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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2152/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico
Dott.ssa Lisa Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2152 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. PEDRALI Parte_1 C.F._1
CARLOTTA
ATTRICE
contro
Controparte_1
C.F. , con l'Avv. PENZO
[...] P.IVA_1
PIETRO
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Nel merito
- accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per le causali di cui in narrativa condannarsi lo stesso, in persona dell'amministratore di condominio pro tempore, al risarcimento in favore di di Parte_1
tutti i danni, patrimoniale - sub specie emergente - e non patrimoniale - sub specie biologico e morale - dalla medesima patiti in conseguenza del sinistro de quo come individuati in premessa e quantificati nella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice
ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- compenso professionale rifuso con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di non riscosso.
In via istruttoria come da memoria ex art 183 co. 6 n. 2 e 3 c.p.c.
Per parte convenuta:
Nel merito in via principale: per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare improcedibili, improponibili e/o inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto e non provate, le domande formulate dall'attrice e dichiarare conseguentemente che il convenuto nulla deve a quest'ultima. CP_2
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, limitarsi il risarcimento erogando in favore dell'attrice, anche ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c., con rigetto di ogni maggiore richiesta.
In ogni caso: condannarsi e in Controparte_3 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e
Pag. 2 di 11 tenere indenne il convenuto da ogni pretesa attorea per i fatti CP_2
di cui è causa per capitale, interessi e spese, con rifusione di spese e competenze del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, I e III comma, c.c..
Spese e competenze di causa interamente rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttore non ammesse, ovvero per l'ammissione di prova per interrogatorio formale della sig.ra e prova per testi sulle seguenti circostanze: Parte_1
1) Vero che nel mese di agosto 2019 e comunque da quando CP_4
effettua il servizio di pulizia delle parti comuni dell'edificio condominiale e fino ad oggi, le pulizie dell'androne del da parte del Parte_2
personale della società vengono eseguite il martedì mattina a CP_4
volte alle ore 7.00 ed altre volte in tarda mattinata, alle ore 10.30-11.00.
2) Vero che nel mese di agosto 2019 e comunque da quando CP_4
effettua il servizio di pulizia delle parti comuni dell'edificio condominiale e fino ad oggi, al termine delle operazioni di pulizia dell'androne del il personale della società si allontana Parte_2 CP_4
senza lasciare nell'androne condominiale il cartello di pericolo riportante la dicitura “pavimentazione bagnata” anche se quest'ultima è ancora bagnata.
Si indica quale teste la sig.ra residente in [...], Testimone_1
chiedendo sin d'ora l'abilitazione a prova contraria sulle eventuali istanze istruttorie avversarie.
Si formula altresì istanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'attrice, sig.ra
, e dell'Ania – Associazione Nazionale fra le Imprese Parte_1
Pag. 3 di 11 Assicuratrici, P.I. , c.f. , con sede legale in P.IVA_2 P.IVA_3
00187 Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 72, di esibizione nel presente giudizio della documentazione relativa ai pregressi sinistri stradali in cui la danneggiata è rimasta coinvolta, per sua stessa ammissione, “circa
20 e 10 anni fa” (vds. doc. 3 di parte attrice, pag. 4), con particolare riferimento alla documentazione riportante: 1) le date dei sinistri che hanno interessato l'attrice; 2) il nominativo delle Compagnie di assicurazione deputate alla liquidazione del danno;
3) l'ammontare, le tipologie e le percentuali di danno riconosciute all'attrice; 4) i distretti interessati dalle lesioni riportate a seguito dei sinistri.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio il condominio in persona Parte_2
dell'Amministratore di Condominio pro tempore Controparte_5
, esponendo che in
[...] Parte_3
data 6 agosto 2019, verso le ore 11, mentre stava entrando nell'androne delle scale del assieme al marito ed al condomino Parte_2
, era improvvisamente scivolata a terra a causa della Controparte_6
presenza di un velo d'acqua non visibile sulla superficie della pavimentazione;
che l'anzidetta condizione di oggettiva pericolosità dell'androne delle scale non era in alcun modo segnalata né preventivamente individuabile;
che, in seguito all'evento de quo, aveva riportato “trauma costola con frattura e trauma distrattivo ginocchio sinistro”, come accertato inizialmente dal Dott. e dalle Persona_1
successive visite specialiste nonché dagli esami strumentali effettuati. Ciò
Pag. 4 di 11 premesso chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subìti.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, in primo Parte_2
luogo, contestava la fondatezza delle pretese di parte attrice e la sussistenza della propria responsabilità, affermando che la presenza di un velo d'acqua non poteva considerarsi in sé pericolosa e comunque la sua presenza non provata;
in secondo luogo, in subordine, affermava quantomeno la sussistenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata e, da ultimo, contestava altresì la quantificazione del danno prospettata.
Chiedeva inoltre di autorizzarsi la chiamata in causa della società
[...]
cui era stata appaltato il servizio di polizia scale e CP_4 [...]
compagnia assicuratrice del condominio. Controparte_3
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa e si costituivano
[...]
che chiedeva il rigetto della domanda attorea e Controparte_3 [...]
che contestava la propria responsabilità e chiedeva di essere CP_4
autorizzata a chiamare in causa la propria assicurazione, CP_7
la quale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande
[...]
formulate nei suoi confronti.
Il Giudice, con ordinanza di data 13.9.2023, disponeva l'ammissione della dedotta prova per testimoni e l'espletamento di CTU medico-legale.
Conclusa l'istruttoria, il giudice tratteneva in decisione la causa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
La fattispecie in esame è sussumibile nell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia: sussiste, infatti, la
Pag. 5 di 11 relazione di custodia (cioè di effettivo controllo e di governo della cosa) in capo al rispetto all'androne dell'ingresso, in Parte_2
quanto esso è pertinente al complesso condominiale. Siffatta responsabilità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18518/2024 e Cass. n. 4035/2021), ha natura oggettiva: affinché sussista la responsabilità in capo al custode è sufficiente che il danneggiato dimostri il collegamento causale fra la res (in regime di custodia) e l'evento dannoso secondo la logica del “più probabile che non”; dimostrata la sussistenza di tale legame, solo la presenza del caso fortuito – la cui prova, quale elemento impeditivo, grava sul convenuto/danneggiante
– comporta l'interruzione del nesso eziologico e, quindi, l'esonero di responsabilità in favore del custode. Segnatamente, con riferimento al caso fortuito, la giurisprudenza (Cass. n. 30515/2021, in tal senso altresì Cass.
S.U. n. 20943/2022) ha affermato che: “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode”.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha soddisfatto l'onere probatorio in merito alla sussistenza del nesso causale fra il danno evento subìto e l'androne in cui si è avvenuta la caduta. Va infatti ricordato che in
Pag. 6 di 11 tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. n. 33129/24).
Può infatti ritenersi provato – in virtù della testimonianza resa da CP_6
– il fatto come narrato dall'attrice.
[...]
Parte convenuta ed i terzi chiamati hanno eccepito l'incapacità a testimoniare dei signori e affermando che questi siano CP_6 Parte_4
proprietari di un immobile all'interno del condominio, mentre il procuratore di parte attrice si opponeva affermando che il in realtà CP_6
conduceva in locazione uno degli appartamenti. Il Giudice provvedeva ad assumere la testimonianza riservandosi all'esito la decisione sulla eccezione proposta. Tale eccezione è stata ribadita all'esito della testimonianza, ma non anche in sede di precisazione delle conclusioni da parte di coloro che l'avevano proposta, con conseguente rinuncia alla stessa.
Infatti, nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.. Ne consegue che la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della
Pag. 7 di 11 testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata
(Cass. n. 27914/23 e Cass. S.U. n. 9456/23).
Ciò premesso, il testimone ha confermato che in data 6.8.2019, CP_6
verso le ore 11.00, l'attrice sia scivolata nell'androne del condominio ove era presente un velo d'acqua sulla superficie della pavimentazione. Questi ha potuto confermare la circostanza in quanto procedeva dietro quest'ultima per accedere al condominio. Ha confermato altresì l'assenza di cartelli che segnalassero la presenza d'acqua.
Peraltro, indipendentemente dalla circostanza di ritenere provato che la caduta sia avvenuta nell'androne ove vi era un velo d'acqua, va comunque esclusa la sussistenza del nesso di causalità con riferimento alla condotta tenuta dalla danneggiata. Infatti, la individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res (Cass. n. 32546/24).
Allorquando lo stesso danneggiato abbia avuto, con il suo comportamento, che non si richiede sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, anche in considerazione della pericolosità intrinseca della cosa, per cui esso sia riconducibile solo alla sua disattenzione, vi è un'interruzione del decorso
Pag. 8 di 11 eziologico riconducibile alla res: in tal caso quest'ultima da causa della lesione degrada a mera occasione della stessa.
Ora, è evidente che lo scivolamento nell'androne della IG , Parte_1
anche ove causato alla presenza di pochissima acqua presente (la stessa attrice lo definisce “un velo”) è riconducibile alla disattenzione della stessa.
L'attrice infatti vive nel condominio e conosce molto bene i luoghi di causa e la scivolosità del pavimento che, nelle fotografie, risulta essere in marmo e le giornate in cui vengono effettuate le pulizie delle scale, ovvero il martedì (come il 6 agosto) e il giovedì nella prima parte della mattinata.
Infatti, come affermato dalla testimone la società Testimone_1 [...]
che si occupa della pulizia delle scale, puliva: “le parti CP_4
comuni del il martedì e il giovedì all'incirca tra le 10 e le 11 in CP_2
quanto io esco di casa alle ore 10,30 sempre per recarmi al lavoro e incrociavo le signore delle pulizie o mentre spolveravano, o mentre pulivano il pavimento del mio pianerottolo al secondo piano, oppure le incrociavo mentre uscivo dall'androne”; la stessa ha inoltre precisato che:
“le signore che fanno le pulizie mettono sempre e solo il cartello con la segnalazione di “pavimento bagnato””. Tale testimonianza risulta sul punto sicuramente maggiormente attendibile di quella resa dal marito Parte_4
dell'attrice, che ha affermato in modo apodittico che la società
[...]
andava: “casualmente a orari e giorni differenti quando CP_4
vogliono loro”, ammettendo di non sapere quali fossero gli accordi presi dalla società con il condominio.
Ne consegue che se anche il velo d'acqua fosse stato il residuo di umidità conseguente al lavaggio operato in precedenza ( ma di tale circostanza non
Pag. 9 di 11 è stata fornita la prova ) comunque la IG , sapendo che quel Parte_1
giorno, che cadeva di martedì, come di consueto, verosimilmente, era stato compito il lavaggio delle scale, avrebbe dovuto usare l'ordinaria diligenza e avvedersi se vi erano o meno ancora tracce di umidità e, comunque in generale, fare attenzione nell'entrata al condominio, considerata la scivolosità del pavimento. Ciò anche in considerazione del cattivo tempo e della presenza di precipitazioni in quella giornata, come risultante dal bollettino dimesso da che avrebbero potuto Pt_5 Controparte_7
creare delle chiazze di bagnato sul pavimento.
Va infatti osservato che non è stata fornita alcuna prova in ordine al fatto che la presenza di acqua fosse riconducibile al lavaggio delle scale da parte della in quanto nessuno dei testimoni ha visto, quel Controparte_4
giorno, la presenza di operatrici della ditta provvedere alla pulizia delle scale.
La domanda andrà quindi respinta con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e della sua assicurazione: esse sono liquidate nei limiti del disputatum (valore indeterminabile-complessità bassa) e, in considerazione della scarsa complessità della causa, al di sotto dei valori medi. Le spese di lite di lite invece di e della Controparte_4
sua assicurazione andranno poste a carico del convenuto, stante l'assenza di prova della riconducibilità della presenza d'acqua a quest'ultima. Infatti le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se
Pag. 10 di 11 l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria
(Cass. 10364/23).
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- rigetta la domanda svolta dall'attrice;
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto e ad Controparte_3
le spese di lite, che liquida, per ciascuno, in euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- condanna il convenuto a rifondere alla società e ad Controparte_4
le spese di lite, che liquida, per ciascuno, in euro Controparte_8
5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese delle C.T.U..
Venezia, 4.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2152/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico
Dott.ssa Lisa Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2152 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. PEDRALI Parte_1 C.F._1
CARLOTTA
ATTRICE
contro
Controparte_1
C.F. , con l'Avv. PENZO
[...] P.IVA_1
PIETRO
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Nel merito
- accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per le causali di cui in narrativa condannarsi lo stesso, in persona dell'amministratore di condominio pro tempore, al risarcimento in favore di di Parte_1
tutti i danni, patrimoniale - sub specie emergente - e non patrimoniale - sub specie biologico e morale - dalla medesima patiti in conseguenza del sinistro de quo come individuati in premessa e quantificati nella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice
ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- compenso professionale rifuso con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di non riscosso.
In via istruttoria come da memoria ex art 183 co. 6 n. 2 e 3 c.p.c.
Per parte convenuta:
Nel merito in via principale: per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare improcedibili, improponibili e/o inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto e non provate, le domande formulate dall'attrice e dichiarare conseguentemente che il convenuto nulla deve a quest'ultima. CP_2
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, limitarsi il risarcimento erogando in favore dell'attrice, anche ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c., con rigetto di ogni maggiore richiesta.
In ogni caso: condannarsi e in Controparte_3 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e
Pag. 2 di 11 tenere indenne il convenuto da ogni pretesa attorea per i fatti CP_2
di cui è causa per capitale, interessi e spese, con rifusione di spese e competenze del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, I e III comma, c.c..
Spese e competenze di causa interamente rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttore non ammesse, ovvero per l'ammissione di prova per interrogatorio formale della sig.ra e prova per testi sulle seguenti circostanze: Parte_1
1) Vero che nel mese di agosto 2019 e comunque da quando CP_4
effettua il servizio di pulizia delle parti comuni dell'edificio condominiale e fino ad oggi, le pulizie dell'androne del da parte del Parte_2
personale della società vengono eseguite il martedì mattina a CP_4
volte alle ore 7.00 ed altre volte in tarda mattinata, alle ore 10.30-11.00.
2) Vero che nel mese di agosto 2019 e comunque da quando CP_4
effettua il servizio di pulizia delle parti comuni dell'edificio condominiale e fino ad oggi, al termine delle operazioni di pulizia dell'androne del il personale della società si allontana Parte_2 CP_4
senza lasciare nell'androne condominiale il cartello di pericolo riportante la dicitura “pavimentazione bagnata” anche se quest'ultima è ancora bagnata.
Si indica quale teste la sig.ra residente in [...], Testimone_1
chiedendo sin d'ora l'abilitazione a prova contraria sulle eventuali istanze istruttorie avversarie.
Si formula altresì istanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'attrice, sig.ra
, e dell'Ania – Associazione Nazionale fra le Imprese Parte_1
Pag. 3 di 11 Assicuratrici, P.I. , c.f. , con sede legale in P.IVA_2 P.IVA_3
00187 Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 72, di esibizione nel presente giudizio della documentazione relativa ai pregressi sinistri stradali in cui la danneggiata è rimasta coinvolta, per sua stessa ammissione, “circa
20 e 10 anni fa” (vds. doc. 3 di parte attrice, pag. 4), con particolare riferimento alla documentazione riportante: 1) le date dei sinistri che hanno interessato l'attrice; 2) il nominativo delle Compagnie di assicurazione deputate alla liquidazione del danno;
3) l'ammontare, le tipologie e le percentuali di danno riconosciute all'attrice; 4) i distretti interessati dalle lesioni riportate a seguito dei sinistri.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio il condominio in persona Parte_2
dell'Amministratore di Condominio pro tempore Controparte_5
, esponendo che in
[...] Parte_3
data 6 agosto 2019, verso le ore 11, mentre stava entrando nell'androne delle scale del assieme al marito ed al condomino Parte_2
, era improvvisamente scivolata a terra a causa della Controparte_6
presenza di un velo d'acqua non visibile sulla superficie della pavimentazione;
che l'anzidetta condizione di oggettiva pericolosità dell'androne delle scale non era in alcun modo segnalata né preventivamente individuabile;
che, in seguito all'evento de quo, aveva riportato “trauma costola con frattura e trauma distrattivo ginocchio sinistro”, come accertato inizialmente dal Dott. e dalle Persona_1
successive visite specialiste nonché dagli esami strumentali effettuati. Ciò
Pag. 4 di 11 premesso chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subìti.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, in primo Parte_2
luogo, contestava la fondatezza delle pretese di parte attrice e la sussistenza della propria responsabilità, affermando che la presenza di un velo d'acqua non poteva considerarsi in sé pericolosa e comunque la sua presenza non provata;
in secondo luogo, in subordine, affermava quantomeno la sussistenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata e, da ultimo, contestava altresì la quantificazione del danno prospettata.
Chiedeva inoltre di autorizzarsi la chiamata in causa della società
[...]
cui era stata appaltato il servizio di polizia scale e CP_4 [...]
compagnia assicuratrice del condominio. Controparte_3
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa e si costituivano
[...]
che chiedeva il rigetto della domanda attorea e Controparte_3 [...]
che contestava la propria responsabilità e chiedeva di essere CP_4
autorizzata a chiamare in causa la propria assicurazione, CP_7
la quale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande
[...]
formulate nei suoi confronti.
Il Giudice, con ordinanza di data 13.9.2023, disponeva l'ammissione della dedotta prova per testimoni e l'espletamento di CTU medico-legale.
Conclusa l'istruttoria, il giudice tratteneva in decisione la causa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
La fattispecie in esame è sussumibile nell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia: sussiste, infatti, la
Pag. 5 di 11 relazione di custodia (cioè di effettivo controllo e di governo della cosa) in capo al rispetto all'androne dell'ingresso, in Parte_2
quanto esso è pertinente al complesso condominiale. Siffatta responsabilità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18518/2024 e Cass. n. 4035/2021), ha natura oggettiva: affinché sussista la responsabilità in capo al custode è sufficiente che il danneggiato dimostri il collegamento causale fra la res (in regime di custodia) e l'evento dannoso secondo la logica del “più probabile che non”; dimostrata la sussistenza di tale legame, solo la presenza del caso fortuito – la cui prova, quale elemento impeditivo, grava sul convenuto/danneggiante
– comporta l'interruzione del nesso eziologico e, quindi, l'esonero di responsabilità in favore del custode. Segnatamente, con riferimento al caso fortuito, la giurisprudenza (Cass. n. 30515/2021, in tal senso altresì Cass.
S.U. n. 20943/2022) ha affermato che: “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode”.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha soddisfatto l'onere probatorio in merito alla sussistenza del nesso causale fra il danno evento subìto e l'androne in cui si è avvenuta la caduta. Va infatti ricordato che in
Pag. 6 di 11 tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. n. 33129/24).
Può infatti ritenersi provato – in virtù della testimonianza resa da CP_6
– il fatto come narrato dall'attrice.
[...]
Parte convenuta ed i terzi chiamati hanno eccepito l'incapacità a testimoniare dei signori e affermando che questi siano CP_6 Parte_4
proprietari di un immobile all'interno del condominio, mentre il procuratore di parte attrice si opponeva affermando che il in realtà CP_6
conduceva in locazione uno degli appartamenti. Il Giudice provvedeva ad assumere la testimonianza riservandosi all'esito la decisione sulla eccezione proposta. Tale eccezione è stata ribadita all'esito della testimonianza, ma non anche in sede di precisazione delle conclusioni da parte di coloro che l'avevano proposta, con conseguente rinuncia alla stessa.
Infatti, nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.. Ne consegue che la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della
Pag. 7 di 11 testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata
(Cass. n. 27914/23 e Cass. S.U. n. 9456/23).
Ciò premesso, il testimone ha confermato che in data 6.8.2019, CP_6
verso le ore 11.00, l'attrice sia scivolata nell'androne del condominio ove era presente un velo d'acqua sulla superficie della pavimentazione. Questi ha potuto confermare la circostanza in quanto procedeva dietro quest'ultima per accedere al condominio. Ha confermato altresì l'assenza di cartelli che segnalassero la presenza d'acqua.
Peraltro, indipendentemente dalla circostanza di ritenere provato che la caduta sia avvenuta nell'androne ove vi era un velo d'acqua, va comunque esclusa la sussistenza del nesso di causalità con riferimento alla condotta tenuta dalla danneggiata. Infatti, la individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res (Cass. n. 32546/24).
Allorquando lo stesso danneggiato abbia avuto, con il suo comportamento, che non si richiede sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, anche in considerazione della pericolosità intrinseca della cosa, per cui esso sia riconducibile solo alla sua disattenzione, vi è un'interruzione del decorso
Pag. 8 di 11 eziologico riconducibile alla res: in tal caso quest'ultima da causa della lesione degrada a mera occasione della stessa.
Ora, è evidente che lo scivolamento nell'androne della IG , Parte_1
anche ove causato alla presenza di pochissima acqua presente (la stessa attrice lo definisce “un velo”) è riconducibile alla disattenzione della stessa.
L'attrice infatti vive nel condominio e conosce molto bene i luoghi di causa e la scivolosità del pavimento che, nelle fotografie, risulta essere in marmo e le giornate in cui vengono effettuate le pulizie delle scale, ovvero il martedì (come il 6 agosto) e il giovedì nella prima parte della mattinata.
Infatti, come affermato dalla testimone la società Testimone_1 [...]
che si occupa della pulizia delle scale, puliva: “le parti CP_4
comuni del il martedì e il giovedì all'incirca tra le 10 e le 11 in CP_2
quanto io esco di casa alle ore 10,30 sempre per recarmi al lavoro e incrociavo le signore delle pulizie o mentre spolveravano, o mentre pulivano il pavimento del mio pianerottolo al secondo piano, oppure le incrociavo mentre uscivo dall'androne”; la stessa ha inoltre precisato che:
“le signore che fanno le pulizie mettono sempre e solo il cartello con la segnalazione di “pavimento bagnato””. Tale testimonianza risulta sul punto sicuramente maggiormente attendibile di quella resa dal marito Parte_4
dell'attrice, che ha affermato in modo apodittico che la società
[...]
andava: “casualmente a orari e giorni differenti quando CP_4
vogliono loro”, ammettendo di non sapere quali fossero gli accordi presi dalla società con il condominio.
Ne consegue che se anche il velo d'acqua fosse stato il residuo di umidità conseguente al lavaggio operato in precedenza ( ma di tale circostanza non
Pag. 9 di 11 è stata fornita la prova ) comunque la IG , sapendo che quel Parte_1
giorno, che cadeva di martedì, come di consueto, verosimilmente, era stato compito il lavaggio delle scale, avrebbe dovuto usare l'ordinaria diligenza e avvedersi se vi erano o meno ancora tracce di umidità e, comunque in generale, fare attenzione nell'entrata al condominio, considerata la scivolosità del pavimento. Ciò anche in considerazione del cattivo tempo e della presenza di precipitazioni in quella giornata, come risultante dal bollettino dimesso da che avrebbero potuto Pt_5 Controparte_7
creare delle chiazze di bagnato sul pavimento.
Va infatti osservato che non è stata fornita alcuna prova in ordine al fatto che la presenza di acqua fosse riconducibile al lavaggio delle scale da parte della in quanto nessuno dei testimoni ha visto, quel Controparte_4
giorno, la presenza di operatrici della ditta provvedere alla pulizia delle scale.
La domanda andrà quindi respinta con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e della sua assicurazione: esse sono liquidate nei limiti del disputatum (valore indeterminabile-complessità bassa) e, in considerazione della scarsa complessità della causa, al di sotto dei valori medi. Le spese di lite di lite invece di e della Controparte_4
sua assicurazione andranno poste a carico del convenuto, stante l'assenza di prova della riconducibilità della presenza d'acqua a quest'ultima. Infatti le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se
Pag. 10 di 11 l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria
(Cass. 10364/23).
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- rigetta la domanda svolta dall'attrice;
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto e ad Controparte_3
le spese di lite, che liquida, per ciascuno, in euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- condanna il convenuto a rifondere alla società e ad Controparte_4
le spese di lite, che liquida, per ciascuno, in euro Controparte_8
5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese delle C.T.U..
Venezia, 4.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
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