CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1641/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4591/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5220/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 06/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010701673/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010701673/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010701673/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 682/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, Ricorrente_1, regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava l'intimazione di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nr. 02820239010458787000, notificata in data 23/01/2024, per complessivi € 19.611,15, relativa a due cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento esecutivi. In particolare:
1.1. cartella n. 02820170025645811000, presumibilmente notificata il 02/07/2018 per un importo pari ad
€ 1.534,53 (Irpef 2014);
1.2. cartella n. 02820180024362790000, presumibilmente notificata il 16/01/2020 per una somma pari ad
€ 1.612,95 (Irpef 2015);
1.3. avviso di accertamento n. TF7010701673/2019, presumibilmente notificato il 01/10/2019 per un importo pari ad € 15.292,19 (Irpef 2014 e sanzioni);
1.4. avviso di accertamento n. TF7010700590/2020, presumibilmente notificato il 16/06/2021, pari ad
€ 1.171,48 (Irpef 2015).
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo l'omessa notifica o la irregolarità della notifica degli atti presupposti e di ogni atto interruttivo della decadenza e prescrizione oramai maturatesi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva adducendo la legittimità del suo operato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva adducendo la legittimità del suo operato.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta con sentenza n. 5220/2/2024 emessa il 7.10.2024 e depositata il 6.12.2024 accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite.
Accoglieva il ricorso relativamente alle due cartelle di cui alla intimazione, lo rigettava con riferimento ai due avvisi di accertamento.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era parzialmente fondato in quanto:
I resistenti hanno provato la notifica dell'avviso di accertamento di cui al punto 1.3., ai sensi dell'art. 140 c. p.c. e recapito della successiva raccomandata informativa a mani di Nominativo_1, persona presente nello stato di famiglia del ricorrente. Quanto all'avviso di accertamento di cui al punto 1.4., l'Agenzia ha prodotto agli atti la sentenza della C.G.
T. di primo grado di Caserta n. 4433/11/2022 che ha rigettato il ricorso del Ricorrente_1 avverso l'avviso predetto di cui, pertanto, aveva piena conoscenza.
Ne consegue che il ricorso va rigettato in relazione agli avvisi di accertamento indicati sulla intimazione.
In ordine alle cartelle (sub punti 1.1. e 1.2.), invece, le resistenti non hanno fornito prova della notifica delle stesse. Infatti l'ADER ha depositato documentazione, unitamente alle controdeduzioni, il 06/10/2024 solo un giorno prima dell'udienza, ciò in violazione dell'art. 32 del d.lgs. 546 del 1992. Ne consegue che l'intimazione va annullata con riferimento alle due citate cartelle.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Ricorrente_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Agenzia delle Entrate di Caserta ed ADER si costituivano con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/il rigetto dell'appello.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Ricorrente_1 insiste per la parziale riforma della sentenza riguardo all'avviso di accertamento n. TF7010701673/2019, insistendo per l'intervenuta prescrizione;
la Corte di I grado
“erroneamente ritiene provata la notifica dell'avviso di accertamento atteso che manca qualsiasi allegazione in merito da parte degli Enti resistenti, i quali non offrono alcuna prova della notifica del predetto avviso.
Infatti, la Corte confonde la notifica di accertamento suddetto con quello dell'avviso di intimazione n.
02820239010458787000 che viene consegnato a Nominativo_1, sorella dell'odierno appellante, come da documentazione in atti al I grado del giudizio.
Agenzia delle Entrate Riscossione controdeduce eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Agenzia delle Entrate di Caserta controdeduce che lo stesso è stato notificato ai sensi dell'art 140 cpc e recapito della successiva raccomandata informativa a mani di Nominativo_1, persona presente nello stato di famiglia della controparte. Non si ravvisa alcuna confusione con l'avviso di intimazione n.0282023901045878, risultando la notifica de qua riferita all'avviso di accertamento indicato
(TF7010701673/2019).
La Corte osserva quanto segue. Con riferimento all'avviso di accertamento n. TF7010701673/2019, dagli atti prodotti sin dal primo grado risulta che la notifica dell'avviso venne effettuata nei cfr di Nominativo_1, sorella convivente dell'odierno appellante, come la notifica dell'avviso di intimazione n.
02820239010458787000 che viene consegnato alla medesima, come ammesso anche dall'appellante.
Quanto al diverso profilo della raccomandata informativa la Suprema Corte ha, invero, affermato che (Cass.
n. 11228 del 28/04/2021 Rv. 661282 – 01) la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela
- cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (in senso analogo si veda, pure nell'ultimo quinquennio, Cass. n. 4160 del 9/02/2022 da ultimo); questa Corte ha, inoltre (Cass. n. 18716 del 13/07/2018 Rv. 649621 - 01), affermato che incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica (da ultimo, Cass. n. 2154/2025). Del pari, va aggiunto, che in caso di invio di raccomandata in forma semplificata, non appare necessario l'invio della CAD, previsto invece per la diversa ipotesi della notifica a mezzo di messo notificatore.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, per il presente grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 in favore di ciascuna parte appellata.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4591/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5220/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 06/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010701673/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010701673/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010701673/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 682/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, Ricorrente_1, regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava l'intimazione di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nr. 02820239010458787000, notificata in data 23/01/2024, per complessivi € 19.611,15, relativa a due cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento esecutivi. In particolare:
1.1. cartella n. 02820170025645811000, presumibilmente notificata il 02/07/2018 per un importo pari ad
€ 1.534,53 (Irpef 2014);
1.2. cartella n. 02820180024362790000, presumibilmente notificata il 16/01/2020 per una somma pari ad
€ 1.612,95 (Irpef 2015);
1.3. avviso di accertamento n. TF7010701673/2019, presumibilmente notificato il 01/10/2019 per un importo pari ad € 15.292,19 (Irpef 2014 e sanzioni);
1.4. avviso di accertamento n. TF7010700590/2020, presumibilmente notificato il 16/06/2021, pari ad
€ 1.171,48 (Irpef 2015).
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo l'omessa notifica o la irregolarità della notifica degli atti presupposti e di ogni atto interruttivo della decadenza e prescrizione oramai maturatesi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva adducendo la legittimità del suo operato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva adducendo la legittimità del suo operato.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta con sentenza n. 5220/2/2024 emessa il 7.10.2024 e depositata il 6.12.2024 accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite.
Accoglieva il ricorso relativamente alle due cartelle di cui alla intimazione, lo rigettava con riferimento ai due avvisi di accertamento.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era parzialmente fondato in quanto:
I resistenti hanno provato la notifica dell'avviso di accertamento di cui al punto 1.3., ai sensi dell'art. 140 c. p.c. e recapito della successiva raccomandata informativa a mani di Nominativo_1, persona presente nello stato di famiglia del ricorrente. Quanto all'avviso di accertamento di cui al punto 1.4., l'Agenzia ha prodotto agli atti la sentenza della C.G.
T. di primo grado di Caserta n. 4433/11/2022 che ha rigettato il ricorso del Ricorrente_1 avverso l'avviso predetto di cui, pertanto, aveva piena conoscenza.
Ne consegue che il ricorso va rigettato in relazione agli avvisi di accertamento indicati sulla intimazione.
In ordine alle cartelle (sub punti 1.1. e 1.2.), invece, le resistenti non hanno fornito prova della notifica delle stesse. Infatti l'ADER ha depositato documentazione, unitamente alle controdeduzioni, il 06/10/2024 solo un giorno prima dell'udienza, ciò in violazione dell'art. 32 del d.lgs. 546 del 1992. Ne consegue che l'intimazione va annullata con riferimento alle due citate cartelle.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Ricorrente_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Agenzia delle Entrate di Caserta ed ADER si costituivano con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/il rigetto dell'appello.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Ricorrente_1 insiste per la parziale riforma della sentenza riguardo all'avviso di accertamento n. TF7010701673/2019, insistendo per l'intervenuta prescrizione;
la Corte di I grado
“erroneamente ritiene provata la notifica dell'avviso di accertamento atteso che manca qualsiasi allegazione in merito da parte degli Enti resistenti, i quali non offrono alcuna prova della notifica del predetto avviso.
Infatti, la Corte confonde la notifica di accertamento suddetto con quello dell'avviso di intimazione n.
02820239010458787000 che viene consegnato a Nominativo_1, sorella dell'odierno appellante, come da documentazione in atti al I grado del giudizio.
Agenzia delle Entrate Riscossione controdeduce eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Agenzia delle Entrate di Caserta controdeduce che lo stesso è stato notificato ai sensi dell'art 140 cpc e recapito della successiva raccomandata informativa a mani di Nominativo_1, persona presente nello stato di famiglia della controparte. Non si ravvisa alcuna confusione con l'avviso di intimazione n.0282023901045878, risultando la notifica de qua riferita all'avviso di accertamento indicato
(TF7010701673/2019).
La Corte osserva quanto segue. Con riferimento all'avviso di accertamento n. TF7010701673/2019, dagli atti prodotti sin dal primo grado risulta che la notifica dell'avviso venne effettuata nei cfr di Nominativo_1, sorella convivente dell'odierno appellante, come la notifica dell'avviso di intimazione n.
02820239010458787000 che viene consegnato alla medesima, come ammesso anche dall'appellante.
Quanto al diverso profilo della raccomandata informativa la Suprema Corte ha, invero, affermato che (Cass.
n. 11228 del 28/04/2021 Rv. 661282 – 01) la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela
- cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (in senso analogo si veda, pure nell'ultimo quinquennio, Cass. n. 4160 del 9/02/2022 da ultimo); questa Corte ha, inoltre (Cass. n. 18716 del 13/07/2018 Rv. 649621 - 01), affermato che incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica (da ultimo, Cass. n. 2154/2025). Del pari, va aggiunto, che in caso di invio di raccomandata in forma semplificata, non appare necessario l'invio della CAD, previsto invece per la diversa ipotesi della notifica a mezzo di messo notificatore.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, per il presente grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 in favore di ciascuna parte appellata.