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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4785\2019 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 2.04.2019 n. 610), vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Santaniello, c.f. appellante C.F._2
e
, avente causa sia dall , sia dalla Controparte_1 Controparte_2 [...]
, separatamente costituite in primo grado, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Ferdinando Frasca, c.f. appellata C.F._3
nonché
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimilia- Controparte_4 C.F._4
no Ingino, c.f. appellato / appellante incidentale C.F._5
e
, c.f. , appellato contumace Controparte_5 C.F._6
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 10.09.2024.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le
1 memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Il primo grado di giudizio - convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
pace di AU, , e (rispetti- Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
vamente conducente, proprietario e assicuratore per la RCA dell'autovettura Opel Astra tar- gata DA476FC) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto del sinistro che il 2.01.2017, alle ore 17.00 circa, in Pago del Vallo di AU, alla
Via Nazionale, aveva visto coinvolte la predetta autovettura e la Fiat Punto targata RE705853 di esso (assicurata per la RCA dalla e nell'occasione gui- Parte_1 Controparte_3
data da ). Controparte_6
I si costituirono in giudizio, contestarono la domanda attrice e spiegarono ricon- CP
venzionale per sentir condannare in solido e al risarcimento Parte_1 Controparte_3
dei danni (biologico esistenziale, morale e patrimoniale) subiti per effetto del sinistro.
La riconvenzionale determinò l'incompetenza per valore del Giudice di pace, il quale non mancò di rilevarla, sicché il giudizio fu sospeso e poi riassunto dai dinanzi al Tribu- CP
nale di Avellino.
I riferirono che, mentre , alla guida dell'Astra, percorreva la Via Na- CP CP
zionale in direzione AU (provenendo da Nola), a velocità moderata e nella propria corsia, giunto all'altezza del negozio “Il Mughetto”, venne urtato frontalmente dalla Fiat Punto, che aveva invaso l'opposta corsia. A causa dell'impatto, l'auto di sbandò e uscì di stra- CP
da, terminando la corsa contro un masso e un muretto posti sul margine destro della carreg- giata. Il conducente subì gravi lesioni, da cui residuò anche un'invalidità permanente. Anche
l'auto risultò gravemente danneggiata.
Si costituì , ribadendo che unico responsabile del sinistro era invece Parte_1 CP
il quale, all'esito del sorpasso di altri veicoli, non era riuscito a rientrare per tempo nella pro- pria corsia al sopraggiungere della Punto, così da urtarla frontalmente.
Si costituì anche l' . Eccepì l'improcedibilità della domanda, la nullità della citazione e CP_2
il difetto di legittimazione attiva. Dedusse la responsabilità esclusiva di . Contestò Parte_1
la domanda anche nel quantum e impugnò la relazione redatta in sede di ATP.
si costituì contestando l'avversa pretesa sia nell'an, sia nel quantum. Controparte_3
Fu acquisito il fascicolo del procedimento per ATP svoltosi innanzi al GdP di AU (avente a oggetto la descrizione dei danni riportati dai veicoli e la quantificazione dei danni alla Punto).
Venne espletata prova testi. Furono disposte CTU cinematica e CTU medico legale.
2 La sentenza del Tribunale - Con sentenza del 2.04.2019 n. 610, il Tribunale di Avellino ha dichiarato che il sinistro è imputabile a concorrente responsabilità in pari grado dei condu- Contr centi dei veicoli coinvolti. Per l'effetto, ha condannato la e Controparte_3
schiano , in solido, al pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_5
4.375,00 e in favore di dell'importo di € 3.128,10 oltre interessi. Ha Controparte_4
condannato l , e , in solido, Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 1.000,00 oltre Parte_1
rivalutazione e interessi come in motivazione. Ha compensato le spese processuali. Ha posto definitivamente a carico di , e Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2
in solido, il 50% delle spese delle due CTU;
e di e Parte_1 Controparte_3
in solido, il restante 50%.
In motivazione, il Tribunale, quanto alla responsabilità del sinistro, ha osservato: che la domanda di è procedibile perché risulta documentato l'espletamento della pro- Parte_1
cedura conciliativa;
che è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, che indica in modo chiaro petitum e causa petendi; che la documentazione in atti (copia del libretto d'immatricolazione e rapporto della PS di AU) dimostra che è proprietario del- Parte_1
la Fiat Punto ed è perciò legittimato ad agire;
che lo stato dei luoghi e la posizione dei veicoli dopo il sinistro si desumono dal rapporto della PS e dall'allegato schizzo planimetrico;
che tuttavia nessun ulteriore elemento di prova può essere desunto da tale rapporto o dalle ri- sultanze della prova per testi sulla dinamica del sinistro;
che infatti il rapporto della PS non consente di ricostruire la dinamica dell'incidente, come gli stessi verbalizzanti affermano;
che i veicoli, a causa della forza dell'urto, si trovavano posizionati lontano dal punto d'impat- to (la Fiat Punto con la parte posteriore nella zona interpoderale che delimita la carreggiata e con la parte anteriore nella corsia del proprio senso di marcia;
l'Opel Astra interamente nella parte non asfaltata con il senso di marcia verso AU) e in modo tale da impedire la ricostru- zione della dinamica;
che non risulta acquisita la dichiarazione di alcun testimone oculare (il rapporto indica che non vi era “alcun testimone del fatto”); che le dichiarazioni dei testi escussi appaiono tra loro nettamente contrastanti;
che i testi dei CP Testimone_1
[.
e ) hanno confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita Testimone_2
dai mentre il teste ha confermato le modalità descritte da CP Testimone_3 [...]
; tuttavia le stesse dichiarazioni di nel giudizio penale svoltosi Per_1 Controparte_4
innanzi al Giudice di Pace di AU (sentenza in atti) inducono a ritenere non veritiera la ver-
3 sione dei testi e , i quali, trovandosi (a loro dire) a bordo di un'auto che seguiva ES1 ES2
quella di non notarono alcuna manovra di sorpasso che invece già in CP CP
sede penale aveva ammesso, pur precisando di essere rientrato per tempo nella propria cor- ES sia;
che l'attendibilità del teste è minata dalla contraddizione sul colore dell'Opel Astra, definito prima chiaro e poi scuro all'inizio e alla fine della sua deposizione;
che non vi sono ES riscontri della presenza di sul luogo del sinistro, prima ancora che della sua versione dei fatti;
che nessun elemento utile può essere tratto dalla CTU cinematica, che non consente di valutare la compatibilità della dinamica del sinistro descritta dai testimoni con i danni ripor- tati dai veicoli;
che le conclusioni del CTU sono fondate su una motivazione di mero stile, to- talmente priva dell'indicazione delle ragioni tecniche o logiche che facciano ritenere plausibi- le la ricostruzione del sinistro che vede come unico responsabile;
che perciò deve Parte_1
trovare applicazione la presunzione di colpa eguale e concorrente a carico di entrambi i con- ducenti sancita dall'art. 2054 co.2 c.c., sicché a entrambe le parti spetta il 50% dei danni su- biti.
Quanto alla liquidazione dei danni subiti da , il Tribunale ha osserva- Controparte_4
[... to: che il danno alla persona può essere determinato in base alle valutazioni della dr.ssa
CTU medico-legale, la quale ha accertato la sussistenza di un danno permanente Per_2
(comprensivo del pregiudizio all'integrità fisiognomica e del danno morale) nella misura del
4% e temporaneo per la durata di giorni 30 di ITT e di giorni 50 di ITP (di cui gg. 30 al 50% e gg. 20 al 25%); che il danno non patrimoniale può considerarsi inglobato nella liquidazione del danno all'integrità fisica compiuta secondo la tecnica della personalizzazione del punto d'invalidità; che perciò per tale capo risarcitorio, comprensivo del danno alla vita di relazio- ne, compete al danneggiato la somma di € 1.951,35 (pari alla metà di € 3.902,70) per l'invali- dità permanente, che si liquida equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in rela- zione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita), che viene a fondarsi ini- zialmente sul grado di invalidità minimo (1%) e il valore economico a esso attribuibile (come da tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 Codice delle Assicurazioni aggiornata con D.M. del 20.6.2014); che spetta altresì l'importo di € 1.176,75 per l'incapacità tempora- nea (50% di € 2.353,50, di cui 50% di € 1.412,10 per l'assoluta ed € 706,05 per la parziale al
50%, € 235,35 per la parziale al 25%) sempre in ragione della citata tabella. Il totale pari ad €
4 3.128,10 è da intendersi già rivalutato alla data della sentenza.
A spetta il 50% delle spese necessarie per la riparazione dell'Opel Astra, Controparte_5
che ammontano a € 8.750,37 come determinata dal CTU.
La Fiat Punto di aveva, alla data dell'incidente, un valore commerciale di € Parte_1
2.000,00 notevolmente inferiore alle spese di riparazione (calcolate dal CTU in € 9.748,62).
La riparazione era evidentemente antieconomica, sicché a va liquidata la somma Parte_1
di € 1.000,00 pari alla metà del valore del veicolo. Sulla predetta somma va riconosciuta la rivalutazione, atteso che la valutazione è stata fatta con riferimento all'epoca del sinistro.
L'appello di lamenta che il Tribunale abbia dato una let- Parte_1
ES tura incompleta di alcune risultanze istruttorie, come la deposizione del teste , le con- trodeduzioni alla CTU e l'ATP. In particolare, il Tribunale non avrebbe dato rilievo al fatto che
è originario di Vallo di AU e pertanto buon conoscitore del tratto di Controparte_4
strada nel quale si verificò l'incidente: prossimità di un dosso, strada bagnata e non visibile, ES divieto di sorpasso. Inoltre, un completo esame delle dichiarazioni di (anche alla luce delle risultanze dell'ATP) avrebbe del tutto scagionato il conducente (e di conseguenza il proprietario) della Fiat Punto, tanto più che il conducente era stato assol- Controparte_6
to in sede penale. Sostiene inoltre che il Tribunale ha giudicato inattendibile il te- Parte_1
ES ste solo per avere egli fatto confusione sul colore dell'Opel Astra, laddove ben altre contraddizioni sono emerse in sede penale tra le dichiarazioni di e Controparte_4
quelle de suoi testimoni e . Sicché sarebbe errato il riferimento alla presunzione ES1 ES2
di pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., dal momento che non sussistevano prove della corresponsabilità di esso . Parte_1
ha inoltre eccepito la nullità della CTU per il grave ritardo, per due volte, nel Parte_1
trasmettere le bozze (prive dei verbali di accesso del 5.12.2016 e del 19.12.2016); per il mancato affiancamento di un consulente tecnico per la ricostruzione cinematica del sinistro
(come dallo stesso CTU richiesto all'udienza del 18.11.2016); per il negligente operato del consulente, reo di non aver esaminato tutti gli atti processuali e, in particolare, l'ATP svolta dall'ing. , le prove testimoniali, la perizia di parte e gli atti del giudizio penale. Il CTU Per_3
avrebbe inoltre descritto solo approssimativamente i danni subiti dalla Fiat Punto e sulla ba- se di fotografie.
Pertanto ha così concluso: “(…) dichiarare la sentenza [impugnata] nulla, errata Parte_1
per difetto e/o insufficiente motivazione nonché per difetto di diritto ed errore in judicando;
-
5 dichiarare la decisione di I grado errata e riformarla secondo quanto dedotto e motivato nel presente atto e in accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate in primo grado dall'odier- no appellante (…); - riconoscere quale unico responsabile del sinistro il Parte_1
sig. , conducente e comproprietario del veicolo Opel Astra (…), la cui co- Controparte_4
noscenza dello stato dei luoghi e dell'esistenza anche delle strisce continue, avrebbe richiesto, in capo allo stesso, un onere massimo di attenzione e di prudenza, dato dall'alta prevedibilità del pericolo stesso, con conseguente rigetto della domanda in riassunzione;
- condannare i sigg. e (attori in riassunzione) e la compagnia Controparte_4 Controparte_5 [...]
(…), in solido tra loro o solo chi di dovere al pagamento a titolo di risarcimento CP_8
dei danni subiti dal veicolo Fiat Punto, tg. RE705853, di proprietà dell'appellante Parte_1
, della somma di cui alla ATP, pari ad € 5.164,00 oppure di quella diversa somma
[...]
minore che il Giudicante vorrà ravvisare, oltre sosta tecnica, interessi al tasso bancario cor- rente ed uso, nonché svalutazione monetaria, dal dì del fatto all'effettivo soddisfo; in via me- ramente subordinata: - dichiarare la concorrente responsabilità dei sigg. Controparte_9
dro e nella causazione del sinistro, con maggiore quota di responsabilità a Controparte_5
carico degli stessi, con conseguente riduzione del risarcimento del danno;
in via sempre su- bordinata: - nella denegata ipotesi, che comunque si esclude, di accoglimento anche parziale della domanda attorea in riassunzione, dichiarare la compagnia di Ass.ne Milano, SpA, terza chiamata in causa, a garantire e/o manlevare il sig. dagli effetti pregiu- Parte_1
dizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorca in riassunzione e per
l'effetto, condannarla al pagamento delle somme accertate e liquidate in favore dei sigg.ri
; - condannare, in ogni caso, i sigg.ri e , in solido con CP Controparte_4 CP_5
la , in p.d.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di lite del Controparte_10
primo grado nonché di quelle del presente grado di giudizio (…), con attribuzione al sotto- scritto procuratore antistatario, con compensazione delle spese in ordine al rapporto proces- suale fra il convenuto in riassunzione e il terzo chiamato in causa”. Parte_1
La costituzione di - Sul presupposto della responsabilità esclusiva del Controparte_4
conducente della Fiat Punto, ha così concluso: “(…) in via principale ri- Controparte_4
gettare l'appello proposto perché infondato sia in punto di fatto che di diritto e per l'effetto e in riforma della sentenza impugnata condannare il sig. in solido con la Parte_1
compagnia all'integrale risarcimento dei danni subiti dal sig. Controparte_3 [...]
così come quantificati dal C.T.U. In via gradata rigettare l'appello proposto Parte_2
6 con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio con attribuzione”.
La costituzione di - Subentrata a entrambe le compagnie di Controparte_1
assicurazione, ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, rilevando CP_1
come le risultanze del giudizio penale siano in questa sede ininfluenti.
non si è costituito. Controparte_5
Ragioni della decisione
1 - L'appello di è infondato. Parte_1
Del tutto priva di pregio è la deduzione che , in quanto residente a Controparte_4
Vallo di AU e perciò buon conoscitore del tratto di strada in cui avvenne il sinistro e delle sue insidie invernali, fosse tenuto a una particolare prudenza e debba essere considerato vieppiù responsabile dell'accaduto. Forse è dal forestiero che dovrebbe invece pretendersi una speciale cautela e prudenza, proprio perché non conosce la strada. Ma in realtà le nor- me che regolano la circolazione stradale non fanno di queste distinzioni e prescrivono a tutti indistintamente di tenere una condotta prudente e specificamente adeguata alle condizioni dei luoghi. ES
I testimoni addotti rispettivamente da ( ) e da ( e ) Parte_1 CP ES1 ES2
hanno fornito versioni irrimediabilmente contrastanti e già per questo non consentono di ri- tenere accertati i fatti come prospettati nella domanda principale o nella riconvenzionale. In più, il Tribunale ha evidenziato profili di inattendibilità che questa Corte condivide e ribadi- sce: e non si sono accorti (e perciò non hanno riferito) della manovra di sorpas- ES1 ES2
so (ammessa da , al rientro dalla quale l'Opel Astra si trovò di fronte la Fiat Punto;
CP
ES
, che pure si attardò sul posto osservando l'evolversi della situazione e prestando i primi soccorsi, tanto da riferirne all'udienza “con dovizia di particolari e senza alcuna esitazione”
(così nella comparsa conclusionale in primo grado), si confonde clamorosamente Parte_1
sul colore dell'Astra, prima definito “chiaro”, poi “non era tanto chiara ma era anche scura”, infine decisamente “scura”. Non è un particolare di poco conto, per un teste che dichiara di aver visto la dinamica del sinistro, la posizione dell'Astra dopo l'impatto, il numero delle per- ES sone a bordo. Sicché la deposizione di non offre garanzie sufficienti per costituire la ba- se di un'affermazione di colpa esclusiva di CP
Nemmeno la sentenza penale del Giudice di pace di AU di assoluzione di CP
, conducente della Fiat Punto, è dirimente perché – a parte la diversa prospettiva del
[...]
7 giudizio penale in funzione di un accertamento “oltre ogni ragionevole dubbio”, laddove in sede civile il dubbio conduce alla presunzione di pari colpa ex art. 2054 comma 2° c.c. – il giudicato penale non è opponibile ai in mancanza di prova che si siano costituiti o CP
siano stati posti in condizione di costituirsi parte civile (art. 652 c.p.p.).
Evanescenti sono le critiche formulate dall'appellante in relazione all'ATP e alla Parte_1
CTU.
L'accertamento tecnico preventivo non ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro ma soltanto di stimare i danni alle autovetture.
Nessuna nullità della CTU discende dal ritardo nella trasmissione della bozza e dall'omessa allegazione dei verbali delle operazioni peritali, tanto più che nessuno specifico pregiudizio lamenta di aver subito. Irrilevanti sono infine le deduzioni – non sfociate in alcu- Parte_1
na concreta censura alle valutazioni del CTU – in merito al mancato affiancamento di un al- tro tecnico e all'asserita (ma indimostrata) omessa lettura degli atti processuali.
Ininfluenti sono i rilievi sulla stima del danno alla Fiat Punto in mancanza di contestazione del diverso parametro adottato dal Tribunale (valore commerciale all'epoca del sinistro).
2 - L'appello incidentale di è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_4
perché si riduce all'affermazione che “i due veicoli si impattano nella corsia di pertinenza del sig. anche se lo stesso impegna la propria corsia ma non si trova sull'e- Controparte_4
stremo margine destro. È evidente che è l'autovettura condotta dall'appellante che invade la corsia di marcia del sig. che nulla poteva fare, tranne che scomparire dalla propria CP
corsia di marcia, per evitare il sinistro. Questa è la vera e unica ricostruzione dei fatti. Alla lu- ce della su esposta ricostruzione il Tribunale di Avellino ha applicato la presunzione sancita dall'art.2054 e ha dichiarato il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro. Dove- va nel caso di specie attribuire la completa responsabilità nella causazione del sinistro all'o- dierno appellante visto che il sig. aveva dimostrato che nulla poteva fare per evita- CP
re il sinistro”.
La succinta articolazione dell'appello incidentale, qui riportata per intero, ha carattere me- ramente assertivo e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata né spiega da quali risultanze istruttorie, in ipotesi trascurate o male interpretate dal primo giudice, si tragga la prova certa della descritta dinamica del sinistro e perciò della colpa esclusiva del conducente della Fiat Punto.
3 - La sentenza impugnata va perciò confermata. Spese del grado compensate tra Mo-
8 schiano e per reciproca soccombenza (rigetto dell'appello principale e appello in- CP
cidentale dichiarato inammissibile). e devono invece rifondere le spese Parte_1 CP
del grado a , assicuratrice di entrambi i veicoli, risultata vincitrice Controparte_1
avverso le domande di riforma della sentenza impugnata. Liquidazione in base al DM
55\2914 e successive modifiche, scaglione fino a € 26.000,00.
4 - Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di e , di un ulte- Parte_1 Controparte_4
riore importo pari a quanto da ciascuno dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e sull'appello incidentale di avverso Parte_1 Controparte_4
la sentenza del Tribunale di Avellino 2.04.2019 n. 610, così provvede:
a) rigetta l'appello di;
Parte_1
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale di;
Controparte_4
c) dichiara compensate le spese del grado fra e;
Parte_1 Controparte_4
d) condanna e alla refusione delle spese del Parte_1 Controparte_4
presente grado in favore di , liquidate in € 5.000,00 per compensi Controparte_1
ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di e , Parte_1 Controparte_4
di un ulteriore importo pari a quanto da ciascuno dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 24 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
9
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4785\2019 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 2.04.2019 n. 610), vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Santaniello, c.f. appellante C.F._2
e
, avente causa sia dall , sia dalla Controparte_1 Controparte_2 [...]
, separatamente costituite in primo grado, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Ferdinando Frasca, c.f. appellata C.F._3
nonché
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimilia- Controparte_4 C.F._4
no Ingino, c.f. appellato / appellante incidentale C.F._5
e
, c.f. , appellato contumace Controparte_5 C.F._6
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 10.09.2024.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le
1 memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Il primo grado di giudizio - convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
pace di AU, , e (rispetti- Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
vamente conducente, proprietario e assicuratore per la RCA dell'autovettura Opel Astra tar- gata DA476FC) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto del sinistro che il 2.01.2017, alle ore 17.00 circa, in Pago del Vallo di AU, alla
Via Nazionale, aveva visto coinvolte la predetta autovettura e la Fiat Punto targata RE705853 di esso (assicurata per la RCA dalla e nell'occasione gui- Parte_1 Controparte_3
data da ). Controparte_6
I si costituirono in giudizio, contestarono la domanda attrice e spiegarono ricon- CP
venzionale per sentir condannare in solido e al risarcimento Parte_1 Controparte_3
dei danni (biologico esistenziale, morale e patrimoniale) subiti per effetto del sinistro.
La riconvenzionale determinò l'incompetenza per valore del Giudice di pace, il quale non mancò di rilevarla, sicché il giudizio fu sospeso e poi riassunto dai dinanzi al Tribu- CP
nale di Avellino.
I riferirono che, mentre , alla guida dell'Astra, percorreva la Via Na- CP CP
zionale in direzione AU (provenendo da Nola), a velocità moderata e nella propria corsia, giunto all'altezza del negozio “Il Mughetto”, venne urtato frontalmente dalla Fiat Punto, che aveva invaso l'opposta corsia. A causa dell'impatto, l'auto di sbandò e uscì di stra- CP
da, terminando la corsa contro un masso e un muretto posti sul margine destro della carreg- giata. Il conducente subì gravi lesioni, da cui residuò anche un'invalidità permanente. Anche
l'auto risultò gravemente danneggiata.
Si costituì , ribadendo che unico responsabile del sinistro era invece Parte_1 CP
il quale, all'esito del sorpasso di altri veicoli, non era riuscito a rientrare per tempo nella pro- pria corsia al sopraggiungere della Punto, così da urtarla frontalmente.
Si costituì anche l' . Eccepì l'improcedibilità della domanda, la nullità della citazione e CP_2
il difetto di legittimazione attiva. Dedusse la responsabilità esclusiva di . Contestò Parte_1
la domanda anche nel quantum e impugnò la relazione redatta in sede di ATP.
si costituì contestando l'avversa pretesa sia nell'an, sia nel quantum. Controparte_3
Fu acquisito il fascicolo del procedimento per ATP svoltosi innanzi al GdP di AU (avente a oggetto la descrizione dei danni riportati dai veicoli e la quantificazione dei danni alla Punto).
Venne espletata prova testi. Furono disposte CTU cinematica e CTU medico legale.
2 La sentenza del Tribunale - Con sentenza del 2.04.2019 n. 610, il Tribunale di Avellino ha dichiarato che il sinistro è imputabile a concorrente responsabilità in pari grado dei condu- Contr centi dei veicoli coinvolti. Per l'effetto, ha condannato la e Controparte_3
schiano , in solido, al pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_5
4.375,00 e in favore di dell'importo di € 3.128,10 oltre interessi. Ha Controparte_4
condannato l , e , in solido, Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 1.000,00 oltre Parte_1
rivalutazione e interessi come in motivazione. Ha compensato le spese processuali. Ha posto definitivamente a carico di , e Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2
in solido, il 50% delle spese delle due CTU;
e di e Parte_1 Controparte_3
in solido, il restante 50%.
In motivazione, il Tribunale, quanto alla responsabilità del sinistro, ha osservato: che la domanda di è procedibile perché risulta documentato l'espletamento della pro- Parte_1
cedura conciliativa;
che è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, che indica in modo chiaro petitum e causa petendi; che la documentazione in atti (copia del libretto d'immatricolazione e rapporto della PS di AU) dimostra che è proprietario del- Parte_1
la Fiat Punto ed è perciò legittimato ad agire;
che lo stato dei luoghi e la posizione dei veicoli dopo il sinistro si desumono dal rapporto della PS e dall'allegato schizzo planimetrico;
che tuttavia nessun ulteriore elemento di prova può essere desunto da tale rapporto o dalle ri- sultanze della prova per testi sulla dinamica del sinistro;
che infatti il rapporto della PS non consente di ricostruire la dinamica dell'incidente, come gli stessi verbalizzanti affermano;
che i veicoli, a causa della forza dell'urto, si trovavano posizionati lontano dal punto d'impat- to (la Fiat Punto con la parte posteriore nella zona interpoderale che delimita la carreggiata e con la parte anteriore nella corsia del proprio senso di marcia;
l'Opel Astra interamente nella parte non asfaltata con il senso di marcia verso AU) e in modo tale da impedire la ricostru- zione della dinamica;
che non risulta acquisita la dichiarazione di alcun testimone oculare (il rapporto indica che non vi era “alcun testimone del fatto”); che le dichiarazioni dei testi escussi appaiono tra loro nettamente contrastanti;
che i testi dei CP Testimone_1
[.
e ) hanno confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita Testimone_2
dai mentre il teste ha confermato le modalità descritte da CP Testimone_3 [...]
; tuttavia le stesse dichiarazioni di nel giudizio penale svoltosi Per_1 Controparte_4
innanzi al Giudice di Pace di AU (sentenza in atti) inducono a ritenere non veritiera la ver-
3 sione dei testi e , i quali, trovandosi (a loro dire) a bordo di un'auto che seguiva ES1 ES2
quella di non notarono alcuna manovra di sorpasso che invece già in CP CP
sede penale aveva ammesso, pur precisando di essere rientrato per tempo nella propria cor- ES sia;
che l'attendibilità del teste è minata dalla contraddizione sul colore dell'Opel Astra, definito prima chiaro e poi scuro all'inizio e alla fine della sua deposizione;
che non vi sono ES riscontri della presenza di sul luogo del sinistro, prima ancora che della sua versione dei fatti;
che nessun elemento utile può essere tratto dalla CTU cinematica, che non consente di valutare la compatibilità della dinamica del sinistro descritta dai testimoni con i danni ripor- tati dai veicoli;
che le conclusioni del CTU sono fondate su una motivazione di mero stile, to- talmente priva dell'indicazione delle ragioni tecniche o logiche che facciano ritenere plausibi- le la ricostruzione del sinistro che vede come unico responsabile;
che perciò deve Parte_1
trovare applicazione la presunzione di colpa eguale e concorrente a carico di entrambi i con- ducenti sancita dall'art. 2054 co.2 c.c., sicché a entrambe le parti spetta il 50% dei danni su- biti.
Quanto alla liquidazione dei danni subiti da , il Tribunale ha osserva- Controparte_4
[... to: che il danno alla persona può essere determinato in base alle valutazioni della dr.ssa
CTU medico-legale, la quale ha accertato la sussistenza di un danno permanente Per_2
(comprensivo del pregiudizio all'integrità fisiognomica e del danno morale) nella misura del
4% e temporaneo per la durata di giorni 30 di ITT e di giorni 50 di ITP (di cui gg. 30 al 50% e gg. 20 al 25%); che il danno non patrimoniale può considerarsi inglobato nella liquidazione del danno all'integrità fisica compiuta secondo la tecnica della personalizzazione del punto d'invalidità; che perciò per tale capo risarcitorio, comprensivo del danno alla vita di relazio- ne, compete al danneggiato la somma di € 1.951,35 (pari alla metà di € 3.902,70) per l'invali- dità permanente, che si liquida equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in rela- zione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita), che viene a fondarsi ini- zialmente sul grado di invalidità minimo (1%) e il valore economico a esso attribuibile (come da tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 Codice delle Assicurazioni aggiornata con D.M. del 20.6.2014); che spetta altresì l'importo di € 1.176,75 per l'incapacità tempora- nea (50% di € 2.353,50, di cui 50% di € 1.412,10 per l'assoluta ed € 706,05 per la parziale al
50%, € 235,35 per la parziale al 25%) sempre in ragione della citata tabella. Il totale pari ad €
4 3.128,10 è da intendersi già rivalutato alla data della sentenza.
A spetta il 50% delle spese necessarie per la riparazione dell'Opel Astra, Controparte_5
che ammontano a € 8.750,37 come determinata dal CTU.
La Fiat Punto di aveva, alla data dell'incidente, un valore commerciale di € Parte_1
2.000,00 notevolmente inferiore alle spese di riparazione (calcolate dal CTU in € 9.748,62).
La riparazione era evidentemente antieconomica, sicché a va liquidata la somma Parte_1
di € 1.000,00 pari alla metà del valore del veicolo. Sulla predetta somma va riconosciuta la rivalutazione, atteso che la valutazione è stata fatta con riferimento all'epoca del sinistro.
L'appello di lamenta che il Tribunale abbia dato una let- Parte_1
ES tura incompleta di alcune risultanze istruttorie, come la deposizione del teste , le con- trodeduzioni alla CTU e l'ATP. In particolare, il Tribunale non avrebbe dato rilievo al fatto che
è originario di Vallo di AU e pertanto buon conoscitore del tratto di Controparte_4
strada nel quale si verificò l'incidente: prossimità di un dosso, strada bagnata e non visibile, ES divieto di sorpasso. Inoltre, un completo esame delle dichiarazioni di (anche alla luce delle risultanze dell'ATP) avrebbe del tutto scagionato il conducente (e di conseguenza il proprietario) della Fiat Punto, tanto più che il conducente era stato assol- Controparte_6
to in sede penale. Sostiene inoltre che il Tribunale ha giudicato inattendibile il te- Parte_1
ES ste solo per avere egli fatto confusione sul colore dell'Opel Astra, laddove ben altre contraddizioni sono emerse in sede penale tra le dichiarazioni di e Controparte_4
quelle de suoi testimoni e . Sicché sarebbe errato il riferimento alla presunzione ES1 ES2
di pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., dal momento che non sussistevano prove della corresponsabilità di esso . Parte_1
ha inoltre eccepito la nullità della CTU per il grave ritardo, per due volte, nel Parte_1
trasmettere le bozze (prive dei verbali di accesso del 5.12.2016 e del 19.12.2016); per il mancato affiancamento di un consulente tecnico per la ricostruzione cinematica del sinistro
(come dallo stesso CTU richiesto all'udienza del 18.11.2016); per il negligente operato del consulente, reo di non aver esaminato tutti gli atti processuali e, in particolare, l'ATP svolta dall'ing. , le prove testimoniali, la perizia di parte e gli atti del giudizio penale. Il CTU Per_3
avrebbe inoltre descritto solo approssimativamente i danni subiti dalla Fiat Punto e sulla ba- se di fotografie.
Pertanto ha così concluso: “(…) dichiarare la sentenza [impugnata] nulla, errata Parte_1
per difetto e/o insufficiente motivazione nonché per difetto di diritto ed errore in judicando;
-
5 dichiarare la decisione di I grado errata e riformarla secondo quanto dedotto e motivato nel presente atto e in accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate in primo grado dall'odier- no appellante (…); - riconoscere quale unico responsabile del sinistro il Parte_1
sig. , conducente e comproprietario del veicolo Opel Astra (…), la cui co- Controparte_4
noscenza dello stato dei luoghi e dell'esistenza anche delle strisce continue, avrebbe richiesto, in capo allo stesso, un onere massimo di attenzione e di prudenza, dato dall'alta prevedibilità del pericolo stesso, con conseguente rigetto della domanda in riassunzione;
- condannare i sigg. e (attori in riassunzione) e la compagnia Controparte_4 Controparte_5 [...]
(…), in solido tra loro o solo chi di dovere al pagamento a titolo di risarcimento CP_8
dei danni subiti dal veicolo Fiat Punto, tg. RE705853, di proprietà dell'appellante Parte_1
, della somma di cui alla ATP, pari ad € 5.164,00 oppure di quella diversa somma
[...]
minore che il Giudicante vorrà ravvisare, oltre sosta tecnica, interessi al tasso bancario cor- rente ed uso, nonché svalutazione monetaria, dal dì del fatto all'effettivo soddisfo; in via me- ramente subordinata: - dichiarare la concorrente responsabilità dei sigg. Controparte_9
dro e nella causazione del sinistro, con maggiore quota di responsabilità a Controparte_5
carico degli stessi, con conseguente riduzione del risarcimento del danno;
in via sempre su- bordinata: - nella denegata ipotesi, che comunque si esclude, di accoglimento anche parziale della domanda attorea in riassunzione, dichiarare la compagnia di Ass.ne Milano, SpA, terza chiamata in causa, a garantire e/o manlevare il sig. dagli effetti pregiu- Parte_1
dizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorca in riassunzione e per
l'effetto, condannarla al pagamento delle somme accertate e liquidate in favore dei sigg.ri
; - condannare, in ogni caso, i sigg.ri e , in solido con CP Controparte_4 CP_5
la , in p.d.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di lite del Controparte_10
primo grado nonché di quelle del presente grado di giudizio (…), con attribuzione al sotto- scritto procuratore antistatario, con compensazione delle spese in ordine al rapporto proces- suale fra il convenuto in riassunzione e il terzo chiamato in causa”. Parte_1
La costituzione di - Sul presupposto della responsabilità esclusiva del Controparte_4
conducente della Fiat Punto, ha così concluso: “(…) in via principale ri- Controparte_4
gettare l'appello proposto perché infondato sia in punto di fatto che di diritto e per l'effetto e in riforma della sentenza impugnata condannare il sig. in solido con la Parte_1
compagnia all'integrale risarcimento dei danni subiti dal sig. Controparte_3 [...]
così come quantificati dal C.T.U. In via gradata rigettare l'appello proposto Parte_2
6 con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio con attribuzione”.
La costituzione di - Subentrata a entrambe le compagnie di Controparte_1
assicurazione, ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, rilevando CP_1
come le risultanze del giudizio penale siano in questa sede ininfluenti.
non si è costituito. Controparte_5
Ragioni della decisione
1 - L'appello di è infondato. Parte_1
Del tutto priva di pregio è la deduzione che , in quanto residente a Controparte_4
Vallo di AU e perciò buon conoscitore del tratto di strada in cui avvenne il sinistro e delle sue insidie invernali, fosse tenuto a una particolare prudenza e debba essere considerato vieppiù responsabile dell'accaduto. Forse è dal forestiero che dovrebbe invece pretendersi una speciale cautela e prudenza, proprio perché non conosce la strada. Ma in realtà le nor- me che regolano la circolazione stradale non fanno di queste distinzioni e prescrivono a tutti indistintamente di tenere una condotta prudente e specificamente adeguata alle condizioni dei luoghi. ES
I testimoni addotti rispettivamente da ( ) e da ( e ) Parte_1 CP ES1 ES2
hanno fornito versioni irrimediabilmente contrastanti e già per questo non consentono di ri- tenere accertati i fatti come prospettati nella domanda principale o nella riconvenzionale. In più, il Tribunale ha evidenziato profili di inattendibilità che questa Corte condivide e ribadi- sce: e non si sono accorti (e perciò non hanno riferito) della manovra di sorpas- ES1 ES2
so (ammessa da , al rientro dalla quale l'Opel Astra si trovò di fronte la Fiat Punto;
CP
ES
, che pure si attardò sul posto osservando l'evolversi della situazione e prestando i primi soccorsi, tanto da riferirne all'udienza “con dovizia di particolari e senza alcuna esitazione”
(così nella comparsa conclusionale in primo grado), si confonde clamorosamente Parte_1
sul colore dell'Astra, prima definito “chiaro”, poi “non era tanto chiara ma era anche scura”, infine decisamente “scura”. Non è un particolare di poco conto, per un teste che dichiara di aver visto la dinamica del sinistro, la posizione dell'Astra dopo l'impatto, il numero delle per- ES sone a bordo. Sicché la deposizione di non offre garanzie sufficienti per costituire la ba- se di un'affermazione di colpa esclusiva di CP
Nemmeno la sentenza penale del Giudice di pace di AU di assoluzione di CP
, conducente della Fiat Punto, è dirimente perché – a parte la diversa prospettiva del
[...]
7 giudizio penale in funzione di un accertamento “oltre ogni ragionevole dubbio”, laddove in sede civile il dubbio conduce alla presunzione di pari colpa ex art. 2054 comma 2° c.c. – il giudicato penale non è opponibile ai in mancanza di prova che si siano costituiti o CP
siano stati posti in condizione di costituirsi parte civile (art. 652 c.p.p.).
Evanescenti sono le critiche formulate dall'appellante in relazione all'ATP e alla Parte_1
CTU.
L'accertamento tecnico preventivo non ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro ma soltanto di stimare i danni alle autovetture.
Nessuna nullità della CTU discende dal ritardo nella trasmissione della bozza e dall'omessa allegazione dei verbali delle operazioni peritali, tanto più che nessuno specifico pregiudizio lamenta di aver subito. Irrilevanti sono infine le deduzioni – non sfociate in alcu- Parte_1
na concreta censura alle valutazioni del CTU – in merito al mancato affiancamento di un al- tro tecnico e all'asserita (ma indimostrata) omessa lettura degli atti processuali.
Ininfluenti sono i rilievi sulla stima del danno alla Fiat Punto in mancanza di contestazione del diverso parametro adottato dal Tribunale (valore commerciale all'epoca del sinistro).
2 - L'appello incidentale di è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_4
perché si riduce all'affermazione che “i due veicoli si impattano nella corsia di pertinenza del sig. anche se lo stesso impegna la propria corsia ma non si trova sull'e- Controparte_4
stremo margine destro. È evidente che è l'autovettura condotta dall'appellante che invade la corsia di marcia del sig. che nulla poteva fare, tranne che scomparire dalla propria CP
corsia di marcia, per evitare il sinistro. Questa è la vera e unica ricostruzione dei fatti. Alla lu- ce della su esposta ricostruzione il Tribunale di Avellino ha applicato la presunzione sancita dall'art.2054 e ha dichiarato il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro. Dove- va nel caso di specie attribuire la completa responsabilità nella causazione del sinistro all'o- dierno appellante visto che il sig. aveva dimostrato che nulla poteva fare per evita- CP
re il sinistro”.
La succinta articolazione dell'appello incidentale, qui riportata per intero, ha carattere me- ramente assertivo e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata né spiega da quali risultanze istruttorie, in ipotesi trascurate o male interpretate dal primo giudice, si tragga la prova certa della descritta dinamica del sinistro e perciò della colpa esclusiva del conducente della Fiat Punto.
3 - La sentenza impugnata va perciò confermata. Spese del grado compensate tra Mo-
8 schiano e per reciproca soccombenza (rigetto dell'appello principale e appello in- CP
cidentale dichiarato inammissibile). e devono invece rifondere le spese Parte_1 CP
del grado a , assicuratrice di entrambi i veicoli, risultata vincitrice Controparte_1
avverso le domande di riforma della sentenza impugnata. Liquidazione in base al DM
55\2914 e successive modifiche, scaglione fino a € 26.000,00.
4 - Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di e , di un ulte- Parte_1 Controparte_4
riore importo pari a quanto da ciascuno dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e sull'appello incidentale di avverso Parte_1 Controparte_4
la sentenza del Tribunale di Avellino 2.04.2019 n. 610, così provvede:
a) rigetta l'appello di;
Parte_1
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale di;
Controparte_4
c) dichiara compensate le spese del grado fra e;
Parte_1 Controparte_4
d) condanna e alla refusione delle spese del Parte_1 Controparte_4
presente grado in favore di , liquidate in € 5.000,00 per compensi Controparte_1
ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di e , Parte_1 Controparte_4
di un ulteriore importo pari a quanto da ciascuno dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 24 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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