TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4841/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CROSETTO SIMONA e Parte_1 C.F._1
dall'avv. GARETTO SILVIA, elettivamente domiciliato presso i difensori
-ricorrente- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICHENS Controparte_1 C.F._2
ARIANNA CARLOTTA, elettivamente domiciliata presso il difensore
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 20.06.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale:
pagina 1 di 10 - Mantenere l'affido condiviso del minore , con collocazione presso la residenza della madre;
Per_1
- Disporre la modifica del calendario di visita del papà, esclusivamente per il periodo dalla fine della scuola sino all'inizio del nuovo anno scolastico, fermo restando il diritto di trascorrere le tre settimane di vacanza con ciascun genitore, come previsto nel provvedimento del 11.11.2016, così prevedendo: che trascorra una settimana intera dalla domenica sera sino alla domenica sera successiva Per_1
presso ciascun genitore nel periodo da giugno a settembre (sino al giorno di inizio dell'anno scolastico): nella settimana di competenza i genitori dovranno provvedere alle esigenze del minore in completa autonomia senza poter richiedere alcun contributo all'altro genitore, facendosi interamente carico delle eventuali spese per baby sitter, centro estivo, gite, etc.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Per parte convenuta
IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporre un'integrazione/revisione di CTU, dando mandato alla dott.ssa , al fine di Per_2
“definire la forma di affidamento maggiormente funzionale al benessere di , considerando Per_1
anche l'opportunità di confermare, oppure rimodulare l'attuale modalità organizzativa dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore”, così come indicato dalla CTU nella propria relazione del 6 novembre 2022, in considerazione della mancata collaborazione paterna ai percorsi suggeriti;
- Disporre l'acquisizione degli atti del fascicolo RG 17458/2021, che ha condotto all'emissione del provvedimento di cui si chiede la modifica;
NEL MERITO
- Respingere le domande del ricorrente per le ragioni indicate nel presente atto;
- Disporre il regime di affidamento ritenuto più opportuno nell'interesse di e ogni intervento Per_1
utile a tutela del minore, con conferma della collocazione del minore presso la madre;
- Stante le specifiche indicazioni della CTU svolta nel giudizio RG 17458/2021 tra le parti e il successivo diniego paterno alla prosecuzione del percorso, disporre la presa in carico psicoterapeutica con professionista di formazione sistemica (dott. , Psicologo- Persona_3
Psicoterapeuta indicato dalla CTU dott. e scelto di concerto tra le CCTTPP), al fine di Per_2
pagina 2 di 10 garantire ad un percorso regolare e continuativo (altrimenti impossibile presso il SSN), con Per_1
costi saranno suddivisi al 50% tra i genitori;
- Confermare il pagamento da parte del signor dell'assegno mensile a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento per il figlio, indicato in misura di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore così come stabilito dal Protocollo di Intesa siglato tra il Tribunale di
Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
- Confermare la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale a cui dare mandato di svolgere tutti gli interventi necessari a tutela del minore e a supporto del nucleo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra il sig. e la sig.ra è nato , a [...]_1 Persona_4
Moncalieri, il 13.5.20215.
Con ricorso del 9.7.2021 la sig.ra chiedeva la modifica del decreto del Tribunale di Torino CP_1
del 11.11.2016 in punto affidamento del minore, collocazione, determinazione del regime di visita padre-figlio e in relazione al contributo al mantenimento.
Nel corso del suddetto procedimento le parti si accordavano e il Collegio così statuiva:
“ dispone l'affidamento condiviso del minore , con collocamento prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto sulle questioni concernenti l'ordinaria amministrazione;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo il calendario di visita come Per_1
suggerito dalla CTU, nella relazione del 31.3.23 della dott.ssa e di seguito riportato: Per_2
Weekend alternati presso l'uno e l'altro genitore, dal venerdì all'uscita da scuola fino al riaccompagnamento a scuola del lunedì mattina, oltre che il giorno fisso infrasettimanale del martedì di competenza paterna, comprensivo del pernottamento;
pagina 3 di 10 Nelle settimane in cui il weekend non è di competenza paterna, il minore trascorre inoltre insieme al padre anche il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola comprensivo del pernottamento, con il riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina;
Per quanto riguarda le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane consecutive, con l'aggiunta di una terza settimana da trascorrere in maniera disgiunta dalla due precedenti, con la precisazione che detti periodi devono essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per le vacanze natalizie, il periodo di sospensione delle attività scolastiche andrà suddiviso in maniera equa tra i due genitori, prevedendo una settimana con ciascuno dei due, dandosi atto che le parti sono d'accordo a tenere il bambino a turno durante la Vigilia e il giorno di Natale;
Per quanto riguarda le vacanze pasquali, viene mantenuta l'attuale modalità di suddivisione equa del tempo da trascorrere con;
Per_1
Per quanto riguarda il giorno del compleanno del minore, starà con il genitore di competenza Per_1
e poi il giorno prima, quello dopo o il giorno steso, l'altro genitore dovrebbe vederlo;
in caso di organizzazione di una festa, entrambi i genitori dovranno essere presenti in un clima comunicativo efficace e disteso;
Al fine di mantenere attiva la presenza di entrambi i genitori, il genitore assente effettuerà una videochiamata o telefonata quotidiana, da svolgersi prima di cena o subito dopo;
Dà atto che le parti intendono richiamare gli accordi raggiunti nell'ambito del percorso di coordinamento genitoriale, meglio indicati nella relazione del 31.3.23 della dott.ssa ; Per_5
Dispone la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico privato del minore presso il dott. Per_1
con suddivisione della relativa spesa al 50 % tra i genitori;
Per_3
Dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento in € 200 da parte del padre con decorrenza da maggio 2023, ferma la compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50 % come da
Protocollo;
Da atto della disponibilità del padre al pagamento delle sedute della Co.Ge. (dott.ssa ) nella Per_5
misura di € 100 massimo per i mesi di maggio – giugno- luglio (quota dovuta per due sedute al mese) e pagina 4 di 10 da settembre nella misura di € 50 al mese (quota dovuta per un incontro al mese) fino a quando ritenuta l'utilità dell'intervento”.
Con ricorso depositato il 15.03.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la modifica del predetto provvedimento con riferimento al calendario di visite nel periodo estivo, domandando, in particolare, che dalla fine della scuola sino all'inizio del nuovo anno scolastico, fermo restando il diritto di trascorrere le tre settimane di vacanza con ciascun genitore, il minore possa trascorrere settimane alterne con entrambi i genitori, con spese straordinarie relative a ciascuna settimana a carico del genitore che lo ha con sé.
Si è costituita la signora che ha chiesto il rigetto della domanda avversaria e, in via CP_1
riconvenzionale, un supplemento alla CTU già disposta nel corso del precedente procedimento al fine di determinare il miglior regime di affidamento e di incontri con il padre. Ha chiesto, inoltre, la conferma del mantenimento per il minore disposto con il provvedimento di cui controparte chiede la modifica.
All'udienza del 13.06.2024 sono state sentite le parti.
Con ordinanza del 24.07.2024 il giudice ha disposto l'acquisizione di relazioni sociali.
All'udienza del 8.5.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
* * *
Nel corso del giudizio è emerso come una delle maggiori ragioni di conflitto tra le parti riguardi il periodo estivo e la gestione dei campi estivi.
Il padre chiede di modificare il calendario e di poter gestire il figlio presso il proprio luogo di residenza
(La Loggia) nelle poche settimane in cui, nel periodo estivo, sarebbe collocato presso di lui (trattasi di
13 settimane circa di vacanza, di cui 6 sono già definite dal calendario in essere: residuano dunque 7 settimane da definire). In questo modo potrebbe evitare inutili e continui trasferimenti da un Per_1
genitore all'altro, almeno nel periodo di sospensione scolastica, e anche la conflittualità tra i genitori risulterebbe attenuata.
La signora ha confermato che si tratta di un argomento che ha visto i genitori discutere sin CP_1
dall'estate del 2023.
Ritiene il collegio di poter accogliere la domanda del sig. . Pt_1
pagina 5 di 10 Quel che è certo, infatti, è che tra i genitori prosegue il clima conflittuale che è già stato oggetto di numerosi giudizi e di una CTU. Occorre dunque, nell'interesse del minore, evitare tutte le situazioni che possano essere oggetto di discussione tra i genitori. Quanto alla frequentazione dei centri estivi, certamente le parti hanno idee contrastanti: la madre ritiene che il minore debba frequentarli continuativamente per mantenere i rapporti con i pari, il padre, pur non avendo mai dichiarato di non voler iscrivere il figlio ai centri estivi, ritiene che qualche settimana di tranquillità potrebbe giovare al minore e che comunque egli possa frequentare dei centri estivi a La Loggia, evitando continui spostamenti.
Ritiene il collegio che entrambi i punti di vista dei genitori possano essere parimenti apprezzabili e che eventuali periodi di interruzione dalla frequenza dei predetti centri non possano essere dannosi per
, che avrà tempo per riposare, per frequentare i nonni ed il padre. Per_1
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che nel periodo di sospensione scolastica estiva, dalla chiusura della scuola, sino alla riapertura, il minore debba trascorrere con ciascun genitore una settimana intera, dalla domenica sera sino alla domenica sera successiva, fermo restando il diritto di trascorrere le tre settimane di vacanza con ciascun genitore, come previsto nel provvedimento del
2.5.2023.
Non può, invece, essere accolta la domanda del ricorrente in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, che dovranno continuare ad essere suddivise tra le parti come da Protocollo del Tribunale di Torino, anche nel periodo estivo.
Deve altresì essere rigettata la domanda di parte convenuta volta ad ottenere una integrazione della
CTU già disposta nel corso del precedente procedimento ed una revisione del regime di affidamento.
Come emerge da tutti gli atti del giudizio, la conflittualità tra le parti è sempre stata accesa. Ciò nonostante, emerge un forte attaccamento del minore ad entrambi i genitori, così come emerge una partecipazione costante ed attiva di entrambi i genitori nella vita di . Per_1
Dalla CTU espletata è emerso come entrambe le parti non presentino carenze genitoriali tali da giustificare un affidamento esclusivo, ma come, anzi, debba essere favorito un regime di affidamento che garantisca la partecipazione di entrambi i genitori nella vita del figlio.
pagina 6 di 10 La signora contrariamente a quanto dalla stessa asserito ancora nel corso del presente CP_1
procedimento, è stata descritta dalla CTU come adeguata, ma rigida sotto a taluni aspetti: a pag. 94 dell'elaborato peritale prodotto dalla convenuta (doc. 1) si legge “La signora riesce adattivamente a riconoscere la disfunzionalità di tali condotte del minore - esprimendo una legittima apprensione in funzione della futura crescita affettivo-relazionale di se tali manifestazioni oppositive non Per_1
verranno opportunamente arginate, sia da lei che dal padre e da potenziali aiuti specialistici-, ma riconducendo la causa di questi comportamenti quasi esclusivamente ad un'influenza negativa paterna, senza riuscire in tal modo ad accedere anche ad un pensiero autocritico che le permetterebbe di riflettere maggiormente sui bisogni del minore e sull'opportunità di ammorbidire talune proprie rigidità, rendendo così il proprio rapporto con più caldo e rassicurante. Solo nel corso delle Per_1
operazioni peritali, infatti, la signora ha mostrato una maggiore consapevolezza rispetto al CP_1
bisogno di di poter godere di una continuità più ampia con la figura paterna, fermandosi Per_1
presso il papà per i pernottamenti. Permangono alcuni aspetti di eccessiva rigidità su cui la signora deve auspicabilmente continuare a riflettere introspettivamente, ad esempio riguardo alla scelta iniziale di non far partecipare il signor alla festa di compleanno del figlio, a causa delle Pt_1
conflittualità presenti con lei stessa, dal momento che tali posizioni rischiano di ricadere negativamente sul minore. Anche nel suo rapporto diretto con , si sta riscontrando una risposta Per_1
talvolta esageratamente sanzionatoria e distanziante della mamma nei confronti del proprio bambino, di fronte alle sfide ed all'aggressività che talvolta esterna, anche a causa di una propria Per_1
difficoltà nel trovare un giusto adattamento nei due contesti genitoriali, molto diversificati fra loro, che vedono un comportamento piuttosto normativo nelle risposte materne, ed un comportamento poco arginante nelle risposte paterne” e ancora “la capacità di gestire la conflittualità di coppia senza farla diventare una lotta di potere e di riconoscimento del proprio valore come genitore, favorendo il rispetto della figura dell'altro genitore nella mente del figlio e la sua permanenza nella vita concreta, risulta solo parzialmente adeguata: nella situazione attuale, pur non influenzando negativamente l'immagine paterna che risulta nutrire, l'irrigidimento della signora nelle proprie Per_1 CP_1
posizioni e nei vissuti negativi legati alla relazione con il signor rischiano di ricadere sulla Pt_1
qualità del rapporto padre-figlio, che in alcuni casi non è stato dalla stessa favorito”.
pagina 7 di 10 Il padre è stato descritto come disponibile e collaborativo e sinceramente legato al figlio. A pag. 100 dell'elaborato peritale si legge “il signor dimostra di nutrire nei confronti del figlio un Pt_1 Per_1
legame affettivo autentico e sincero, che lo porta a ricercarne la prossimità, anche fisica, per rispondere però maggiormente a bisogni egosintonici, che non sempre valutano le conseguenze che possono ricadere sul figlio, anche in termini di autonomia gestionale dei propri stati emotivi. Il signor tende infatti ad accogliere i sentimenti del minore con un atteggiamento particolarmente Pt_1
accudente e talvolta simbiotico, tanto da cedere in talune occasioni ad una certa reattività nei momenti in cui percepisce il bisogno di entrare in protezione del bambino, bambino che a sua volta assimila ed interiorizza i vissuti non arginati e non trattenuti del padre….Peraltro, le rivendicazioni che il signor risulta nutrire nei confronti della signora sia alla conclusione della relazione Pt_1 Controparte_2
sentimentale, da lui non ancora elaborata, sia a taluni comportamenti a suo dire ostacolanti nei confronti di Sé come padre- risultano aver influito fortemente nelle dinamiche relazionali tra i due signori e nella disponibilità da parte del periziando ad assumere nei confronti della signora un atteggiamento più aperto e collaborativo, determinando in alcuni momenti un'oppositività difensiva alle proposte della stessa. Si rileva tuttavia come, nel corso delle operazioni peritali, si sia potuta cogliere da parte del signor una maggiore disponibilità al confronto e ad una comunicazione più Pt_1
costruttiva con la signora nell'interesse del figlio: nel corso degli ultimi colloqui, infatti, il CP_1
periziando ha mostrato un ascolto molto attento dei rimandi che gli venivano proposti dalle Consulenti
e si è potuto registrare un atteggiamento più collaborativo da parte dello stesso nei confronti della signora, ad esempio in occasione di un comportamento aggressivo di verso la madre a seguito Per_1
del quale il signor , recatosi immediatamente a casa della signora, ha preso le difese della stessa Pt_1
redarguendo il figlio”.
Nulla pare essere mutato rispetto a quanto già valutato dalla CTU che ha concluso ritenendo, in ogni caso, adeguato per il minore un affidamento condiviso ad entrambi i genitori, regime volto anche a tutelare il forte legame esistente tra il padre ed il figlio ed i tempi di permanenza di quest'ultimo presso il primo.
Ancora nella relazione del 27.01.2025 dei servizi sociali si legge che entrambi i genitori si sono presentati puntuali ai colloqui e hanno riportato che la situazione non si sarebbe modificata di molto pagina 8 di 10 rispetto a quella degli anni passati. Il sig. avrebbe inizialmente dichiarato di non essere più Pt_1
disposto a prendere giornate di permesso dal lavoro per presentarsi ai colloqui, ma poi ha comunque partecipato ai colloqui con i servizi prendendo i permessi lavorativi necessari.
Il rapporto del minore con entrambi i genitori appare saldo e positivo ed egli ha raccontato che i genitori litigano sempre, ma di non essere preoccupato da ciò in quanto “sa che lui non c'entra nulla nelle loro litigate e che non litigano per colpa sua”. A tal proposito, si legge, “gli è stato chiesto se sentisse il bisogno di cambiare qualcosa dell'attuale situazione e lo stesso ha risposto che lui vorrebbe che i suoi genitori tornassero insieme, anche se non li ha mai visti stare insieme”.
Ritiene dunque il collegio che la domanda della convenuta non possa essere accolta. Qualora dovessero sorgere problemi in ordine all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento, il legislatore ha comunque previsto idonei strumenti.
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla suddivisione delle spese straordinarie durante il periodo estivo, nonché della parte convenuta in ordine alle restanti domande, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre per i restanti 1/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4050,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase istruttoria, € 1500,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, in parziale modifica del decreto 2.5.2023 di questo Tribunale,
DISPONE che nel periodo estivo dalla fine della scuola sino all'inizio del nuovo anno scolastico, fermo restando il diritto di trascorrere le tre settimane di vacanza con ciascun genitore, il minore trascorra una settimana intera dalla domenica sera sino alla domenica sera successiva presso ciascun genitore
RIGETTA tutte le ulteriori domande delle parti.
CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
spese liquidate per intero in complessivi € 4.050,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come pagina 9 di 10 per legge.
COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite;
Così deciso in Torino, il 20.06.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4841/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CROSETTO SIMONA e Parte_1 C.F._1
dall'avv. GARETTO SILVIA, elettivamente domiciliato presso i difensori
-ricorrente- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICHENS Controparte_1 C.F._2
ARIANNA CARLOTTA, elettivamente domiciliata presso il difensore
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 20.06.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale:
pagina 1 di 10 - Mantenere l'affido condiviso del minore , con collocazione presso la residenza della madre;
Per_1
- Disporre la modifica del calendario di visita del papà, esclusivamente per il periodo dalla fine della scuola sino all'inizio del nuovo anno scolastico, fermo restando il diritto di trascorrere le tre settimane di vacanza con ciascun genitore, come previsto nel provvedimento del 11.11.2016, così prevedendo: che trascorra una settimana intera dalla domenica sera sino alla domenica sera successiva Per_1
presso ciascun genitore nel periodo da giugno a settembre (sino al giorno di inizio dell'anno scolastico): nella settimana di competenza i genitori dovranno provvedere alle esigenze del minore in completa autonomia senza poter richiedere alcun contributo all'altro genitore, facendosi interamente carico delle eventuali spese per baby sitter, centro estivo, gite, etc.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Per parte convenuta
IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporre un'integrazione/revisione di CTU, dando mandato alla dott.ssa , al fine di Per_2
“definire la forma di affidamento maggiormente funzionale al benessere di , considerando Per_1
anche l'opportunità di confermare, oppure rimodulare l'attuale modalità organizzativa dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore”, così come indicato dalla CTU nella propria relazione del 6 novembre 2022, in considerazione della mancata collaborazione paterna ai percorsi suggeriti;
- Disporre l'acquisizione degli atti del fascicolo RG 17458/2021, che ha condotto all'emissione del provvedimento di cui si chiede la modifica;
NEL MERITO
- Respingere le domande del ricorrente per le ragioni indicate nel presente atto;
- Disporre il regime di affidamento ritenuto più opportuno nell'interesse di e ogni intervento Per_1
utile a tutela del minore, con conferma della collocazione del minore presso la madre;
- Stante le specifiche indicazioni della CTU svolta nel giudizio RG 17458/2021 tra le parti e il successivo diniego paterno alla prosecuzione del percorso, disporre la presa in carico psicoterapeutica con professionista di formazione sistemica (dott. , Psicologo- Persona_3
Psicoterapeuta indicato dalla CTU dott. e scelto di concerto tra le CCTTPP), al fine di Per_2
pagina 2 di 10 garantire ad un percorso regolare e continuativo (altrimenti impossibile presso il SSN), con Per_1
costi saranno suddivisi al 50% tra i genitori;
- Confermare il pagamento da parte del signor dell'assegno mensile a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento per il figlio, indicato in misura di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore così come stabilito dal Protocollo di Intesa siglato tra il Tribunale di
Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
- Confermare la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale a cui dare mandato di svolgere tutti gli interventi necessari a tutela del minore e a supporto del nucleo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra il sig. e la sig.ra è nato , a [...]_1 Persona_4
Moncalieri, il 13.5.20215.
Con ricorso del 9.7.2021 la sig.ra chiedeva la modifica del decreto del Tribunale di Torino CP_1
del 11.11.2016 in punto affidamento del minore, collocazione, determinazione del regime di visita padre-figlio e in relazione al contributo al mantenimento.
Nel corso del suddetto procedimento le parti si accordavano e il Collegio così statuiva:
“ dispone l'affidamento condiviso del minore , con collocamento prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto sulle questioni concernenti l'ordinaria amministrazione;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo il calendario di visita come Per_1
suggerito dalla CTU, nella relazione del 31.3.23 della dott.ssa e di seguito riportato: Per_2
Weekend alternati presso l'uno e l'altro genitore, dal venerdì all'uscita da scuola fino al riaccompagnamento a scuola del lunedì mattina, oltre che il giorno fisso infrasettimanale del martedì di competenza paterna, comprensivo del pernottamento;
pagina 3 di 10 Nelle settimane in cui il weekend non è di competenza paterna, il minore trascorre inoltre insieme al padre anche il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola comprensivo del pernottamento, con il riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina;
Per quanto riguarda le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane consecutive, con l'aggiunta di una terza settimana da trascorrere in maniera disgiunta dalla due precedenti, con la precisazione che detti periodi devono essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per le vacanze natalizie, il periodo di sospensione delle attività scolastiche andrà suddiviso in maniera equa tra i due genitori, prevedendo una settimana con ciascuno dei due, dandosi atto che le parti sono d'accordo a tenere il bambino a turno durante la Vigilia e il giorno di Natale;
Per quanto riguarda le vacanze pasquali, viene mantenuta l'attuale modalità di suddivisione equa del tempo da trascorrere con;
Per_1
Per quanto riguarda il giorno del compleanno del minore, starà con il genitore di competenza Per_1
e poi il giorno prima, quello dopo o il giorno steso, l'altro genitore dovrebbe vederlo;
in caso di organizzazione di una festa, entrambi i genitori dovranno essere presenti in un clima comunicativo efficace e disteso;
Al fine di mantenere attiva la presenza di entrambi i genitori, il genitore assente effettuerà una videochiamata o telefonata quotidiana, da svolgersi prima di cena o subito dopo;
Dà atto che le parti intendono richiamare gli accordi raggiunti nell'ambito del percorso di coordinamento genitoriale, meglio indicati nella relazione del 31.3.23 della dott.ssa ; Per_5
Dispone la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico privato del minore presso il dott. Per_1
con suddivisione della relativa spesa al 50 % tra i genitori;
Per_3
Dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento in € 200 da parte del padre con decorrenza da maggio 2023, ferma la compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50 % come da
Protocollo;
Da atto della disponibilità del padre al pagamento delle sedute della Co.Ge. (dott.ssa ) nella Per_5
misura di € 100 massimo per i mesi di maggio – giugno- luglio (quota dovuta per due sedute al mese) e pagina 4 di 10 da settembre nella misura di € 50 al mese (quota dovuta per un incontro al mese) fino a quando ritenuta l'utilità dell'intervento”.
Con ricorso depositato il 15.03.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la modifica del predetto provvedimento con riferimento al calendario di visite nel periodo estivo, domandando, in particolare, che dalla fine della scuola sino all'inizio del nuovo anno scolastico, fermo restando il diritto di trascorrere le tre settimane di vacanza con ciascun genitore, il minore possa trascorrere settimane alterne con entrambi i genitori, con spese straordinarie relative a ciascuna settimana a carico del genitore che lo ha con sé.
Si è costituita la signora che ha chiesto il rigetto della domanda avversaria e, in via CP_1
riconvenzionale, un supplemento alla CTU già disposta nel corso del precedente procedimento al fine di determinare il miglior regime di affidamento e di incontri con il padre. Ha chiesto, inoltre, la conferma del mantenimento per il minore disposto con il provvedimento di cui controparte chiede la modifica.
All'udienza del 13.06.2024 sono state sentite le parti.
Con ordinanza del 24.07.2024 il giudice ha disposto l'acquisizione di relazioni sociali.
All'udienza del 8.5.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
* * *
Nel corso del giudizio è emerso come una delle maggiori ragioni di conflitto tra le parti riguardi il periodo estivo e la gestione dei campi estivi.
Il padre chiede di modificare il calendario e di poter gestire il figlio presso il proprio luogo di residenza
(La Loggia) nelle poche settimane in cui, nel periodo estivo, sarebbe collocato presso di lui (trattasi di
13 settimane circa di vacanza, di cui 6 sono già definite dal calendario in essere: residuano dunque 7 settimane da definire). In questo modo potrebbe evitare inutili e continui trasferimenti da un Per_1
genitore all'altro, almeno nel periodo di sospensione scolastica, e anche la conflittualità tra i genitori risulterebbe attenuata.
La signora ha confermato che si tratta di un argomento che ha visto i genitori discutere sin CP_1
dall'estate del 2023.
Ritiene il collegio di poter accogliere la domanda del sig. . Pt_1
pagina 5 di 10 Quel che è certo, infatti, è che tra i genitori prosegue il clima conflittuale che è già stato oggetto di numerosi giudizi e di una CTU. Occorre dunque, nell'interesse del minore, evitare tutte le situazioni che possano essere oggetto di discussione tra i genitori. Quanto alla frequentazione dei centri estivi, certamente le parti hanno idee contrastanti: la madre ritiene che il minore debba frequentarli continuativamente per mantenere i rapporti con i pari, il padre, pur non avendo mai dichiarato di non voler iscrivere il figlio ai centri estivi, ritiene che qualche settimana di tranquillità potrebbe giovare al minore e che comunque egli possa frequentare dei centri estivi a La Loggia, evitando continui spostamenti.
Ritiene il collegio che entrambi i punti di vista dei genitori possano essere parimenti apprezzabili e che eventuali periodi di interruzione dalla frequenza dei predetti centri non possano essere dannosi per
, che avrà tempo per riposare, per frequentare i nonni ed il padre. Per_1
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che nel periodo di sospensione scolastica estiva, dalla chiusura della scuola, sino alla riapertura, il minore debba trascorrere con ciascun genitore una settimana intera, dalla domenica sera sino alla domenica sera successiva, fermo restando il diritto di trascorrere le tre settimane di vacanza con ciascun genitore, come previsto nel provvedimento del
2.5.2023.
Non può, invece, essere accolta la domanda del ricorrente in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, che dovranno continuare ad essere suddivise tra le parti come da Protocollo del Tribunale di Torino, anche nel periodo estivo.
Deve altresì essere rigettata la domanda di parte convenuta volta ad ottenere una integrazione della
CTU già disposta nel corso del precedente procedimento ed una revisione del regime di affidamento.
Come emerge da tutti gli atti del giudizio, la conflittualità tra le parti è sempre stata accesa. Ciò nonostante, emerge un forte attaccamento del minore ad entrambi i genitori, così come emerge una partecipazione costante ed attiva di entrambi i genitori nella vita di . Per_1
Dalla CTU espletata è emerso come entrambe le parti non presentino carenze genitoriali tali da giustificare un affidamento esclusivo, ma come, anzi, debba essere favorito un regime di affidamento che garantisca la partecipazione di entrambi i genitori nella vita del figlio.
pagina 6 di 10 La signora contrariamente a quanto dalla stessa asserito ancora nel corso del presente CP_1
procedimento, è stata descritta dalla CTU come adeguata, ma rigida sotto a taluni aspetti: a pag. 94 dell'elaborato peritale prodotto dalla convenuta (doc. 1) si legge “La signora riesce adattivamente a riconoscere la disfunzionalità di tali condotte del minore - esprimendo una legittima apprensione in funzione della futura crescita affettivo-relazionale di se tali manifestazioni oppositive non Per_1
verranno opportunamente arginate, sia da lei che dal padre e da potenziali aiuti specialistici-, ma riconducendo la causa di questi comportamenti quasi esclusivamente ad un'influenza negativa paterna, senza riuscire in tal modo ad accedere anche ad un pensiero autocritico che le permetterebbe di riflettere maggiormente sui bisogni del minore e sull'opportunità di ammorbidire talune proprie rigidità, rendendo così il proprio rapporto con più caldo e rassicurante. Solo nel corso delle Per_1
operazioni peritali, infatti, la signora ha mostrato una maggiore consapevolezza rispetto al CP_1
bisogno di di poter godere di una continuità più ampia con la figura paterna, fermandosi Per_1
presso il papà per i pernottamenti. Permangono alcuni aspetti di eccessiva rigidità su cui la signora deve auspicabilmente continuare a riflettere introspettivamente, ad esempio riguardo alla scelta iniziale di non far partecipare il signor alla festa di compleanno del figlio, a causa delle Pt_1
conflittualità presenti con lei stessa, dal momento che tali posizioni rischiano di ricadere negativamente sul minore. Anche nel suo rapporto diretto con , si sta riscontrando una risposta Per_1
talvolta esageratamente sanzionatoria e distanziante della mamma nei confronti del proprio bambino, di fronte alle sfide ed all'aggressività che talvolta esterna, anche a causa di una propria Per_1
difficoltà nel trovare un giusto adattamento nei due contesti genitoriali, molto diversificati fra loro, che vedono un comportamento piuttosto normativo nelle risposte materne, ed un comportamento poco arginante nelle risposte paterne” e ancora “la capacità di gestire la conflittualità di coppia senza farla diventare una lotta di potere e di riconoscimento del proprio valore come genitore, favorendo il rispetto della figura dell'altro genitore nella mente del figlio e la sua permanenza nella vita concreta, risulta solo parzialmente adeguata: nella situazione attuale, pur non influenzando negativamente l'immagine paterna che risulta nutrire, l'irrigidimento della signora nelle proprie Per_1 CP_1
posizioni e nei vissuti negativi legati alla relazione con il signor rischiano di ricadere sulla Pt_1
qualità del rapporto padre-figlio, che in alcuni casi non è stato dalla stessa favorito”.
pagina 7 di 10 Il padre è stato descritto come disponibile e collaborativo e sinceramente legato al figlio. A pag. 100 dell'elaborato peritale si legge “il signor dimostra di nutrire nei confronti del figlio un Pt_1 Per_1
legame affettivo autentico e sincero, che lo porta a ricercarne la prossimità, anche fisica, per rispondere però maggiormente a bisogni egosintonici, che non sempre valutano le conseguenze che possono ricadere sul figlio, anche in termini di autonomia gestionale dei propri stati emotivi. Il signor tende infatti ad accogliere i sentimenti del minore con un atteggiamento particolarmente Pt_1
accudente e talvolta simbiotico, tanto da cedere in talune occasioni ad una certa reattività nei momenti in cui percepisce il bisogno di entrare in protezione del bambino, bambino che a sua volta assimila ed interiorizza i vissuti non arginati e non trattenuti del padre….Peraltro, le rivendicazioni che il signor risulta nutrire nei confronti della signora sia alla conclusione della relazione Pt_1 Controparte_2
sentimentale, da lui non ancora elaborata, sia a taluni comportamenti a suo dire ostacolanti nei confronti di Sé come padre- risultano aver influito fortemente nelle dinamiche relazionali tra i due signori e nella disponibilità da parte del periziando ad assumere nei confronti della signora un atteggiamento più aperto e collaborativo, determinando in alcuni momenti un'oppositività difensiva alle proposte della stessa. Si rileva tuttavia come, nel corso delle operazioni peritali, si sia potuta cogliere da parte del signor una maggiore disponibilità al confronto e ad una comunicazione più Pt_1
costruttiva con la signora nell'interesse del figlio: nel corso degli ultimi colloqui, infatti, il CP_1
periziando ha mostrato un ascolto molto attento dei rimandi che gli venivano proposti dalle Consulenti
e si è potuto registrare un atteggiamento più collaborativo da parte dello stesso nei confronti della signora, ad esempio in occasione di un comportamento aggressivo di verso la madre a seguito Per_1
del quale il signor , recatosi immediatamente a casa della signora, ha preso le difese della stessa Pt_1
redarguendo il figlio”.
Nulla pare essere mutato rispetto a quanto già valutato dalla CTU che ha concluso ritenendo, in ogni caso, adeguato per il minore un affidamento condiviso ad entrambi i genitori, regime volto anche a tutelare il forte legame esistente tra il padre ed il figlio ed i tempi di permanenza di quest'ultimo presso il primo.
Ancora nella relazione del 27.01.2025 dei servizi sociali si legge che entrambi i genitori si sono presentati puntuali ai colloqui e hanno riportato che la situazione non si sarebbe modificata di molto pagina 8 di 10 rispetto a quella degli anni passati. Il sig. avrebbe inizialmente dichiarato di non essere più Pt_1
disposto a prendere giornate di permesso dal lavoro per presentarsi ai colloqui, ma poi ha comunque partecipato ai colloqui con i servizi prendendo i permessi lavorativi necessari.
Il rapporto del minore con entrambi i genitori appare saldo e positivo ed egli ha raccontato che i genitori litigano sempre, ma di non essere preoccupato da ciò in quanto “sa che lui non c'entra nulla nelle loro litigate e che non litigano per colpa sua”. A tal proposito, si legge, “gli è stato chiesto se sentisse il bisogno di cambiare qualcosa dell'attuale situazione e lo stesso ha risposto che lui vorrebbe che i suoi genitori tornassero insieme, anche se non li ha mai visti stare insieme”.
Ritiene dunque il collegio che la domanda della convenuta non possa essere accolta. Qualora dovessero sorgere problemi in ordine all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento, il legislatore ha comunque previsto idonei strumenti.
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla suddivisione delle spese straordinarie durante il periodo estivo, nonché della parte convenuta in ordine alle restanti domande, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre per i restanti 1/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4050,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase istruttoria, € 1500,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, in parziale modifica del decreto 2.5.2023 di questo Tribunale,
DISPONE che nel periodo estivo dalla fine della scuola sino all'inizio del nuovo anno scolastico, fermo restando il diritto di trascorrere le tre settimane di vacanza con ciascun genitore, il minore trascorra una settimana intera dalla domenica sera sino alla domenica sera successiva presso ciascun genitore
RIGETTA tutte le ulteriori domande delle parti.
CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
spese liquidate per intero in complessivi € 4.050,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come pagina 9 di 10 per legge.
COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite;
Così deciso in Torino, il 20.06.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 10 di 10