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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 997/2023 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' avv. SAMMARRO CO – APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) - (già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentato/a e difeso/a dall' avv. VULCANO
[...]
CO – APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del g.d.p. di Corigliano Calabro n. 60/2023
– risarcimento danni da incendio autovettura
CONCLUSIONI: per l' APPELLANTE: < …in riforma della sentenza n. 60/2023 … nell'ambito del giudizio n.930/2020 …: condannare [la compagnia assicurativa] al risarcimento dei danni subiti dall' attrice, … che ammontano a € 1.950,00 oltre iva
…>>; per < …rigettare l' appello …>> Controparte_1
I FATTI
Con la sentenza n. 60/2023,il giudice di pace di Corigliano Calabro rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1 [...] volta ad ottenere il risarcimento del danno Controparte_2 provocato agli infissi e al condizionatore dell' appartamento da lei abitato, attinti da un incendio sviluppatosi dall'autovettura di proprietà di sua madre, , Parte_2 assicurata per la RCA con la La Controparte_2 sentenza rigettava anche la domanda risarcitoria proposta in distinto giudizio da nei confronti della medesima compagnia, giudizio riunito a quello Parte_2 intrapreso dalla . In motivazione, il primo giudice osservava che la Pt_1
fosse esclusa dalla copertura assicurativa in quanto figlia dell' assicurata Pt_1
1 , in forza dell' art. 129 comma 2 lettera b) d.lvo n. 209/2005 (codice Parte_2 delle assicurazioni private, di seguito: ). ha proposto appello alla sentenza, lamentando l' errore Parte_1 interpretativo in cui sarebbe incorso il g.d.p., laddove ha reputato che ella è esclusa dalla copertura assicurativa per il lamentato danno alla cosa in forza del suo legame filiale con la , sebbene non convivente con questa. Pt_2
Ha resistito al gravame la compagnia succeduta alla Controparte_1 che ha insistito per la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
La causa è stata assunta in decisione sulla scorta delle note scritte ex art.127 ter
CPC depositate in sostituzione dell' udienza del 6.10.2025.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L' appello è infondato.
L' art. 129 comma 2 cod. ass. dispone che <non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) …; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti [del conducente e del proprietario del veicolo] …, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l' assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento>>.
L' appellante assume che il dato della convivenza – che determina l' esclusione della copertura assicurativa in capo ai terzi danneggiati – vada riferito non solo agli affiliati e agli parenti e affini fino al terzo grado, ma anche al coniuge non legalmente separato, al convivente more uxorio, agli ascendenti e ai discendenti
(del conducente e del proprietario del veicolo). Da qui deriverebbe il riconoscimento della copertura assicurativa in favore dell' attrice Pt_1
, atteso che è sì figlia di , proprietaria dell' autovettura e
[...] Parte_2 contraente della polizza RCA, ma non è anche convivente con la stessa.
Senonché tale interpretazione è errata, posto che la suindicata congiunzione
<nonché>> figurante nel testo normativo – in luogo della mera congiunzione
<e>> - vale a riferire il dato della convivenza ai soli affiliati e agli altri parenti e affini fino al terzo grado (del conducente e del proprietario del veicolo).
In tali termini ha ragionato altresì la Corte costituzionale (ordinanza n.193/2000), la quale ebbe a dichiarare la manifesta infondatezza della questione di
2 costituzionalità dell' art. 4 comma 2 lettera b) dell' abrogata legge n. 990/1969
(norma omologa all' attuale art. 129 comma 2 cod. ass.), nella parte in cui non consentiva il risarcimento dei danni a cose subiti da coloro che fossero legati da vincolo di parentela o affinità con l'assicurato, pur senza convivere con esso. In motivazione la Corte costituzionale ha osservato che < l'esclusione dei prossimi congiunti dell'assicurato dai benefici assicurativi, limitatamente ai danni alle cose, costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, sotteso dal duplice intento di evitare, da un lato, la concentrazione nel medesimo soggetto della qualità di assicurato e danneggiato e, dall'altro, la preordinazione di collusioni in danno dell'assicuratore (cfr. la relazione alla legge n. 990 del 1969)>> e che << lo strumento prescelto per conseguire gli scopi suddetti non è irragionevole, in quanto è del tutto plausibile che tra prossimi congiunti possa sussistere una comunione di interessi anche a prescindere da un rapporto di convivenza>>.
Quanto esposto rende ragione del rigetto dell' appello.
Le spese seguono la soccombenza (valore della causa: € 2.379,00).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da Pt_1
nei confronti di (GIÀ
[...] Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del g.d.p. di Corigliano Calabro n. Controparte_2
60/2023, così provvede:
a) Rigetta l' appello;
b) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del grado, che liquida in € 1.270,00 per compenso CP_1
d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 28/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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