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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17346 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53849 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
- nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Caradonna e Nicola Cecchi, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] ( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Beatrice Miceli, giusta procura in atti;
-resistente-
N O N C H É con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica condizioni affidamento e mantenimento minori trasformato in congiunto. CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto all'udienza del 11.11.2025 e depositato telematicamente in data 24.11.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato, con decreto di fissazione udienza, il sig. Pt_1 chiedeva la modifica del decreto n. cronol. 27750/2015 del 20/10/2015 RG n. 6423/2014 del Tribunale di Roma, nella specie la revoca del contributo per il suo mantenimento e la previsione che ciascun genitore provvedesse in via diretta nei periodi di rispettiva permanenza, mantenendo inalterata la ripartizione delle spese straordinarie al 50%
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto, CP_1 prodotto ed eccepito da parte ricorrente chiedeva il rigetto delle domande formulate e, via riconvenzionale, che fosse disposto a carico del un contributo in favore del figlio Pt_1 maggiorenne non autonomo di € 900, in subordine l'importo mensile di € 630 oltre al 50% delle spese straordinarie del figlio nella misura del 80%.
All'udienza del 11.11.2025 le parti, dopo ampia discussione, rappresentavano di aver raggiunto un accordo indicandone i punti principali. A questo punto il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti a formalizzarlo con note scritte congiunte per l'udienza del 25.11.2025.
1 Con note scritte congiunte depositate in data 24.11.2025 le parti chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, potrà Per_1 pernottare e vivere presso ciascun genitore a seconda dei propri desideri, ma previo accordo con i singoli genitori;
2) nei periodi di permanenza di presso ciascun genitore, quest'ultimo provvederà Per_1 in via esclusiva e diretta al mantenimento del figlio relativamente al vitto ed all'alloggio;
3) le Parti concordano che il padre versi mensilmente al figlio , entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, la complessiva somma di € 550,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di cui: € 400,00 direttamente nelle mani di
, su conto corrente allo stesso intestato, ed € 150,00 da accantonare in un fondo Per_1 assicurativo intestato al figlio , alla cui apertura il sig. provvederà entro e Per_1 Pt_1 non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente atto, dandone preventiva comunicazione al figlio circa le relative caratteristiche. Per il solo mese di dicembre 2025, sarà il figlio a versare la somma di € 150,00 nel fondo a lui stesso intestato e Per_1 aperto dal padre. Dal mese di gennaio 2026, invece, sarà il a provvedere al Pt_1 versamento della suddetta somma, così come sopra previsto.
4) La madre verserà, sempre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di
€ 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, direttamente nelle mani del figlio e su conto corrente allo stesso intestato. 5) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio saranno sopportate dai genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre e verranno ripartite secondo le seguenti determinazioni ovvero, in mancanza di previsione, secondo le indicazioni del Protocollo di intesa in uso presso codesto On.le Tribunale:
A) Spese straordinarie extra-assegno che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
I. spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
II. spese scolastiche relative a: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo universitario;
c) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); d) mensa;
III. spese extra-scolastiche relative a: a) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto (ciclomotore, motociclo o autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
B) Spese straordinarie extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
I. spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
II. spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di sua pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione e master universitari;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza
2 familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);
III. spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie:
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, va previsto, a carico della parte che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i dieci giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario:
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Al fine di rendere il meno farraginoso possibile il rapporto dare/avere relativo ai rimborsi delle spese straordinarie necessarie per il figlio, i genitori convengono di effettuare il conteggio e le eventuali compensazioni tra di loro una (1) volta al mese, all'inizio di ogni mese successivo a quello di pertinenza.
6) Le detrazioni fiscali afferenti al figlio, verranno ripartite tra i due genitori al 50%, tranne che non si tratti di detrazioni relative alle spese straordinarie, nel qual caso verranno ripartite in misura del 70% padre e 30% madre”.
All'udienza fissata il G.D., letti gli atti, ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio Il Collegio, letti gli atti e la documentazione depositata, recepisce le condizioni rassegnate dalle parti, le cui condizioni sono depositate con istanza congiunta del 24.11.2025.
Vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, nel procedimento RGAC n. 53849/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, in parziale modifica del decreto n. cronol. 27750/2015 del 20/10/2015 RG n.
6423/2014 del Tribunale di Roma, così decide:
- dispone in conformità a quanto indicato nell'accordo congiunto depositato con istanza congiunta del 24.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03.12.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53849 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
- nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Caradonna e Nicola Cecchi, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] ( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Beatrice Miceli, giusta procura in atti;
-resistente-
N O N C H É con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica condizioni affidamento e mantenimento minori trasformato in congiunto. CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto all'udienza del 11.11.2025 e depositato telematicamente in data 24.11.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato, con decreto di fissazione udienza, il sig. Pt_1 chiedeva la modifica del decreto n. cronol. 27750/2015 del 20/10/2015 RG n. 6423/2014 del Tribunale di Roma, nella specie la revoca del contributo per il suo mantenimento e la previsione che ciascun genitore provvedesse in via diretta nei periodi di rispettiva permanenza, mantenendo inalterata la ripartizione delle spese straordinarie al 50%
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto, CP_1 prodotto ed eccepito da parte ricorrente chiedeva il rigetto delle domande formulate e, via riconvenzionale, che fosse disposto a carico del un contributo in favore del figlio Pt_1 maggiorenne non autonomo di € 900, in subordine l'importo mensile di € 630 oltre al 50% delle spese straordinarie del figlio nella misura del 80%.
All'udienza del 11.11.2025 le parti, dopo ampia discussione, rappresentavano di aver raggiunto un accordo indicandone i punti principali. A questo punto il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti a formalizzarlo con note scritte congiunte per l'udienza del 25.11.2025.
1 Con note scritte congiunte depositate in data 24.11.2025 le parti chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, potrà Per_1 pernottare e vivere presso ciascun genitore a seconda dei propri desideri, ma previo accordo con i singoli genitori;
2) nei periodi di permanenza di presso ciascun genitore, quest'ultimo provvederà Per_1 in via esclusiva e diretta al mantenimento del figlio relativamente al vitto ed all'alloggio;
3) le Parti concordano che il padre versi mensilmente al figlio , entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, la complessiva somma di € 550,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di cui: € 400,00 direttamente nelle mani di
, su conto corrente allo stesso intestato, ed € 150,00 da accantonare in un fondo Per_1 assicurativo intestato al figlio , alla cui apertura il sig. provvederà entro e Per_1 Pt_1 non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente atto, dandone preventiva comunicazione al figlio circa le relative caratteristiche. Per il solo mese di dicembre 2025, sarà il figlio a versare la somma di € 150,00 nel fondo a lui stesso intestato e Per_1 aperto dal padre. Dal mese di gennaio 2026, invece, sarà il a provvedere al Pt_1 versamento della suddetta somma, così come sopra previsto.
4) La madre verserà, sempre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di
€ 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, direttamente nelle mani del figlio e su conto corrente allo stesso intestato. 5) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio saranno sopportate dai genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre e verranno ripartite secondo le seguenti determinazioni ovvero, in mancanza di previsione, secondo le indicazioni del Protocollo di intesa in uso presso codesto On.le Tribunale:
A) Spese straordinarie extra-assegno che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
I. spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
II. spese scolastiche relative a: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo universitario;
c) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); d) mensa;
III. spese extra-scolastiche relative a: a) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto (ciclomotore, motociclo o autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
B) Spese straordinarie extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
I. spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
II. spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di sua pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione e master universitari;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza
2 familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);
III. spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie:
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, va previsto, a carico della parte che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i dieci giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario:
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Al fine di rendere il meno farraginoso possibile il rapporto dare/avere relativo ai rimborsi delle spese straordinarie necessarie per il figlio, i genitori convengono di effettuare il conteggio e le eventuali compensazioni tra di loro una (1) volta al mese, all'inizio di ogni mese successivo a quello di pertinenza.
6) Le detrazioni fiscali afferenti al figlio, verranno ripartite tra i due genitori al 50%, tranne che non si tratti di detrazioni relative alle spese straordinarie, nel qual caso verranno ripartite in misura del 70% padre e 30% madre”.
All'udienza fissata il G.D., letti gli atti, ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio Il Collegio, letti gli atti e la documentazione depositata, recepisce le condizioni rassegnate dalle parti, le cui condizioni sono depositate con istanza congiunta del 24.11.2025.
Vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, nel procedimento RGAC n. 53849/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, in parziale modifica del decreto n. cronol. 27750/2015 del 20/10/2015 RG n.
6423/2014 del Tribunale di Roma, così decide:
- dispone in conformità a quanto indicato nell'accordo congiunto depositato con istanza congiunta del 24.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03.12.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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