Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 05/05/2026, n. 114
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Accolto
    Compatibilità del compenso sportivo con la pensione quota 100

    Il giudice ha ritenuto che il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, seppur in forma di collaborazione coordinata e continuativa, non possiede i requisiti che impongono l'applicazione del divieto di cumulo, in quanto svolto senza vincolo di subordinazione, con ampia autonomia, per una durata collegata alla stagione agonistica e con un compenso inferiore a 5.000 euro annui, escluso dalla contribuzione pensionistica. Pertanto, il compenso percepito entro tale soglia può cumularsi con la pensione quota 100.

  • Accolto
    Illegittimità del ricalcolo e della richiesta di indebito

    Poiché il compenso sportivo è stato ritenuto cumulabile con la pensione quota 100, la riliquidazione e la richiesta di indebito sono state dichiarate illegittime, comportando l'accoglimento della domanda principale e, di conseguenza, la non ripetibilità dei ratei pensionistici percepiti.

  • Accolto
    Fumus boni iuris e periculum in mora

    L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 5/2026, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati. Tale accoglimento è stato confermato dalla decisione nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 05/05/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto
    Numero : 114
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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