Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 09/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 24/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati:
Marco ON Presidente relatore Luigi GILI Consigliere Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 24468 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
- P.J., nata a omissis il omissis, codice fiscale omissis, residente in omissis, Corso omissis – p.
01 – nui. 4, in proprio e nella sua qualità di socia e amministratrice pro tempore della S. S.r.l. in liquidazione;
- S.G., nata a omissis il omissis,
codice fiscale omissis, residente in omissis, via
omissis – interno omissis, in proprio e nella sua qualità di socia e amministratrice pro tempore della S. S.r.l. in liquidazione;
- S. S.r.l. in liquidazione, codice fiscale e partita IVA omissis, con sede in omissis, Strada omissis e domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata omissis @legalmail.it, in persona del legale rappresentante.
Uditi alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente di Sezione Marco Pieroni e per il Pubblico il Sostituto Procuratore Generale Consigliere Marco Mormando, come da verbale.
Nessuno costituito in giudizio.
Esaminati gli atti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, ON S.p.A. (nel prosieguo, anche “ON”), in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del Codice di giustizia contabile, ha inviato alla Procura Regionale un dettagliato prospetto di 606 posizioni debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.
Con nota prot. nr. 0004045 del 9 luglio 2020, la Procura Regionale ha richiesto a ON, con riferimento ad ognuna di tali posizioni debitorie: 1) il decreto di concessione, il bando, la graduatoria e gli atti del procedimento di assegnazione; 2) il decreto di revoca, l’eventuale iscrizione a ruolo del credito vantato, l’affidamento al concessionario della riscossione del ruolo, la notifica del conseguente atto esecutivo ed ogni altro atto interruttivo della prescrizione posto in essere da ON o dal concessionario della riscossione, inclusi quelli di esecuzione, pignoramenti, pegni, iscrizioni ipotecarie; copia degli eventuali atti di impugnazione in via giurisdizionale del decreto di revoca qualora sia stato impugnato; 3) il carteggio intervenuto con l’azienda e tutti gli atti del procedimento di revoca; 4) la copia dei riversamenti a totale o parziale tacitazione dell’obbligo restitutorio a data odierna; 5) una dichiarazione di ON in ordine a quanto ad oggi vantato a titolo di restituzione; 6) il nominativo del funzionario responsabile del fascicolo sulla restituzione e di quello responsabile del fascicolo sulla concessione del finanziamento.
1.1. Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ON ha inviato la documentazione relativa alla concessione e alla revoca di un finanziamento pubblico fruito dalla S. S.r.l. nonché: a) la nota del 3 settembre 2020 di richiesta di pagamento e di messa in mora indirizzata alla S. S.r.l. e alle socie e amministratrici P. e S., b) la notifica degli atti afferenti al procedimento di revoca del finanziamento e c) altri documenti relativi alla gestione del credito da parte della banca cofinanziatrice.
1.2. Per disporre di un quadro aggiornato dello stato della società percettrice del finanziamento, la Procura ha acquisito dal Registro delle imprese, tramite l’applicativo Telemaco, il fascicolo storico della S. S.r.l., unitamente all’atto costitutivo, allo statuto societario e al verbale dell’assemblea dei soci del 24 settembre 2014 con cui, tra l’altro, è stata disposta la liquidazione della società.
2. Nel complesso, dalla richiamata documentazione acquisita dalla Procura, emerge che, con nota del 30 novembre 2009, ON comunicava alla S. S.r.l. la concessione di un finanziamento complessivo di euro 30.070,00 nell’ambito del programma degli interventi previsto dalla l.r. 9 maggio 1997, n. 21, di cui il 50% (ovvero euro 15.035,00) a carico di fondi regionali da erogare con tasso di interesse nullo (codice domanda 11295).
Per la restituzione di tale finanziamento era previsto un piano di ammortamento di 60 (sessanta) mesi con rate trimestrali.
2.1. Nel dettaglio, in data 21 aprile 2009, la S. S.r.l., in persona della socia e amministratrice P.J., aderendo ad apposito bando, presentava domanda di finanziamento a valere sulla citata l.r. n. 21 del 1997 in materia di sviluppo e qualificazione dell’artigianato, per un importo di euro 30.070,00 per la realizzazione di un programma da ultimare in 12 mesi i cui costi complessivi venivano indicati nel medesimo importo di euro 30.070,00, necessari per l’acquisto di macchinari, impianti tecnici e automezzi allestiti (per l’importo di euro 19.800,00), nonché per l’acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e programmi applicativi (per l’importo di euro 5.320,00) e l’acquisizione di servizi reali (per l’importo di euro 4.950,00).
Il finanziamento veniva richiesto per un miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti di un’azienda attiva nel settore dei trattamenti estetici per la persona e operante in Torino, Corso omissis n.
48.
2.2. Recepito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione e la delibera positiva della banca della società istante, ON, per la realizzazione di tale progetto imprenditoriale, il 30 novembre 2009 concedeva alla stessa un finanziamento pari complessivamente ad euro 30.070,00, di cui euro 15.035,00 a carico di fondi regionali.
Il finanziamento, assistito da una garanzia consortile, veniva erogato il 24 dicembre 2009 e il 24 dicembre 2010 scadeva il termine per la conclusione dell’investimento oggetto della relativa domanda, per cui entro i successivi trenta giorni (scadenza 23 gennaio 2011) la società avrebbe dovuto inviare a ON il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del programma di miglioramento aziendale.
2.3. Con nota del 3 settembre 2012, veniva inviata alla società una prima comunicazione con cui ON contestava la mancata presentazione della rendicontazione finale.
2.4. Il 24 settembre 2014 la società veniva posta in liquidazione e in seguito cancellata dall’albo delle imprese artigiane.
Nell’occasione veniva nominato un liquidatore unico nella persona di N.E. (ora deceduto), poi decaduto dall’incarico a decorrere dal 4 giugno 2017 a seguito di provvedimento del Giudice del registro delle imprese dell’11 dicembre 2018.
3. Considerate tali circostanze ed il perdurare della mancata rendicontazione in ordine all’impiego del finanziamento erogato, con nota del 12 ottobre 2017, ON comunicava alla società, l’avvio del procedimento di revoca totale del finanziamento per la parte ancora non restituita, integrandosi l’ipotesi di cui al punto 10, lettera c), del bando per cui è prevista la revoca totale del finanziamento nel caso in cui “l’intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo” con conseguente obbligo di “provvedere all’estinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data dell’erogazione”.
Con tale nota, in sintesi, veniva contestata alla società la mancata presentazione della rendicontazione relativa alle modalità di impiego delle risorse pubbliche percepite.
Tale comunicazione di avvio del procedimento veniva recapitata il 16 giugno 2018 al liquidatore tramite posta raccomandata.
4. Con nota del 26 luglio 2018, recapitata il 7 settembre 2018 sempre al liquidatore, nel prendere atto della mancata presentazione di controdeduzioni entro i termini dati con la comunicazione di avvio del procedimento, ON adottava il provvedimento di revoca del finanziamento, intimando la restituzione dell’agevolazione indebitamente fruita, maggiorata secondo quanto previsto dal punto 10 del bando, per un importo complessivo di euro 8.386,67, di cui euro 5.333,16 quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 3.053,51 quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente tra la data della valuta di erogazione (24 dicembre 2009) e la data dell’adozione del provvedimento di revoca (26 luglio 2018).
5. Non consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.
6. Con nota del 3 settembre 2020, ON inviava al liquidatore e alle socie già amministratrici una prima richiesta di pagamento per il medesimo importo di euro 8.386,67, con contestuale messa in mora ai sensi dell’art. 1219 cod. civ., che tuttavia non si riusciva a recapitare ai destinatari.
Per tale motivo, con nota del 4 marzo 2021, veniva nuovamente inviata la medesima richiesta di pagamento e messa in mora per la quale si formava la compiuta giacenza per la copia inviata alla Signora S.
In ordine allo stato del recupero del credito, con relazione allegata alla nota del 23 gennaio 2025, ON ha da ultimo rappresentato che:
- il beneficiario provvedeva a pagare fino al 16 giugno 2011 solo tre rate del piano di ammortamento per un importo complessivo di euro 2.255,25;
- il 26 settembre 2011 la banca cofinanziatrice procedeva alla revoca degli affidamenti e, nel mese di giugno dell’anno 2012, avviava una procedura monitoria nei confronti della società dinanzi al Tribunale di Biella che il 17 luglio 2012 emetteva decreto ingiuntivo a cui seguiva la notificazione dell’atto di precetto;
- nel mese di giugno dell’anno 2013, nelle more delle menzionate azioni esecutive, il legale della società proponeva alla banca cofinanziatrice un accordo di rientro dell’importo dovuto, che veniva approvato dall’istituto di credito ma disatteso dalla stessa società poi dichiarata decaduta da tale beneficio, come da comunicazione inviatale il 14 maggio 2014;
- il 18 novembre 2016 la banca escuteva la garanzia consortile che assisteva il finanziamento e il 2 maggio 2017 retrocedeva a ON l’importo di euro 7.446,59.
Con la medesima relazione, ON ha quindi confermato che il credito residuo vantato nei confronti della S. S.r.l. ammonta tuttora ad euro 8.386,67, di cui euro 5.333,16 quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 3.053,51 quali oneri di agevolazione.
Per tale credito, inoltre, la Regione Piemonte ha provveduto alla sua iscrizione a ruolo con affidamento del recupero al concessionario SORIS S.p.A.
7. Sulla base di quanto precede, secondo la Procura, sussiste un danno erariale derivante dalla condotta della S. S.r.l. e, in proprio, delle sue socie amministratrici pro tempore Signore P.J. e S.G.
per avere del tutto omesso di rendicontare a ON le modalità di impiego del finanziamento di euro 30.070,00 (di cui euro 15.035,00 a carico di fondi regionali) richiesto per realizzare un programma di miglioramento aziendale riguardante un’impresa artigianale attiva nel settore dei trattamenti estetici per la persona e operante in Torino, Corso omissis.
La società ha, comunque, omesso di restituire il finanziamento (per la parte ancora dovuta) e dei relativi oneri a seguito del provvedimento di revoca adottato da ON il 26 luglio 2018 dal momento che, ad oggi, le iniziative assunte dalla banca cofinanziatrice e da SORIS S.p.A. non hanno portato al recupero del credito di ON S.p.A.
8. Per i delineati profili di responsabilità, la Procura Regionale ha notificato alla S. S.r.l., nonché a P.J. e a S.G., in proprio e nella loro qualità di socie amministratrici pro tempore di tale società, un invito a fornire deduzioni, in seguito al quale gli invitati non hanno presentato deduzioni né hanno formulato richiesta di audizione personale ai sensi dell’art. 67, comma 2, del c.g.c.
Viene specificato che per la P. la menzionata notificazione è stata effettuata tramite forze di polizia essendosi la stessa resa irreperibile presso la propria residenza.
9. In conclusione, per le ragioni in fatto e in diritto evidenziate nella parte motivazionale dell’atto di citazione risultano permanere – secondo la valutazione dell’Ufficio inquirente – tutti i presupposti per l’esercizio nei confronti dei convenuti dell’azione pubblica di responsabilità patrimoniale a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave.
10. All’udienza del 28 gennaio 2026, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia dei convenuti, considerata la regolarità delle notificazioni.
Nel merito, ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.
11. Nessuno presente per i convenuti.
12. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, così come riportati in epigrafe, che non risultano costituiti nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.
2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta.
Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.
Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.
2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).
Come più volte ricordato da questa Sezione, “il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)” (cfr., ex multis, Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n. 97/2023).
Rispetto al caso di specie occorre poi ricordare come, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, sia consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità amministrativa si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sulla mancata realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, ovvero sullo “sviamento” delle risorse pubbliche quale effetto della propria condotta.
In altri termini, l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all’impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, ma anche a coloro che, in nome e per conto di essa, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’Amministrazione. Ne consegue che ne risponde non solo il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, ma anche coloro che abbiano violato la disciplina del relativo programma (Cass. Ord., 3 marzo 2010, n. 5019), distogliendo le risorse percepite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).
Nel caso di specie, appare dunque evidente l’instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati, non solo con riguardo alla società beneficiaria, ma anche delle convenute P. e S., sulle quali gravava l’obbligo di rendicontazione, quali socie e amministratrici munite dei relativi poteri.
2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile nelle proprie pronunce ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego di quest’ultimo.
La mancata rendicontazione di spese effettuate attraverso provvidenze pubbliche, infatti, oltre a infrangere le puntuali previsioni di settore in materia di finanziamenti regionali, contrasta con la consolidata giurisprudenza contabile che configura quale dannosa la suddetta condotta omissiva, in virtù del principio contabile generale della necessaria documentazione della spesa, a tutela dell’effettività delle prestazioni commissionate e remunerate.
Trattasi degli elementi in ragione dei quali ON S.p.A. ha proceduto alla revoca dei finanziamenti, poi non interamente restituiti (cfr. Sez. II App. n. 195/2023).
Del resto, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un’indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l’impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da ON per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.
Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che “il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, […] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre C465/10).
2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica dei convenuti che, non rispettando le disposizioni previste dal bando, hanno determinato il danno erariale conseguente all’indebita percezione e mancata restituzione del finanziamento.
2.4. Quanto all’elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare ovvero responsabile di un’impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si inscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).
Tanto premesso, nel caso all’esame, a giudizio di questo Collegio, l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.
In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., ex multis, di questa Sezione, sentt. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale.
Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l’RA (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n.128/2015).
2.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento per il quale è stata disposta la revoca totale con richiesta di restituzione di quanto erogato e non ancora restituito, per complessivi euro 8.386,67, di cui euro 5.333,16 quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 3.053,51 quali oneri di agevolazione, come da ultimo attestato da ON S.p.A.
2.6. Va precisato che, pur in considerazione della diretta operatività delle norme sostanziali introdotte dalla legge n. 1 del 2026 (art. 6), entrata in vigore lo scorso 22 gennaio 2026, devono escludersi riflessi di ordine giuridico ai fini del decidere, trattandosi, nella specie, di condotte dolose, per le quali va esclusa ogni riconsiderazione della fattispecie di danno contestata sotto il profilo dell’elemento soggettivo, della quantificazione del danno e dell’operare della nuova disciplina sul potere riduttivo (art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994, introdotto dall’art. 1 della legge n. 1 del 2026).
3. In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta dolosa causativa del danno contestato, per complessivi euro 8.386,67.
L’importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto di un’eventuale refusione in sede di esecuzione.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’RA dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, dichiara la contumacia dei convenuti e definitivamente pronunciando, condanna in solido:
- P.J., in proprio e nella sua qualità di socia e amministratrice pro tempore della S. S.r.l. in liquidazione;
- S.G., in proprio e nella sua qualità di socia e amministratrice pro tempore della S. S.r.l. in liquidazione;
- S. S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di ON S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, di complessivi euro 8.386,67 (ottomilatrecentoottantasei/67), oltre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al saldo.
Condanna in solido i medesimi convenuti, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’RA, liquidate in euro 902,22 (novecentodue/22).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
Marco ON Presidente estensore Luigi GILI Consigliere Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere Il Presidente estensore Marco ON
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 09/02/2026 Il Direttore della Segreteria
IN GL
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco ON
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 09/02/2026 Il Direttore della Segreteria
IN GL
F.to digitalmente
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