Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE,NELLA PERSONA DELLA DOTT.BERNARDINA MASSARI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.Manuelita Martone ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il di lei studio in Potenza come da mandato in atti.
OPPONENTE
E
Avv rappresentato e difeso dall'Avv Nazareno Giorgiano elettivamente domiciliato presso il di CP_1 lui studio in Potenza come da mandato in atti.
OPPOSTO
FATTO
Con atto di citazione notificato il 03.12.2018 il chiamava in giudizio l'Avv Parte_2 CP_1
per vedersi revocare il Decreto Ingiuntivo opposto per mancanza della prova e insussistenza del
[...] credito.
L'avv dal suo canto chiede la conferma del detto decreto ingiuntivo con il rigetto della CP_1 proposta opposizione.
L'Avv assiste il Sig in dal suo arrivo in Italia atteso che il Sig è stato vittima di un CP_1 Pt_1 Pt_1 incidente , assieme ad altri extracomunitari con un autobus.il giorno 19.06.2016 pochi giorni dopo lo sbarco del Sig lampedusa Pt_1
L'evento incidente porta l'Avv ad interloquire più volte con l' inviando CP_1 Controparte_2 missive che hanno portato ad una proposta transattiva di euro 63.400,00 a ristoro del danno patito dal Sig
e successivamente l'Avv ha redatto atto di citazione del 23.10.2017 regolarmente notificato Pt_1 CP_1
.Nelle more il Sig evoca il mandato all'Avv . Pt_1 CP_1
La causa è stata istruita mediante ammissione della prova per testi .Viene sentito il Medico consulente del
Sig ella fase stragiudiziale , il quale dichiara di aver assistito quasi tutti gli extracomunitari vittime Pt_1 dell'incidente con l'autobus, Il medico dichiara che l'Avv ha sempre accompagnato il Sig ogni CP_1 Pt_1 volta che è stato necessario visitarlo .Viene sentita a teste anche la liquidatrice della la quale CP_3 dichiara di aver ricevuto richiesta di risarcimento a tutela del Sig a parte dell'Avv .Vi è di Pt_1 CP_1 più sempre la teste afferma che la inviò proposta transattiva di euro 63.400,00 all'Avv CP_2 CP_1
ma che non fu possibile concludere la vertenza con l'Avv in quanto nel frattempo il Sig
[...] CP_1 Pt_1 ne aveva revocato il Mandato. La causa viene trattenuta a Sentenza con la concessione dei termini di cui al
190 c.p.c.
A parere di questo giudicante non vi sono gli estremi per revocare il concesso decreto ingiuntivo, atteso che l'opposizione allo stesso si fonda sul disconoscimento del credito in capo all'Avv , orbene CP_1 dall'istruttoria emerge chiaramente che il detto difensore ha tutelato gli interessi del Sig finchè lo Pt_1 stesso non gli ha revocato il mandato conferitogli, La revoca del mandato è, a parere della scrivente esplicito riconoscimento di un contratto che legava il Sig L'Avv , contratto che non si Pt_1 CP_1 perfeziona con il risultato(, peraltro ottenuto successivamente con altro difensore per volontà indipendente dal ma con le indiscusse azioni tese ad ottenere lo stesso .Lo stessa revoca del CP_1 mandato parla di un riconoscimento dello stesso. Per quanto riguarda il divieto di patto di quota lite , la cassazione è concorde nel ritenere che qualora si dovesse violare il divieto la nullità inficia solo la clausola e non l'intero accordo.
P.Q.M
Rigetta la domanda attorea e conferma il decreto ingiuntivo n.815/18 R.G. 1950/2018 del Tribunale di
Potenza .
Luquida in favore dell'Avv Nazareno Giordano euro 2.500 oltre accessori Iva e Cap al 15% a carico di parte opponente.
Così deciso in potenza lì 12.02.2025