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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/09/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 5657/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guglielmo Mauri e Maria Parte_1
Mauri
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Villani CP_1
CONVENUTA
NONCHE'
IA TE , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella CP_2
Garofalo
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Loasses Controparte_3
CHIAMATI IN CAUSA CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2016 conveniva in Parte_1
giudizio chiedendone, previo accertamento della sua responsabilità, la CP_1
condanna al risarcimento dei danni causati a seguito dei lavori di manutenzione da quest'ultima eseguiti nel 2013 nell'appartamento di sua proprietà, sito in Corbara (SA) alla Via 4 Novembre n.26, come quantificati nella ctp dell'ing. in oltre euro Per_1
130.000,00 , in quanto derivanti dal parziale cedimento del solaio del sovrastante appartamento, di proprietà dell'attore, con la comparsa di lesioni e crepe in alcuni muri, distacco di mattonelle nel bagno e nella vasca, danni alle porte interne ed altro ancora.
Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della per i danni provocati all'interno dell'immobile dell'attore e di CP_1
condannarla di conseguenza all'esecuzione dei lavori diretti al ripristino dello status quo ante a al pagamento in favore di esso attore della somma di euro 136.373,09 a titolo di danno strutturale subito dall'immobile attoreo, comprensivo dei danni derivanti dall'impossibilità di poter utilizzare, usufruire, locare e/o vendere l'immobile oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.12.16 si costituiva in giudizio la quale nell'impugnare integralmente l'atto di citazione, nonché CP_1
l'avversa documentazione prodotta, ivi compresa la ctp dell'ing. , il verbale Per_1
assembleare del 06.05.15 e le fotografie, deduceva che gli elementi strutturali di cui parte attrice chiedeva il risarcimento per equivalente (solaio interpiano, i balconi incassati ed i muri maestri) erano parti comuni dell'edificio condominiale, con conseguente carenza di legittimazione attiva da parte del nell'azione Pt_1
proposta. Aggiungeva che erano state eseguite opere abusive nell'appartamento attoreo, ragion per cui nulla poteva essere riconosciuto al a titolo di Pt_1 risarcimento danni. In relazione alle categorie di danno indicate in atto di citazione, quali, tra l'altro, quelle da “mancata utilizzazione dell'immobile” e “da svalutazione”, allegava che non vi era prova agli atti che tale immobile fosse stato mai utilizzato e/o abitato dal . Inoltre rilevava che l'attore nulla aveva fatto per evitare ulteriori Pt_1
danni come risultato dell'asserito illecito della convenuta e che, nel caso di specie, nell'appartamento attoreo non erano stati eseguiti lavori né di riparazione, né di ristrutturazione sin dal 1980, quando il terremoto lo lesionò gravemente, come risulta dalle schede di accertamento relative all'immobile di proprietà , già Pt_1
Argomentava che in un fabbricato con struttura portante in cemento Controparte_4
armato l'elemento strutturale “solaio” viene considerato, per definizione, rigido nel suo piano e dimensionato in maniera tale da sopportare, senza deformazioni apprezzabili,
i carichi fissi ed i sovraccarichi occasionali e temporanei, previsti dalla normativa tecnica e, pertanto, l'intervento di rimodulazione degli spazi interni e di rimozione di tramezzi eseguiti dalla in una parte dell'appartamento sottostante, non CP_1
potevano aver influito sulla statica dell'edificio e di un suo solaio, per cui il lamentato parziale cedimento del detto elemento strutturale era dovuto a cause preesistenti e non all'intervento edilizio di essa convenuta. Evidenziava che tra i danni elencati nella ctp dell'Ing. era stata conteggiata la sostituzione di tutte le apparecchiature Per_1
sanitarie esistenti nell'appartamento con altre nuove aventi design più moderno e ben più costose di quelle possedute, quali rubinetterie monocomando al posto di quelle esistenti, che sicuramente non erano “a miscelatore”, la sostituzione della caldaia,
l'installazione del videocitofono nonché il rifacimento dell'impianto elettrico di tutto l'appartamento, compresa la sostituzione della centralina, che non potevano essere stati danneggiati da essa convenuta. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e faceva in ogni caso presente che i lavori nell'appartamento di essa convenuta furono commissionati ed eseguiti nella seconda metà dell'anno 2013 dall'impresa edile
Annunziata con sede alla via Saporito n.14 di Poggiomarino, per cui CP_5
chiedeva di chiamare in causa e chiamava in causa detta impresa edile per essere dalla stessa manlevata nel presente giudizio in caso di accoglimento della domanda attorea. La ditta , in persona del suo titolare, si costituiva in Controparte_6
giudizio in data 30.03.2017 e, associandosi per quanto di ragione alle difese svolte da parte convenuta, esponeva di aver eseguito l'intervento edile nell'appartamento della sig.ra , così come commissionato dalla stessa, vale a dire con la CP_1
rimodulazione degli spazi interni e di rimozione di tramezzi, poiché aventi per definizione una funzione prettamente architettonica, per cui le opere non avevano potuto influire sulla statica dell'edificio e di un suo solaio. Deduceva che, pertanto, la causa dei danni insorti nella proprietà del era da individuarsi nella preesistente Pt_1
deformazione del solaio. Chiedeva in ogni caso di chiamare in causa e chiamava in causa la quale compagnia garante per la responsabilità Controparte_3
civile verso terzi relativa alla propria attività di impresa.
La in data 30.08.17 si costituiva in giudizio, chiedendo il Controparte_3
rigetto delle domande dell'attore e della convenuta, richiamando le difese già svolte dalla convenuta e dalla impresa edile. Chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di manleva dell'impresa edile, eccependo di non avere avuto notizia né del sinistro, né della richiesta di risarcimento dei danni svolta dall'attore, fino alla data di ricevimento della notifica dell'atto di chiamata in causa dell'assicurato unitamente alla denuncia di sinistro, avvenuta in data 25.1.2017, per cui vi era stata violazione degli obblighi previsti dall'art. 1913 c.c. (richiamati espressamente anche dalla polizza in essere all'art.
8.1 pag. 45 delle CGA) e il pregiudizio per essa compagnia assicurativa, da valutarsi ai sensi dell'art. 1915 c.c., alla luce del lungo tempo trascorso tra l'esecuzione dei lavori (fine 2013-inizio 2014). Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto dell'assicurato ad essere manlevato da essa Controparte_3
in esecuzione della polizza azionata, in quanto i fatti risalivano al lontano 2013, per cui erano decorsi i due anni previsti dal codice civile per la maturata prescrizione.
Aggiungeva che l , nella sua qualità di titolare Controparte_6
dell'impresa edile omonima, aveva sottoscritto la polizza n. 172/58/752736 denominata “Formula Azienda”, il cui rischio assicurato, all'art.
3.10 delle CGA
(Rischi esclusi dalla garanzia RCT) non includeva “…i danni: …. g) alle cose… sulle quali si eseguono i lavori;
…. n) cagionati a opere o installazioni in genere dopo
l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione
o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi.”. Rilevava che non è stata, invece, pattuita la condizione particolare di cui all'art. 3 lettera D), in deroga all'art.
3.10. lettera n), che prevede l'estensione temporale della garanzia RCT a dopo l'ultimazione del lavori, così detta RC postuma.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 3 c.p.c., espletata ctu con l'ing. resi CP_7
chiarimenti alla stessa, depositati in data 7.01.2021, precisate le conclusioni, dopo diversi rinvii, all'udienza del 21.01.25, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è solo in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La ctu eseguita dall'ing. che questo giudice condivide e fa propria, ha accertato, CP_7
così come sostenuto ab origine anche dal ctp di parte attrice, che la rimozione dei tramezzi al piano inferiore, vale a dire nell'appartamento di proprietà della , CP_1
ebbe ad innescare un rilassamento della struttura orizzontale sovrastante, causando l'insorgere del quadro fessurativo, in corrispondenza della zona interessata dai lavori, acclarando la relazione di causa-effetto tra i lavori eseguiti e i danni insorti nell'appartamento dell'attore. Le prove di carico documentate ed effettuate alla presenza del marito della sig.ra , giusta ctp in atti, hanno evidenziato, inoltre, CP_1
che il solaio presentava una scarsa rigidezza, con assenza di collaborazione tra i travetti e che la struttura non superò il test di resistenza al carico normativo. In partica la rimozione dei tramezzi privò il solaio di appoggi intermedi presenti da oltre 50 anni, aggravando una situazione strutturale già precaria dell'immobile e determinando i cedimenti riscontrati.
Le argomentazioni della convenuta si basano su un'errata interpretazione dei dati emersi in fase istruttoria e sulle risultanze delle prove tecniche eseguite. In primo luogo, la prova di carico ha evidenziato una significativa carenza strutturale del solaio, che, tuttavia, non costituisce elemento idoneo ad escludere la responsabilità della per i danni cagionati all'appartamento sovrastante. La fragilità della struttura, CP_1
infatti, proprio perché preesistente, avrebbe dovuto indurre la a eseguire CP_1
preventivamente un'adeguata valutazione della sicurezza strutturale dell'immobile prima di procedere alla rimozione dei tramezzi interni del proprio appartamento, verifica strutturale invece che non fu mai eseguita. La scelta di procedere all'esecuzione dei lavori senza alcuna preventiva analisi della statica dell'edificio, in spregio ai criteri di diligenza e prudenza richiesti per interventi su fabbricati esistenti, ha costituito la causa scatenante dei cedimenti verificatisi nell'appartamento del
. L'assunto della convenuta, secondo il quale la problematica del solaio Pt_1
dovrebbe rientrare nella responsabilità del condominio, è del tutto infondato.
L'intervento edilizio di rimodulazione della divisione interne del proprio appartamento ebbe a determinare un'alterazione dell'equilibrio statico della struttura, con la rimozione di tramezzi che comunque svolgevano un ruolo di appoggio intermedio del sovrastante solaio. La loro eliminazione ebbe a generare nuove sollecitazioni e redistribuzioni di carico, determinando i danni lamentati dall'attore, anche se alcune di essi già preesistevano in misura minore già in precedenza. In tale contesto, la responsabilità della convenuta è pienamente confermata, posto che la decisione di modificare la conformazione dell'appartamento senza verificare le conseguenze strutturali sull'edificio condominiale incise in modo diretto sulla genesi dei fenomeni lesivi, sebbene è incontestato che l'attore non abbia provveduto mai alla manutenzione del suo appartamento, nemmeno dopo gli effetti fessurativi conseguenti al terremoto del 1980.
La tenuta strutturale di un solaio, infatti, non dipende dalla manutenzione interna degli ambienti sovrastanti, bensì dalla stabilità dell'intera struttura portante, la quale è stata alterata proprio dall'eliminazione dei tramezzi portanti nel piano inferiore. La responsabilità della convenuta quale proprietaria dell'appartamento sottostante è presunta ex art. 2051 c.c. ed è indipendente dalla responsabilità eventualmente concorrente dell'intero condominio. La convenuta non ha fornito la prova liberatoria per sottrarsi a tale responsabilità. La responsabilità della convenuta è stata provata e sussiste anche in base ai criteri generali di cui all'art. 2043 c.c. e seguenti, essendo incontestato che essa commissionò
i lavori di eliminazione dei tramezzi alla ditta chiamata in causa, senza le necessarie verifiche strutturali. Stante l'assenza di tali verifiche, anche la ditta esecutrice dei lavori va ritenuta responsabile del parziale cedimento del solaio sovrastante. D'altra parte è norma di ordinaria diligenza che anche in edifici vetusti costruiti con struttura in cemento armato i solai possano cedere in parte se privati dei muri c.d. di spina, vale a dire dei sottostanti muri divisori, che svolgano anche una funzione portante del soprastante solaio, specie dei fabbricati costruiti oltre 50 anni prima, quando le norme edilizie antisismiche non erano ancora state opportunamente calibrate nella normativa di settore.
La convenuta va quindi condannata all'esecuzione dei lavori finalizzati al ripristino dello status quo ante, vale a dire alla ricostruzione dei tramezzi divisori e di sostegno del sovrastante solaio, come erano in precedenza e come desumibili dalla ctu dell'ing.
oltre che al risarcimento dei danni monetariamente quantificabili. Il ctu ha CP_7
quantificato i danni subiti dall'attore in euro 9.308,89 , somma supportata da un computo metrico estimativo, che tiene conto del pregresso stato del vetusto immobile, già interessato da pregressi quadri fessurativi e della sua inutilizzabilità. D'altra parte la somma, come rivalutata all'attualità e con gli interessi legali, risulta sufficiente a riportare l'appartamento alle condizioni antecedenti al danno subito. Di certo non vanno inseriti tra i danni le spese necessarie per la sostituzione di tutte le apparecchiature sanitarie esistenti nell'appartamento con altre nuove di design più moderno e ben più costose di quelle possedute, la sostituzione della caldaia,
l'installazione del videocitofono, il rifacimento dell'intero impianto elettrico.
Anche riguardo ai danni da mancata possibilità di usufruire dell'immobile, l'attore nulla ha provato in ordine a proposte di affitto o di acquisto ricevute nel tempo ed è incontestato che egli non utilizzasse in alcun modo l'appartamento già dopo il terremoto del 1980, a seguito delle fessurazioni verificatesi nei muri, a cui non seguì alcun intervento edilizio conservativo, che lo rendesse abitabile. Stante la responsabilità dell'impresa edile, che doveva opporsi all'abbattimento dei muri divisori commissionato dalla , la stessa va condannata a manlevare e CP_1
tenere indenne la convenuta nella misura del 50% dalle conseguenze CP_1
patrimoniali sfavorevoli della presente decisione, atteso il concorso di colpa di committente ed impresa.
Riguardo all'efficacia e operatività della polizza assicurativa stipulata con la
[...]
va rilevato che il primo atto con cui venne CP_3 Controparte_6
a conoscenza del sinistro per cui è causa risulta essere la citazione per chiamata in garanzia notificatagli il 17.01.2017 dalla per cui risulta tempestiva e CP_1
rispettosa delle clausole contrattuali assicurative la denuncia del sinistro fatta alla compagnia assicurativa in data 23.01.2017, cui fu allegata copia dell'atto notificatogli, quindi rendendosi immediatamente parte diligente nel fornire alla
[...]
tutti gli elementi richiesti, tanto che ai sopralluoghi parteciparono anche CP_3
i consulenti dello fiduciari incaricati da detta compagnia assicurativa CP_8
che ebbe subito ad aprire la pratica per l'indennizzo. Nessuna responsabilità, pertanto, può essere attribuita all'assicurato ex art. 1913-1915 c.c. La Suprema Corte a tal proposito ha affermato che il mancato avviso nei tre giorni (nel caso di specie sono sette giorni, invece che tre) determina la perdita del diritto all'indennità solo nel caso in cui esso sia doloso. Invece, in presenza di semplice colpa - che, sino a prova contraria, si presume - l'assicuratore ha diritto soltanto ad una riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art.1915 (cfr.
Cass. n. 1196/1989); e la compagnia assicurativa non ha allegato e provato alcun concreto pregiudizio subito l'assicuratore per i pochi giorni di ritardo nella denuncia del sinistro.
La garanzia è peraltro pacificamente operante e non ricorre l'eccepita prescrizione ex art. 2952 c.c., atteso che “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. Nel caso di specie, il diritto alla copertura assicurativa decorre, quindi, dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato (17.01.17) e non dalla data in cui si verificò il fatto dannoso, peraltro con un illecito permanente per omessa ricostruzione dei tramezzi demoliti. Né sussiste l'esclusione dell'operatività della polizza per la c.d. “garanzia RC postuma” e della
“esclusione per danni alle cose trovantisi nei fabbricati”. Dalla lettura dei rischi oggetto di polizza, l'attività dannosa compiuta dall'impresa e di cui alla richiesta di risarcimento danni dell'attore e della domanda di manleva della , rientra senza CP_1
dubbio nella copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i danni procurati a terzi con la propria attività di impresa, senza necessario ripercorrere la giurisprudenza formatasi negli anni sulle clausole assicurative “claims made”. La compagnia assicurativa chiamata in causa dall'impresa va dunque condannata a manlevare e tenere indenne dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli della Controparte_6
presente decisione.
Considerato l'esito del giudizio, con accoglimento delle domande per somme nettamente inferiori rispetto a quelle richieste in domanda dall'attore e nelle conclusioni, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio per tre quarti tra l'attore e la convenuta e porre a carico di quest'ultima il restante quarto.
Atteso l'esito del giudizio tra e , sussistono CP_1 Controparte_6
giusti motivi per compensare per la metà le spese processuali tra la convenuta e il predetto chiamato in causa, ponendo la restante metà a carico del chiamato in causa.
Le spese seguono la soccombenza tra e la Controparte_6 [...]
e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro Controparte_3
52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 9.308,89 oltre interessi legali e rivalutazione dall'1.1.2014 fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri statuiti da Cass. S.U.
1712/1995
2) Condanna altresì la convenuta all'esecuzione dei lavori finalizzati al ripristino dello status quo ante, vale a dire alla ricostruzione dei tramezzi divisori e di sostegno del sovrastante solaio, come erano in precedenza e come desumibili dalla ctu dell'ing. CP_7
3) Accoglie in parte la domanda di manleva della convenuta e per l'effetto condanna a manlevare per la metà delle conseguenze Controparte_6 CP_1
patrimoniali sfavorevoli direttamente derivanti dalla presente decisione, rimborsando alla stessa (o tenendola indenne) la metà delle somme che detta convenuta dovrà sborsare in favore dell'attore e per l'esecuzione delle opere, ivi comprese la refusione delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo
4) Accoglie la domanda di manleva di e per l'effetto Controparte_6
condanna la a manlevare il predetto assicurato dalle Controparte_3
conseguenze patrimoniali sfavorevoli direttamente derivanti dalla presente decisione, rimborsando allo stesso (o tenendolo indenne) le somme che dovrà pagare in favore della convenuta, ivi comprese la refusione delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo
5) Compensa per tre quarti le spese di giudizio, ivi comprese quelle di ctu, tra l'attore e la convenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore di del Parte_1
restante quarto delle spese di giudizio e cioè di euro 3.525,75 per compensi di difesa, oltre rimborso di un quarto di contributo unificato e marca da bollo, rimborso del compenso al ctu nei limiti di un quarto, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
6) Compensa per la metà le spese di giudizio tra la convenuta e Controparte_6
e condanna il predetto chiamato in causa al pagamento in favore di
[...] CP_1
della restante metà delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per
[...] compensi di difesa, oltre rimborso della metà delle spese di contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso del compenso al ctu nei limiti della metà, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
7) Condanna la al pagamento in favore del chiamante in causa Controparte_3
delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per Controparte_6
compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso delle spese di ctu, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 10.09.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 5657/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guglielmo Mauri e Maria Parte_1
Mauri
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Villani CP_1
CONVENUTA
NONCHE'
IA TE , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella CP_2
Garofalo
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Loasses Controparte_3
CHIAMATI IN CAUSA CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2016 conveniva in Parte_1
giudizio chiedendone, previo accertamento della sua responsabilità, la CP_1
condanna al risarcimento dei danni causati a seguito dei lavori di manutenzione da quest'ultima eseguiti nel 2013 nell'appartamento di sua proprietà, sito in Corbara (SA) alla Via 4 Novembre n.26, come quantificati nella ctp dell'ing. in oltre euro Per_1
130.000,00 , in quanto derivanti dal parziale cedimento del solaio del sovrastante appartamento, di proprietà dell'attore, con la comparsa di lesioni e crepe in alcuni muri, distacco di mattonelle nel bagno e nella vasca, danni alle porte interne ed altro ancora.
Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della per i danni provocati all'interno dell'immobile dell'attore e di CP_1
condannarla di conseguenza all'esecuzione dei lavori diretti al ripristino dello status quo ante a al pagamento in favore di esso attore della somma di euro 136.373,09 a titolo di danno strutturale subito dall'immobile attoreo, comprensivo dei danni derivanti dall'impossibilità di poter utilizzare, usufruire, locare e/o vendere l'immobile oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.12.16 si costituiva in giudizio la quale nell'impugnare integralmente l'atto di citazione, nonché CP_1
l'avversa documentazione prodotta, ivi compresa la ctp dell'ing. , il verbale Per_1
assembleare del 06.05.15 e le fotografie, deduceva che gli elementi strutturali di cui parte attrice chiedeva il risarcimento per equivalente (solaio interpiano, i balconi incassati ed i muri maestri) erano parti comuni dell'edificio condominiale, con conseguente carenza di legittimazione attiva da parte del nell'azione Pt_1
proposta. Aggiungeva che erano state eseguite opere abusive nell'appartamento attoreo, ragion per cui nulla poteva essere riconosciuto al a titolo di Pt_1 risarcimento danni. In relazione alle categorie di danno indicate in atto di citazione, quali, tra l'altro, quelle da “mancata utilizzazione dell'immobile” e “da svalutazione”, allegava che non vi era prova agli atti che tale immobile fosse stato mai utilizzato e/o abitato dal . Inoltre rilevava che l'attore nulla aveva fatto per evitare ulteriori Pt_1
danni come risultato dell'asserito illecito della convenuta e che, nel caso di specie, nell'appartamento attoreo non erano stati eseguiti lavori né di riparazione, né di ristrutturazione sin dal 1980, quando il terremoto lo lesionò gravemente, come risulta dalle schede di accertamento relative all'immobile di proprietà , già Pt_1
Argomentava che in un fabbricato con struttura portante in cemento Controparte_4
armato l'elemento strutturale “solaio” viene considerato, per definizione, rigido nel suo piano e dimensionato in maniera tale da sopportare, senza deformazioni apprezzabili,
i carichi fissi ed i sovraccarichi occasionali e temporanei, previsti dalla normativa tecnica e, pertanto, l'intervento di rimodulazione degli spazi interni e di rimozione di tramezzi eseguiti dalla in una parte dell'appartamento sottostante, non CP_1
potevano aver influito sulla statica dell'edificio e di un suo solaio, per cui il lamentato parziale cedimento del detto elemento strutturale era dovuto a cause preesistenti e non all'intervento edilizio di essa convenuta. Evidenziava che tra i danni elencati nella ctp dell'Ing. era stata conteggiata la sostituzione di tutte le apparecchiature Per_1
sanitarie esistenti nell'appartamento con altre nuove aventi design più moderno e ben più costose di quelle possedute, quali rubinetterie monocomando al posto di quelle esistenti, che sicuramente non erano “a miscelatore”, la sostituzione della caldaia,
l'installazione del videocitofono nonché il rifacimento dell'impianto elettrico di tutto l'appartamento, compresa la sostituzione della centralina, che non potevano essere stati danneggiati da essa convenuta. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e faceva in ogni caso presente che i lavori nell'appartamento di essa convenuta furono commissionati ed eseguiti nella seconda metà dell'anno 2013 dall'impresa edile
Annunziata con sede alla via Saporito n.14 di Poggiomarino, per cui CP_5
chiedeva di chiamare in causa e chiamava in causa detta impresa edile per essere dalla stessa manlevata nel presente giudizio in caso di accoglimento della domanda attorea. La ditta , in persona del suo titolare, si costituiva in Controparte_6
giudizio in data 30.03.2017 e, associandosi per quanto di ragione alle difese svolte da parte convenuta, esponeva di aver eseguito l'intervento edile nell'appartamento della sig.ra , così come commissionato dalla stessa, vale a dire con la CP_1
rimodulazione degli spazi interni e di rimozione di tramezzi, poiché aventi per definizione una funzione prettamente architettonica, per cui le opere non avevano potuto influire sulla statica dell'edificio e di un suo solaio. Deduceva che, pertanto, la causa dei danni insorti nella proprietà del era da individuarsi nella preesistente Pt_1
deformazione del solaio. Chiedeva in ogni caso di chiamare in causa e chiamava in causa la quale compagnia garante per la responsabilità Controparte_3
civile verso terzi relativa alla propria attività di impresa.
La in data 30.08.17 si costituiva in giudizio, chiedendo il Controparte_3
rigetto delle domande dell'attore e della convenuta, richiamando le difese già svolte dalla convenuta e dalla impresa edile. Chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di manleva dell'impresa edile, eccependo di non avere avuto notizia né del sinistro, né della richiesta di risarcimento dei danni svolta dall'attore, fino alla data di ricevimento della notifica dell'atto di chiamata in causa dell'assicurato unitamente alla denuncia di sinistro, avvenuta in data 25.1.2017, per cui vi era stata violazione degli obblighi previsti dall'art. 1913 c.c. (richiamati espressamente anche dalla polizza in essere all'art.
8.1 pag. 45 delle CGA) e il pregiudizio per essa compagnia assicurativa, da valutarsi ai sensi dell'art. 1915 c.c., alla luce del lungo tempo trascorso tra l'esecuzione dei lavori (fine 2013-inizio 2014). Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto dell'assicurato ad essere manlevato da essa Controparte_3
in esecuzione della polizza azionata, in quanto i fatti risalivano al lontano 2013, per cui erano decorsi i due anni previsti dal codice civile per la maturata prescrizione.
Aggiungeva che l , nella sua qualità di titolare Controparte_6
dell'impresa edile omonima, aveva sottoscritto la polizza n. 172/58/752736 denominata “Formula Azienda”, il cui rischio assicurato, all'art.
3.10 delle CGA
(Rischi esclusi dalla garanzia RCT) non includeva “…i danni: …. g) alle cose… sulle quali si eseguono i lavori;
…. n) cagionati a opere o installazioni in genere dopo
l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione
o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi.”. Rilevava che non è stata, invece, pattuita la condizione particolare di cui all'art. 3 lettera D), in deroga all'art.
3.10. lettera n), che prevede l'estensione temporale della garanzia RCT a dopo l'ultimazione del lavori, così detta RC postuma.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 3 c.p.c., espletata ctu con l'ing. resi CP_7
chiarimenti alla stessa, depositati in data 7.01.2021, precisate le conclusioni, dopo diversi rinvii, all'udienza del 21.01.25, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è solo in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La ctu eseguita dall'ing. che questo giudice condivide e fa propria, ha accertato, CP_7
così come sostenuto ab origine anche dal ctp di parte attrice, che la rimozione dei tramezzi al piano inferiore, vale a dire nell'appartamento di proprietà della , CP_1
ebbe ad innescare un rilassamento della struttura orizzontale sovrastante, causando l'insorgere del quadro fessurativo, in corrispondenza della zona interessata dai lavori, acclarando la relazione di causa-effetto tra i lavori eseguiti e i danni insorti nell'appartamento dell'attore. Le prove di carico documentate ed effettuate alla presenza del marito della sig.ra , giusta ctp in atti, hanno evidenziato, inoltre, CP_1
che il solaio presentava una scarsa rigidezza, con assenza di collaborazione tra i travetti e che la struttura non superò il test di resistenza al carico normativo. In partica la rimozione dei tramezzi privò il solaio di appoggi intermedi presenti da oltre 50 anni, aggravando una situazione strutturale già precaria dell'immobile e determinando i cedimenti riscontrati.
Le argomentazioni della convenuta si basano su un'errata interpretazione dei dati emersi in fase istruttoria e sulle risultanze delle prove tecniche eseguite. In primo luogo, la prova di carico ha evidenziato una significativa carenza strutturale del solaio, che, tuttavia, non costituisce elemento idoneo ad escludere la responsabilità della per i danni cagionati all'appartamento sovrastante. La fragilità della struttura, CP_1
infatti, proprio perché preesistente, avrebbe dovuto indurre la a eseguire CP_1
preventivamente un'adeguata valutazione della sicurezza strutturale dell'immobile prima di procedere alla rimozione dei tramezzi interni del proprio appartamento, verifica strutturale invece che non fu mai eseguita. La scelta di procedere all'esecuzione dei lavori senza alcuna preventiva analisi della statica dell'edificio, in spregio ai criteri di diligenza e prudenza richiesti per interventi su fabbricati esistenti, ha costituito la causa scatenante dei cedimenti verificatisi nell'appartamento del
. L'assunto della convenuta, secondo il quale la problematica del solaio Pt_1
dovrebbe rientrare nella responsabilità del condominio, è del tutto infondato.
L'intervento edilizio di rimodulazione della divisione interne del proprio appartamento ebbe a determinare un'alterazione dell'equilibrio statico della struttura, con la rimozione di tramezzi che comunque svolgevano un ruolo di appoggio intermedio del sovrastante solaio. La loro eliminazione ebbe a generare nuove sollecitazioni e redistribuzioni di carico, determinando i danni lamentati dall'attore, anche se alcune di essi già preesistevano in misura minore già in precedenza. In tale contesto, la responsabilità della convenuta è pienamente confermata, posto che la decisione di modificare la conformazione dell'appartamento senza verificare le conseguenze strutturali sull'edificio condominiale incise in modo diretto sulla genesi dei fenomeni lesivi, sebbene è incontestato che l'attore non abbia provveduto mai alla manutenzione del suo appartamento, nemmeno dopo gli effetti fessurativi conseguenti al terremoto del 1980.
La tenuta strutturale di un solaio, infatti, non dipende dalla manutenzione interna degli ambienti sovrastanti, bensì dalla stabilità dell'intera struttura portante, la quale è stata alterata proprio dall'eliminazione dei tramezzi portanti nel piano inferiore. La responsabilità della convenuta quale proprietaria dell'appartamento sottostante è presunta ex art. 2051 c.c. ed è indipendente dalla responsabilità eventualmente concorrente dell'intero condominio. La convenuta non ha fornito la prova liberatoria per sottrarsi a tale responsabilità. La responsabilità della convenuta è stata provata e sussiste anche in base ai criteri generali di cui all'art. 2043 c.c. e seguenti, essendo incontestato che essa commissionò
i lavori di eliminazione dei tramezzi alla ditta chiamata in causa, senza le necessarie verifiche strutturali. Stante l'assenza di tali verifiche, anche la ditta esecutrice dei lavori va ritenuta responsabile del parziale cedimento del solaio sovrastante. D'altra parte è norma di ordinaria diligenza che anche in edifici vetusti costruiti con struttura in cemento armato i solai possano cedere in parte se privati dei muri c.d. di spina, vale a dire dei sottostanti muri divisori, che svolgano anche una funzione portante del soprastante solaio, specie dei fabbricati costruiti oltre 50 anni prima, quando le norme edilizie antisismiche non erano ancora state opportunamente calibrate nella normativa di settore.
La convenuta va quindi condannata all'esecuzione dei lavori finalizzati al ripristino dello status quo ante, vale a dire alla ricostruzione dei tramezzi divisori e di sostegno del sovrastante solaio, come erano in precedenza e come desumibili dalla ctu dell'ing.
oltre che al risarcimento dei danni monetariamente quantificabili. Il ctu ha CP_7
quantificato i danni subiti dall'attore in euro 9.308,89 , somma supportata da un computo metrico estimativo, che tiene conto del pregresso stato del vetusto immobile, già interessato da pregressi quadri fessurativi e della sua inutilizzabilità. D'altra parte la somma, come rivalutata all'attualità e con gli interessi legali, risulta sufficiente a riportare l'appartamento alle condizioni antecedenti al danno subito. Di certo non vanno inseriti tra i danni le spese necessarie per la sostituzione di tutte le apparecchiature sanitarie esistenti nell'appartamento con altre nuove di design più moderno e ben più costose di quelle possedute, la sostituzione della caldaia,
l'installazione del videocitofono, il rifacimento dell'intero impianto elettrico.
Anche riguardo ai danni da mancata possibilità di usufruire dell'immobile, l'attore nulla ha provato in ordine a proposte di affitto o di acquisto ricevute nel tempo ed è incontestato che egli non utilizzasse in alcun modo l'appartamento già dopo il terremoto del 1980, a seguito delle fessurazioni verificatesi nei muri, a cui non seguì alcun intervento edilizio conservativo, che lo rendesse abitabile. Stante la responsabilità dell'impresa edile, che doveva opporsi all'abbattimento dei muri divisori commissionato dalla , la stessa va condannata a manlevare e CP_1
tenere indenne la convenuta nella misura del 50% dalle conseguenze CP_1
patrimoniali sfavorevoli della presente decisione, atteso il concorso di colpa di committente ed impresa.
Riguardo all'efficacia e operatività della polizza assicurativa stipulata con la
[...]
va rilevato che il primo atto con cui venne CP_3 Controparte_6
a conoscenza del sinistro per cui è causa risulta essere la citazione per chiamata in garanzia notificatagli il 17.01.2017 dalla per cui risulta tempestiva e CP_1
rispettosa delle clausole contrattuali assicurative la denuncia del sinistro fatta alla compagnia assicurativa in data 23.01.2017, cui fu allegata copia dell'atto notificatogli, quindi rendendosi immediatamente parte diligente nel fornire alla
[...]
tutti gli elementi richiesti, tanto che ai sopralluoghi parteciparono anche CP_3
i consulenti dello fiduciari incaricati da detta compagnia assicurativa CP_8
che ebbe subito ad aprire la pratica per l'indennizzo. Nessuna responsabilità, pertanto, può essere attribuita all'assicurato ex art. 1913-1915 c.c. La Suprema Corte a tal proposito ha affermato che il mancato avviso nei tre giorni (nel caso di specie sono sette giorni, invece che tre) determina la perdita del diritto all'indennità solo nel caso in cui esso sia doloso. Invece, in presenza di semplice colpa - che, sino a prova contraria, si presume - l'assicuratore ha diritto soltanto ad una riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art.1915 (cfr.
Cass. n. 1196/1989); e la compagnia assicurativa non ha allegato e provato alcun concreto pregiudizio subito l'assicuratore per i pochi giorni di ritardo nella denuncia del sinistro.
La garanzia è peraltro pacificamente operante e non ricorre l'eccepita prescrizione ex art. 2952 c.c., atteso che “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. Nel caso di specie, il diritto alla copertura assicurativa decorre, quindi, dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato (17.01.17) e non dalla data in cui si verificò il fatto dannoso, peraltro con un illecito permanente per omessa ricostruzione dei tramezzi demoliti. Né sussiste l'esclusione dell'operatività della polizza per la c.d. “garanzia RC postuma” e della
“esclusione per danni alle cose trovantisi nei fabbricati”. Dalla lettura dei rischi oggetto di polizza, l'attività dannosa compiuta dall'impresa e di cui alla richiesta di risarcimento danni dell'attore e della domanda di manleva della , rientra senza CP_1
dubbio nella copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i danni procurati a terzi con la propria attività di impresa, senza necessario ripercorrere la giurisprudenza formatasi negli anni sulle clausole assicurative “claims made”. La compagnia assicurativa chiamata in causa dall'impresa va dunque condannata a manlevare e tenere indenne dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli della Controparte_6
presente decisione.
Considerato l'esito del giudizio, con accoglimento delle domande per somme nettamente inferiori rispetto a quelle richieste in domanda dall'attore e nelle conclusioni, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio per tre quarti tra l'attore e la convenuta e porre a carico di quest'ultima il restante quarto.
Atteso l'esito del giudizio tra e , sussistono CP_1 Controparte_6
giusti motivi per compensare per la metà le spese processuali tra la convenuta e il predetto chiamato in causa, ponendo la restante metà a carico del chiamato in causa.
Le spese seguono la soccombenza tra e la Controparte_6 [...]
e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro Controparte_3
52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 9.308,89 oltre interessi legali e rivalutazione dall'1.1.2014 fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri statuiti da Cass. S.U.
1712/1995
2) Condanna altresì la convenuta all'esecuzione dei lavori finalizzati al ripristino dello status quo ante, vale a dire alla ricostruzione dei tramezzi divisori e di sostegno del sovrastante solaio, come erano in precedenza e come desumibili dalla ctu dell'ing. CP_7
3) Accoglie in parte la domanda di manleva della convenuta e per l'effetto condanna a manlevare per la metà delle conseguenze Controparte_6 CP_1
patrimoniali sfavorevoli direttamente derivanti dalla presente decisione, rimborsando alla stessa (o tenendola indenne) la metà delle somme che detta convenuta dovrà sborsare in favore dell'attore e per l'esecuzione delle opere, ivi comprese la refusione delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo
4) Accoglie la domanda di manleva di e per l'effetto Controparte_6
condanna la a manlevare il predetto assicurato dalle Controparte_3
conseguenze patrimoniali sfavorevoli direttamente derivanti dalla presente decisione, rimborsando allo stesso (o tenendolo indenne) le somme che dovrà pagare in favore della convenuta, ivi comprese la refusione delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo
5) Compensa per tre quarti le spese di giudizio, ivi comprese quelle di ctu, tra l'attore e la convenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore di del Parte_1
restante quarto delle spese di giudizio e cioè di euro 3.525,75 per compensi di difesa, oltre rimborso di un quarto di contributo unificato e marca da bollo, rimborso del compenso al ctu nei limiti di un quarto, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
6) Compensa per la metà le spese di giudizio tra la convenuta e Controparte_6
e condanna il predetto chiamato in causa al pagamento in favore di
[...] CP_1
della restante metà delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per
[...] compensi di difesa, oltre rimborso della metà delle spese di contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso del compenso al ctu nei limiti della metà, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
7) Condanna la al pagamento in favore del chiamante in causa Controparte_3
delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per Controparte_6
compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso delle spese di ctu, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 10.09.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo