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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 660 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.NASO DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente lamenta il fatto che, negli anni scolastici in cui ha ricoperto il ruolo di DSGA in virtù degli incarichi di direzione conferiti dal ai sensi della normativa di settore, non ha Controparte_1 percepito, come, invece, avrebbe dovuto, né l'indennità per lo svolgimento di funzioni superiori né gli emolumenti per le posizioni economiche, secondo le disposizioni della normativa contrattuale di settore vigente, beneficiando di un compenso nettamente ridotto
L'amministrazione convenuta costituendosi ha documentalmente provato come in realtà la ricorrente abbia sempre percepito la reclamata indennità di funzioni superiori. Dal riepilogo elaborato dal MEF Ragioneria
Territoriale dello Stato di Varese si evince che a parte ricorrente è stata pagata l'indennità di mansioni superiori per tutti gli anni indicati (riepilogo a pagg.2 e 3 memoria)..
Neppure le somme richieste per la seconda posizione economica sono dovute poiché, come documentato da stato matricolare allegato in atti, parte ricorrente ha sottoscritto contratto a tempo indeterminato in data
01.09.2016. Tutte le procedure relative alla acquisizione della posizione economica hanno avuto luogo antecedentemente alla immissione in ruolo della ricorrente e cioè sino all'anno scolastico 2012/2013. Parte ricorrente pertanto non avrebbe mai potuto partecipare alle procedure formative dirette all'attribuzione della posizione economica odiernamente rivendicata in quanto non titolare di contratto a tempo indeterminato al momento dell'indizione delle relative procedure - come espressamente previsto tra i requisiti di partecipazione dall'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25.07.2008. Le circostanze allegate e documentate dal non sono state contestate in modo appropriato dalla CP_1 ricorrente che nella nota conclusiva si è limitata a richiedere l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso.
condanna parte ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi euro 1.5per compensi, oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 10.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 660 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.NASO DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente lamenta il fatto che, negli anni scolastici in cui ha ricoperto il ruolo di DSGA in virtù degli incarichi di direzione conferiti dal ai sensi della normativa di settore, non ha Controparte_1 percepito, come, invece, avrebbe dovuto, né l'indennità per lo svolgimento di funzioni superiori né gli emolumenti per le posizioni economiche, secondo le disposizioni della normativa contrattuale di settore vigente, beneficiando di un compenso nettamente ridotto
L'amministrazione convenuta costituendosi ha documentalmente provato come in realtà la ricorrente abbia sempre percepito la reclamata indennità di funzioni superiori. Dal riepilogo elaborato dal MEF Ragioneria
Territoriale dello Stato di Varese si evince che a parte ricorrente è stata pagata l'indennità di mansioni superiori per tutti gli anni indicati (riepilogo a pagg.2 e 3 memoria)..
Neppure le somme richieste per la seconda posizione economica sono dovute poiché, come documentato da stato matricolare allegato in atti, parte ricorrente ha sottoscritto contratto a tempo indeterminato in data
01.09.2016. Tutte le procedure relative alla acquisizione della posizione economica hanno avuto luogo antecedentemente alla immissione in ruolo della ricorrente e cioè sino all'anno scolastico 2012/2013. Parte ricorrente pertanto non avrebbe mai potuto partecipare alle procedure formative dirette all'attribuzione della posizione economica odiernamente rivendicata in quanto non titolare di contratto a tempo indeterminato al momento dell'indizione delle relative procedure - come espressamente previsto tra i requisiti di partecipazione dall'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25.07.2008. Le circostanze allegate e documentate dal non sono state contestate in modo appropriato dalla CP_1 ricorrente che nella nota conclusiva si è limitata a richiedere l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso.
condanna parte ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi euro 1.5per compensi, oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 10.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari