Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 05/05/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 114 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario IS RE, ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza del 17 aprile 2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32647 del registro di Segreteria promosso dal sig. R. A. (c.f. OMISSIS), nato a [...] e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Gazzola del Foro di Treviso (c.f.: [...]; pec: lucianogazzola@pec.ordineavvocatitreviso.it), elettivamente domiciliato presso lo studio del legale in FR TO (TV) – 31033, Corso XXIX Aprile, n. 13,
avverso
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Guadagnino (c.f.: [...]– PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023, rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.
LETTO il ricorso introduttivo;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nell’odierna udienza pubblica, tenutasi con l’assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, l’avv. Giulia Lugato, in sostituzione dell’avv. Luciano Gazzola, costituito per il ricorrente, e l’avv. Angelo Guadagnino per l’INPS.
Premesso in
FA
1. Con atto depositato in data 04.12.2025, il sig. R. A., dopo aver premesso di esser titolare, quale ex dipendente di Poste Italiane S.p.A., della pensione c.d. “quota 100” n. OMISSIS Cat. VTP - avendo anticipato la sua uscita dal lavoro prima del compimento dell’età pensionabile - deduceva che:
- in data 08.08.2025 l’INPS aveva comunicato di aver provveduto a ricalcolare il trattamento pensionistico allo stesso spettante per via della sua incumulabilità, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti negli anni 2024 e 2025;
- dalla violazione della predetta normativa, secondo quanto comunicato dall’INPS, sarebbero conseguiti sia l’obbligo di restituzione dell’importo lordo complessivo di euro 41.297,38, di cui euro 25.730,90 nell’anno 2024 ed euro 15.961,04 nell’anno 2025 (fino al 31.08.2025), con un conguaglio per ritenuta IRPEF di euro 394,56, sia la negazione del diritto a percepire la pensione quota 100 anche per i mesi successivi, da settembre 2025 a dicembre 2025, tredicesima compresa, con azzeramento dei relativi importi;
- la pretesa dell’Istituto era da ritenersi illegittima, trattandosi di redditi di esiguo ammontare erogati dall’Associazione sportiva dilettantistica OMISSIS, con sede in OMISSIS, affiliata al C.O.N.I., in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto l’incarico di “Tecnico Allenatore di pallavolo U13-14 femminile”, con il quale aveva assunto l’impegno di “rendere le proprie prestazioni tecnico-sportive di natura dilettantistica”, mediante partecipazione agli allenamenti, alle gare, tanto in casa che in trasferta, nonché alle ulteriori manifestazioni ufficiali dell’Associazione;
- trattandosi di compenso onnicomprensivo di 500,00 euro mensili per la stagione 2024/2025 (dal 29.10.2024 al 30.06.2025) previsto dall’art. 5 del contratto, in conformità all’art. 25 del d.lgs. n. 36/2021 che qualifica quali “redditi da lavoro sportivo” le somme in precedenza classificate dall’art. 67 del T.U.I.R. come “indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi”, lo stesso non poteva ritenersi incumulabile con la pensione “quota 100”, come evincibile anche dalla sua compatibilità con l’indennità di disoccupazione NASPI, evidenziandosi, altrimenti, la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra soggetti titolari della prestazione di disoccupazione e quelli titolari della pensione quota 100;
- i compensi sportivi fino a euro 15.000,00 annui, non concorrendo a formare il reddito imponibile ai fini fiscali, al pari di quanto previsto per le indennità e i rimborsi espressamente indicati dalla circolare dell’INPS n. 117 del 09.08.2019, non potevano ritenersi incompatibili con la pensione quota 100, tanto più che, nel caso di specie, sono inferiori ai 5.000,00 euro all’anno e, quindi, esenti da contribuzione e, comunque, di fatto parificabili ad un mero rimborso spese;
- risultava, comunque, anche evidente la sproporzione tra la sanzione irrogata dall’INPS e le somme percepite nell’anno 2024-2025 a titolo di compenso sportivo (euro 2.000,00 per il 2024 ed euro 2.500,00 per il 2025); ciò in violazione del dato normativo dell’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, il quale non prevede la decadenza dal trattamento pensionistico, così come chiarito dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso introduttivo.
2. In considerazione di quanto sopra, il ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di riliquidazione della pensione datato 08.08.2025 e del conseguente atto di accertamento delle somme indebitamente percepite datato 18.08.2025, deducendo, quanto al fumus, la chiara compatibilità tra l’irrisorio compenso sportivo percepito e la pensione di cui è titolare. In ordine al periculum, ravvisava un danno grave e irreparabile nell’avvio dell’esecuzione, da parte dell’INPS, dell’atto impugnato (dotato di efficacia esecutiva e avente ad oggetto la restituzione di una somma ingente) in quanto negativamente incidente sulla sua situazione personale, essendo già stato privato delle sostanze economiche necessarie al suo sostentamento. Nel merito, agiva per vedersi annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o revocare e/o dichiarare inefficace la comunicazione INPS di riliquidazione della pensione e, per l’effetto, accertare e dichiarare il suo diritto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, con conseguente condanna dell’Istituto al loro pagamento. Chiedeva altresì, in via subordinata, di ricalcolare il trattamento pensionistico per i mesi in cui si era verificata l’incumulabilità tra il compenso sportivo e la pensione (da novembre 2024 a giugno 2025), con conseguente riduzione della somma richiesta a conguaglio con la comunicazione di riliquidazione dell’08.08.2025 e con l’atto di accertamento dell’indebito datato 18.08.2025.
3. Con memoria di costituzione del 27.01.2026, l’INPS contestava la sussistenza dei presupposti cautelari, concludendo per il rigetto dell’istanza cautelare, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, oltre accessori.
4. Con memoria depositata in data 06.02.2026, il ricorrente insisteva per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
5. Con ordinanza n. 5/2026, questo Giudice accoglieva l’istanza cautelare, disponendo, per l’effetto, la sospensione dell’efficacia esecutiva della comunicazione di riliquidazione della pensione n. OMISSIS Cat. VPT, datata 8 agosto 2025, e del conseguente atto di accertamento delle somme indebitamente percepite datato 18 agosto 2025.
6. Con memoria del 24.03.2026, l’INPS contestava le avverse domande, chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, la legittimità dell’operato dell’Istituto, il quale aveva dato applicazione all’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, nella parte in cui prevede la non cumulabilità del trattamento “quota 100” con redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale contenuti entro il limite di euro 5.000,00, mentre il ricorrente aveva svolto dal 29.10.2024 al 30.06.2025 attività di collaborazione coordinata e continuativa con la società “OMISSIS” (qualifica 5.4.2.1.4.0 – Esercenti di attività sportive) e aveva percepito, nell’anno 2024, euro 2.000 di reddito lordo per lavoro sportivo dilettantistico, determinando l’indebito delle rate di pensione percepite dall’ 1.1.2024 al 31.8.2025. L’Istituto resistente evidenziava, infine, che, avendo accertato la mancanza di comunicazioni a UNILAV di attività lavorativa nel 2026, aveva provveduto alla ricostituzione della pensione e ripristinato il pagamento delle rate di pensione (sospeso da settembre 2025) a partire dalla mensilità di febbraio 2026.
7. All’odierna udienza pubblica, l’Avv. Lugato ha insistito nelle domande formulate e l’Avv. Guadagnino ha confermato la richiesta di loro rigetto. La causa, quindi, è passata in decisione.
Considerato in
TT
8. In via preliminare, osserva questo Giudice che – al di là della prospettazione della pretesa azionata in termini formalmente impugnatori – il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non è preordinato all’annullamento degli atti adottati dall’Amministrazione, sostanziandosi, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico dedotto in giudizio, nel cui ambito il giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva, estesa, quindi, a tutte le questioni inerenti all’“an” e al “quantum” della pensione (in termini, ex plurimis, Sez. III Centr. App., sent. n. 533/2023; Sez. TO, sentt. n. 21 e 32/2025).
Conseguentemente, nel caso di specie, può costituire oggetto di accertamento da parte di questo Giudice soltanto l’esistenza o meno del diritto dell’INPS di procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico del ricorrente, in applicazione dell’art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e, eventualmente, in quale misura, con conseguente valutazione circa la legittimità dell’attività recuperatoria eventualmente intrapresa.
9. Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto, non sussistendo – alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del citato d.l. n. 4/2019 e di un’attenta ricostruzione della disciplina che regola la tipologia di rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente dopo il pensionamento - i presupposti per una riliquidazione della pensione, con conseguente ripetizione dell’indebito, da parte dell’INPS, in ragione della percezione di un compenso sportivo contenuto entro il limite annuo di euro 5.000,00.
Il trattamento pensionistico goduto dal ricorrente, definito “pensione quota 100”, è, infatti, disciplinato dall’art. 14 del d.l. n. 4/2019, che consente, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Lo stesso articolo, al comma 3, sancisce l’incumulabilità fra i redditi da pensione e quelli da lavoro dipendente o autonomo a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con la sola eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
Ne consegue che il pensionato che gode del trattamento pensionistico “quota 100” non può percepire contemporaneamente la pensione e un reddito da lavoro, a meno che quest’ultimo non derivi da lavoro autonomo occasionale e non superi, nell’arco dell’intero anno, l’ammontare lordo di euro 5.000,00.
La Corte costituzionale si è già pronunciata in merito alla conformità a Costituzione della richiamata disposizione e, nell’escludere la fondatezza delle questioni sollevate con riferimento a fattispecie concernente il cumulo con redditi da lavoro dipendente di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità inferiori a 5.000,00 euro, ha chiarito che: “il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale”.
In considerazione di tale ratio, “il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente” (Corte cost. n. 234/2022) e ciò, pertanto, giustifica il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata “quota 100”, ai redditi da esso derivanti.
Applicando tali criteri interpretativi al lavoro sportivo dilettantistico è possibile giungere alla conclusione, già evidenziata da altra e condivisa giurisprudenza di questa Corte (Sez. Toscana n. 71/2025; Sez. TO n. 19/2025; Sez. Puglia n. 91/2026), secondo cui non può ritenersi - alla luce delle caratteristiche del rapporto lavorativo e considerata la necessità di tutela per ragioni sociali del peculiare sistema dello sport dilettantistico - che la conclusione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’associazione sportiva abbia determinato la reimmissione del pensionato nel mercato del lavoro nei termini in cui ciò viene presupposto dalla normativa dell’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019.
Come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. doc. 03 all. al ricorso), infatti, il contratto di lavoro stipulato dal sig. R. con l’associazione sportiva, avente ad oggetto “prestazioni tecnico-sportive di natura dilettantistica”, è regolato dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2021, a mente del quale: “Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici”.
In tali casi, come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione, in una fattispecie analoga a quella in esame, la prestazione sportiva dilettantistica offerta presuppone “lo svolgimento di un’attività di rilevo anche sociale che mal si presta, per la sua natura dilettantistica ed i suoi stessi connotati intrinseci, ad essere concepita come una stabile e soprattutto effettiva occupazione lavorativa”. Essa viene svolta, infatti, “secondo le stesse previsioni contrattuali, in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e con le modalità del lavoro autonomo, ma al contempo (e pur attraverso uno svolgimento prolungato della prestazione), senza quelle caratteristiche di organizzazione e di continuità che connotano il rapporto di lavoro autonomo non occasionale (questo invece rilevante ai fini di cui si discute, per espressa menzione normativa), in quanto invece collegata alla tempistica della stagione sportiva di riferimento (campionato provinciale Giovanissimi) ed in un settore, quello dello sport dilettantistico, che anche per la sua funzione sociale e per la specificità delle attività ad esso connesse, mal si presta ad essere rigidamente riportato al mercato del lavoro” (Sez. TO n. 19/2025).
Sono, pertanto, la stessa natura del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico e la sua disciplina ad escludere il verificarsi di quelle condizioni (reimmissione effettiva nel mercato del lavoro ed effetti sul sistema previdenziale) che legittimano, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata già espressa dalla Corte costituzionale, l’applicazione del divieto di cumulo di cui all’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019.
A tale tipologia di rapporto lavorativo deve necessariamente ricondursi anche il contratto concluso dal ricorrente con l’associazione sportiva, trattandosi di un incarico svolto senza alcun vincolo di subordinazione e con ampia autonomia, “sulla base del programma tecnico predisposto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 25, comma 1 e 28, comma 2, D.lgs. 36/2021”, per una durata collegata alle tempistiche della stagione agonistica (29.10.2024-30.06.2026) ed un compenso inferiore a 5.000,00 euro annui, per il quale è, tra l’altro, esclusa la contribuzione pensionistica ai sensi dell’art. 35, comma 8-bis del d.lgs. n. 36/2021, a mente del quale “l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico del ricorrente, seppur inquadrato nella forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non possiede i requisiti che, secondo l’interpretazione prospettata dalla Corte costituzionale, impongono l’applicazione del divieto di cumulo di cui all’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019, con la conseguenza che il corrispettivo dallo stesso percepito per le prestazioni rese a tale titolo, entro la soglia dei 5.000,00 euro annui lordi, può cumularsi con la pensione “quota 100”.
La domanda attorea deve, pertanto, essere accolta e, per l’effetto, va dichiarata la non ripetibilità dei ratei pensionistici percepiti dal ricorrente negli anni 2024 e 2025, specificati nella comunicazione di riliquidazione della pensione n. OMISSIS Cat. VPT, datata 8 agosto 2025, e del conseguente atto di accertamento delle somme indebitamente percepite su pensione datato 18 agosto 2025.
L’INPS è, quindi, tenuto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo e all’erogazione dei ratei pensionistici sospesi, con la corresponsione degli interessi legali sui singoli ratei dalla data di ciascuna trattenuta, oltre rivalutazione monetaria se superiore.
10. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare, stante la novità della questione trattata e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di diversi plessi non uniformi, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il TO, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.
IU TI
IS RE
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 05/05/2026 Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)
DI NO