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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3486 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Gragnano (NA), alla via G. C.F._1
Della Rocca n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanna De Simone, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
nata a [...], il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA), alla via C.F._2
Castellammare n. 27, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Inserra, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto.
1 Il P.M., in data 28.01.2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2019, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 01.06.2005 in Gragnano. Controparte_1
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nate due figlie
, in data 06.03.2006, e , in data 03.08.2012, e che i coniugi erano Per_1 Per_2 separati dal 10.12.2015, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 8476/2015, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 05.11.2015.
A seguito della separazione, il si obbligava a versare un assegno mensile di Pt_1 importo pari ad euro 800,00, di cui euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, ed euro 600,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori, che venivano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso la casa coniugale.
chiedeva, dunque, di pronunciare la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio, di confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle due figlie minori, con residenza privilegiata presso la madre, nonché di disporre l'obbligo a suo carico di corrispondere alla la somma mensile di euro CP_1
550,00 a titolo di contributo al mantenimento della resistente e delle figlie minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva di confermare le condizioni stabilite in sede di separazione, ponendo a carico del l'obbligo di versarle la Pt_1 somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento proprio e delle figlie minori, oltre al 50% delle spese ordinarie e straordinarie.
All'udienza di comparizione del 20.11.2019, il Giudice delegato dal Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto n. 8476/2015 del
10.12.2015 e rinviava all'udienza del 18.03.2020, dipoi differita all'udienza del
10.03.2021.
2 Alla predetta udienza, il Giudice, letta la concorde richiesta delle parti, rinviava all'udienza del 17.05.2021 per consentire il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di divorzio.
Alla su menzionata udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il
G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza del 21.02.2022. per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Alla suddetta udienza, il G.I. ammetteva le parti alla prova testimoniale (così come articolata nella memoria del II termine ex art. 183 comma VI c.p.c.), nonché alla prova contraria e fissava per l'espletamento l'udienza del 12.10.2022, di poi rinviata al 20.02.2023, a conclusione della quale rinviava in prosieguo prova all'udienza del 21.06.2023.
All'udienza del 06.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.09.2024.
Alla su citata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e il G.I., rilevato che nell'accordo raggiunto dalle parti non era prevista una disciplina minima del diritto di visita della minore da parte del genitore non collocatario durante la settimana, rinviava la causa all'udienza del 04.11.2024 per consentire alle parti di chiarire o adeguare i patti a quanto rilevato.
Alla su menzionata udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta il
G.I., preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, riservava la causa in decisione al Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendo le parti rinunziato agli stessi, e disponeva trasmettersi gli atti al P.M affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 29.01.2025 concludeva per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con residenza privilegiata delle minori presso la padre e previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gragnano in data 01.06.2005 da (nato a [...], il [...]) e Parte_1
(nata a [...], il [...]) è fondata e pertanto va Controparte_1 accolta.
Risulta, invero, realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi
3 oltre sei mesi dalla data (05.11.2015) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. 8476/2015 del 10.12.2015, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse della GL minore, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, in sede di udienza di comparizione innanzi al giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, entrambe le parti dichiaravano di avere rapporti sereni con le figlie, le quali avevano un buon rapporto anche con la sorellina nata dalla nuova relazione del padre.
Il dichiarava di essere conducente di linea e di percepire un reddito mensile Pt_1 pari ad euro 1.400/1.500,00; la dichiarava di non lavorare, di non CP_1 percepire reddito e di vivere con le figlie nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà (cfr. verbale di udienza del 20.11.2019).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la prole, va rilevato che la GL (nata il [...]) è divenuta maggiorenne nelle more del Per_1 giudizio, sicché nulla deve essere disposto in merito alla disciplina di affido della stessa e delle visite del genitore non collocatario.
In ordine all'entità dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico del padre quale genitore non collocatario, si considera congruo l'importo di euro 700,00 e, quindi, di euro 350,00 per ciascuna GL, come concordato tra le parti, tenuto conto delle rispettive posizioni economiche come innanzi precisate.
Si rileva altresì che per effetto dell' intervenuto accordo la resistente CP_1 ha abbandonato di fatto, rinunciandovi, la domanda di assegno
[...] divorzile.
In particolare le parti in sede di accordo dalle stesse sottoscritto davano atto che il lavora come autista di linea di pullman mentre la SI.ra si Pt_1 CP_1 dichiarava indipendente economicamente.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 01.06.2005 in Gragnano (atto n. 29, parte II, Pt_1 Controparte_1 serie A, ufficio 1, anno 2005 del Comune di Gragnano);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n.
6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori della GL minore , (nata Per_2 il 3.8.2012), con residenza prevalente presso la madre;
4) dispone che il padre terrà con sé la minore:
a) il giovedì di ogni settimana, dalle 14.00 alle 20.30;
b) due week-end al mese, alternati, dal sabato mattina ore 09.00 alle 21.00 della domenica sera.
In ogni caso il padre potrà incontrare la GL tutte le volte che lo riterrà opportuno, sempre dandone preventiva comunicazione telefonica alla madre collocataria, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore, cosi come la minore potrà chiedere in qualsiasi momento di incontrare il padre compatibilmente con i suoi impegni lavorativi;
5) dà atto che in ogni occasione, il padre preleverà e riaccompagnerà la GL minore al domicilio della madre. Lo stesso, potrà, inoltre, previa comunicazione alla madre, prelevare la GL dalla scuola ed accompagnarla a casa e viceversa;
6) per le festività del Natale, di Capodanno e della Epifania, salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi entro il 1° dicembre di ogni anno, e ad anni alterni, il padre terrà ininterrottamente con sé la GL o dal 24 dicembre dalle ore 9.00 fino alle ore 10.00 del 29 dicembre oppure dal giorno 30 dicembre dalle ore 9.00 con pernottamento e fino alle ore 10.00 del 5 gennaio. Quest'anno il padre terrà la GL dal 24 dicembre al 29 dicembre;
7) per la festività della Pasqua, salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi, il padre avrà facoltà di vedere la GL minore ed averla con sé la Domenica di
Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 21.00 oppure del Lunedì dell'Angelo sempre dalle ore 9.00 alle ore 21.00; quest'anno il padre terrà la GL il giorno di Pasqua dalle ore 9 alle ore 21.00;
5 8) per tutte le altre festività e ricorrenze la minore potrà trascorrere alternativamente di anno in anno presso ciascuno dei genitori;
9) per quanto attiene, poi, alle ferie estive, il padre avrà facoltà di tenere con sé la GL per 15 giorni consecutivi, da fruire nel mese di luglio o di agosto, nel periodo che sarà concordato tra i genitori entro il 1° maggio di ciascun anno, in base alle eSIenze di lavoro e compatibilmente con il periodo di ferie. Durante detto periodo, la GL pernotterà presso il padre;
10) resta inteso, che nell'interesse della GL e dei suoi desideri, i coniugi potranno accordarsi anche in maniera diversa rispetto a quanto previsto dai punti A), B), C) e D) sopra indicati;
11) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della GL minore e della
[...] Per_2 GL , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1 mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna GL), entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal
01.09.2025;
12) dà atto che le parti convengono che l'assegno unico, a partire dal mese di settembre 2024, sarà incassato esclusivamente dalla SI.ra . Pertanto, CP_1 il SI. si impegna a comunicare tale circostanza all' ovvero a Pt_1 CP_2 sottoscrivere ogni documento che dovesse essere necessario, per permettere alla
SI.ra già a partire dal mese di settembre 2024 di incassare CP_1 direttamente detto assegno unico. Qualora l'accredito esclusivo dell'assegno unico a favore della SI.ra , avvenga successivamente al mese di settembre CP_1
2024, il SI. provvederà a bonificare le somme ricevute sul conto corrente Pt_1 della SI.ra ; CP_1
13) dà atto che la SI.ra pagherà tutte le spese correnti di importo CP_1 inferiore ad euro 15,00;
14) dispone che pagherà il 50% di tutte le spese, per istruzione, Parte_1 ludiche e mediche, sia ordinarie che straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse delle figlie minori, previa esibizione dei giustificativi di spesa. Il contributo al 50% delle spese si ridurrà alle sole spese straordinarie nel momento in cui la SI.ra avrà una occupazione lavorativa;
CP_1
6 15) dà atto che i SI.ri e , sin d'ora, prestano reciproco consenso Pt_1 CP_1 al rilascio del passaporto per viaggi turistici e per il rinnovo dello stesso alle singole scadenze di legge, per sé stessi e per le figlie;
16) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il , in camera di conSIlio 03.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3486 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Gragnano (NA), alla via G. C.F._1
Della Rocca n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanna De Simone, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
nata a [...], il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA), alla via C.F._2
Castellammare n. 27, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Inserra, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto.
1 Il P.M., in data 28.01.2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2019, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 01.06.2005 in Gragnano. Controparte_1
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nate due figlie
, in data 06.03.2006, e , in data 03.08.2012, e che i coniugi erano Per_1 Per_2 separati dal 10.12.2015, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 8476/2015, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 05.11.2015.
A seguito della separazione, il si obbligava a versare un assegno mensile di Pt_1 importo pari ad euro 800,00, di cui euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, ed euro 600,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori, che venivano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso la casa coniugale.
chiedeva, dunque, di pronunciare la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio, di confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle due figlie minori, con residenza privilegiata presso la madre, nonché di disporre l'obbligo a suo carico di corrispondere alla la somma mensile di euro CP_1
550,00 a titolo di contributo al mantenimento della resistente e delle figlie minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva di confermare le condizioni stabilite in sede di separazione, ponendo a carico del l'obbligo di versarle la Pt_1 somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento proprio e delle figlie minori, oltre al 50% delle spese ordinarie e straordinarie.
All'udienza di comparizione del 20.11.2019, il Giudice delegato dal Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto n. 8476/2015 del
10.12.2015 e rinviava all'udienza del 18.03.2020, dipoi differita all'udienza del
10.03.2021.
2 Alla predetta udienza, il Giudice, letta la concorde richiesta delle parti, rinviava all'udienza del 17.05.2021 per consentire il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di divorzio.
Alla su menzionata udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il
G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza del 21.02.2022. per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Alla suddetta udienza, il G.I. ammetteva le parti alla prova testimoniale (così come articolata nella memoria del II termine ex art. 183 comma VI c.p.c.), nonché alla prova contraria e fissava per l'espletamento l'udienza del 12.10.2022, di poi rinviata al 20.02.2023, a conclusione della quale rinviava in prosieguo prova all'udienza del 21.06.2023.
All'udienza del 06.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.09.2024.
Alla su citata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e il G.I., rilevato che nell'accordo raggiunto dalle parti non era prevista una disciplina minima del diritto di visita della minore da parte del genitore non collocatario durante la settimana, rinviava la causa all'udienza del 04.11.2024 per consentire alle parti di chiarire o adeguare i patti a quanto rilevato.
Alla su menzionata udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta il
G.I., preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, riservava la causa in decisione al Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendo le parti rinunziato agli stessi, e disponeva trasmettersi gli atti al P.M affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 29.01.2025 concludeva per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con residenza privilegiata delle minori presso la padre e previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gragnano in data 01.06.2005 da (nato a [...], il [...]) e Parte_1
(nata a [...], il [...]) è fondata e pertanto va Controparte_1 accolta.
Risulta, invero, realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi
3 oltre sei mesi dalla data (05.11.2015) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. 8476/2015 del 10.12.2015, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse della GL minore, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, in sede di udienza di comparizione innanzi al giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, entrambe le parti dichiaravano di avere rapporti sereni con le figlie, le quali avevano un buon rapporto anche con la sorellina nata dalla nuova relazione del padre.
Il dichiarava di essere conducente di linea e di percepire un reddito mensile Pt_1 pari ad euro 1.400/1.500,00; la dichiarava di non lavorare, di non CP_1 percepire reddito e di vivere con le figlie nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà (cfr. verbale di udienza del 20.11.2019).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la prole, va rilevato che la GL (nata il [...]) è divenuta maggiorenne nelle more del Per_1 giudizio, sicché nulla deve essere disposto in merito alla disciplina di affido della stessa e delle visite del genitore non collocatario.
In ordine all'entità dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico del padre quale genitore non collocatario, si considera congruo l'importo di euro 700,00 e, quindi, di euro 350,00 per ciascuna GL, come concordato tra le parti, tenuto conto delle rispettive posizioni economiche come innanzi precisate.
Si rileva altresì che per effetto dell' intervenuto accordo la resistente CP_1 ha abbandonato di fatto, rinunciandovi, la domanda di assegno
[...] divorzile.
In particolare le parti in sede di accordo dalle stesse sottoscritto davano atto che il lavora come autista di linea di pullman mentre la SI.ra si Pt_1 CP_1 dichiarava indipendente economicamente.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 01.06.2005 in Gragnano (atto n. 29, parte II, Pt_1 Controparte_1 serie A, ufficio 1, anno 2005 del Comune di Gragnano);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n.
6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori della GL minore , (nata Per_2 il 3.8.2012), con residenza prevalente presso la madre;
4) dispone che il padre terrà con sé la minore:
a) il giovedì di ogni settimana, dalle 14.00 alle 20.30;
b) due week-end al mese, alternati, dal sabato mattina ore 09.00 alle 21.00 della domenica sera.
In ogni caso il padre potrà incontrare la GL tutte le volte che lo riterrà opportuno, sempre dandone preventiva comunicazione telefonica alla madre collocataria, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore, cosi come la minore potrà chiedere in qualsiasi momento di incontrare il padre compatibilmente con i suoi impegni lavorativi;
5) dà atto che in ogni occasione, il padre preleverà e riaccompagnerà la GL minore al domicilio della madre. Lo stesso, potrà, inoltre, previa comunicazione alla madre, prelevare la GL dalla scuola ed accompagnarla a casa e viceversa;
6) per le festività del Natale, di Capodanno e della Epifania, salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi entro il 1° dicembre di ogni anno, e ad anni alterni, il padre terrà ininterrottamente con sé la GL o dal 24 dicembre dalle ore 9.00 fino alle ore 10.00 del 29 dicembre oppure dal giorno 30 dicembre dalle ore 9.00 con pernottamento e fino alle ore 10.00 del 5 gennaio. Quest'anno il padre terrà la GL dal 24 dicembre al 29 dicembre;
7) per la festività della Pasqua, salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi, il padre avrà facoltà di vedere la GL minore ed averla con sé la Domenica di
Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 21.00 oppure del Lunedì dell'Angelo sempre dalle ore 9.00 alle ore 21.00; quest'anno il padre terrà la GL il giorno di Pasqua dalle ore 9 alle ore 21.00;
5 8) per tutte le altre festività e ricorrenze la minore potrà trascorrere alternativamente di anno in anno presso ciascuno dei genitori;
9) per quanto attiene, poi, alle ferie estive, il padre avrà facoltà di tenere con sé la GL per 15 giorni consecutivi, da fruire nel mese di luglio o di agosto, nel periodo che sarà concordato tra i genitori entro il 1° maggio di ciascun anno, in base alle eSIenze di lavoro e compatibilmente con il periodo di ferie. Durante detto periodo, la GL pernotterà presso il padre;
10) resta inteso, che nell'interesse della GL e dei suoi desideri, i coniugi potranno accordarsi anche in maniera diversa rispetto a quanto previsto dai punti A), B), C) e D) sopra indicati;
11) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della GL minore e della
[...] Per_2 GL , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1 mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna GL), entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal
01.09.2025;
12) dà atto che le parti convengono che l'assegno unico, a partire dal mese di settembre 2024, sarà incassato esclusivamente dalla SI.ra . Pertanto, CP_1 il SI. si impegna a comunicare tale circostanza all' ovvero a Pt_1 CP_2 sottoscrivere ogni documento che dovesse essere necessario, per permettere alla
SI.ra già a partire dal mese di settembre 2024 di incassare CP_1 direttamente detto assegno unico. Qualora l'accredito esclusivo dell'assegno unico a favore della SI.ra , avvenga successivamente al mese di settembre CP_1
2024, il SI. provvederà a bonificare le somme ricevute sul conto corrente Pt_1 della SI.ra ; CP_1
13) dà atto che la SI.ra pagherà tutte le spese correnti di importo CP_1 inferiore ad euro 15,00;
14) dispone che pagherà il 50% di tutte le spese, per istruzione, Parte_1 ludiche e mediche, sia ordinarie che straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse delle figlie minori, previa esibizione dei giustificativi di spesa. Il contributo al 50% delle spese si ridurrà alle sole spese straordinarie nel momento in cui la SI.ra avrà una occupazione lavorativa;
CP_1
6 15) dà atto che i SI.ri e , sin d'ora, prestano reciproco consenso Pt_1 CP_1 al rilascio del passaporto per viaggi turistici e per il rinnovo dello stesso alle singole scadenze di legge, per sé stessi e per le figlie;
16) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il , in camera di conSIlio 03.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
7