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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Udienza del 17/10/25. Preso atto delle note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza, la Corte provvede alla stesura e lettura del dispositivo con contestuale motivazione della decisione adottata ai sensi dell'art 281 sexies cpc:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 3786/2020 registro affari civili contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2511/2020 resa dal Tribunale di
Napoli in data 16.03.2020, pubblicata (depositata in Cancelleria) in pari data, non notificata
TRA in persona del l.r.p.t. con sede in Napoli Parte_1 alla Via Benedetto Croce, 38, P.I. , elett.e dom.ta in Napoli alla Piazza P.IVA_1
Principe Umberto, 29, nello studio dell'Avv. Fabio Olivares
( – pec. – fax CodiceFiscale_1 Email_1
081/19819499 Appellante
CONTRO
– società soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1
in p.l.r.p.t. con sede in Milano alla Via Lorenteggio, 240, P.I. Controparte_2
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimiliano Motta, C.F. P.IVA_2
– pec. e con il quale elett.te C.F._2 Email_2 domiciliata in Napoli alla Via F. Giordani, 23. Appellata
NONCHE' in p.l.r.p.t. con sede in Napoli alla Via Benedetto Brin, 69, CP_3
P.I. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro Di Stefano, C.F. P.IVA_3
1 – pec. e con il quale C.F._3 Email_3
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Diaz,24 nello studio dell'Avv. Domenico Perna.
Appellata
Conclusioni
Per “- pregiudizialmente revocarsi e/o comunque Parte_1 sospendersi la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2432/2013 opposto, nonché
l'esecutorietà della gravata sentenza n. 2511/2020, in quanto sussistono sia il fumus boni iuris che il periculum in mora;
- Nel merito, in accoglimento dell'appello, dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della per violazione dei principi di Controparte_1 correttezza, buona fede ed affidamento e, per l'effetto, dichiarare che la Parte_1 non deve alla le somme di cui all'opposto decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo n. 2432/2013, che va revocato con conseguente condanna di Controparte_1 al risarcimento/indennizzo nei confronti della di tutti i danni Controparte_4 da questa subiti quantificati in euro 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data di sottoscrizione del contratto di abbonamento telefonico fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma equitativamente determinata ex artt. 1218, 1223, 1226, 2043 e 2056 cc, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data di sottoscrizione del contratto di abbonamento telefonico fino all'effettivo soddisfo;
- condannare al Controparte_1 pagamento in favore della in p.l.r.p.t. delle spese e Parte_1 competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione all'Avv. Fabio Olivares che si dichiara anticipatario, compensando integralmente le spese tra la Parte_1
e la terza chiamata Parte_1 CP_3
- In subordine, dichiarare ammissibile e fondata della domanda di manleva e/o rivalsa proposta da in danno dell'agente per i motivi di Parte_1 CP_3 cui al sopra esteso atto e condannare la a manlevare e/o rivalere la CP_3 [...] da ogni conseguenza pregiudizievole e, quindi, dalla condanna Parte_1 inflittagli, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione della proposta di abbonamento al soddisfo;
- condannare in ogni caso la al pagamento in favore della CP_3 Parte_1 in p.l.r.p.t. delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con
[...]
2 distrazione all'Avv. Fabio Olivares che si dichiara anticipatario,”.
Per l'appellata : “in via preliminare: - dichiarare inammissibile ex Controparte_1 art. 330 c.p.c. l'appello e conseguentemente confermare e/o dichiarare che l'impugnata sentenza è divenuta definitiva;
- dichiarare nullo per violazione dell'art. 163 bis c.p.c. l'appello e, conseguentemente, confermare e/o dichiarare che l'impugnata sentenza è divenuta definitiva;
in subordine:- dichiarare inammissibile ex art.li 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. l'appello e conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
nel merito:- in ogni caso rigettare
l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare
l'impugnata sentenza.
- in ogni caso condannare ex art. 96 c.p.c. l'appellante al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. Spese rifuse”.
Per l'appellata “- dichiarare inammissibile l'appello interposto dalla CP_3 [...]
in via subordinata rigettare nel merito l'appello proposto ex Parte_1 adverso in conformità ai profili svolti nella comparsa di costituzione, confermando
l'impugnata sentenza;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore.”
FATTI DI CAUSA
Giudizio di primo grado proponeva opposizione innanzi al tribunale di Parte_2
Napoli avverso il decreto n. 2432/2013 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 30.549,08 relativa Controparte_5
a fatture emesse per consumi telefonici.
L'opponente deduceva:
a) la carenza dei presupposti ex artt. 633 e 634 c.p.c.;
b) l'inadempimento del gestore telefonico consistente nell'erronea applicazione, da parte del medesimo, di un profilo tariffario diverso da quello stabilito contrattualmente con disservizi telefonici che avevano causato l'interruzione del servizio;
c) la domanda di manleva formulata nei confronti della quale agente CP_3
3 che aveva intermediato il rapporto contrattuale tra le parti;
CP_1
d) la domanda risarcitoria formulata sia nei confronti della che nei CP_1
confronti della avente ad oggetto i danni asseritamente subiti. CP_3
Si costituiva la società che contestava la fondatezza dell'opposizione e CP_1
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo CP_3
Si costituiva la che deduceva l'inammissibilità della sua chiamata in CP_3
causa per difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza dell'opposizione.
Venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed escussi i testi.
La causa, rinviata all'udienza del 25.11.2019 per la precisazione delle conclusioni, era trattenuta in decisione con i termini 190 cpc.
All'esito, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.2511 del 16.03.2020 così decideva:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto nr.2432/13 del Tribunale di Napoli;
- Dichiara inammissibile e infondata la domanda di garanzia proposta da Parte_1 nei confronti di
[...] CP_3
- Condanna l'opponente in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in Controparte_6 complessivi euro 7254,00 per compensi professionali oltre iva e cpa e rimb. forf. come per legge.
- Condanna, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della in CP_3 persona del legale rapp.te p.t., che liquida in euro 3283,00 per compensi professionali oltre iva e cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Pietro Di Stefano.”
Giudizio di appello
Avverso la prefata sentenza con atto notificato il 26/10/20 la Parte_1
proponeva tempestivo gravame nel rispetto del termine per
[...]
impugnare previsto dall'art 327 cpc censurando la decisione in ragione di quattro ordini di motivi più innanzi oggetto di dettagliato esame.
Invocava la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
4 Il giudizio era iscritto al RG 3786/20.
Si costituiva tempestivamente la eccependo: CP_1
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 330 c.p.c. chiedendo di confermare e/o dichiarare che l'impugnata sentenza era divenuta definitiva;
- la nullità dell'appello per violazione dell'art. 163 bis c.p.c. con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
- in subordine l'inammissibilità del gravame ex artt 342, 348bis e 348ter c.p.c.;
- l'infondatezza dell'appello in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. Spese rifuse.
Si costituiva la la quale previo rigetto dell'istanza di sospensione CP_3 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata eccepiva l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (ove ricorrenti le condizioni di rito) dell'appello interposto dalla nonché l'infondatezza del medesimo con Parte_1 condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del grado di giudizio.
Ciò posto quanto alle preliminari eccezioni di rito osserva la Corte:
A) sulla inammissibilità per violazione dell'art. 330 c.p.c.
L'atto di appello è stato notificato all'avv. Massimiliano Motta presso il suo studio in Napoli, via F. Giordani n.23; l'avv. Motta è stato, effettivamente, il primo difensore di e suo domiciliatario;
tuttavia in data 10.06.2016 Controparte_1 questi rinunciava alla difesa e veniva sostituito dagli avvocati Luciano Fiorucci e
PP IE, presso il quale eleggeva domicilio in Napoli, via Torquato
Tasso n.290 .
Ciò posto, occorre stabilire se detta notifica debba considerarsi inesistente, configurandosi la conseguente inammissibilità dell'appello, ovvero vada ritenuta nulla, con necessità della sua rinnovazione ex art. 291, cod. proc. civ.
Secondo la Suprema Corte (ord. n. 9332/2022) «il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali
5 dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito la seconda soluzione, essendo la medesima più aderente alla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo Sez. 6-5,
Ordinanza n. 26615 del 09/11/2017) In tale prospettiva, in particolare SU,
Sentenza n. 14916/2016, in ragione della quale «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo. Invero, il codice non contempla la categoria della inesistenza (…) pertanto, si è affermato "che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto").
L'eccezione nel caso di specie va disattesa per palese raggiungimento dello scopo, avendo l'appellata puntualmente svolto le sue difese.
Violazione dell'art 163 bis cpc
Deduce l'appellata: Non vi è prova alcuna che abbia ricevuto notizia CP_1
dell'appello in un momento anteriore ai novanta giorni dalla data di citazione.
Orbene, è noto che l''inosservanza del predetto termine minimo di comparizione in giudizio importa la nullità dell'atto di citazione, essendo esso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che, a seguito della sua inosservanza, la nullità dell'atto è insanabile e rende lo stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale qualora il convenuto non si sia costituito. Ne segue che la costituzione del convenuto appellato sana la nullità, qualora quest'ultimo non abbia richiesto il differimento ad altra udienza per il rispetto del termine a comparire fissato in suo favore. Anche in tal caso vi è stata sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.
Quanto all'eccezione d'inammissibilità ex art 342 cpc, non se ne ravvisano gli estremi avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso
6 contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio
2016).
Passando ora al merito dei singoli
MOTIVI
Col primo l'appellante censura l'erroneità della decisione per non avere, il Giudice di prime cure, valutato compiutamente il materiale istruttorio raccolto dal quale era emerso che l'opponente aveva contestato le fatture della opposta, formulando dettagliati reclami alle richieste di pagamento della compagnia telefonica (con particolare riferimento all'assunta non conformità tra le tariffe concordate contrattualmente e quelle praticate dal gestore);
Col secondo l'appellante censura l'erroneità della decisione per avere, il Giudice di primo grado, violato la previsione dell'art. 2697 c.c. omettendo di considerare che in seguito alla opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito incombeva sull'opposto
(onere che la non aveva assolto); CP_1
Entrambi i motivi meritano il rigetto.
Invero è noto come in tema di azione di risarcimento del danno da inadempimento o da inesatto adempimento contrattuale, ad avviso della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 1218 c.c. il creditore, una volta fornita la prova del titolo dal quale trae fondamento
7 la propria pretesa, ha solo l'onere di allegare l'altrui inadempimento;
per contro graverà sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione (esatto adempimento od impossibilità sopravvenuta del medesimo per cause a lui non imputabili). (ex plurimis Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 15333 del 2001).
Nel caso di specie come esattamente osservato dal Giudice di prime cure la
ha prodotto in giudizio la copia del contratto (seppure parziale) delle fatture CP_1
rimaste insolute e dell'estratto autentico delle scritture contabili adempiendo al proprio onere probatorio ai fini della emissione del d.i. (cfr. pag. 2 sentenza impugnata)
Nel successivo giudizio di opposizione il creditore ha fornito la prova della legittimità della pretesa creditoria, atteso che le fatture emesse da sono state CP_1 emesse in ragione delle chiamate-voce effettuate dall'utente (non contestate) dei messaggi sms e mms dallo stesso inviati (non contestati) delle rate convenute per l'acquisto di telefoni cellulari, dei canoni di abbonamento (non contestati) delle tasse e delle spese relative all'attivazione delle utenze telefoniche (non contestate).
Orbene, le fatture di cui al d.i. opposto si riferiscono esclusivamente al servizio fornito alla
e del quale la stessa ha goduto secondo quanto previsto nei piani tariffari e nelle Parte_1
Condizioni Generali di Contratto intercorso tra le parti. A riprova di ciò, la società opposta ha prodotto in giudizio le fatture che attestano il consumo effettivo e il traffico da parte di Le fatture, inoltre, contengono i corrispettivi a titolo di canoni e di Parte_1
penali per il recesso anticipato. (cfr. pag. 3 sentenza gravata).
È stato dunque provato non solo il contratto ma anche l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali poste carico della . CP_1
Al contrario, non risulta provato dall'opponente di non aver utilizzato le utenze telefoniche mobili e fisse assegnate e di non aver effettuato le connessioni internet in cui costi sono stati addebitati nelle fatture insolute, né ha dimostrato un errore di Parte_1 fatturazione ovvero la presunta anomalia tra i dati riportati in fattura ed il contatore centrale (cfr. sentenza pag. 3).
Invece, non incidono sulla prova dell'esecuzione del contratto le contestazioni
(tempestive o meno) formulate da con riguardo alle condizioni ed al piano Pt_1
tariffario applicato riguardando esse solo il quantum debeatur.
8 Prive di pregio sono inoltre le censure contenute nel gravame (che ripropone la domanda di primo grado) finalizzate ad applicare al contratto in parola le condizioni concordate con la (agente) come riportate nell'email del CP_3
16/12/11 inviata all'appellante dal sig. Parte_3
Invero, sul contratto di agenzia e la sua incidenza tra le parti, mette conto richiamare le pronunce n. 18690/2014 e n. 6482/2004 con le quali la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato - quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione - (Cass. n. 20453/2018, Cass. n.18690 del
2014, n.6482 del 2004).
Non v'è dubbio che i caratteri distintivi del contratto di agenzia siano la continuità
e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 cod. civ.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (cfr. Cass. 1263/2025 del 19/01/2025 e Cass. Sez. L, n. 2828 del 2016).
Ne segue che, configurandosi l'agenzia un contratto di mandato senza rappresentanza, le condizioni contrattuali convenute dall'agente direttamente con i terzi clienti non hanno efficacia nei confronti del preponente che non le accetti.
A riprova di ciò si veda quanto statuito dall'art 1746 com. 1 cc secondo cui
“nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute”
Nel caso di specie non v'è dubbio che la non accettò le CP_1
condizioni concordate tra la e la sicché l'unico contratto tra CP_3 Parte_1
gli odierni contendenti è costituito da quello sottoscritto il 19/12/11 alle condizioni ivi riportate ed accettate la allorquando ha ricevuto e goduto Parte_1
la prestazione resagli dalla la cui accettazione presuppone la CP_1
stipula del contratto come può evincersi dall'art. 1748 c.c., secondo cui il diritto 9 alla provvigione da parte dell'agente sorge, oltre che con la stipula del contratto con la regolare esecuzione dell'affare.
Ne segue che, in ragione delle argomentazioni fin qui formulate la CP_1 ha diritto al pagamento delle fatture oggetto del D.I. opposto, quale corrispettivo della prestazione dalla stessa resa al cliente e da quest'ultima non contestata o rifiutata mentre, a ben vedere, la copiosa corrispondenza tra le parti (vedi emails dettagliatamente elencate dall'appellante nell'atto introduttivo) che presuppone l'esistenza del contratto e l'esecuzione della prestazione da parte della CP_1
è finalizzata alla soluzione transattiva della controversia per adeguare le
[...]
condizioni del contratto, comunque esistente, all'originaria proposta formulata dalla CP_3
Col terzo l'appellante censura l'erroneità della decisione per avere, il Tribunale, respinto la domanda di risarcimento del danno riconducibile ai disagi asseritamente subiti dalla per effetto della erronea fatturazione dei canoni di abbonamento da parte del gestore Pt_1 telefonico.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure è addivenuto a negare il risarcimento del danno asseritamente patito da parte appellante affermando che, i testi ascoltati e
l'interrogatorio formale esperito non hanno provato l'inadempimento di
né tanto meno la sussistenza di alcun danno per la società opponente CP_1
(cfr. sentenza impugnata).
Orbene, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. ovvero: a) la condotta umana, dolosa o colposa (o la relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), b) il danno ingiusto: quale evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico;
c) il nesso di causalità tra la condotta e l'evento: cd. causalità materiale, quale allegazione e prova delle conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o
10 per equivalente compresi i cd. danni-conseguenza che, secondo la teoria della causalità giuridica sono risarcibili solo i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Non di poco conto è altresì il rilevo del Giudice di prime cure, secondo cui tutti i testi escussi e le emails intercorse tra le parti hanno confermato che nonostante
l'opponente fosse stata messa in condizione di risolvere le problematiche lamentate (vedi proposta transattiva della del luglio del 2012) essa ha persistito nella CP_1 propria volontà di non pagare le fatture, con la conseguente applicabilità della previsione di cui all'art. 1227 comma 2 c.c., in base alla quale: “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Col quarto l'appellante censura l'erroneità della decisione per avere, il Tribunale in linea subordinata, non acceduto alla tesi secondo la quale, nella ipotesi in cui la non CP_1 fosse ritenuta responsabile, la (che si era interfacciata con essa cliente) doveva essere CP_3 condannata a manlevare essa da tutto quanto quest'ultima fosse costretta a Pt_1 corrispondere alla compagnia telefonica.
Il motivo è infondato.
Invero, da quanto sopra argomentato è stato provato che alla non CP_1
possa essere imputato alcun inadempimento da cui far discendere il diritto al risarcimento del danno asseritamente patito dall'appellante, sicché alcun diritto di malleva è ravvisabile nel caso di specie a carico della CP_3
Il rigetto della domanda comporta la liquidazione delle spese di lite che sono liquidate in favore dell'appellata e del terzo chiamato in causa in applicazione del
DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (fino ad € 52.000,00) in €
9.991,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, per ciascuna di esse.
Non si ravvisano gli estremi per addivenire ad una condanna ex art 96 com. 3 cpc.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico delle spese di
11 giustizia, a carico dell'appellante Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2511/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 16.03.2020, pubblicata
(depositata in Cancelleria) in pari data, non notificata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere le spese di lite in Parte_1
favore della e del terzo chiamato in garanzia che CP_1 CP_3 liquida per ciascuna di esse in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
3) Non si ravvisano gli estremi per addivenire ad una condanna ex art 96 com. 3 cpc.
4) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico delle spese di giustizia, a carico dell'appellante Parte_1
[...
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 3786/2020 registro affari civili contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2511/2020 resa dal Tribunale di
Napoli in data 16.03.2020, pubblicata (depositata in Cancelleria) in pari data, non notificata
TRA in persona del l.r.p.t. con sede in Napoli Parte_1 alla Via Benedetto Croce, 38, P.I. , elett.e dom.ta in Napoli alla Piazza P.IVA_1
Principe Umberto, 29, nello studio dell'Avv. Fabio Olivares
( – pec. – fax CodiceFiscale_1 Email_1
081/19819499 Appellante
CONTRO
– società soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1
in p.l.r.p.t. con sede in Milano alla Via Lorenteggio, 240, P.I. Controparte_2
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimiliano Motta, C.F. P.IVA_2
– pec. e con il quale elett.te C.F._2 Email_2 domiciliata in Napoli alla Via F. Giordani, 23. Appellata
NONCHE' in p.l.r.p.t. con sede in Napoli alla Via Benedetto Brin, 69, CP_3
P.I. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro Di Stefano, C.F. P.IVA_3
1 – pec. e con il quale C.F._3 Email_3
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Diaz,24 nello studio dell'Avv. Domenico Perna.
Appellata
Conclusioni
Per “- pregiudizialmente revocarsi e/o comunque Parte_1 sospendersi la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2432/2013 opposto, nonché
l'esecutorietà della gravata sentenza n. 2511/2020, in quanto sussistono sia il fumus boni iuris che il periculum in mora;
- Nel merito, in accoglimento dell'appello, dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della per violazione dei principi di Controparte_1 correttezza, buona fede ed affidamento e, per l'effetto, dichiarare che la Parte_1 non deve alla le somme di cui all'opposto decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo n. 2432/2013, che va revocato con conseguente condanna di Controparte_1 al risarcimento/indennizzo nei confronti della di tutti i danni Controparte_4 da questa subiti quantificati in euro 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data di sottoscrizione del contratto di abbonamento telefonico fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma equitativamente determinata ex artt. 1218, 1223, 1226, 2043 e 2056 cc, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data di sottoscrizione del contratto di abbonamento telefonico fino all'effettivo soddisfo;
- condannare al Controparte_1 pagamento in favore della in p.l.r.p.t. delle spese e Parte_1 competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione all'Avv. Fabio Olivares che si dichiara anticipatario, compensando integralmente le spese tra la Parte_1
e la terza chiamata Parte_1 CP_3
- In subordine, dichiarare ammissibile e fondata della domanda di manleva e/o rivalsa proposta da in danno dell'agente per i motivi di Parte_1 CP_3 cui al sopra esteso atto e condannare la a manlevare e/o rivalere la CP_3 [...] da ogni conseguenza pregiudizievole e, quindi, dalla condanna Parte_1 inflittagli, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione della proposta di abbonamento al soddisfo;
- condannare in ogni caso la al pagamento in favore della CP_3 Parte_1 in p.l.r.p.t. delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con
[...]
2 distrazione all'Avv. Fabio Olivares che si dichiara anticipatario,”.
Per l'appellata : “in via preliminare: - dichiarare inammissibile ex Controparte_1 art. 330 c.p.c. l'appello e conseguentemente confermare e/o dichiarare che l'impugnata sentenza è divenuta definitiva;
- dichiarare nullo per violazione dell'art. 163 bis c.p.c. l'appello e, conseguentemente, confermare e/o dichiarare che l'impugnata sentenza è divenuta definitiva;
in subordine:- dichiarare inammissibile ex art.li 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. l'appello e conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
nel merito:- in ogni caso rigettare
l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare
l'impugnata sentenza.
- in ogni caso condannare ex art. 96 c.p.c. l'appellante al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. Spese rifuse”.
Per l'appellata “- dichiarare inammissibile l'appello interposto dalla CP_3 [...]
in via subordinata rigettare nel merito l'appello proposto ex Parte_1 adverso in conformità ai profili svolti nella comparsa di costituzione, confermando
l'impugnata sentenza;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore.”
FATTI DI CAUSA
Giudizio di primo grado proponeva opposizione innanzi al tribunale di Parte_2
Napoli avverso il decreto n. 2432/2013 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 30.549,08 relativa Controparte_5
a fatture emesse per consumi telefonici.
L'opponente deduceva:
a) la carenza dei presupposti ex artt. 633 e 634 c.p.c.;
b) l'inadempimento del gestore telefonico consistente nell'erronea applicazione, da parte del medesimo, di un profilo tariffario diverso da quello stabilito contrattualmente con disservizi telefonici che avevano causato l'interruzione del servizio;
c) la domanda di manleva formulata nei confronti della quale agente CP_3
3 che aveva intermediato il rapporto contrattuale tra le parti;
CP_1
d) la domanda risarcitoria formulata sia nei confronti della che nei CP_1
confronti della avente ad oggetto i danni asseritamente subiti. CP_3
Si costituiva la società che contestava la fondatezza dell'opposizione e CP_1
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo CP_3
Si costituiva la che deduceva l'inammissibilità della sua chiamata in CP_3
causa per difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza dell'opposizione.
Venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed escussi i testi.
La causa, rinviata all'udienza del 25.11.2019 per la precisazione delle conclusioni, era trattenuta in decisione con i termini 190 cpc.
All'esito, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.2511 del 16.03.2020 così decideva:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto nr.2432/13 del Tribunale di Napoli;
- Dichiara inammissibile e infondata la domanda di garanzia proposta da Parte_1 nei confronti di
[...] CP_3
- Condanna l'opponente in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in Controparte_6 complessivi euro 7254,00 per compensi professionali oltre iva e cpa e rimb. forf. come per legge.
- Condanna, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della in CP_3 persona del legale rapp.te p.t., che liquida in euro 3283,00 per compensi professionali oltre iva e cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Pietro Di Stefano.”
Giudizio di appello
Avverso la prefata sentenza con atto notificato il 26/10/20 la Parte_1
proponeva tempestivo gravame nel rispetto del termine per
[...]
impugnare previsto dall'art 327 cpc censurando la decisione in ragione di quattro ordini di motivi più innanzi oggetto di dettagliato esame.
Invocava la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
4 Il giudizio era iscritto al RG 3786/20.
Si costituiva tempestivamente la eccependo: CP_1
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 330 c.p.c. chiedendo di confermare e/o dichiarare che l'impugnata sentenza era divenuta definitiva;
- la nullità dell'appello per violazione dell'art. 163 bis c.p.c. con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
- in subordine l'inammissibilità del gravame ex artt 342, 348bis e 348ter c.p.c.;
- l'infondatezza dell'appello in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. Spese rifuse.
Si costituiva la la quale previo rigetto dell'istanza di sospensione CP_3 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata eccepiva l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (ove ricorrenti le condizioni di rito) dell'appello interposto dalla nonché l'infondatezza del medesimo con Parte_1 condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del grado di giudizio.
Ciò posto quanto alle preliminari eccezioni di rito osserva la Corte:
A) sulla inammissibilità per violazione dell'art. 330 c.p.c.
L'atto di appello è stato notificato all'avv. Massimiliano Motta presso il suo studio in Napoli, via F. Giordani n.23; l'avv. Motta è stato, effettivamente, il primo difensore di e suo domiciliatario;
tuttavia in data 10.06.2016 Controparte_1 questi rinunciava alla difesa e veniva sostituito dagli avvocati Luciano Fiorucci e
PP IE, presso il quale eleggeva domicilio in Napoli, via Torquato
Tasso n.290 .
Ciò posto, occorre stabilire se detta notifica debba considerarsi inesistente, configurandosi la conseguente inammissibilità dell'appello, ovvero vada ritenuta nulla, con necessità della sua rinnovazione ex art. 291, cod. proc. civ.
Secondo la Suprema Corte (ord. n. 9332/2022) «il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali
5 dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito la seconda soluzione, essendo la medesima più aderente alla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo Sez. 6-5,
Ordinanza n. 26615 del 09/11/2017) In tale prospettiva, in particolare SU,
Sentenza n. 14916/2016, in ragione della quale «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo. Invero, il codice non contempla la categoria della inesistenza (…) pertanto, si è affermato "che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto").
L'eccezione nel caso di specie va disattesa per palese raggiungimento dello scopo, avendo l'appellata puntualmente svolto le sue difese.
Violazione dell'art 163 bis cpc
Deduce l'appellata: Non vi è prova alcuna che abbia ricevuto notizia CP_1
dell'appello in un momento anteriore ai novanta giorni dalla data di citazione.
Orbene, è noto che l''inosservanza del predetto termine minimo di comparizione in giudizio importa la nullità dell'atto di citazione, essendo esso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che, a seguito della sua inosservanza, la nullità dell'atto è insanabile e rende lo stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale qualora il convenuto non si sia costituito. Ne segue che la costituzione del convenuto appellato sana la nullità, qualora quest'ultimo non abbia richiesto il differimento ad altra udienza per il rispetto del termine a comparire fissato in suo favore. Anche in tal caso vi è stata sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.
Quanto all'eccezione d'inammissibilità ex art 342 cpc, non se ne ravvisano gli estremi avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso
6 contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio
2016).
Passando ora al merito dei singoli
MOTIVI
Col primo l'appellante censura l'erroneità della decisione per non avere, il Giudice di prime cure, valutato compiutamente il materiale istruttorio raccolto dal quale era emerso che l'opponente aveva contestato le fatture della opposta, formulando dettagliati reclami alle richieste di pagamento della compagnia telefonica (con particolare riferimento all'assunta non conformità tra le tariffe concordate contrattualmente e quelle praticate dal gestore);
Col secondo l'appellante censura l'erroneità della decisione per avere, il Giudice di primo grado, violato la previsione dell'art. 2697 c.c. omettendo di considerare che in seguito alla opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito incombeva sull'opposto
(onere che la non aveva assolto); CP_1
Entrambi i motivi meritano il rigetto.
Invero è noto come in tema di azione di risarcimento del danno da inadempimento o da inesatto adempimento contrattuale, ad avviso della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 1218 c.c. il creditore, una volta fornita la prova del titolo dal quale trae fondamento
7 la propria pretesa, ha solo l'onere di allegare l'altrui inadempimento;
per contro graverà sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione (esatto adempimento od impossibilità sopravvenuta del medesimo per cause a lui non imputabili). (ex plurimis Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 15333 del 2001).
Nel caso di specie come esattamente osservato dal Giudice di prime cure la
ha prodotto in giudizio la copia del contratto (seppure parziale) delle fatture CP_1
rimaste insolute e dell'estratto autentico delle scritture contabili adempiendo al proprio onere probatorio ai fini della emissione del d.i. (cfr. pag. 2 sentenza impugnata)
Nel successivo giudizio di opposizione il creditore ha fornito la prova della legittimità della pretesa creditoria, atteso che le fatture emesse da sono state CP_1 emesse in ragione delle chiamate-voce effettuate dall'utente (non contestate) dei messaggi sms e mms dallo stesso inviati (non contestati) delle rate convenute per l'acquisto di telefoni cellulari, dei canoni di abbonamento (non contestati) delle tasse e delle spese relative all'attivazione delle utenze telefoniche (non contestate).
Orbene, le fatture di cui al d.i. opposto si riferiscono esclusivamente al servizio fornito alla
e del quale la stessa ha goduto secondo quanto previsto nei piani tariffari e nelle Parte_1
Condizioni Generali di Contratto intercorso tra le parti. A riprova di ciò, la società opposta ha prodotto in giudizio le fatture che attestano il consumo effettivo e il traffico da parte di Le fatture, inoltre, contengono i corrispettivi a titolo di canoni e di Parte_1
penali per il recesso anticipato. (cfr. pag. 3 sentenza gravata).
È stato dunque provato non solo il contratto ma anche l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali poste carico della . CP_1
Al contrario, non risulta provato dall'opponente di non aver utilizzato le utenze telefoniche mobili e fisse assegnate e di non aver effettuato le connessioni internet in cui costi sono stati addebitati nelle fatture insolute, né ha dimostrato un errore di Parte_1 fatturazione ovvero la presunta anomalia tra i dati riportati in fattura ed il contatore centrale (cfr. sentenza pag. 3).
Invece, non incidono sulla prova dell'esecuzione del contratto le contestazioni
(tempestive o meno) formulate da con riguardo alle condizioni ed al piano Pt_1
tariffario applicato riguardando esse solo il quantum debeatur.
8 Prive di pregio sono inoltre le censure contenute nel gravame (che ripropone la domanda di primo grado) finalizzate ad applicare al contratto in parola le condizioni concordate con la (agente) come riportate nell'email del CP_3
16/12/11 inviata all'appellante dal sig. Parte_3
Invero, sul contratto di agenzia e la sua incidenza tra le parti, mette conto richiamare le pronunce n. 18690/2014 e n. 6482/2004 con le quali la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato - quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione - (Cass. n. 20453/2018, Cass. n.18690 del
2014, n.6482 del 2004).
Non v'è dubbio che i caratteri distintivi del contratto di agenzia siano la continuità
e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 cod. civ.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (cfr. Cass. 1263/2025 del 19/01/2025 e Cass. Sez. L, n. 2828 del 2016).
Ne segue che, configurandosi l'agenzia un contratto di mandato senza rappresentanza, le condizioni contrattuali convenute dall'agente direttamente con i terzi clienti non hanno efficacia nei confronti del preponente che non le accetti.
A riprova di ciò si veda quanto statuito dall'art 1746 com. 1 cc secondo cui
“nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute”
Nel caso di specie non v'è dubbio che la non accettò le CP_1
condizioni concordate tra la e la sicché l'unico contratto tra CP_3 Parte_1
gli odierni contendenti è costituito da quello sottoscritto il 19/12/11 alle condizioni ivi riportate ed accettate la allorquando ha ricevuto e goduto Parte_1
la prestazione resagli dalla la cui accettazione presuppone la CP_1
stipula del contratto come può evincersi dall'art. 1748 c.c., secondo cui il diritto 9 alla provvigione da parte dell'agente sorge, oltre che con la stipula del contratto con la regolare esecuzione dell'affare.
Ne segue che, in ragione delle argomentazioni fin qui formulate la CP_1 ha diritto al pagamento delle fatture oggetto del D.I. opposto, quale corrispettivo della prestazione dalla stessa resa al cliente e da quest'ultima non contestata o rifiutata mentre, a ben vedere, la copiosa corrispondenza tra le parti (vedi emails dettagliatamente elencate dall'appellante nell'atto introduttivo) che presuppone l'esistenza del contratto e l'esecuzione della prestazione da parte della CP_1
è finalizzata alla soluzione transattiva della controversia per adeguare le
[...]
condizioni del contratto, comunque esistente, all'originaria proposta formulata dalla CP_3
Col terzo l'appellante censura l'erroneità della decisione per avere, il Tribunale, respinto la domanda di risarcimento del danno riconducibile ai disagi asseritamente subiti dalla per effetto della erronea fatturazione dei canoni di abbonamento da parte del gestore Pt_1 telefonico.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure è addivenuto a negare il risarcimento del danno asseritamente patito da parte appellante affermando che, i testi ascoltati e
l'interrogatorio formale esperito non hanno provato l'inadempimento di
né tanto meno la sussistenza di alcun danno per la società opponente CP_1
(cfr. sentenza impugnata).
Orbene, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. ovvero: a) la condotta umana, dolosa o colposa (o la relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), b) il danno ingiusto: quale evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico;
c) il nesso di causalità tra la condotta e l'evento: cd. causalità materiale, quale allegazione e prova delle conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o
10 per equivalente compresi i cd. danni-conseguenza che, secondo la teoria della causalità giuridica sono risarcibili solo i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Non di poco conto è altresì il rilevo del Giudice di prime cure, secondo cui tutti i testi escussi e le emails intercorse tra le parti hanno confermato che nonostante
l'opponente fosse stata messa in condizione di risolvere le problematiche lamentate (vedi proposta transattiva della del luglio del 2012) essa ha persistito nella CP_1 propria volontà di non pagare le fatture, con la conseguente applicabilità della previsione di cui all'art. 1227 comma 2 c.c., in base alla quale: “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Col quarto l'appellante censura l'erroneità della decisione per avere, il Tribunale in linea subordinata, non acceduto alla tesi secondo la quale, nella ipotesi in cui la non CP_1 fosse ritenuta responsabile, la (che si era interfacciata con essa cliente) doveva essere CP_3 condannata a manlevare essa da tutto quanto quest'ultima fosse costretta a Pt_1 corrispondere alla compagnia telefonica.
Il motivo è infondato.
Invero, da quanto sopra argomentato è stato provato che alla non CP_1
possa essere imputato alcun inadempimento da cui far discendere il diritto al risarcimento del danno asseritamente patito dall'appellante, sicché alcun diritto di malleva è ravvisabile nel caso di specie a carico della CP_3
Il rigetto della domanda comporta la liquidazione delle spese di lite che sono liquidate in favore dell'appellata e del terzo chiamato in causa in applicazione del
DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (fino ad € 52.000,00) in €
9.991,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, per ciascuna di esse.
Non si ravvisano gli estremi per addivenire ad una condanna ex art 96 com. 3 cpc.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico delle spese di
11 giustizia, a carico dell'appellante Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2511/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 16.03.2020, pubblicata
(depositata in Cancelleria) in pari data, non notificata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere le spese di lite in Parte_1
favore della e del terzo chiamato in garanzia che CP_1 CP_3 liquida per ciascuna di esse in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
3) Non si ravvisano gli estremi per addivenire ad una condanna ex art 96 com. 3 cpc.
4) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico delle spese di giustizia, a carico dell'appellante Parte_1
[...
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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