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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3540/2024, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Ciro Cappabianca, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis CP_1
c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare C.T.U. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione invocata “assegno mensile di assistenza” ex art. 13
L. 118/1971; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, il sig. , premesso di Parte_1 aver presentato domanda d'invalidità civile in data 1.7.2024, esponeva di essere stato sottoposto, addì 13.9.2024, a visita medica presso il C.M.L. all'esito della quale CP_1
1 veniva stimata un'invalidità al 60%, stima che contestava ritenendola infondata.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, che il ricorrente, come da documentazione prodotta, aveva percepito, nell'anno 2023, un reddito imponibile pari ad € 20.895,00, nonché, nel 2024, un reddito da lavoro dipendente pari ad € 7.547,59, sicché, in assenza della concreta possibilità di conseguire la provvidenza economica, doveva ritenersi insussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'accertamento sanitario. Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della preliminare eccezione sollevata dall' . CP_2
2. Dalla documentazione fiscale prodotta in giudizio dall' (mod. 730 2024 CP_1 redditi 2023), emerge che il ricorrente, nell'anno 2023, ha prodotto un reddito pari ad
€ 20.895,00, come sopra indicato.
Dalla C.U. 2025 redditi 2024, risulta prodotto un reddito assimilato pari ad € 7.547,59
(corrisposto da a titolo di prestazioni a sostegno del reddito). CP_1
Inoltre, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta da parte ricorrente in corso di causa, risulta che egli, nell'anno 2024, ha prodotto un reddito complessivo pari ad € 16.157,89.
A prescindere dal requisito occupazionale, risulta superata la soglia reddituale per la percezione dell'invocata provvidenza economica (assegno d'invalidità civile), ai sensi dell'art. 13 L. 118/1971, nella misura stabilita per l'anno 2024 , ossia in € 5.725,46, come
2 da allegato n. 2 alla circolare 1/2024, il che impone di ritenere che sia superfluo CP_1 accertare la sussistenza del requisito sanitario disconosciuto dall' , poiché CP_2 comunque la prestazione economica in contesa non spetterebbe.
Non può essere condivisa l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la soglia stabilita per la prestazione aspirata sarebbe pari ad € 19.772,50, importo più elevato che, però, come emerge dalla succitata circolare, è invece fissato, per l'anno 2024
(sebbene in misura parzialmente inferiore: € 19.461,12), in relazione ad altra prestazione d'assistenza, ossia la pensione d'invalidità civile per gli invalidi totali
(100%), prestazione che non è oggetto di rivendicazione in ricorso.
Di conseguenza, risulta inutile procedere all'accertamento sanitario in quanto, seppur riscontrato, la corrispondente provvidenza economica (assegno mensile) non potrebbe comunque essere erogata per assenza del requisito reddituale.
Infatti, i requisiti socioeconomici, benché estranei all'accertamento, incidono sull'ammissibilità della domanda poiché ne condizionano l'utilità concreta e, dunque,
l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2021, n. 14629:
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell' art. 100 c.p.c. , che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”).
Pertanto, l'istanza di A.T.P.O. è inammissibile, non potendosi riscontrare un interesse attuale e concreto all'accertamento. Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura in mero rito della presente pronuncia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 8.5.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3540/2024, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Ciro Cappabianca, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis CP_1
c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare C.T.U. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione invocata “assegno mensile di assistenza” ex art. 13
L. 118/1971; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, il sig. , premesso di Parte_1 aver presentato domanda d'invalidità civile in data 1.7.2024, esponeva di essere stato sottoposto, addì 13.9.2024, a visita medica presso il C.M.L. all'esito della quale CP_1
1 veniva stimata un'invalidità al 60%, stima che contestava ritenendola infondata.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, che il ricorrente, come da documentazione prodotta, aveva percepito, nell'anno 2023, un reddito imponibile pari ad € 20.895,00, nonché, nel 2024, un reddito da lavoro dipendente pari ad € 7.547,59, sicché, in assenza della concreta possibilità di conseguire la provvidenza economica, doveva ritenersi insussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'accertamento sanitario. Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della preliminare eccezione sollevata dall' . CP_2
2. Dalla documentazione fiscale prodotta in giudizio dall' (mod. 730 2024 CP_1 redditi 2023), emerge che il ricorrente, nell'anno 2023, ha prodotto un reddito pari ad
€ 20.895,00, come sopra indicato.
Dalla C.U. 2025 redditi 2024, risulta prodotto un reddito assimilato pari ad € 7.547,59
(corrisposto da a titolo di prestazioni a sostegno del reddito). CP_1
Inoltre, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta da parte ricorrente in corso di causa, risulta che egli, nell'anno 2024, ha prodotto un reddito complessivo pari ad € 16.157,89.
A prescindere dal requisito occupazionale, risulta superata la soglia reddituale per la percezione dell'invocata provvidenza economica (assegno d'invalidità civile), ai sensi dell'art. 13 L. 118/1971, nella misura stabilita per l'anno 2024 , ossia in € 5.725,46, come
2 da allegato n. 2 alla circolare 1/2024, il che impone di ritenere che sia superfluo CP_1 accertare la sussistenza del requisito sanitario disconosciuto dall' , poiché CP_2 comunque la prestazione economica in contesa non spetterebbe.
Non può essere condivisa l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la soglia stabilita per la prestazione aspirata sarebbe pari ad € 19.772,50, importo più elevato che, però, come emerge dalla succitata circolare, è invece fissato, per l'anno 2024
(sebbene in misura parzialmente inferiore: € 19.461,12), in relazione ad altra prestazione d'assistenza, ossia la pensione d'invalidità civile per gli invalidi totali
(100%), prestazione che non è oggetto di rivendicazione in ricorso.
Di conseguenza, risulta inutile procedere all'accertamento sanitario in quanto, seppur riscontrato, la corrispondente provvidenza economica (assegno mensile) non potrebbe comunque essere erogata per assenza del requisito reddituale.
Infatti, i requisiti socioeconomici, benché estranei all'accertamento, incidono sull'ammissibilità della domanda poiché ne condizionano l'utilità concreta e, dunque,
l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2021, n. 14629:
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell' art. 100 c.p.c. , che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”).
Pertanto, l'istanza di A.T.P.O. è inammissibile, non potendosi riscontrare un interesse attuale e concreto all'accertamento. Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura in mero rito della presente pronuncia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 8.5.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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