Ordinanza collegiale 11 gennaio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00480/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2024, proposto da
CA NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 783/2023 del 18/10/2023 resa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Bergamo, all’esito del giudizio R.G. n. 1404/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Bergamo in data 12.07.2024 (in materia di Retribuzione Professionale Docenti).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. La ricorrente, docente di scuola primaria, ha proposto ricorso dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro n. 783/2023 pubblicata il 18 ottobre 2023, con la quale il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 1.041,18 oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) prevista dall’art. 7 CCNL 15/3/2001 per l’anno scolastico 2020/21; la sentenza ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
1.2. Ha esposto la ricorrente che la predetta sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge (come da attestazione di cancelleria del 12 luglio 2024, prodotta in atti), non è stata eseguita dall’Amministrazione, non essendo stato ancora effettuato l’accredito dell’importo € 1.041,18, oltre interessi in favore di parte ricorrente.
1.3. Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 19 ottobre 2023) previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. Ha chiesto inoltre la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio depositando relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo, corredato dalla pertinente documentazione, esponendo le difficoltà e gli ostacoli di natura tecnica e contabile evidenziati dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, su tutto il territorio nazionale, per dare esecuzione alle numerose sentenze concernenti, come quella in esame, la corresponsione della R.P.D., a causa della serialità del contenzioso e della consistenza complessiva dell’impegno finanziario a tal fine occorrente, problematiche non ancora completamente risolte; peraltro, nel caso di specie, l’USR ha evidenziato e documentato di aver già provveduto a pagare all’odierna ricorrente le spese del giudizio di merito liquidate in sentenza.
2.2. L’Avvocatura dello Stato, a sua volta, ha depositato due memorie difensive, richiamando gli ostacoli tecnici, ancora insuperati, evidenziati dall’USR e chiedendo in ragione degli stessi la compensazione delle spese di lite. In proposito, la difesa erariale ha stigmatizzato la strategia processuale posta in essere dalla ricorrente, la quale, essendo creditrice nei confronti del MIME di due pretese creditorie accertate con sentenze del giudice di lavoro passate in giudicato (l’una relativa alla R.P.D, l’altra relativa alla Carta del Docente), fondate sulla medesima causa EN , avrebbe deciso di frammentare la propria pretesa in due distinti giudizi di ottemperanza (R.G. 571/2024 e 577/2024) al fine di ottenere due distinte liquidazioni delle spese di lite, con danno per l’erario pubblico; ha chiesto quindi la riunione dei due giudizi e la compensazione delle spese.
2.3. Con ordinanza collegiale n. 11 dell’11 gennaio 2025, la Sezione ha concesso un termine di grazia all’amministrazione di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento per ottemperare alla sentenza di cui in epigrafe.
2.4. All’udienza camerale del 21 maggio 2025, in assenza di ulteriori allegazioni difensive delle parti, la causa è passata in decisione.
3. Decisione .
Il ricorso è fondato.
3.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata, neppure nel termine di grazia concesso da questo giudice.
3.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento, o comunque all’accredito delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.6. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.7. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione di tale penalità non deve essere immediatamente punitiva, perché è preferibile bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria. L’ottemperanza ha infatti maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se viene introdotto un incentivo a evitare una penalizzazione economica certa. A tale scopo, è necessario creare la certezza del diritto sul costo dell’inerzia, e assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio, applicando però retroattivamente la sanzione economica qualora il termine di adempimento venga superato.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare alla parte ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
Qualora maturassero i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora come sopra definite, il commissario ad acta dovrà effettuare d’ufficio il calcolo delle stesse, e disporne il pagamento contestualmente al debito principale.
3.8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO