Articolo 7 della Legge 11 luglio 2002, n. 148
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 agosto 2002
Art. 7. 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477 , ed ai sensi dell' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , provvede all'istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della Convenzione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono altresi' determinati le modalita' ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' destinare alle attivita' del centro nazionale di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacita' professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.
Entrata in vigore il 9 agosto 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente