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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Piazza Nieri E Paolini,1 55049 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 25422831 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo relativo al veicolo targato Targa_1, deducendo
(a) l'intervenuta prescrizione del credito sottostante, poiché l'intimazione di pagamento n. 23707145 del
10/02/2025 sarebbe stata notificata oltre i termini (b) il difetto di motivazione degli atti presupposti, sostenendo che l'immobile di Viareggio, Indirizzo_1, fosse abitazione principale e che quindi l'ICI non fosse dovuta.
Il Comune di Viareggio si costituiva eccependo (a) la inammissibilità del ricorso, poiché le censure riguarderebbero il merito della pretesa creditoria e non il preavviso di fermo, atto impugnabile solo per vizi propri;
(b) la definitività dell'ingiunzione n. 1490/2019, non impugnata nei termini;
(c) la interruzione/ sospensione dei termini di prescrizione per effetto dell'art. 68 D.L. 18/2020 (emergenza Covid-19); (d)
l'infondatezza nel merito delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso inammissibile per le seguenti motivazioni:
_(i) Il ricorso ha ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo, atto che – secondo consolidata giurisprudenza – è impugnabile solo per vizi propri, non potendo rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria ormai cristallizzata. La Corte di Cassazione ha affermato che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non integra un nuovo atto impositivo e può essere impugnata solo per vizi propri.
Nel caso di specie a (a) gli avvisi di accertamento ICI del 2015 non furono impugnati;
(b) l'ingiunzione n.
1490 del 17/12/2019 fu oggetto di ricorso notificato al Comune, ma mai depositato presso la Commissione
Tributaria, con conseguente definitività dell'atto; (c) l'intimazione di pagamento del 10/02/2025 non è stata impugnata.
Da tutto ciò ne consegue che il rapporto tributario è ormai esaurito e non può essere rimesso in discussione in questa sede.
Le doglianze relative all'aliquota ICI per abitazione principale, al difetto di motivazione degli avvisi ed alla debenza del tributo, sono pertanto inammissibili.
_(ii) l'eccezione di prescrizione è parimenti inammissibile, poiché avrebbe dovuto essere proposta avverso l'intimazione di pagamento del 10/02/2025.
In ogni caso, essa è infondata nel merito dato che il periodo di sospensione dei termini previsto dall'art. 68
D.L. 18/2020 (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), pari a 542 giorni, deve essere computato ai fini della prescrizione dei crediti degli enti locali. Pertanto, tra la notifica dell'ingiunzione (17/12/2019) e l'intimazione del 10/02/2025 non è decorso il termine quinquennale.
_(iii) Sui vizi propri del preavviso di fermo - il ricorrente non ha dedotto alcun vizio proprio dell'atto impugnato
(es. difetto di motivazione del preavviso, mancata indicazione del titolo esecutivo, errore nell'individuazione del bene, ecc.) per cui il preavviso di fermo risulta formalmente corretto e conforme all'art. 86 DPR 602/1973.
_(iv) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 in favore del Comune di Viareggio
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Piazza Nieri E Paolini,1 55049 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 25422831 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo relativo al veicolo targato Targa_1, deducendo
(a) l'intervenuta prescrizione del credito sottostante, poiché l'intimazione di pagamento n. 23707145 del
10/02/2025 sarebbe stata notificata oltre i termini (b) il difetto di motivazione degli atti presupposti, sostenendo che l'immobile di Viareggio, Indirizzo_1, fosse abitazione principale e che quindi l'ICI non fosse dovuta.
Il Comune di Viareggio si costituiva eccependo (a) la inammissibilità del ricorso, poiché le censure riguarderebbero il merito della pretesa creditoria e non il preavviso di fermo, atto impugnabile solo per vizi propri;
(b) la definitività dell'ingiunzione n. 1490/2019, non impugnata nei termini;
(c) la interruzione/ sospensione dei termini di prescrizione per effetto dell'art. 68 D.L. 18/2020 (emergenza Covid-19); (d)
l'infondatezza nel merito delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso inammissibile per le seguenti motivazioni:
_(i) Il ricorso ha ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo, atto che – secondo consolidata giurisprudenza – è impugnabile solo per vizi propri, non potendo rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria ormai cristallizzata. La Corte di Cassazione ha affermato che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non integra un nuovo atto impositivo e può essere impugnata solo per vizi propri.
Nel caso di specie a (a) gli avvisi di accertamento ICI del 2015 non furono impugnati;
(b) l'ingiunzione n.
1490 del 17/12/2019 fu oggetto di ricorso notificato al Comune, ma mai depositato presso la Commissione
Tributaria, con conseguente definitività dell'atto; (c) l'intimazione di pagamento del 10/02/2025 non è stata impugnata.
Da tutto ciò ne consegue che il rapporto tributario è ormai esaurito e non può essere rimesso in discussione in questa sede.
Le doglianze relative all'aliquota ICI per abitazione principale, al difetto di motivazione degli avvisi ed alla debenza del tributo, sono pertanto inammissibili.
_(ii) l'eccezione di prescrizione è parimenti inammissibile, poiché avrebbe dovuto essere proposta avverso l'intimazione di pagamento del 10/02/2025.
In ogni caso, essa è infondata nel merito dato che il periodo di sospensione dei termini previsto dall'art. 68
D.L. 18/2020 (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), pari a 542 giorni, deve essere computato ai fini della prescrizione dei crediti degli enti locali. Pertanto, tra la notifica dell'ingiunzione (17/12/2019) e l'intimazione del 10/02/2025 non è decorso il termine quinquennale.
_(iii) Sui vizi propri del preavviso di fermo - il ricorrente non ha dedotto alcun vizio proprio dell'atto impugnato
(es. difetto di motivazione del preavviso, mancata indicazione del titolo esecutivo, errore nell'individuazione del bene, ecc.) per cui il preavviso di fermo risulta formalmente corretto e conforme all'art. 86 DPR 602/1973.
_(iv) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 in favore del Comune di Viareggio