Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 17673/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17673/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
nato a [...], il [...] Parte_1
(C.F.: ), residente in [...]
72, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Buonanno, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pozzuoli (NA) alla Via Celle 2 (pec:
tel: 081/5262640), giusta Email_1 procura apposta in calce all'atto di citazione
- ATTORE/OPPONENTE E
.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , C.F. , CP_2 C.F._2 domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Pozzuoli (NA) alla Via
Montenuovo Licola Patria n.129, elett.te domiciliata in Pozzuoli (NA), alla Via Artiaco n°7, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Di Francia - C.F.:
, FAX 081-5267654, Pec: C.F._3 Email_2 che la difende e rappresenta in virtù della procura alla liti apposta in calce al ricorso monitorio
CONVENUTO/OPPOSTO Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc).
Conclusioni: all'udienza del 23/09/2024, svolta in modalità cartolare, entrambi i difensori hanno depositato le note ex art. 127 ter cpc. con le quali:l'Avv. Di Francia Pasquale per l'opposta Controparte_1 si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone il pieno accoglimento, con vittoria di spese e compensi di difesa. Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale del Sig.
condannare il medesimo al pagamento delle somme Parte_1
riservare la causa in decisione con la concessione dei termini di legge ex art.190 c.p.c. l'avv.to Roberto Buonanno ha chiesto che la causa sia riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la domanda di pagamento, avanzata dalla
perché improcedibile, inammissibile e infondata in Controparte_1 fatto e diritto;
- ammettere tutti i mezzi istruttori;
- condannare l'opposta di restituzione delle somme (con la maggiorazione degli interessi) ove riscosse dall'opposta; - emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e consequenziali. Vinte le spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza. A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno richiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice adiva questo Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
il rigetto della domanda di pagamento, avanzata dalla
[...]
perché improcedibile, inammissibile e infondata in fatto e Controparte_1 diritto;
emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e consequenziali. Vinte le spese. A supporto della opposizione veniva dedotto che, contrariamente a quanto assunto dalla il ha sostenuto di aver Controparte_1 Parte_1 corrisposto la somma in contanti di Euro 10.000,00, all'atto della sottoscrizione dell'offerta del 19.10.2021, senza che gli fosse stata rilasciata alcuna ricevuta dalla società opposta;
che i lavori elencati nel “consuntivo” del 10.12.2021 non erano mai stati dallo stesso commissionati, e di aver sottoscritto tale “consuntivo” solo in segno di ricezione del documento senza accettare il contenuto dello stesso e meno che mai il prezzo, non avendolo mai pattuito;
che i lavori eseguiti dalla non fossero Controparte_1 erano stati dallo stesso collaudati, non avendo avuto alcun avviso né dell'inizio né del completamento delle precitate lavorazioni, e di essere stato costretto a nominare proprio tecnico di fiducia che avrebbe accertato l'incompleta e la loro cattiva esecuzione deducendo, inoltre, che il proprio tecnico, tale geometra nella relazione del 01.02.2022, Persona_1 avrebbe sostenuto che per le eseguite lavorazioni non vi fosse un idoneo
- 2 - permesso presso il Comune di Pozzuoli, e che le opere realizzate, con un prezzo previsto a corpo senza un computo analitico, non fossero eseguite a perfetta regola d'arte ed in alcuni casi addirittura da rifare, prevedendo un costo di Euro 15.000,00 per realizzare ulteriori lavorazioni tali da rendere l'appartamento abitabile, asserendo, anche di non aver potuto procedere alla loro contestazione in contraddittorio con l'appaltatrice; non vi era stato alcun contratto concluso tra le parti, e che a tutto voler concedere lo stesso
“contratto di appalto verbale” doveva essere considerato nullo, avendo avuto un oggetto certamente illecito ai sensi dell'art. 1346 e 1418 c.c., tenuto conto che per le lavorazioni eseguite mancano i titoli edilizi abilitativi mai richiesti e mai rilasciati dall'autorità competente;
parte attrice ha eccepito, infine, l'improcedibilità della domanda di pagamento non essendo stata anticipata da un tentativo di mediazione obbligatoria, dichiarandosi però, nel contempo, disponibile al versamento di una somma di danaro pari ad Euro 10.000,00 alla società appaltatrice al fine di tacitare ogni sua pretesa.”
Si è costituita l'opposta impugnando quanto eccepito in quanto destituito di fondamento e, all'uopo, ha dedotto che le scritture datate 19.10.2021 e 10.12.2021 – integranti rispettivamente l'accordo contrattuale e la determinazione convenzionale del prezzo a consuntivo – non siano state oggetto di disconoscimento, avendo l'opponente esplicitamente confermato la riferibilità a se medesimo delle sottoscrizioni ad esse riportate in calce così come non avrebbe, parimenti non avrebbe contestato che con la missiva datata 24.01.2022 avrebbe consegnato le opere mettendole a disposizione del committente;
che non era stata fatta alcuna contestazione dei vizi;
che non vera la circostanza che non aveva ricevuto alcuna comunicazione né dell'inizio né del completamento delle precitate lavorazioni appaltate, avendo lui stesso consegnato le chiavi dell'immobile al sig. , legale CP_2 rappresentante della ditta appaltatrice, ma pure che il medesimo vivendo a qualche centinaio di metri di distanza, era molto spesso presente personalmente sul cantiere e seguiva tutto quello che veniva realizzato e le lavorazioni effettuate;
che la ditta appaltatrice, dopo aver terminato le lavorazioni appaltate, ha invano atteso la parte committente al fine di procedere alla loro constatazione, al punto di essere stata costretta ad inviarle formale comunicazione in data 24.01.2022, dopo oltre 15 giorni dalla conclusione dei lavori (cfr. all.4 fascicolo monitorio); che le lavorazioni commissionate dal ed eseguite dalla non Parte_1 Controparte_1 necessitavano di alcuna autorizzazione da parte trattandosi di interventi in edilizia libera.
Sulle dette premesse in fatto la società opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.4546/2022; Nel merito: - Accertato l'inadempimento contrattuale del Sig. Parte_1 condannare il medesimo al pagamento delle somme di cui all'opposto decreto ingiuntivo, di cui se ne chiede la conferma. - Condannare il sig. Parte_1
al risarcimento dei danni per lite temeraria ed abuso del diritto
[...]
- 3 - di azione, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Condannare il sig. Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...] Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova rammentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione so-stanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un.,
13/01/2022, sent. n.927).
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto nego- ziale dedotto in giudizio. Ordunque, sulla base del compendio cognitorio acquisito l'opposizione è infondata e va rigettata. All'uopo, si rileva che, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2022, il G.I. dott.ssa Notaro, letti gli atti di causa e ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. n. 4546/2022, ritendo la pretesa creditoria fondata su documenti sottoscritti per accettazione dal committente, dai quali emergevano sia le lavorazioni commissionate che i prezzi concordati;
l'eccezione di pagamento, non supportata da alcuna documentazione e quanto ai vizi non riteneva che vi fosse alcuna prova della tempestiva contestazione.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. la causa, alla luce del corredo probatorio in atti e non essendo stati offerti ulteriori elementi di prova a supporto della proposta opposizione, per le motivazioni addotte nelle ordinanze pronunciate dalla Dott.ssa Notaro che per motivi di economia processuale si richiamano integralmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Orbene, il Tribunale, tenuto conto dello stato degli atti e ritenuto non necessario concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c, decide la causa.
- 4 - L'opposizione proposta non può essere accolta atteso che, a fronte delle innumerevoli eccezioni, non ha offerto Parte_1 alcuna prova sufficiente a supportare le contestazioni sollevate.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
La valutazione di soccombenza ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito da opposizione ex art. 645 c.p.c., e tale pronuncia segue il pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/14 "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, in applicazione dei parametri medi decurtando il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale espletata e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.4546/2022, concesso dal Tribunale di Napoli in data 21/06/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 5.810,00, oltre il contributo forfettario come per legge, IVA e CPA se dovute e documentate e le spese del procedimento monitorio.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 13/01/2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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