Articolo 1 della Legge 13 ottobre 1950, n. 846
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1 novembre 1950
Art. 1. Articolo unico.

Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848 , per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' aumentato di venti volte.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 1 novembre 1950