sino ad oggi.
b. Condannare gli appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a Controparte_3
corrispondere alla la somma di Euro 6.338,63 dovuta alla Pt_1
data della domanda giudiziale introduttiva del primo grado del presente giudizio, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa.
c. Condannare gli appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a Controparte_3
corrispondere alla la somma dovuta a tale titolo e non Pt_1
ancora corrisposta per il periodo intercorrente dalla data della domanda giudiziale introduttiva del primo grado del presente giudizio sino al di dell'effettivo rilascio e riconsegna dell'immobile de quo. ovvero, in subordine, sino al di dell'emananda sentenza di appello, nella misura da accertarsi in corso di causa e pari attualmente ad ulteriori Euro 2.970.69, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. d. Condannare gli appellati e Controparte_1 [...]
. in solido fra loro, a Controparte_3
corrispondere alla gli interessi di mora nella misura Parte_1
prevista dalle leggi applicabili al caso di specie, o in subordine al tasso legale, sulle somme liquidate in accoglimento del capo 6, b) e c) che precedono, in ogni caso a far data dalle rispettive scadenze non onorate o in subordine dalla costituzione in mora con lettera del
23/11/2016, o in ulteriore subordine dalla data della presente domanda giudiziale sino al dì del saldo effettivo;
e. Condannare gli appellati e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a corrispondere alla Controparte_3
la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in Parte_1
accoglimento del capo 6, b) e c) che precedono, a far data dalle rispettive scadenze non onorate, o in subordine dalla costituzione in mora con lettera del 23/11/2016, o in ulteriore subordine dalla data della presente domanda giudiziale sino al dì del saldo effettivo.
6) In ogni caso, con vittoria di spese di lite come per legge.”
Per l'appellato “Voglia codesta Corte di appello, contrariis reiectis, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio il e la , Controparte_1 Controparte_3
premettendo di aver intimato a tali enti sfratto per finita locazione in relazione all'immobile sito in Roma, Via Felice Nerini 26, così promuovendo il giudizio RG 60061/2014, dinanzi al Tribunale di
Roma, e di aver ottenuto la sentenza n. 2213/2015 con la quale l'Autorità adita dichiarava cessato il contratto di locazione, alla scadenza del 31.03.2011, condannando il e la al CP_1 CP_3
rilascio dell'immobile; che, ciò nonostante, le conduttrici non rilasciavano l'immobile, ed iniziavano a pagare alla Parte_1
l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., di importo pari al pregresso canone di locazione.
In particolare, nell'atto introduttivo del primo grado del presente giudizio, la riferiva che, per effetto dell'entrata in vigore Parte_1
dell'art. 3 del D.L. 6/7/2012 n. 95 (Decreto TI), il Ministero e la
Prefettura cessavano di corrispondere gli aggiornamenti relativi alla variazione ISTAT, dovuti sugli importi da corrispondere a titolo di indennità di occupazione, sostenendo l'applicazione del comma 1 dell'articolo richiamato;
ed altresì, provvedevano a decurtare del
15% l'indennità in applicazione del comma 4 del medesimo articolo.
Specificatamente, con nota della Prefettura di Roma, prot.
357103/471 del 22.12/2015, il Ministero comunicava di aver erratamente proceduto alla decurtazione del 15% dal giorno
1.07.2014, posto che tale riduzione doveva decorrere a far data dal
07.07.2012, come previsto dall'art. 3, comma 4, in quanto l'immobile alla data di entrata in vigore del decreto 95/2012 era occupato in forma extracontrattuale. Per tali ragioni, gli odierni appellati procedevano a recuperare il 15% per la sola parte imponibile, per un totale di euro 90.646,14, decurtando tale importo dall'imponibile dell'indennità di occupazione dovuta per il periodo 1.7.2015 -
31.12.2015.
Con lettera raccomandata del 23.11.2016, la contestava Parte_1
tale operato, ritenendo le trattenute arbitrarie ed illegittime, e diffidando, per l'effetto, al pagamento della complessiva somma di euro 173.536,58 nel termine di 15 giorni.
Con successive note, la ribadiva la correttezza della CP_3
decurtazione, sulla scorta del D.L., e precisava l'importo dovuto a titolo di indennità per il 2016 per l'occupazione senza titolo, tenuto conto della non debenza dell'IVA.
Nel giudizio promosso si costituiva il , chiedendo Controparte_1
il rigetto integrale delle domande attoree. In particolare, secondo la difesa del , il Legislatore ha voluto assoggettare alla CP_1
decurtazione ex lege anche gli utilizzi di immobile sine titulo. Il D.L.
inoltre, non sarebbe tacciabile di incostituzionalità posto che, CP_4
nel caso di locazione, assicura ai proprietari la possibilità di recedere dai rapporti contrattuali, recuperando in tal modo la piena disponibilità del proprio immobile;
nel caso, invece, di utilizzi sine titulo il proprietario potrà ottenere l'indennità di occupazione, nonché il maggior danno ex art 1591 c.c., potendo così conseguire un pieno ed integrale risarcimento di tutti i danni subiti. Relativamente, invece, alla richiesta attorea di aver diritto a percepire gli adeguamenti ISTAT, secondo il l'indennità di occupazione CP_1
non sarebbe suscettibile di rivalutazione monetaria, diversamente, invece, dal maggior danno, qualora provato;
l'attrice non avrebbe dimostrato la debenza di tali importi;
e, in ogni caso, il D.L. TI esclude la rivalutazione ISTAT per tutte le locazioni passive della
P.A..
La restava contumace. CP_3
Si teneva la prima udienza in data 5.11.2018, poi differita al
26.03.2019, nella quale il Giudice si riservava sull'eccezione di incostituzionalità formulata dalla Parte_1
A scioglimento della riserva, il Giudice emetteva ordinanza con la quale rigettava l'eccezione, e rinviava per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 23.04.2019, assegnando alle parti termini per memorie difensive. In tale sede, sentite le parti, dava lettura del dispositivo con il quale rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
In pari data, veniva pubblicata la sentenza 8734/2019 nella quale il
Giudicante esponeva le ragioni della decisione riportandosi al tenore letterale dell'art. 3 D.L. 95/2012, ritenuto chiaro in senso sfavorevole alla tesi attorea.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la formulando Parte_1
sei motivi di gravame.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione ed insistendo per l'integrale rigetto.
Con il primo motivo di appello rubricato “natura dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.” l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Giudicante ritenuto applicabile all'occupazione oggetto di giudizio, derivata dalla cessazione del contratto di locazione alla data del 31.03.2011, l'art. 3 comma 4 del Decreto TI. Secondo l'appellante, tale applicazione si rivela erronea e posta in violazione di legge sulla scorta della natura dell'indennità prevista dall'art. 1591 c.c. qualificata come “obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale” prevista ope legis. Secondo
l'appellante, dunque, la previsione di cui all'art. 3, comma 4 del D.L. consistente nella decurtazione del 15% dell'importo dovuto ex art. 1591 c.c. altererebbe irrimediabilmente il bilanciamento compensativo della illegittima ritardata riconsegna dell'immobile previsto dal Legislatore, determinando un ingiustificato squilibrio in danno dell'ex locatore.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Illegittimità e antigiuridicità dell'unilaterale riduzione del risarcimento del danno dovuto per legge” l'appellante si duole che il Giudicante abbia ritenuto di applicazione l'art. 3 comma 4, senza tuttavia esprimersi sulle specifiche doglianze poste dall'attrice e senza valutare la compatibilità della disposizione con i principi anche costituzionali dell'ordinamento giuridico. Secondo l'appellante, le disposizioni del Decreto TI sono intervenute modificando in peius diritti pacificamente acquisiti, azionati e non contestati da tempo, posto che nel caso di specie l'obbligazione risarcitoria risultava già insorta, e come tale certa, liquida ed esigibile, tanto che le appellate corrispondevano da tempo alla l'indennità in misura piena Parte_1
ex art. 1591 c.c.. Per l'appellante, dunque, il legislatore del 2012 per asserite esigenze di “contenimento della spesa pubblica” è intervenuto con effetto premiale nel favore della parte inadempiente, disattendendo le sanzioni civilistiche previste dall'ordinamento per prevenire e punire gli illeciti contrattuali. Con il terzo motivo di appello rubricato “Inapplicabilità dell'art. 1339 c.c. al risarcimento da inadempimento contrattuale”
l'appellante censura l'inserimento automatico della riduzione previsto dal Decreto TI ai sensi dell'art. 1339 c.c.. Sostiene, che tale previsione non possa valere per le occupazioni senza titolo ovvero per rapporti contrattuali definitivamente cessati;
così come impraticabile risulta il diritto di recesso posto nel favore del locatore, non esistendo più un contratto dal quale recedere. Secondo
l'appellante, inoltre, il richiamo all'art. 1339 c.c. sarebbe incongruo e carente dei presupposti di legge anche nel caso dei contratti in corso. In tali contratti, infatti, non si ravvisa l'applicazione di tariffe e clausole volte ad impedire che l'esercizio dell'attività economica si ponga in contrasto con l'utilità sociale di cui all'art. 41 della
Costituzione. Il richiamo operato all'art. 1339 c.c., per sostenere la legittimità della decurtazione disposta dal Decreto, sarebbe dunque infondato ed inconferente, inidoneo a giustificare l'illegittima, unilaterale e arbitraria autoriduzione del canone di locazione.
Secondo l'appellante, inoltre, prive di pregio sarebbero anche le giustificazioni poste in relazione alle decurtazioni quali misure emergenziali, di contenimento della spesa pubblica, inserite nell'ambito della eccezionalità della situazione economica. Tali misure, infatti, risultano essere state oggetto di reiterate proroghe, che hanno, pertanto, trasformato un provvedimento motivato da ragioni di urgenza in un irragionevole ed immotivato trattamento di favore a favore della sola P.A..
Col quarto motivo di appello rubricato “Sulla non riconducibilità della decurtazione del 15% al “maggior danno” l'appellante censura la sentenza impugnata la quale a suo dire avrebbe confuso i due distinti piani dell'indennità minima prevista automaticamente ope legis, in misura pari al canone, da un lato, e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, dall'altro. Sostiene l'appellante che tale errore sarebbe stato commesso dal Giudicante quando in sentenza afferma che, attraverso l'indennità e l'eventuale ulteriore risarcimento, l'ex locatore potrebbe conseguire un pieno ed integrale risarcimento di tutti i danni subiti. Tale assunto, secondo l'appellante, non corrisponderebbe al vero, posto che il locatore non potrebbe mai recuperare la decurtazione del 15% non potendo essa ricondursi al maggior danno. Peraltro, dovrebbe esperire azione giudiziale e dare prova della debenza di tale 15% non più quale obbligazione risarcitoria, dovuta automaticamente, ma fornendo rigorosa prova;
tra l'altro, diversamente dalla situazione dell'ex locatore di immobili a soggetti privati. Secondo l'appellante, dunque, la sentenza sarebbe errata per violazione e falsa applicazione di legge, nonché supportata da motivazione illogica e contraddittoria, in palese contrasto con l'intenzione del Legislatore del 1942 attuata con l'inserimento dell'istituto di cui all'art. 1591 c.c..
Con il quinto motivo di appello rubricato “Sull'incostituzionalità della decurtazione del 15%” l'appellante censura la valutazione operata dal Giudicante che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4 sulla scorta del contenuto dell'art. 1591 c.c., il quale lascerebbe impregiudicato il diritto dell'ex locatore di agire per il maggior danno. Sulla questione,
l'appellante riporta giurisprudenza intervenuta sul tema secondo la quale, nel caso dei contratti in corso, ad escludere l'incostituzionalità delle norme in esame vi sarebbe la possibilità di recesso accordata al locatore. Tale previsione opererebbe quel bilanciamento compensativo della compressione della libertà negoziale che però, evidenzia l'appellante, non può sussistere per le occupazioni senza titolo. Di talché, meritevole e rilevante appare la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'attrice in primo grado, ed invece ritenuta infondata e disattesa dal primo Giudice. In particolare, secondo la difesa della vi sarebbe contrasto Parte_1
delle norme in commento: con l'art. 3 della Costituzione, stante il diverso trattamento tra locatori di immobili alla P.A. e locatori di immobili a privati;
con l'art. 24 della Costituzione, risultando più oneroso l'esercizio del diritto al risarcimento del danno, dovendo il locatore promuovere azione per il maggior danno, con più alti oneri, costi e tempistiche;
con l'art. 41 della Costituzione, stante la lesione della libertà di iniziativa economica privata, ingiustificatamente compressa per asserite ragioni emergenziali. Lesione evidente nel caso della che, quale utilizzatrice dell'immobile in regime Parte_1
di locazione finanziaria, sostiene gli oneri economici, previamente assunti, della locazione finanziaria senza poter far conto dell'intera misura dell'indennità; e, infine, con l'art. 42 della Costituzione, stante l'alterazione del meccanismo compensativo introdotto dal
Legislatore con l'art. 1591 c.c. generato dalla previsione della decurtazione del 15% dell'indennità.
I motivi di impugnazione esposti possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione.
Sulla questione in discorso, questa Corte ha avuto già modo di soffermarsi in precedente pronuncia secondo la quale “Tutti i motivi avanzati a sostegno del ricorso sono superati da una corretta interpretazione dell'art 3 del dlgs 95/2012, che va condotta secondo il criterio della voluntas legis e del tenore letterale della norma. Il legislatore ha provveduto “ai fini del contenimento della spesa pubblica”, delineando una disciplina di favore per le pubbliche amministrazioni che stipulano contratti di locazione aventi ad oggetto immobili per uso istituzionale. Pertanto, la ratio della norma è esplicita in apertura del comma 3 e immanente nel prosieguo del testo, che allarga l'operatività del beneficio anche a tutti i casi in cui queste locazioni siano scadute o esistano solo di fatto. Infatti, la norma ha previsto, in via generale, una decurtazione del 15% del canone per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, e in via estensiva la medesima riduzione “per i contratti scaduti o rinnovati” dopo l'entrata in vigore del decreto e per gli “utilizzi in essere in assenza di titolo” alla stessa data. Tale ultima previsione, in particolare, ha un carattere residuale, ed è volta a ricomprendere tutte quelle situazioni in cui manca un titolo per ragioni diverse dalla scadenza del contratto (fattispecie considerata nel periodo precedente), evidenziando una chiara volontà del legislatore di perseguire, in via prioritaria, il contenimento della spesa pubblica. In questo stesso senso si è pronunciata la
Cassazione, secondo cui “la ratio non è individuabile in una preservazione del contratto "fisiologica", venendo così la riduzione del suo esborso a costituire una sorta di premio per il conduttore qualora non abbia, con il suo inadempimento, dato luogo ad una cessazione "patologica" del vincolo contrattuale. Quel che il legislatore persegue non è, infatti, l'interesse di chi è parte nel contratto in forza del quale il bene è nella disponibilità dell'ente pubblico, sia locatore sia conduttore, bensì - come espressamente viene indicato all'incipit della norma – il contenimento della spesa pubblica: contenimento che il legislatore intende raggiungere a prescindere dalla natura della fonte della disponibilità fattuale del bene. Ovvero, non rileva che il bene sia nella disponibilità dell'ente pubblico in forza di un sussistente titolo contrattuale, o in forza di un titolo fisiologicamente scaduto (secondo l'impostazione della corte territoriale), o, ancora, in forza di un titolo contrattuale patologicamente venuto meno, o, da ultimo, per una occupazione sine titulo, la quale a sua volta potrebbe essere derivata ab origine dalla mera assunzione di un potere di fatto sul bene o anche essere pervenuta - come è accaduto nell'ipotesi in esame - quale posterius della eliminazione giudiziale del titolo rappresentato da un originario contratto di locazione per inadempimento dell'occupante, eliminazione cui non ha fatto seguito il rilascio dell'immobile” (CASS
6389/2018)”. (Corte di Appello di Roma, VII sez., sentenza n.
3988/2022, confermata dalla Corte di cassazione).
Da quanto sopra, dunque, consegue la piena operatività dell'art. 3, comma 4 del D.L. alle occupazioni senza titolo, quale quella di CP_4
specie, con conseguente applicazione della disciplina ivi descritta, la quale, giusto principio di specialità, supera quella prevista dal Codice civile.
Sul punto, pertanto, non appaiono condivisibili le deduzioni dell'appellante, anche con riguardo a quelle poste in relazione alla sentenza della Suprema Corte n. 6389/2018, atteso che, anche nel caso di specie, trattasi di occupazione successiva a pronuncia giudiziale. Per quanto attiene, invece, alla censura mossa dall'appellante all'omessa valutazione da parte del Giudicante in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dalla stessa sollevate, questa
Corte ritiene di aderire alle chiare e condivisibili considerazioni esposte dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 29330 del
13.11.2019, applicabili al caso in esame. Secondo la Suprema Corte
“…Poiché la crisi economica, negli anni, ha incrementato i suoi effetti negativi è inevitabile che siano diventati sempre più frequenti, nella giurisprudenza costituzionale, i richiami alle ragioni del contenimento della spesa pubblica e dell'osservanza dell'obbligo di copertura delle spese (cfr., ad esempio, sent n. 88/2014; n. 10/2015 e n. 70/2015).
Tale premessa è indispensabile per chiarire che nel bilanciamento tra diritti ed esigenze finanziarie non prevalgono i diritti tout court, ma solo il nucleo essenziale dei diritti sociali che non può essere vanificato dal legislatore senza violare la dignità della persona umana: se le esigenze relative all'equilibrio della finanza pubblica assumessero un peso preponderante tanto da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all'inviolabile dignità della persona umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa
(Corte Cost. n. 304/1994): principio ribadito dopo la modifica costituzionale degli artt. 81 e 97 (Corte Cost. n. 222/2013; n.
4/2013; n. 40/2011; n. 432/2005) in ossequio al principio di ragionevolezza. Ove, dunque, non venga in considerazione la elisione del nucleo fondamentale dei diritti sociali, pur non garantendosi ai principi di economicità il primato assoluto, è innegabile che il legislatore possa intervenire, sacrificando i diritti dei singoli, purché rispetti certe condizioni. Una di queste è l'eccezionalità della misura impositiva di un sacrificio. Come debba essere intesa tale eccezionalità lo chiarisce proprio una delle pronunce della Consulta invocate dalla ricorrente, la n. 310/2013, che dispone “La Corte costituzionale, rinviando alla direttiva 8 novembre 2011, n.
2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), per la quale “la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale” e “Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide” (20
Considerando), ha ritenuto che le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, trovanti giustificazione nella situazione di crisi economica, impongono sacrifici che, in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, non possono non interessare periodi, certo definiti, ma di “medio periodo”. Ne consegue che la temporaneità della misura deve essere valutata in un'ottica non annuale, ma di programmazione pluriennale, che è quella tipica delle politiche di bilancio, sì che la protrazione nel tempo delle stesse non contraddice, in sè, la sussistenza della necessità ed urgenza (Corte Cost. n. 310/2013). La penalizzazione imposta deve, inoltre, essere sorretta da una causa normativa adeguata che trovi radicamento in “principi, diritti e beni di rilievo costituzionale” (ex multis, Corte Cost. n. 308 del 2013), nell'esigenza di tutela di un interesse pubblico sopravvenuto (Corte
Cost. n. 16 del 2017, n. 216/2015 e n. 56/2015) o una “inderogabile esigenza” (Corte Cost. n. 349/1985), che integri il requisito del legittimo interesse pubblico richiesto dalla normativa CEDU ai fini di una legittima ingerenza pubblica nel pacifico godimento dei “beni”. Il sacrificio richiesto deve essere rispettoso del principio di ragionevolezza (fra le tante, sentenza n. 16 del 2017), inteso, anche, come proporzionalità (sentenze n. 203 e n. 108 del 2016; n. 216 e n. 56 del 2015). Se si scorrono i repertori della c.d. giurisprudenza della crisi finanziaria ci si avvede che in più occasioni la Consulta ha ritenuto che il contenimento della spesa pubblica integri una causa normativa adeguata e, talvolta – così Corte Cost. n. 89/2018 – ha messo in correlazione la adeguatezza della causa normativa con la ricorrenza di contropartite intrinseche al progetto legislativo che rendano accettabile il sacrificio imposto dall'intervento normativo, in funzione di bilanciamento della posizione delle parti, dimostrando che i principi di efficienza e di economicità non prevalgono necessariamente sugli altri, ma esigono una valutazione calibrata sul caso di specie, nella quale il “fattore crisi” entra, naturalmente, ma non reindirizza la soluzione, giacché tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri (…) La Costituzione italiana, come la altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi (…) Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale (Corte Cost. n. 85/2013; n.
215/1987). Un altro carattere richiesto è la modestia del sacrificio, indicativa della sua tollerabilità (Corte Cost. n. 178/2015). Infatti, il giudice delle leggi ammette la possibilità di limitare situazioni soggettive di rango costituzionale in nome di esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma si riserva di scrutinare la ponderazione degli interessi effettuata dal legislatore anche sulla scorta della tollerabilità del sacrificio imposto, sotto il profilo, non solo della durata, ma anche della intensità della limitazione. Quindi, nell'ottica del “necessario bilanciamento” tra il perseguimento dell'interesse pubblico e il sacrificio voluto gioca un suo ruolo anche la misura della riduzione richiesta, allo scopo di individuare “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito dalle misure restrittive della proprietà e della libera iniziativa economica”: diritti costituzionalmente tutelati, ma soggiacenti ai limiti ed ai sacrifici necessari per indirizzarli e coordinarli a fini sociali (Corte Cost. n. 348/2007 e n. 349/2007).
L'iniziativa economica privata è infatti libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e può anzi essere indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 41 Cost.). Analogamente, la proprietà privata è tutelata dalla legge ma soggiace ai limiti e sacrifici derivanti dall'esigenza di assicurarne la funzione sociale (art. 42 Cost., comma
) Con la normativa richiamata, sospettata di illegittimità costituzionale, il legislatore ha posto limiti all'iniziativa economica privata ed alla proprietà privata che, sulla scorta della giurisprudenza richiamata, non appaiono certo irragionevoli, perché senz'altro giustificati dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica, sorta per effetto della nota, generalizzata e gravissima crisi economica verificatasi negli anni recenti, che ha reso indispensabile l'adozione di una serie di provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica;
tali limiti hanno trovato adeguato bilanciamento nel riconoscimento, in favore dei locatori che subiscono la riduzione del canone, del diritto di recedere dal rapporto
– senza la necessità di rispettare un termine di preavviso – in base ad una libera valutazione di convenienza in merito alla conservazione ovvero alla cessazione del contratto alle mutate condizioni economiche. Tali osservazioni hanno trovato indiretto riconoscimento nella pronuncia n. 64 del 24/03/2016, con cui il Giudice delle leggi si
è pronunciato sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla , del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 24, comma Parte_2
4 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, art. l, comma 1, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., art. 117 Cost., comma
3 e artt. 119 e 120 Cost.. E quanto alla indennità di occupazione è vero che essa non trova contropartita nel diritto di recesso, perché come giustamente rilevato dalla ricorrente, non vi è più un contratto da cui recedere, ma essa non ha bisogno di una contropartita ad hoc, essendo un principio generale quello secondo cui il locatore che abbia subito un danno maggiore rispetto a quello compensato sulla scorta dell'indennità fissata ex lege può ottenere il risarcimento del maggior danno. Il fatto che tale diritto non sia concesso esclusivamente, a titolo di contropartita, a favore di coloro che abbiano subito un sacrificio economico non è ragione sufficiente per ritenere irragionevole la misura di contenimento imposta ex lege, posto che la previsione di una contropartita specifica non è affatto condicio sine qua non per ritenere sorretta da una causa normativa adeguata una misura fondata sulla necessità di realizzare un risparmio di spesa per le pubbliche amministrazioni, anche in considerazione delle modalità di bilanciamento tra diritti, in questo caso, ineguali. La normativa in questione nemmeno impone una imposta sui generis come ritenuto dalla società ricorrente;
ad escluderlo indirettamente vale considerare che si tratta di una misura di contenimento applicabile indifferentemente a locatori privati e locatori pubblici, come stabilito dalla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, del 21 maggio 2015, n. 76/2015 /PAR., Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia, del 15 ottobre 2014, n. 285/2014/PAR.,
Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. contr., del. 24 ottobre 2017, n.
155. In definitiva, la dedotta questione di legittimità costituzionale risulta infondata.”.
In ragione dei principi esposti dalla Suprema Corte, le questioni di legittimità sollevate dall'appellante non appaiono fondate.
Con il sesto motivo rubricato “Sull'illegittimità del divieto di aggiornamento ISTAT dell'indennità di occupazione ex Art.
1591 c.c.” l'appellante censura l'omessa pronuncia sulla questione in cui sarebbe incorso il Giudicante. In particolare, l'appellante richiama gli artt. 32 e 42 della L. 392/1978 che fanno riferimento al
“corrispettivo convenuto”, comprensivo dell'aggiornamento in discorso;
nonché, l'art. 3 comma 1 del D.L. il quale appare far CP_4
riferimento letteralmente soltanto alle locazioni in corso, diversamente dal comma 4 che, invece, estende la portata della riduzione del 15% anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo.
Pertanto, sostiene l'appellante, la norma di cui al comma 1 non doveva e poteva trovare applicazione al caso in esame, stante la cessazione del contratto in data antecedente all'entrata in vigore del
Decreto (rispettivamente 31.03.2011 - 07.07.2012). Peraltro, precisa l'appellante, la rivalutazione in discorso, diversamente da quanto dedotto dalla difesa avversaria, è stata, da un lato, espressamente richiesta in primo grado (nelle conclusioni dell'atto di citazione); dall'altro, specificatamente prevista nel contratto sottoscritto tra le parti (prodotto al doc. 3 allegato all'atto introduttivo). Conclude infine l'appellante sollevando questione di legittimità costituzionale della norma in commento nell'ipotesi in cui si ritenesse il comma 1 applicabile al caso di specie.
Anche il tale motivo non risulta condivisibile.
Ad avviso di questa Corte, infatti, la lettura operata dall'appellante non appare compatibile con una interpretazione coerente e sistematica sia dell'art. 3 del D.L., nello spirito del Legislatore del
2012, sia dell'art. 1591 c.c..
Da un lato, infatti, la mancata applicazione del divieto di aggiornamento alle occupazioni sine titulo determinerebbe un trattamento differenziato rispetto ai locatori aventi contratti in corso con la P.A., che sarebbero, invece, colpiti dal divieto. Dall'altra, se è vero che ai sensi dell'art. 1591 c.c. “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna” appare logico affermare che risultando l'indennità commisurata al canone di locazione, il divieto di aggiornamento di tale importo, sulla scorta del comma 1 dell'art. 3, comporterebbe per l'effetto il mancato aggiornamento anche dell'indennità di occupazione.
Si ritiene, pertanto, che per tale ragione il comma 1 dell'art. 3 faccia riferimento “soltanto” al “canone dovuto …..per l'utilizzo in locazione passiva..”; dovendo, invece, espressamente il comma 4 distinguere tra le diverse ipotesi (delle locazioni in corso, di quelle cessate o rinnovate e degli utilizzi in essere senza titolo) anche ai fini della diversa decorrenza delle disposizioni.
La doglianza deve essere, pertanto, disattesa.
Infine, con nel paragrafo rubricato “Sul quantum debeatur”
l'appellante quantifica le somme ad essa dovute dalle appellate, a titolo di indennità ed aggiornamento ISTAT, indicandole rispettivamente in 376.295.76 ed in 6338,63 + 2970,69, alla data dell'atto di citazione in appello. Inoltre, chiede in applicazione del disposto di cui all'art. 664 c.p.c. la condanna al pagamento degli ulteriori importi a titolo di trattenute e aggiornamento ISTAT sino alla effettiva consegna dell'immobile. In ordine al quantum, ed anche se ritenuta dall'appellante non necessaria, per via della genericità della contestazione avversaria sui conteggi prodotti dall'attrice, chiede
CTU di natura contabile volta ad accertare l'effettivo ammontare delle trattenute e degli importi a titolo di aggiornamento ISTAT non versati dalle appellate ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.
3. Infine, sulle somme dovute, l'appellante chiede l'applicazione di interessi di mora e rivalutazione monetaria.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8734/2019 del Tribunale di Roma, Parte_1
pubblicata in data 23.04.2019, così provvede:
1- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2- condanna la al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente grado in favore del che si Controparte_1
liquidano in 7120,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- nulla sulle spese nei confronti della contumace
[...]
; Controparte_5
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 31.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SU RI AN PE