Art. 1. Articolo unico.
Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848 , per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' aumentato di venti volte.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848 , per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' aumentato di venti volte.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.