Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 43
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del credito sottostante

    La Corte ha ritenuto l'eccezione di prescrizione inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposta avverso l'intimazione di pagamento e non il preavviso di fermo. Nel merito, ha ritenuto infondata l'eccezione dato che il periodo di sospensione dei termini previsto dall'art. 68 D.L. 18/2020 deve essere computato ai fini della prescrizione dei crediti degli enti locali, e pertanto non è decorso il termine quinquennale tra l'ingiunzione e l'intimazione.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile poiché relativa al merito della pretesa tributaria, non potendo il preavviso di fermo amministrativo rimettere in discussione atti ormai definitivi.

  • Rigettato
    Vizi propri del preavviso di fermo

    La Corte ha ritenuto il preavviso di fermo formalmente corretto e conforme all'art. 86 DPR 602/1973, in assenza di deduzioni di vizi propri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca
    Numero : 43
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo