Articolo 10 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 giugno 1990
Art. 10. 1. Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali di cui all' articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni e integrazioni, il termine indicato dall'ultimo periodo del primo comma dello stesso articolo 46 della citata legge n. 47 del 1985 , e successive modificazioni e integrazioni, e' in ogni caso prorogato al 31 dicembre 1990.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 46 della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
"Art. 46 (Benefici fiscali). - In deroga alle disposizioni di cui all' art. 41- ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , introdotto dall' art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
In deroga alle disposizioni di cui al citato art. 41- ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , per i fabbricati costruiti senza licenza in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtu' dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazoine della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonche' degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della concessione e dell'autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall' art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 .
In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente gia' pagate".
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(*) Termine gia' prorogato dall'art. 13 del citato D.L.
n. 534/1987 al 31 dicembre 1989 .
Entrata in vigore il 4 giugno 1990
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