Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00851/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05758/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento recante sanzione disciplinare di sospensione dal servizio del Capo della Polizia - Ministero dell'Interno prot. n. -OMISSIS-/SAA/I/-OMISSIS- del 25.08.2022, notificato il 04.10.2022 e ogni atto o provvedimento connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa DA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, prot. n. -OMISSIS-/SAA/I/-OMISSIS- del 25.08.2022, articolando avverso di esso i seguenti mezzi di censura:
1) in primo luogo, si lamenta l’illegittimità del provvedimento afflittivo, essendo stato il relativo procedimento avviato durante il periodo in cui il ricorrente era sospeso dal servizio e dai ruoli del corpo di polizia per inottemperanza all’obbligo vaccinale;
2) si lamenta, inoltre, la violazione delle prescrizioni poste dagli artt. 12 e 20 del DPR n. 737/1981 e dell’art. 32 del DPR n. 395/1995; si fa riferimento, in particolare, alla mancata indicazione del superiore gerarchico che avrebbe rilevato l’infrazione, nonché al fatto che non sarebbe possibile ritracciare, tra gli atti della procedura, l’informativa/rapporto che sarebbe stata trasmessa al Questore;
sebbene, poi, il -OMISSIS- avesse fatto pervenire un secondo certificato medico attestante una necessaria prognosi di giorni 7, l'autorità procedente riteneva insussistenti motivi di legittimo impedimento a presenziare alla seduta disciplinare del 25.05.2022;
si aggiunge che il Consiglio di disciplina avrebbe interrotto la seduta per “indifferibili esigenze di servizio”, in tal modo pregiudicando la regolarità della procedura, la cui imparzialità e terzietà sarebbero state lese;
sarebbe, poi, stato violato termine di conclusione del procedimento disciplinare e il procedimento sarebbe stato avviato omettendo la comunicazione agli organi centrali della OO.SS.;
3) con il terzo motivo si afferma che la natura delle espressioni proferite dal -OMISSIS-, qualora interpretate alla luce dei principi giurisprudenziali che disciplinano il diritto di critica sindacale, non risulterebbe esondare l’alveo della continenza esigibile; infine, si lamenta la violazione del principio di proporzionalità.
Il ricorrente chiede, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patito.
Si è costituito il ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza straordinaria in data 11 dicembre 2025 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi tre, irrogata al ricorrente ai sensi dell'art.6, punto 1, in relazione all'art.4, punto 18, del d.P.R. 737/1981 con la seguente motivazione: “ nella veste di sindacalista, travalicando i limiti entro cui può legittimamente esercitarsi il diritto dl critica, in occasione dl un'intervista rilasciata in diretta web, ledeva pubblicamente, con censure non suffragate da alcun elemento dl veridicità, l'autorità ed il prestigio del Presidente del Consiglio dei ministri e dei membri del governo, in relazione ai provvedimenti d'urgenza da questi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Sars-cov2 ” (cfr. provvedimento impugnato).
Il Collegio non ravvisa concreti elementi sulla cui base potersi discostare da quanto già evidenziato, in sede di cognizione sommaria, con l’ordinanza nr. 134/2023, reiettiva della domanda cautelare proposta in via incidentale, che non consta essere stata gravata in appello.
2. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che il provvedimento disciplinare non avrebbe potuto essere adottato durante il periodo in cui il dipendente era sospeso dal servizio per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale.
Il motivo è infondato.
Deve, infatti, ritenersi che la sospensione dal servizio per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, non determinando la cessazione del rapporto di impiego, non può essere intesa come ragione di esonero del ricorrente dall’obbligo di ottemperare ai doveri da quest’ultimo derivanti, con ogni conseguenza in punto di legittimo esercizio dei poteri disciplinari spettanti all’Amministrazione di appartenenza.
Per quanto, poi, attiene alle violazioni delle norme procedurali applicabili al caso di specie, si osserva quanto segue.
Consta, in primo luogo, che l’intervista rilasciata dal dipendente, e accessibile al pubblico tramite piattaforma di libero accesso, sia stata visionata direttamente dal Questore di Caserta, sicché essendovi identità tra il soggetto che ha riscontrato la violazione e chi ha avviato l’iniziativa disciplinare non si apprezza la necessità di alcun rapporto informativo (cfr. all.2 alla documentazione depositata dalla parte resistente).
Quanto, poi, al mancato rinvio della data della seduta disciplinare per legittimo impedimento del ricorrente a parteciparvi, la documentazione versata in atti comprova che a seguito dell’inoltro alla Questura di certificato medico per “lieve malattia”, all’interessato veniva trasmesso un link per la partecipazione alla seduta da remoto (cfr. all. 14 e 15 della produzione di parte resistente).
Ciò, peraltro, tenuto anche conto del fatto che la seduta era già stata rinviata una volta, sempre in ragione di certificato medico fatto pervenire dal -OMISSIS- prima della data prevista.
In ogni caso, il ricorrente ha, di fatto, presenziato alla seduta di trattazione unitamente al suo difensore.
Si contesta, ancora, l’illegittimità della sospensione della seduta in oggetto per “indifferibili esigenze di servizio”: il Collegio ritiene in proposito che il rinvio della prosecuzione della trattazione sia stato adeguatamente motivato con la sussistenza di inderogabili impegni istituzionali dei componenti del Consiglio di disciplina; soprattutto, parte ricorrente si è limitata a paventare, genericamente, un pericolo di “ingerenze e pressioni esterne”, senza tuttavia allegare e dimostrare che tale pericolo si sarebbe, effettivamente, concretizzato, determinando in via consequenziale una deviazione del giudizio che sarebbe stato alternativamente espresso (il quale, secondo quanto appresso si dirà, appare coerente rispetto agli elementi di fatto posti a relativo fondamento).
Infine: per ciò che attiene al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, non sussiste, nel caso di specie, alcuna violazione di termini perentori, né si apprezza, in concreto, una irragionevole durata del procedimento, essendosi questo concluso con adozione del provvedimento contestato in data 25 agosto, a fronte del relativo avvio il precedente 18 febbraio; per quanto attiene, poi, alla mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali di riferimento: risulta effettuata rituale comunicazione in favore dell’Ufficio relazioni sindacali, il quale comunicava “nel caso di specie, l’organizzazione sindacale -OMISSIS-, di cui il sig. -OMISSIS- è il segretario generale provinciale, non è annoverata tra le OO.SS. maggiormente rappresentative della Polizia di Stato sul piano nazionale” (cfr. all. 21 della produzione di parte resistente).
Soprattutto, non si rileva, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa in giudizio, posto che il medesimo provvedimento qui gravato risulta esser stato impugnato anche dall’organizzazione sindacale Sindacato -OMISSIS- -della quale il -OMISSIS- è segretario generale provinciale- dinanzi al Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere in funzione del Giudice del Lavoro. per la repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970 (su tale circostanza, allegata dalla parte resistente, non è stata svolta alcuna contestazione ad iniziativa del ricorrente).
3. Occorre, quindi, procedere alla disamina dell’ultimo mezzo di censura, con il quale si sostiene che la natura delle espressioni proferite dal -OMISSIS-, qualora interpretate alla luce dei principi giurisprudenziali che disciplinano il diritto di critica sindacale, non sarebbero tali da esondare dall’alveo della continenza esigibile, sicché il provvedimento adottato dall’Amministrazione procedente sarebbe affetto da vizi istruttori e dalla violazione del principio di proporzionalità.
La censura è infondata, non apprezzandosi nell’atto impugnato alcuna arbitrarietà, irragionevolezza o manifesta illogicità rispetto ai fatti presi in considerazione.
Dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
In data 14 gennaio 2022, il ricorrente partecipava, quale Segretario generale provinciale per la provincia di Caserta del sindacato “-OMISSIS-”, al programma denominato "-OMISSIS-?", trasmesso in diretta radio, tv, web e social network e dedicato, in quella occasione, alla legislazione in tema di obbligo vaccinale: si riportano per stralcio alcune delle considerazioni svolte dall’Agente -OMISSIS- nel corso dell’intervista.
Quanto al momento storico attraversato, egli affermava: “ adesso non si può più scherzare; ora bisogna comunque rendersi conto che non è più davvero un problema sanitario; ci sta qualche altra cosa sotto che non è chiara o che, se ci riflettiamo un attimo su, forse è anche chiara ”.
Proseguiva, poi, illustrando l’esistenza di due alternative: " unirsi tutti quanti, smettere di essere pro-vax, no-vax " oppure " un buco nero che non ci sarà ritorno "; aggiungeva che il governo " ci ha divisi, ci ha messo uno contro gli altri, ha innescato odio e cattiveria che prima di due anni fa non si erano mai visti in Italia ".
In particolare, la responsabilità della situazione attraversata sarebbe stata da addebitare a " i nostri cari governanti, che forse non meritano nemmeno di essere chiamati tali ", oltreché al " mainstream ", che con " buffi teatrini manipola la maggior parte delle persone con notizie fuorvianti e prive di ogni dato "; l’affermazione dell’allora Presidente del Consiglio, Mario Draghi, secondo la quale la situazione italiana era da attribuirsi alla condotta dei “no vax” integrerebbe " apologia del fascismo ”.
Si rimanda, per una lettura completa delle espressioni utilizzate, al provvedimento impugnato (cfr. alla. 29 al ricorso introduttivo del giudizio), evidenziando che, dalla considerazione del complesso delle opinioni espresse e delle affermazioni rese, emerge senz’altro un quadro di eccedenza rispetto ai limiti di continenza sia formale che sostanziale del diritto di critica -anche da parte di un rappresentante sindacale- alla cui osservanza il ricorrente era tenuto quale appartenente alla Polizia di Stato.
La sanzione resa, dunque, non risulta sproporzionata né arbitraria, tenuto conto della gravità delle valutazioni espresse dal ricorrente in un programma pubblico, senz’altro sussumibili nell’alveo dei comportamenti suscettibili di nuocere agli interessi e all'immagine della pubblica amministrazione.
Da ultimo, per completezza, si evidenzia che il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del ricorrente (sentenza di questo TAR nr. 5488/2025) non risulta attagliarsi al caso di specie, giacché non ricorre il presupposto dell’identità tra il “soggetto che ha rilevato la presunta infrazione e provveduto alla contestazione degli addebiti” e “il soggetto che ha adottato la sanzione”: l’infrazione è stata infatti rilevata dal Questore di Caserta, mentre la sanzione promana dal Ministero.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno in esso formulata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
UG AR Di LI, Presidente
DA VA, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA VA | UG AR Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.