Trib. Avellino, sentenza 09/05/2025, n. 502
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Sentenza 9 maggio 2025

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Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato sentenza in merito a un ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. introdotto da un cittadino, il quale, dopo aver presentato domanda di invalidità civile e aver ricevuto una stima di invalidità al 60% ritenuta infondata, aveva impugnato tale valutazione. Il ricorrente chiedeva la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie necessarie all'ottenimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971. L'Istituto resistente si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto il ricorrente aveva superato le soglie reddituali previste per la percezione della prestazione assistenziale. Nel merito, l'Istituto contestava la fondatezza della domanda.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dall'Istituto resistente. Il Giudice ha rilevato che, dalla documentazione fiscale prodotta, il ricorrente aveva percepito nell'anno 2023 un reddito imponibile di € 20.895,00 e nell'anno 2024 un reddito da lavoro dipendente di € 7.547,59, oltre a un reddito complessivo di € 16.157,89 per l'anno 2024. Tali redditi superavano ampiamente la soglia di € 5.725,46 stabilita per l'anno 2024 per la percezione dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971, mentre la soglia più elevata di € 19.461,12 si riferiva alla pensione di invalidità civile per gli invalidi totali, prestazione non oggetto del ricorso. Pertanto, il Giudice ha ritenuto superfluo l'accertamento sanitario, poiché, anche in caso di riconoscimento dell'invalidità, la prestazione economica non sarebbe stata erogabile per carenza del requisito reddituale, venendo meno l'interesse concreto e attuale ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese di lite sono state interamente compensate per gravi ed eccezionali ragioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 09/05/2025, n. 502
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 502
    Data del deposito : 9 maggio 2025

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