TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1440/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1440/2022 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Venere Maria Laura Parte_1 C.F._1
Salafia
OPPONENTE contro
(c.f. - p.i. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. – p.i. ), con il ministero dell'avv. Antonio Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
IS GE EL, e con elezione di domicilio presso l'avv. Samanta Necchi
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 15.12.2022, Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di a mezzo della Controparte_1 mandataria avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2022 del presente Tribunale, Controparte_2 emesso nel procedimento monitorio n. 1073/2022 R.G., con cui è stato ingiunto a Parte_1
(odierna opponente) e a (estranea al presente giudizio di opposizione) il pagamento Parte_2 in solido, in favore della suddetta società, della somma di euro 8.906,89 oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo, e oltre spese processuali liquidate nella somma complessiva di euro
1 712,00 di cui euro 145,50 per spese vive, più i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, in forza della cessione del credito derivante dal saldo negativo, alla data del 23.12.2019, del conto corrente n. 8952-
9060990634401 presso la di Gela. Controparte_3
In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “In via principale: accertare
l'illegittimità della pretesa azionata di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. – con sede Legale in Venezia Mestre, Via Terraglio, 63 – C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. , REA n. 420580 – p.iva n. P.IVA_1
e per essa quale mandataria la in persona del suo legale P.IVA_2 Controparte_2 rappres. pt., con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio, 63- C.F. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n REA n. 432072, P.Iva a P.IVA_3 P.IVA_2 mezzo del procedimento monitorio R.G. n. 1073/2022 R.G. e che nulla è dovuto alla società convenuta opposta e, di conseguenza, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 364/2022 emesso. In ogni caso: spese e compensi professionali di avvocato interamente rifusi.”.
Con comparsa depositata il 26.04.2023, si è costituito l'opposto a mezzo Controparte_1 della mandataria chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare: - Controparte_2 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 8.906,89, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass.
2 civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie, come fondatamente eccepito ex art. 2697, comma 2, c.c. dall'opponente n.q. di convenuto sostanziale, l'opposto non ha assolto l'onere probatorio gravante, n.q. di attore sostanziale ex art. 2697, comma 1, c.c., sulla banca che agisce per il credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente in quanto, a fronte del credito azionato di euro 8.906,89 derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 8952-9060990634401 presso la Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, come da certificazione ex art. 50 T.U.B. alla data del 23.12.2019, non ha prodotto tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto di corrente, dall'apertura in data 13.10.1999, desumibile dal contratto di apertura del conto corrente in atti (v. all. 3, fasc. monitorio), fino alla chiusura, desumibile dalla certificazione ex art. 50 T.U.B. alla data del 23.12.2019 (v. all. 6, fasc. monitorio) (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “Principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del
12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del
16.04.2018, Rv. 648117 - 01)”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione di va accolta e, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti di . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, data la natura documentale della causa, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
3 La domanda dell'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. va rigettata per mancanza di mala fede o colpa grave nell'aver agito in giudizio, tenuto conto della parziale prova scritta del credito opposto fornita, sebbene insufficiente in sede di giudizio di opposizione.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione di (c.f. ) e, per l'effetto, revoca Parte_1 C.F._1 nei confronti di (c.f. ) il decreto ingiuntivo n. 364/2022 Parte_1 C.F._1 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 1073/2022 R.G.; condanna (c.f. - p.i. ), a mezzo della Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria (c.f. – p.i. ), al pagamento delle Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2 spese del presente giudizio in favore di (c.f. ), Parte_1 C.F._1 liquidandole in euro 2.538,50 per compensi, oltre euro 145,50 per spese vive, spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
rigetta la domanda dell'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .
Gela, 26/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1440/2022 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Venere Maria Laura Parte_1 C.F._1
Salafia
OPPONENTE contro
(c.f. - p.i. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. – p.i. ), con il ministero dell'avv. Antonio Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
IS GE EL, e con elezione di domicilio presso l'avv. Samanta Necchi
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 15.12.2022, Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di a mezzo della Controparte_1 mandataria avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2022 del presente Tribunale, Controparte_2 emesso nel procedimento monitorio n. 1073/2022 R.G., con cui è stato ingiunto a Parte_1
(odierna opponente) e a (estranea al presente giudizio di opposizione) il pagamento Parte_2 in solido, in favore della suddetta società, della somma di euro 8.906,89 oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo, e oltre spese processuali liquidate nella somma complessiva di euro
1 712,00 di cui euro 145,50 per spese vive, più i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, in forza della cessione del credito derivante dal saldo negativo, alla data del 23.12.2019, del conto corrente n. 8952-
9060990634401 presso la di Gela. Controparte_3
In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “In via principale: accertare
l'illegittimità della pretesa azionata di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. – con sede Legale in Venezia Mestre, Via Terraglio, 63 – C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. , REA n. 420580 – p.iva n. P.IVA_1
e per essa quale mandataria la in persona del suo legale P.IVA_2 Controparte_2 rappres. pt., con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio, 63- C.F. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n REA n. 432072, P.Iva a P.IVA_3 P.IVA_2 mezzo del procedimento monitorio R.G. n. 1073/2022 R.G. e che nulla è dovuto alla società convenuta opposta e, di conseguenza, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 364/2022 emesso. In ogni caso: spese e compensi professionali di avvocato interamente rifusi.”.
Con comparsa depositata il 26.04.2023, si è costituito l'opposto a mezzo Controparte_1 della mandataria chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare: - Controparte_2 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 8.906,89, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass.
2 civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie, come fondatamente eccepito ex art. 2697, comma 2, c.c. dall'opponente n.q. di convenuto sostanziale, l'opposto non ha assolto l'onere probatorio gravante, n.q. di attore sostanziale ex art. 2697, comma 1, c.c., sulla banca che agisce per il credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente in quanto, a fronte del credito azionato di euro 8.906,89 derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 8952-9060990634401 presso la Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, come da certificazione ex art. 50 T.U.B. alla data del 23.12.2019, non ha prodotto tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto di corrente, dall'apertura in data 13.10.1999, desumibile dal contratto di apertura del conto corrente in atti (v. all. 3, fasc. monitorio), fino alla chiusura, desumibile dalla certificazione ex art. 50 T.U.B. alla data del 23.12.2019 (v. all. 6, fasc. monitorio) (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “Principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del
12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del
16.04.2018, Rv. 648117 - 01)”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione di va accolta e, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti di . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, data la natura documentale della causa, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
3 La domanda dell'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. va rigettata per mancanza di mala fede o colpa grave nell'aver agito in giudizio, tenuto conto della parziale prova scritta del credito opposto fornita, sebbene insufficiente in sede di giudizio di opposizione.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione di (c.f. ) e, per l'effetto, revoca Parte_1 C.F._1 nei confronti di (c.f. ) il decreto ingiuntivo n. 364/2022 Parte_1 C.F._1 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 1073/2022 R.G.; condanna (c.f. - p.i. ), a mezzo della Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria (c.f. – p.i. ), al pagamento delle Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2 spese del presente giudizio in favore di (c.f. ), Parte_1 C.F._1 liquidandole in euro 2.538,50 per compensi, oltre euro 145,50 per spese vive, spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
rigetta la domanda dell'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .
Gela, 26/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4