Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2025, proposto dalla sig.ra DA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Scarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vietri Sul Mare, non costituito in giudizio;
nei confronti
ZO TO, non costituito in giudizio;
Per l’accertamento e annullamento dell’intervenuto silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti prodotta ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 03.11.2025, protocollo n. 23117
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse formulata in udienza dal difensore di parte ricorrente ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha premesso di aver richiesto al Comune di Vietri sul Mare, con nota prot. n. 23117 del 3.11.2025, di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo edilizio inerente l’immobile confinante con il proprio intestato al sig. ZO TO, controinteressato.
1.1 A motivo dell’ostensione la richiedente ha posto ragioni correlate alla necessità di valutare la documentazione completa, anche ai fini di tutela, prospettando che talune opere assentite sarebbero state addirittura realizzate su parti comuni e delle quali la stessa sarebbe comproprietaria.
2. Sennonchè, a fronte del silenzio serbato dal Comune, l’istante si è rivolta al Tribunale introducendo l’odierno giudizio, nel quale hanno lamentato il diniego silente formatosi sull’istanza; il gravame risulta affidato a un unico motivo “ 1. Sulla giurisdizione e sul rito; 2. Sulla legittimazione e sull’interesse all’accesso; 3. Sull’illegittimità del silenzio-diniego; 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25, comma 3, l. 241/1990 e dell’art. 9, d.p.r. 184/2006. difetto assoluto di motivazione; Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. 241/90 e 9, d.p.r. 184/2006. 5.violazione dell’art. 3, l. 241/90 e difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo. Difetto di istruttoria; 6. Violazione degli art. 24 e 113 cost. violazione e falsa applicazione dell’art 22 l. 241/1990. Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale; 7. Violazione dell’art. 97 cost. violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell’azione amministrativa. eccesso di potere per illogicità manifesta ”.
3. Il Comune di Vietri sul Mare e il controinteressato, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
4. All’odierna udienza il difensore ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione della causa, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato improcedibile con compensazione delle spese.
5. A questo punto il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione resa in udienza e, tenuto conto che il processo amministrativo è un giudizio a impulso di parte, dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Del resto: “ Va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per il quale il ricorrente abbia dichiarato di non avere interesse alla decisione” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 27/08/2025, n. 15835) in quanto “ In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (Consiglio di Stato sez. II, 26/05/2025, n. 4575).
6. La mancata costituzione in giudizio del resistente Comune e del controinteressato esimono il Collegio dal decidere sul governo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto e dichiarato difetto d’interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
TO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO