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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.2189 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 2189/2020 del Ruolo Generale dell'anno
2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da
e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. TONAZZINI SIMONE E C.F._2
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per rpòcoura in Controparte_1
atti
Attore
contro
rappresentato e difeso dall'avv. LEVEROTTI Controparte_2 P.IVA_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in atti
Con chiamata di
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Controparte_3 P.IVA_2
Tubolino ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in atti_
1 Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 4.11.2024 PARTE ATTRICE “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza: In via preliminare ammettere le richieste istruttorie – da intendersi quivi integralmente riportate - rigettate dal Giudice Dott. Pellegri con l'ordinanza del 23.11.2022, in particolar modo, oltre ai capitoli di prova espunti, la richiesta di CTU tecnica sulla natura e funzionamento dell'ascensore condominiale, con attenzione al meccanismo di movimentazione e al sito finale di collocazione dello stesso in ipotesi di mancato
“scatto” alla chiusura e sulla operatività in tal caso dei relativi meccanismi di sicurezza previsti dalla legge”. In via principale e nel merito condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il (C.F. ), sito in Massa (MS) Via Meucci 10, in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore (C.F./ , corrente in Controparte_4 PartitaIVA_3 Massa (MS) Via Marina Vecchia 4/1, al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. , nella misura di Euro 7.173,69, Parte_3 oltre ad interessi fino all'effettivo saldo o nella diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia. Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 20/2019 R.G. Tribunale di Massa. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a cui parte attrice è stata obbligata dal convenuto. Gli attori dichiarano altresì di non voler accettare l'eventuale e nuovo contraddittorio su domande, eccezioni e deduzioni non tempestivamente formulate PARTE CONVENUTA: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Respingere ogni domanda avanzata dal sig. (e fatta propria dai suoi eredi e nei confronti del Parte_3 Parte_2 Parte_1 convenuto in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, dichiarando che i comportamenti tenuti dall'attore, il CP_2 suo stato di salute e le circostanze dell'evento, tenuto altresì conto del comportamento del custode, costituiscono caso fortuito o comunque escludono qualsivoglia responsabilità del convenuto. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la richiesta CP_2 risarcitoria venisse accolta, anche parzialmente, valutare e quantificare il concorso di colpa del sig. lo in Parte_4 conseguenza del suo comportamento imprudente, del suo stato di salute e delle circostanze dell'evento e decurtare il risarcimento della quota di responsabilità che verrà ritenuta a suo carico ex art. 1227, 1° c. C.C.; inoltre, preso atto che il sig. è Parte_3 comproprietario della piattaforma elevatrice per quota di 225/1000 e suo utilizzatore, voglia decurtare il risarcimento allo stesso spettante della parte corrispondente alla sua quota di comproprietà pari a 225/1000. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, la richiesta di parte attrice, accertare l'inadempimento della Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella corretta esecuzione del contratto di manutenzione dell'impianto di
[...] risalita condominiale e/o che la stessa era tenuta in forza di detto contratto ad assicurare l'impianto - per la responsabilità civile e, conseguentemente, condannare la medesima a garantire e manlevare e comunque tenere indenne il convenuto da ogni CP_2 pretesa avversaria o da ogni somma che lo stesso fosse costretto a pagare in conseguenza dei fatti per cui è causa. In ogni caso con vittoria di anticipazioni, anche di CTU e CTP, prestazioni professionali, rimborso spese forfetarie 15%, CNPA ed IVA come per legge sia del presente giudizio che del procedimento per accertamento tecnico preventivo n° 20/2019 R.G. svoltosi dinanzi a PARTE CHIAMATA Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis: Respingere le domande tutte e da chiunque proposte contro la perché infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese, le competenze e gli onorari di giudizio, oltre Iva e Controparte_3 Cpa.
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è risultata infondata e deve essere respinta.
Incombe al danneggiato da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dimostrare il nesso causale fra la res e il danno lamentato.
Nella fattispecie della ipotizzata responsabilità per custodia della piattaforma elevatrice condominiale, non vi è dubbio che all'attore, ex art 2697 comma I c.c., incomba l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto per derivazione causale da detto utilizzo,
sotto il duplice profilo che l'evento sia stato cagionato dalle caratteristiche intrinseche del bene e che le lesioni subite siano riconducibili a quello stesso evento.
2 Incombe viceversa al custode, ex art 2697 comma II c.c., la prova del fatto modificativo estintivo, che può anche consistere nella condotta colposa, concausale o determinate, del danneggiato, tale da diminuire/escludere il nesso di responsabilità.
Si è a tal proposito osservato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di provare non solo il danno, ma anche il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso” (Trib. Potenza 16.4.2025 n. 733) e ancora “La responsabilità
per i danni da cose in custodia ha natura oggettiva, tento è vero che si parla più propriamente di 'rischio da cose in custodia' e non propriamente di colpa. Ciò posto, va da sé che il danneggiato deve dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia e la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subìto, laddove il custode si libera dalla responsabilità provando il caso fortuito, inteso come un fattore esterno al nesso eziologico, dotato dei caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità.” (app.
Roma 3.10.2023 n. 6265).
Anche la giurisprudenza di legittimità si attesta su principi ormai consolidati: “Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento,
e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” Cass. 4390/2017 e, ancora “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia;
” (Cass. 26533/2017).
Nel caso di specie non vi è prova né che la caduta sia stata cagionata dal modesto dislivello fra la pedana della piattaforma elevatrice e il pavimento in uscita (stimato in
5/7 centimetri dalla testimone che si trovava in ascensore con la parte), poiché in sede di
3 escussione testimoniale di all'udienza del 24.11.2023, costei nulla ha Testimone_1
descritto sull'accadimento, riferendo quanto al capitolo 7 (ovvero se il sia caduto Pt_3
sul lato sinistro) “ mi sembra di si ma non posso essere sicura essendo passato del tempo”, quanto al capitolo 8 “Si vi era un piccolo dislivello che posso indicare in 5/7 cm”,
quanto al cap. 9, sulla visibilità del modesto dislivello, “ E' vero confermo, era visibile quando la porta dell'ascensore era aperta, e a due domande “A seguito della caduta siamo saliti insieme a piedi sino al terzo piano. Io andavo appunto a fargli la puntura come sopra detto…. Preciso che il Sig. è caduto a causa del dislivello creatosi tra Pt_3
l'ascensore e il piano.”
VA allora rilevato che la risposta sui motivi della caduta rappresenta mera valutazione soggettiva della teste, ininfluente ai fini del decidere, mentre costei non descrive le modalità della caduta stessa, sì che non è dato inferire se effettivamente l'assetto del bene in custodia sia elemento causale dell'evento; allo stesso modo la teste riferisce che il
– soggetto ottantacinquenne all'epoca dei fatti, con protesi del femore e con Pt_3
qualche problema di deambulazione e stabilità (la stessa teste riferisce “Aveva capacità di deambulazione ma si vedeva che aveva qualche difficoltà anche in ragione dell'età ; io stessa gli facevo le punture per i dolori alla schiena”), dopo la caduta ha fatto a piedi e in autonomia i tre piani di dislivello lungo le rampe di scale sino alla propria unità; il medico che lo ha visitato nelle immediatezze riferisce di non aver riscontrato fratture che sono poi state valutate, in una visita a distanza di una settimana, presso il pronto soccorso, peraltro alla VIII costa destra e alla branca ileo e ischio pubica destra, mentre la caduta sarebbe avvenuta sul fianco sinistro.
Sulle modalità di caduta alcun rilievo può essere riconosciuto alla testimonianza del figlio, non presente al fatto, che desume la caduta sul lato destro dalle modalità tipiche di deambulazione del padre.
Posto che lo stesso referto del pronto soccorso data le lesioni ad una settimana prima della visita per la caduta riferita dal paziente, nulla in atti consente di desumere che tali
4 lesioni siano effettivamente derivate dalla caduta per cui è causa, onere probatorio che incombeva a parte attrice e che costei non ha assolto.
In virtù della ragione più liquida, si tratta di elementi che consentono di respingere la domanda per difetto di prova sul nesso causale (an debeatur), pur dovendosi rilevare che la stessa condotta del danneggiato, comproprietario e frequente fruitore dell'impianto,
consapevole della sussistenza di recenti e ripetute asimmetrie di arresto della piattaforma, verificatesi anche nei giorni precedenti, appare integrare elemento esimente che potrebbe assumere anche valenza esclusiva.
Le spese seguono la soccombenza, anche con riguardo al terzo chiamato (cass.
6144/2024) e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al petitum (5.2000/26.000), ivi comprese le spese di ATP (Cass. 1690/2000)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda avanzata da parte attrice contro e ogni altra Controparte_2
domanda delle parti
Condanna parte attrice a rifondere a e a le Controparte_2 Controparte_3
spese di lite del presente giudizio, che liquida quanto al primo in euro 270,29 per esborsi, euro 1170 per competenze atp ed euro 2.540,00 per competenze della fase di merito, quanto al secondo in euro in euro 2.540,00 per competenze fase di merito, oltre a 15% spese generali e accessori di legge
Così deciso dal Tribunale di Massa il 01/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 2189/2020 del Ruolo Generale dell'anno
2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da
e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. TONAZZINI SIMONE E C.F._2
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per rpòcoura in Controparte_1
atti
Attore
contro
rappresentato e difeso dall'avv. LEVEROTTI Controparte_2 P.IVA_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in atti
Con chiamata di
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Controparte_3 P.IVA_2
Tubolino ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in atti_
1 Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 4.11.2024 PARTE ATTRICE “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza: In via preliminare ammettere le richieste istruttorie – da intendersi quivi integralmente riportate - rigettate dal Giudice Dott. Pellegri con l'ordinanza del 23.11.2022, in particolar modo, oltre ai capitoli di prova espunti, la richiesta di CTU tecnica sulla natura e funzionamento dell'ascensore condominiale, con attenzione al meccanismo di movimentazione e al sito finale di collocazione dello stesso in ipotesi di mancato
“scatto” alla chiusura e sulla operatività in tal caso dei relativi meccanismi di sicurezza previsti dalla legge”. In via principale e nel merito condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il (C.F. ), sito in Massa (MS) Via Meucci 10, in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore (C.F./ , corrente in Controparte_4 PartitaIVA_3 Massa (MS) Via Marina Vecchia 4/1, al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. , nella misura di Euro 7.173,69, Parte_3 oltre ad interessi fino all'effettivo saldo o nella diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia. Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 20/2019 R.G. Tribunale di Massa. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a cui parte attrice è stata obbligata dal convenuto. Gli attori dichiarano altresì di non voler accettare l'eventuale e nuovo contraddittorio su domande, eccezioni e deduzioni non tempestivamente formulate PARTE CONVENUTA: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Respingere ogni domanda avanzata dal sig. (e fatta propria dai suoi eredi e nei confronti del Parte_3 Parte_2 Parte_1 convenuto in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, dichiarando che i comportamenti tenuti dall'attore, il CP_2 suo stato di salute e le circostanze dell'evento, tenuto altresì conto del comportamento del custode, costituiscono caso fortuito o comunque escludono qualsivoglia responsabilità del convenuto. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la richiesta CP_2 risarcitoria venisse accolta, anche parzialmente, valutare e quantificare il concorso di colpa del sig. lo in Parte_4 conseguenza del suo comportamento imprudente, del suo stato di salute e delle circostanze dell'evento e decurtare il risarcimento della quota di responsabilità che verrà ritenuta a suo carico ex art. 1227, 1° c. C.C.; inoltre, preso atto che il sig. è Parte_3 comproprietario della piattaforma elevatrice per quota di 225/1000 e suo utilizzatore, voglia decurtare il risarcimento allo stesso spettante della parte corrispondente alla sua quota di comproprietà pari a 225/1000. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, la richiesta di parte attrice, accertare l'inadempimento della Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella corretta esecuzione del contratto di manutenzione dell'impianto di
[...] risalita condominiale e/o che la stessa era tenuta in forza di detto contratto ad assicurare l'impianto - per la responsabilità civile e, conseguentemente, condannare la medesima a garantire e manlevare e comunque tenere indenne il convenuto da ogni CP_2 pretesa avversaria o da ogni somma che lo stesso fosse costretto a pagare in conseguenza dei fatti per cui è causa. In ogni caso con vittoria di anticipazioni, anche di CTU e CTP, prestazioni professionali, rimborso spese forfetarie 15%, CNPA ed IVA come per legge sia del presente giudizio che del procedimento per accertamento tecnico preventivo n° 20/2019 R.G. svoltosi dinanzi a PARTE CHIAMATA Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis: Respingere le domande tutte e da chiunque proposte contro la perché infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese, le competenze e gli onorari di giudizio, oltre Iva e Controparte_3 Cpa.
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è risultata infondata e deve essere respinta.
Incombe al danneggiato da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dimostrare il nesso causale fra la res e il danno lamentato.
Nella fattispecie della ipotizzata responsabilità per custodia della piattaforma elevatrice condominiale, non vi è dubbio che all'attore, ex art 2697 comma I c.c., incomba l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto per derivazione causale da detto utilizzo,
sotto il duplice profilo che l'evento sia stato cagionato dalle caratteristiche intrinseche del bene e che le lesioni subite siano riconducibili a quello stesso evento.
2 Incombe viceversa al custode, ex art 2697 comma II c.c., la prova del fatto modificativo estintivo, che può anche consistere nella condotta colposa, concausale o determinate, del danneggiato, tale da diminuire/escludere il nesso di responsabilità.
Si è a tal proposito osservato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di provare non solo il danno, ma anche il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso” (Trib. Potenza 16.4.2025 n. 733) e ancora “La responsabilità
per i danni da cose in custodia ha natura oggettiva, tento è vero che si parla più propriamente di 'rischio da cose in custodia' e non propriamente di colpa. Ciò posto, va da sé che il danneggiato deve dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia e la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subìto, laddove il custode si libera dalla responsabilità provando il caso fortuito, inteso come un fattore esterno al nesso eziologico, dotato dei caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità.” (app.
Roma 3.10.2023 n. 6265).
Anche la giurisprudenza di legittimità si attesta su principi ormai consolidati: “Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento,
e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” Cass. 4390/2017 e, ancora “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia;
” (Cass. 26533/2017).
Nel caso di specie non vi è prova né che la caduta sia stata cagionata dal modesto dislivello fra la pedana della piattaforma elevatrice e il pavimento in uscita (stimato in
5/7 centimetri dalla testimone che si trovava in ascensore con la parte), poiché in sede di
3 escussione testimoniale di all'udienza del 24.11.2023, costei nulla ha Testimone_1
descritto sull'accadimento, riferendo quanto al capitolo 7 (ovvero se il sia caduto Pt_3
sul lato sinistro) “ mi sembra di si ma non posso essere sicura essendo passato del tempo”, quanto al capitolo 8 “Si vi era un piccolo dislivello che posso indicare in 5/7 cm”,
quanto al cap. 9, sulla visibilità del modesto dislivello, “ E' vero confermo, era visibile quando la porta dell'ascensore era aperta, e a due domande “A seguito della caduta siamo saliti insieme a piedi sino al terzo piano. Io andavo appunto a fargli la puntura come sopra detto…. Preciso che il Sig. è caduto a causa del dislivello creatosi tra Pt_3
l'ascensore e il piano.”
VA allora rilevato che la risposta sui motivi della caduta rappresenta mera valutazione soggettiva della teste, ininfluente ai fini del decidere, mentre costei non descrive le modalità della caduta stessa, sì che non è dato inferire se effettivamente l'assetto del bene in custodia sia elemento causale dell'evento; allo stesso modo la teste riferisce che il
– soggetto ottantacinquenne all'epoca dei fatti, con protesi del femore e con Pt_3
qualche problema di deambulazione e stabilità (la stessa teste riferisce “Aveva capacità di deambulazione ma si vedeva che aveva qualche difficoltà anche in ragione dell'età ; io stessa gli facevo le punture per i dolori alla schiena”), dopo la caduta ha fatto a piedi e in autonomia i tre piani di dislivello lungo le rampe di scale sino alla propria unità; il medico che lo ha visitato nelle immediatezze riferisce di non aver riscontrato fratture che sono poi state valutate, in una visita a distanza di una settimana, presso il pronto soccorso, peraltro alla VIII costa destra e alla branca ileo e ischio pubica destra, mentre la caduta sarebbe avvenuta sul fianco sinistro.
Sulle modalità di caduta alcun rilievo può essere riconosciuto alla testimonianza del figlio, non presente al fatto, che desume la caduta sul lato destro dalle modalità tipiche di deambulazione del padre.
Posto che lo stesso referto del pronto soccorso data le lesioni ad una settimana prima della visita per la caduta riferita dal paziente, nulla in atti consente di desumere che tali
4 lesioni siano effettivamente derivate dalla caduta per cui è causa, onere probatorio che incombeva a parte attrice e che costei non ha assolto.
In virtù della ragione più liquida, si tratta di elementi che consentono di respingere la domanda per difetto di prova sul nesso causale (an debeatur), pur dovendosi rilevare che la stessa condotta del danneggiato, comproprietario e frequente fruitore dell'impianto,
consapevole della sussistenza di recenti e ripetute asimmetrie di arresto della piattaforma, verificatesi anche nei giorni precedenti, appare integrare elemento esimente che potrebbe assumere anche valenza esclusiva.
Le spese seguono la soccombenza, anche con riguardo al terzo chiamato (cass.
6144/2024) e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al petitum (5.2000/26.000), ivi comprese le spese di ATP (Cass. 1690/2000)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda avanzata da parte attrice contro e ogni altra Controparte_2
domanda delle parti
Condanna parte attrice a rifondere a e a le Controparte_2 Controparte_3
spese di lite del presente giudizio, che liquida quanto al primo in euro 270,29 per esborsi, euro 1170 per competenze atp ed euro 2.540,00 per competenze della fase di merito, quanto al secondo in euro in euro 2.540,00 per competenze fase di merito, oltre a 15% spese generali e accessori di legge
Così deciso dal Tribunale di Massa il 01/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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