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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2191/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Salvago)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Olivieri)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1114 del 4/2/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
- d'ora in poi, breviter, “Società” - volta alla condanna della resistente al pagamento, Controparte_1 in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 12.606,56, a titolo di differenze retributive - asseritamente maturate, nel periodo 1/11/2012-21/12/2018, a seguito dello svolgimento delle mansioni di addetta alla reception ed ai servizi di accoglienza e controllo accessi presso la committente Enel Spa -
compensando per metà le spese processuali e ponendo la restante parte a carico della lavoratrice.
La interponeva gravame, cui resisteva la Società. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello - con cui si invoca la riforma parziale della suddetta sentenza - risulta articolato in quattro motivi, evidenziando, fin d'ora, che il giudice di prime cure si è limitato soltanto a disquisire in ordine all'astratta tematica relativa alla tesi della c.d. incorporazione in caso di successione nel tempo di contratti collettivi di medesimo livello, senza esaminare, però, in concreto le singole rivendicazioni avanzate dalla nel ricorso introduttivo (il palese vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non esime, però, Pt_1 questa Corte dal pronunciarsi nel merito delle domande riproposte in questa sede, dovendo le restanti ritenersi, invece, oggetto di implicita rinuncia ai sensi dell'art. 346 c.p.c.).
Risulta infondato il primo motivo, con cui l'appellante denuncia l'illegittimità del contratto di apprendistato (28 ore settimanale per 22 mesi) al fine di rivendicare le differenze retributive maturate sulla base del II livello di inquadramento di cui al CCNL di settore - relativamente al periodo aprile-agosto 2014, pari a € 406,48 - atteso che la Società ha provato documentalmente la formazione, pratica e teorica, ad esso sottesa (v., in particolare, il contratto di apprendistato professionalizzante del 30/10/2012 finalizzato al conseguimento della qualifica di operaio comune addetto alla reception, il piano formativo individuale del
23/11/2012 con cui si nominava come tutor aziendale e si elencavano le aree di conoscenza Persona_1 da sviluppare, l'attestato di frequenza del 2/10/2014 relativo al corso conforme al PFI, il contratto di trasformazione del 27/8/2014 con cui si dava atto della conclusione positiva del percorso formativo in relazione alle mansioni di receptionist, poi effettivamente svolte fino al dicembre 2018).
Risulta, altresì, infondato il secondo motivo, con cui la rivendica il pagamento della Pt_1
“prestazione alternativa” alla mancata iscrizione della lavoratrice presso il Fondo di assistenza sanitaria integrativa - pari a complessivi € 825.00 (ossia € 15,0 per 55 mensilità) - atteso che l'intervenuto “accordo di armonizzazione”, richiamato dal Tribunale capitolino e la cui applicazione non viene qui contestata, non ne fa menzione.
Risulta, invece, fondato il terzo motivo, con cui l'appellante invoca la maggiorazione del 50%
(rinunciando a quella del 36%) sulla retribuzione oraria per le prestazioni di lavoro supplementare eccedenti le 150 ore annuali, come risultanti dalle buste paga prodotte in atti, per complessivi € 1.723,07 (e segnatamente n. 39 nel 2014, n. 213,5 nel 2015, n. 253,5 nel 2016 e n. 18,5 nel 2017).
Risulta, infine, parzialmente fondato il quarto motivo, con cui la pretende la retribuzione CP_2 correlata ai giorni di festività coincidenti con quelli di riposo cadenti di domenica, in quanto solo con riferimento al giorno 1/5/2016 la Società ha provato il recupero nel successivo giorno 3/6/2015 con un giorno Pa feriale non lavorato - v. la busta paga di giugno 2016, dove figura la sigla , che sta per festività goduta - mentre nulla ha dimostrato per le giornate di 25/12/2016 e 1/1/2018, per complessivi € 58,44. Per quanto fin qui esposto, ritenuti fondati gli ultimi due motivi dell'appello, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, nel senso che alla lavoratrice spetta soltanto la somma complessiva di € 1.781,44 - di cui € 1.723,07 a titolo di lavoro supplementare e € 58,44 a titolo di lavoro festivo - oltre gli accessori di legge.
Atteso l'esito complessivo della lite, che registra il parziale accoglimento dell'originaria domanda, che conteneva la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 12.606,56, sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di entrambi i gradi giudizio nella misura di 4/5 (considerando anche il sensibile ridimensionamento della pretesa già in fase di gravame a complessivi € 3.103,32), ponendo la restante parte - liquidata in dispositivo e da distrarre - a carico della Società soccombente.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto rimane ferma, condanna la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.781,44, oltre rivalutazione ed interessi;
b - compensa per 4/5 le spese di entrambi i gradi di giudizio, e pone la restante parte a carico della
Società, parte liquidata, per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi € 2.000,00 e, quanto al secondo grado, in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 4/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)