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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/08/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2148/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
e Parte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, pec: Email_1 appellante contro
, (C.F. ), n.q. di già accomandatario della Controparte_2 C.F._1
e (C.F. ), n.q. di già Controparte_3 Controparte_4 C.F._2 accomandante della entrambi con il patrocinio dell'avv. FERINA Controparte_3
FEDERICO, pec: Email_2 appellati
Conclusioni: per gli appellanti
Voglia la Corte di Appello:
Pag. 1 di 10 - in integrale riforma dell'appellata sentenza n. 4533 del 17-10.2019 del Tribunale civile di
Palermo, accogliere la proposta opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della (o, meglio, della Parte_1
“ ”erroneamente ingiunta), revocare e dichiarare privo di effetti il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1866/2013 del Tribunale di Palermo, ritenendo e dichiarando che nessuna somma è dovuta dall' e, per essa, ai soci della predetta Controparte_5 società, quali successori ex lege della stessa, né a titolo di corrispettivo, né di risarcimento né di arricchimento ingiustificato;
- condannare l'opposta edi suoi successori alla restituzione delle somme già incamerate in forza del
D.I. n. 186672013 e della sentenza oggi appellata, nonché al pagamento di diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
Rejectis adversis
- Rigettare l'atto di appello notificato in data 12.11/10.12.2019 ai sigg.ri e CP_2 CP_4
e comunque, con ogni statuizione, rigettare ledomande ivi spiegate;
[...]
- Prendere atto che i comparenti, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., insistono in tutte le domande, eccezioni e difese subordinate rimaste assorbite in primo grado, e dunque accogliere, in via subordinata, le conclusioni già contenute della comparsa di risposta depositata in primo grado e di seguito trascritte:
“...omissis…
2) Ritenere e dichiarare integralmente infondate le pretese avversarie, per l'effetto rigettarle e confermare integralmente il decreto opposto, per i motivi di cui in narrativa;
3) Ritenere e dichiarare che il decreto opposto condanna l'Assessorato opponente al pagamento di interessi ex d.lgs. 231/2002, decorsi al 31 ottobre 2013, pari ad € 3.648,15 sulla fattura n.4/2012 dell'importo di € 54.450,00, ad € 3.034,66 sulla fattura n.2/2013 dell'importo di €
54.450,00 e ad € 4.984,54 sulla fattura n. 5/2012 dell'importo di € 84,700,00; per l'effetto, confermare nello specifico il decreto opposto e condannare l'Assessorato opponente al pagamento dei successivi interessi ex d.lgs. 231/2002 maturandi;
4) Nell'ipotesi di ritenuta inefficacia dei contratti per difetto di approvazione o registrazione, ritenere e dichiarare contrario a buona fede ex art. 1358 il comportamento omissivo dell'Assessorato opponente, nei termini e per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto
Pag. 2 di 10 pronunciare la risoluzione dei contratti stessi per fatto e colpa dell'opponente e condannarlo al risarcimento del danno pari ad € 193.600,00 oltre interessi legali fino al saldo;
5) In estremo subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di merito, ritenere e dichiarare che l' al Turismo è obbligato nei confronti della a Controparte_1 Controparte_3 corrispondere € 193.600,00 a titolo d'ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento oltre interessi legali fino al saldo;
6) Per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito articolata sub n.3, ritenere e dichiarare dovuti dall'Assessorato opponente interessi ex d.lgs. 231/2002, decorsi al 31 ottobre
2013, pari ad € 3.648,15 sulla fattura n.4/2012 dell'importo di € 54.450,00, ad € 3.034,66 sulla fattura n.2/2013 dell'importo di € 54.450,00 e ad € 4.984,54 sulla fattura n. 5/2012 dell'importo di
€ 84.700,00; per l'effetto, condannare l'Assessorato opponente al relativo pagamento compresi i successivi interessi ex d.lgs. 231/2002 maturandi;
7) Con vittoria di spese.”
Con vittoria di spese legali, oltre rimb. spese forf.rie 15%, IVA e CPA come per legge anche per il secondo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 4533/2019 pubblicata il 17.10.2019 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1866/2013 - rilasciato dal medesimo
Tribunale su richiesta della società per il pagamento di € 193.600,00 a Controparte_3 titolo di compensi contrattuali relativi a fornitura artistica – proposto dalla
[...]
e dall'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo. Parte_1
2. Con detta sentenza, il Tribunale di Palermo, inoltre, condannava l'Assessorato
Regionale del Turismo Sport e Spettacolo al pagamento, in favore della società opposta, degli interessi legali nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condannava le parti opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite.
3. Il Tribunale – dopo aver premesso che con il decreto ingiuntivo opposto, la società aveva richiesto il pagamento del corrispettivo per l'organizzazione nell'anno CP_3
2012 di due mostre d'arte moderna, l'una dedicata a e l'altra intitolata Persona_1
Pag. 3 di 10 “Gli ultimi , all'interno della manifestazione denominata “Circuito del mito” Parte_2
– motivava la decisione rilevando che:
- l'eccepita nullità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto eseguita direttamente nei confronti delle amministrazioni intimate, anziché all'Avvocatura dello
Stato, era stata sanata con la proposizione dell'opposizione;
- contrariamente a quanto dedotto dalle opponenti, considerata la natura artistica delle prestazioni oggetto di controversia — rientranti tra le opere dell'ingegno —
l'Amministrazione non era tenuta a indire una gara pubblica, potendo procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 57, comma 2, d.lgs. 163/2006;
- in virtù dell'art. 12 del Codice degli appalti pro tempore vigente era prevista una forma di approvazione tacita del dirigente per silenzio-assenso laddove non fosse intervenuta, come nel caso di specie, comunicazione contraria entro trenta giorni dalla ricezione del documento da parte dell'organo competente, di tal che non poteva dirsi mancante l'approvazione dirigenziale;
- in merito alla dedotta inesigibilità del corrispettivo ovvero dell'indennizzo per mancata registrazione del contratto, rilevava che la clausola in base alla quale la società non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa per le prestazioni medio tempore rese, in caso di mancata registrazione del contratto, pur validamente accettata, non trovava applicazione nel caso di specie. Infatti, sebbene l'Amministrazione non avesse richiesto il controllo della Corte dei conti sul singolo contratto, aveva tuttavia sottoposto a controllo il DDG 1221 del 31.05.2012 (registrato alla Corte di conti il 26.06.2012) con cui l'Assessorato regionale del Turismo decretava il finanziamento di tutte le manifestazioni collegate al “Circuito Mito 2012”. In ogni caso, la mancata registrazione era imputabile all'Amministrazione, che aveva omesso la trasmissione dei contratti alla Corte dei conti.
Di conseguenza, le somme contrattualmente pattuite risultavano esigibili;
- infine, quanto agli interessi, considerata la natura commerciale dei servizi resi, accoglieva la domanda proposta dalla opposta società condannando l'Assessorato opponente al pagamento degli interessi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002.
4. Avverso la menzionata sentenza, hanno proposto appello la Parte_1
e l chiedendo
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Pag. 4 di 10 5. Attesa la cancellazione della dal registro delle imprese, si sono Controparte_3 costituiti , già accomandatario della e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, già accomandante della medesima società, chiedendo il rigetto dell'appello e
[...]
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Sostituita ex art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 6.11.2024, le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Le odierne appellanti in via preliminare rilevano che la società è estinta CP_3
e, trattandosi di società di persone, l'obbligazione non si estingue, ma si trasferisce ai soci.
Sempre in via preliminare, eccepiscono il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e, per essa, della , sostenendo che unico Parte_1 Parte_1 soggetto legittimato passivamente rispetto alle pretese avversarie è l'Assessorato al
Turismo, parte contraente nel rapporto negoziale con la società opposta.
8. Con il primo motivo di appello, le Amministrazioni censurano la sentenza impugnata nella Parte in cui ha escluso la sussistenza dell'obbligo di esperire una gara pubblica, affermando che le prestazioni richieste avevano carattere di originalità e rientravano tra le opere dell'ingegno. Le appellanti rilevano che, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006, l'affidamento diretto per ragioni di natura artistica o tecnica costituisce un'eccezione e non può essere esteso a qualsiasi prestazione creativa.
Esse chiedono, quindi, che, per effetto della nullità del contratto, venga revocato il decreto ingiuntivo n. 1866/2013.
9. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto, infatti, considerare che l'affidamento diretto, quale eccezione al principio di concorrenza, richiede specifiche motivazioni e non può fondarsi su generiche affermazioni circa il carattere artistico della prestazione. Solo qualora il contratto possa essere affidato ad un operatore determinato per ragioni tecniche o artistiche, può derogarsi all'obbligo di gara. Era dunque onere della parte dimostrare l'effettiva unicità dell'operatore prescelto.
10. Nel caso di specie, la prestazione dedotta in contratto — relativa alla cura di una mostra retrospettiva — non risultava esclusiva, non essendo provata l'esistenza di un rapporto di esclusiva né la sussistenza di requisiti unici in capo alla Controparte_3
Pag. 5 di 10 11. Con il secondo motivo di appello, le Amministrazioni opponenti contestano che il
Tribunale abbia erroneamente ritenuto efficaci i contratti pur in assenza di alcune fasi essenziali del procedimento di evidenza pubblica.
12. In particolare, le stesse rilevano che non si era perfezionata l'approvazione dirigenziale e che non poteva ritenersi intervenuta per effetto del meccanismo di silenzio- assenso ex art. 12 del d.lgs. 163/2006, in quanto la richiesta non era mai stata formalmente sottoposta al dirigente per l'approvazione, essendo questo presupposto necessario per l'operatività del meccanismo di automatica efficacia e di approvazione implicita del contratto a seguito dello scadere del termine di approvazione.
13. Inoltre, le appellanti affermano che il decreto di finanziamento del “ Parte_3
2012” non possa considerarsi sostitutivo dell'approvazione dirigenziale dei singoli
[...] contratti, trattandosi di atti distinti e autonomi.
14. Di conseguenza, i contratti in questione, non essendo mai stati formalmente approvati, non sono divenuti efficaci né vincolanti per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 163/2006.
15. Con lo stesso motivo di appello, le Amministrazioni rilevano che anche la fase finale della procedura ad evidenza pubblica — la registrazione presso la Corte dei conti
— non risulta espletata, e che pertanto ciò determina l'inefficacia dei contratti.
16. Ad avviso delle amministrazioni appellanti la registrazione dell'atto di programmazione generale non può sostituire quella dei singoli contratti, essendo quest'ultima un adempimento essenziale di controllo contabile e di legalità. Non può, inoltre, farsi ricorso al meccanismo della fictio ex art. 1359 c.c., in ragione dell'imputabilità della mancata approvazione e registrazione del contratto all'Amministrazione, in quanto le norme che regolamentano la procedura ad evidenza pubblica sottintendono superiori interessi pubblici che risulterebbero in tal modo frustrati, e, inoltre, detta norma presuppone l'esistenza di un interesse contrario della parte all'avveramento della condizione, non ipotizzabile nel caso di specie.
17. Infine, le Amministrazioni appellanti contestano la fondatezza della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata dagli appellati, per il carattere manifestamente sproporzionato della pretesa e per il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il pregiudizio effettivamente subito.
18. Così riassunti i motivi di appello si osserva quanto segue.
Pag. 6 di 10 19. Occorre, preliminarmente, precisare che gli odierni appellati, e Controparte_2
, si sono costituiti prendendo atto del trasferimento dell'obbligazione Controparte_4 della società nei loro confronti. CP_3
20. Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva della “ Parte_1
”, si osserva che il decreto ingiuntivo era stato richiesto nei confronti
[...] della “Regione Siciliana – Assessorato regionale al Turismo e allo spettacolo”, e dunque nei confronti di un unico soggetto, l' , il quale, anche secondo la CP_1 prospettazione delle appellanti, è il legittimato passivo. Peraltro, anche il primo giudice, pur non essendosi esplicitamente pronunciato sull'eccezione ha condannato il solo al pagamento degli interessi. Ne consegue che la costituzione anche per la CP_1
Presidenza della è frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione. Pt_1
21. Ciò posto, con il primo motivo di appello, come accennato, l'amministrazione sostiene la nullità del contratto concluso con la posto che non si sarebbe CP_3 potuti ricorrere all'affidamento diretto, non essendo a ciò sufficiente la circostanza che il contratto avesse ad oggetto un servizio di tipo artistico, essendo piuttosto necessarie anche specifiche ed eccezionali ragioni di natura tecnica o artistica.
22. La doglianza non merita accoglimento.
23. Concordemente con quanto rilevato dal primo giudice, il servizio offerto dalla presenta sicuri caratteri di originalità e, pertanto, poteva essere oggetto di CP_3 affidamento diretto secondo quanto espressamente previsto dall'art. 57, comma 2, del D.
Lgs. 163/2006.
24. Invero, come ha anche evidenziato la difesa degli appellati, dai contratti conclusi dal funzionario delegato dell'amministrazione e la risulta che l'Assessore CP_3 aveva nominato un direttore artistico della manifestazione “il Circuito del mito” e ciò al fine di realizzare una serie di eventi e spettacoli “di elevato valore artistico” per favorire il turismo isolano. In tale contesto il predetto direttore artistico aveva ravvisato nelle due mostre proposte dalla con apposito progetto scientifico degli eventi in linea CP_3 con le finalità della manifestazione.
25. È dunque evidente che l'Assessorato ha riconosciuto “l'elevato valore artistico” delle due mostre, di tal che non sembra possano esservi dubbi sulla possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, così come consentito dall'art. 57, comma 2, D.Lgs.
163/2006.
Pag. 7 di 10 26. Con il secondo motivo di appello, articolato su due distinti profili,
l'amministrazione censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto si fosse formato il silenzio-assenso del Dirigente, nonché nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancata registrazione del contratto presso la Corte dei Conti.
27. Quanto al primo degli aspetti censurati, come già detto, il primo Giudice ha ritenuto che si fosse formato il silenzio-assenso previsto dall'art. 12 del citato D. Lgs.
163/2006 da parte del Dirigente.
28. Le considerazioni espresse dalla parte appellante non riescono a scalfire le conclusioni della sentenza in quanto non solo la normativa citata non è più in vigore, ma il termine dei 30 giorni non può che decorrere dalla conclusione del contratto, non potendo considerarsi quale dies a quo, come opinato dalle amministrazioni, la trasmissione del contratto al Dirigente, trattandosi di formalità del tutto interna agli uffici.
29. A ciò si aggiunga che i contratti sono stati firmati da un funzionario a ciò delegato dall'amministrazione, previa valutazione della congruità della proposta da parte del direttore artistico parimenti nominato dall'amministrazione e solo dopo l'approvazione del decreto di finanziamento da parte del Dirigente generale, e dunque quando l'intero programma “Circuito del Mito 2012” era stato definito e approvato.
30. Sotto altro profilo, la parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto superflua la registrazione del contratto presso la Corte dei Conti, nonostante avesse premesso che il contratto prevedesse la clausola che subordinava il pagamento alla registrazione dello stesso e fosse stata specificamente approvata.
31. Sul punto, il primo giudice ha rilevato, per un verso, che la registrazione del singolo contratto era superflua stante la registrazione del decreto di finanziamento dell'intera manifestazione e, per altro verso, che la clausola doveva considerarsi avverata, secondo la fictio iuris dell'art. 1359 c.c., posto che il contratto non era stato registrato poiché l'Assessorato aveva omesso di trasmetterlo alla Corte dei Conti e dunque l'omessa registrazione era imputabile all'amministrazione.
32. Sostiene l'amministrazione che, contrariamente a quanto rilevato in sentenza, anche il singolo contratto avrebbe dovuto essere registrato, non essendo a ciò sufficiente la registrazione del decreto di finanziamento e che non potrebbe applicarsi il meccanismo dell'art. 1359 c.c., trattandosi di una condicio iuris.
Pag. 8 di 10 33. Orbene, le censure appaiono in parte generiche, non essendo stato indicato il riferimento normativo in forza del quale i contratti, che si inserivano in una manifestazione di più ampio respiro il cui finanziamento era stato debitamente registrato, avrebbero dovuto essere comunque registrati;
e in parte non fondate posto che non si comprende perché non potrebbe operare il meccanismo di cui all'art. 1359 c.c. poiché
l'amministrazione ha agito iure privatorum, la clausola, pur espressamente approvata, conteneva una condizione mista, il cui avveramento, cioè, dipendeva in parte da uno dei contraenti (l'assessorato) e in parte da un terzo (la Corte dei Conti), di tal che la mancata sottoposizione alla registrazione per fatto imputabile all'amministrazione ha determinato l'avverarsi della condizione (cfr. Cass. 23713/23).
34. Le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere esente da censure la sentenza impugnata che ha affermato la debenza delle somme indicate nei contratti e ingiunte con il decreto oggetto di opposizione.
35. Per tale ragione l'ultimo motivo di appello, così come le domande riproposte dagli appellati, risultano assorbiti.
36. Conclusivamente, l'appello va respinto e la sentenza confermata.
37. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4533/2019 pronunciata dal Tribunale di
Palermo, pubblicata in data 17.10.2019, proposto dalla Parte_1
e dall' nei confronti di
[...] Controparte_1
n.q. di accomandatario della e di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, n.q. di accomandante della medesima società.
[...]
- Condanna la e l Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
5.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 23 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Pag. 9 di 10 Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2148/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
e Parte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, pec: Email_1 appellante contro
, (C.F. ), n.q. di già accomandatario della Controparte_2 C.F._1
e (C.F. ), n.q. di già Controparte_3 Controparte_4 C.F._2 accomandante della entrambi con il patrocinio dell'avv. FERINA Controparte_3
FEDERICO, pec: Email_2 appellati
Conclusioni: per gli appellanti
Voglia la Corte di Appello:
Pag. 1 di 10 - in integrale riforma dell'appellata sentenza n. 4533 del 17-10.2019 del Tribunale civile di
Palermo, accogliere la proposta opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della (o, meglio, della Parte_1
“ ”erroneamente ingiunta), revocare e dichiarare privo di effetti il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1866/2013 del Tribunale di Palermo, ritenendo e dichiarando che nessuna somma è dovuta dall' e, per essa, ai soci della predetta Controparte_5 società, quali successori ex lege della stessa, né a titolo di corrispettivo, né di risarcimento né di arricchimento ingiustificato;
- condannare l'opposta edi suoi successori alla restituzione delle somme già incamerate in forza del
D.I. n. 186672013 e della sentenza oggi appellata, nonché al pagamento di diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
Rejectis adversis
- Rigettare l'atto di appello notificato in data 12.11/10.12.2019 ai sigg.ri e CP_2 CP_4
e comunque, con ogni statuizione, rigettare ledomande ivi spiegate;
[...]
- Prendere atto che i comparenti, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., insistono in tutte le domande, eccezioni e difese subordinate rimaste assorbite in primo grado, e dunque accogliere, in via subordinata, le conclusioni già contenute della comparsa di risposta depositata in primo grado e di seguito trascritte:
“...omissis…
2) Ritenere e dichiarare integralmente infondate le pretese avversarie, per l'effetto rigettarle e confermare integralmente il decreto opposto, per i motivi di cui in narrativa;
3) Ritenere e dichiarare che il decreto opposto condanna l'Assessorato opponente al pagamento di interessi ex d.lgs. 231/2002, decorsi al 31 ottobre 2013, pari ad € 3.648,15 sulla fattura n.4/2012 dell'importo di € 54.450,00, ad € 3.034,66 sulla fattura n.2/2013 dell'importo di €
54.450,00 e ad € 4.984,54 sulla fattura n. 5/2012 dell'importo di € 84,700,00; per l'effetto, confermare nello specifico il decreto opposto e condannare l'Assessorato opponente al pagamento dei successivi interessi ex d.lgs. 231/2002 maturandi;
4) Nell'ipotesi di ritenuta inefficacia dei contratti per difetto di approvazione o registrazione, ritenere e dichiarare contrario a buona fede ex art. 1358 il comportamento omissivo dell'Assessorato opponente, nei termini e per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto
Pag. 2 di 10 pronunciare la risoluzione dei contratti stessi per fatto e colpa dell'opponente e condannarlo al risarcimento del danno pari ad € 193.600,00 oltre interessi legali fino al saldo;
5) In estremo subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di merito, ritenere e dichiarare che l' al Turismo è obbligato nei confronti della a Controparte_1 Controparte_3 corrispondere € 193.600,00 a titolo d'ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento oltre interessi legali fino al saldo;
6) Per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito articolata sub n.3, ritenere e dichiarare dovuti dall'Assessorato opponente interessi ex d.lgs. 231/2002, decorsi al 31 ottobre
2013, pari ad € 3.648,15 sulla fattura n.4/2012 dell'importo di € 54.450,00, ad € 3.034,66 sulla fattura n.2/2013 dell'importo di € 54.450,00 e ad € 4.984,54 sulla fattura n. 5/2012 dell'importo di
€ 84.700,00; per l'effetto, condannare l'Assessorato opponente al relativo pagamento compresi i successivi interessi ex d.lgs. 231/2002 maturandi;
7) Con vittoria di spese.”
Con vittoria di spese legali, oltre rimb. spese forf.rie 15%, IVA e CPA come per legge anche per il secondo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 4533/2019 pubblicata il 17.10.2019 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1866/2013 - rilasciato dal medesimo
Tribunale su richiesta della società per il pagamento di € 193.600,00 a Controparte_3 titolo di compensi contrattuali relativi a fornitura artistica – proposto dalla
[...]
e dall'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo. Parte_1
2. Con detta sentenza, il Tribunale di Palermo, inoltre, condannava l'Assessorato
Regionale del Turismo Sport e Spettacolo al pagamento, in favore della società opposta, degli interessi legali nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condannava le parti opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite.
3. Il Tribunale – dopo aver premesso che con il decreto ingiuntivo opposto, la società aveva richiesto il pagamento del corrispettivo per l'organizzazione nell'anno CP_3
2012 di due mostre d'arte moderna, l'una dedicata a e l'altra intitolata Persona_1
Pag. 3 di 10 “Gli ultimi , all'interno della manifestazione denominata “Circuito del mito” Parte_2
– motivava la decisione rilevando che:
- l'eccepita nullità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto eseguita direttamente nei confronti delle amministrazioni intimate, anziché all'Avvocatura dello
Stato, era stata sanata con la proposizione dell'opposizione;
- contrariamente a quanto dedotto dalle opponenti, considerata la natura artistica delle prestazioni oggetto di controversia — rientranti tra le opere dell'ingegno —
l'Amministrazione non era tenuta a indire una gara pubblica, potendo procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 57, comma 2, d.lgs. 163/2006;
- in virtù dell'art. 12 del Codice degli appalti pro tempore vigente era prevista una forma di approvazione tacita del dirigente per silenzio-assenso laddove non fosse intervenuta, come nel caso di specie, comunicazione contraria entro trenta giorni dalla ricezione del documento da parte dell'organo competente, di tal che non poteva dirsi mancante l'approvazione dirigenziale;
- in merito alla dedotta inesigibilità del corrispettivo ovvero dell'indennizzo per mancata registrazione del contratto, rilevava che la clausola in base alla quale la società non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa per le prestazioni medio tempore rese, in caso di mancata registrazione del contratto, pur validamente accettata, non trovava applicazione nel caso di specie. Infatti, sebbene l'Amministrazione non avesse richiesto il controllo della Corte dei conti sul singolo contratto, aveva tuttavia sottoposto a controllo il DDG 1221 del 31.05.2012 (registrato alla Corte di conti il 26.06.2012) con cui l'Assessorato regionale del Turismo decretava il finanziamento di tutte le manifestazioni collegate al “Circuito Mito 2012”. In ogni caso, la mancata registrazione era imputabile all'Amministrazione, che aveva omesso la trasmissione dei contratti alla Corte dei conti.
Di conseguenza, le somme contrattualmente pattuite risultavano esigibili;
- infine, quanto agli interessi, considerata la natura commerciale dei servizi resi, accoglieva la domanda proposta dalla opposta società condannando l'Assessorato opponente al pagamento degli interessi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002.
4. Avverso la menzionata sentenza, hanno proposto appello la Parte_1
e l chiedendo
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Pag. 4 di 10 5. Attesa la cancellazione della dal registro delle imprese, si sono Controparte_3 costituiti , già accomandatario della e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, già accomandante della medesima società, chiedendo il rigetto dell'appello e
[...]
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Sostituita ex art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 6.11.2024, le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Le odierne appellanti in via preliminare rilevano che la società è estinta CP_3
e, trattandosi di società di persone, l'obbligazione non si estingue, ma si trasferisce ai soci.
Sempre in via preliminare, eccepiscono il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e, per essa, della , sostenendo che unico Parte_1 Parte_1 soggetto legittimato passivamente rispetto alle pretese avversarie è l'Assessorato al
Turismo, parte contraente nel rapporto negoziale con la società opposta.
8. Con il primo motivo di appello, le Amministrazioni censurano la sentenza impugnata nella Parte in cui ha escluso la sussistenza dell'obbligo di esperire una gara pubblica, affermando che le prestazioni richieste avevano carattere di originalità e rientravano tra le opere dell'ingegno. Le appellanti rilevano che, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006, l'affidamento diretto per ragioni di natura artistica o tecnica costituisce un'eccezione e non può essere esteso a qualsiasi prestazione creativa.
Esse chiedono, quindi, che, per effetto della nullità del contratto, venga revocato il decreto ingiuntivo n. 1866/2013.
9. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto, infatti, considerare che l'affidamento diretto, quale eccezione al principio di concorrenza, richiede specifiche motivazioni e non può fondarsi su generiche affermazioni circa il carattere artistico della prestazione. Solo qualora il contratto possa essere affidato ad un operatore determinato per ragioni tecniche o artistiche, può derogarsi all'obbligo di gara. Era dunque onere della parte dimostrare l'effettiva unicità dell'operatore prescelto.
10. Nel caso di specie, la prestazione dedotta in contratto — relativa alla cura di una mostra retrospettiva — non risultava esclusiva, non essendo provata l'esistenza di un rapporto di esclusiva né la sussistenza di requisiti unici in capo alla Controparte_3
Pag. 5 di 10 11. Con il secondo motivo di appello, le Amministrazioni opponenti contestano che il
Tribunale abbia erroneamente ritenuto efficaci i contratti pur in assenza di alcune fasi essenziali del procedimento di evidenza pubblica.
12. In particolare, le stesse rilevano che non si era perfezionata l'approvazione dirigenziale e che non poteva ritenersi intervenuta per effetto del meccanismo di silenzio- assenso ex art. 12 del d.lgs. 163/2006, in quanto la richiesta non era mai stata formalmente sottoposta al dirigente per l'approvazione, essendo questo presupposto necessario per l'operatività del meccanismo di automatica efficacia e di approvazione implicita del contratto a seguito dello scadere del termine di approvazione.
13. Inoltre, le appellanti affermano che il decreto di finanziamento del “ Parte_3
2012” non possa considerarsi sostitutivo dell'approvazione dirigenziale dei singoli
[...] contratti, trattandosi di atti distinti e autonomi.
14. Di conseguenza, i contratti in questione, non essendo mai stati formalmente approvati, non sono divenuti efficaci né vincolanti per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 163/2006.
15. Con lo stesso motivo di appello, le Amministrazioni rilevano che anche la fase finale della procedura ad evidenza pubblica — la registrazione presso la Corte dei conti
— non risulta espletata, e che pertanto ciò determina l'inefficacia dei contratti.
16. Ad avviso delle amministrazioni appellanti la registrazione dell'atto di programmazione generale non può sostituire quella dei singoli contratti, essendo quest'ultima un adempimento essenziale di controllo contabile e di legalità. Non può, inoltre, farsi ricorso al meccanismo della fictio ex art. 1359 c.c., in ragione dell'imputabilità della mancata approvazione e registrazione del contratto all'Amministrazione, in quanto le norme che regolamentano la procedura ad evidenza pubblica sottintendono superiori interessi pubblici che risulterebbero in tal modo frustrati, e, inoltre, detta norma presuppone l'esistenza di un interesse contrario della parte all'avveramento della condizione, non ipotizzabile nel caso di specie.
17. Infine, le Amministrazioni appellanti contestano la fondatezza della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata dagli appellati, per il carattere manifestamente sproporzionato della pretesa e per il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il pregiudizio effettivamente subito.
18. Così riassunti i motivi di appello si osserva quanto segue.
Pag. 6 di 10 19. Occorre, preliminarmente, precisare che gli odierni appellati, e Controparte_2
, si sono costituiti prendendo atto del trasferimento dell'obbligazione Controparte_4 della società nei loro confronti. CP_3
20. Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva della “ Parte_1
”, si osserva che il decreto ingiuntivo era stato richiesto nei confronti
[...] della “Regione Siciliana – Assessorato regionale al Turismo e allo spettacolo”, e dunque nei confronti di un unico soggetto, l' , il quale, anche secondo la CP_1 prospettazione delle appellanti, è il legittimato passivo. Peraltro, anche il primo giudice, pur non essendosi esplicitamente pronunciato sull'eccezione ha condannato il solo al pagamento degli interessi. Ne consegue che la costituzione anche per la CP_1
Presidenza della è frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione. Pt_1
21. Ciò posto, con il primo motivo di appello, come accennato, l'amministrazione sostiene la nullità del contratto concluso con la posto che non si sarebbe CP_3 potuti ricorrere all'affidamento diretto, non essendo a ciò sufficiente la circostanza che il contratto avesse ad oggetto un servizio di tipo artistico, essendo piuttosto necessarie anche specifiche ed eccezionali ragioni di natura tecnica o artistica.
22. La doglianza non merita accoglimento.
23. Concordemente con quanto rilevato dal primo giudice, il servizio offerto dalla presenta sicuri caratteri di originalità e, pertanto, poteva essere oggetto di CP_3 affidamento diretto secondo quanto espressamente previsto dall'art. 57, comma 2, del D.
Lgs. 163/2006.
24. Invero, come ha anche evidenziato la difesa degli appellati, dai contratti conclusi dal funzionario delegato dell'amministrazione e la risulta che l'Assessore CP_3 aveva nominato un direttore artistico della manifestazione “il Circuito del mito” e ciò al fine di realizzare una serie di eventi e spettacoli “di elevato valore artistico” per favorire il turismo isolano. In tale contesto il predetto direttore artistico aveva ravvisato nelle due mostre proposte dalla con apposito progetto scientifico degli eventi in linea CP_3 con le finalità della manifestazione.
25. È dunque evidente che l'Assessorato ha riconosciuto “l'elevato valore artistico” delle due mostre, di tal che non sembra possano esservi dubbi sulla possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, così come consentito dall'art. 57, comma 2, D.Lgs.
163/2006.
Pag. 7 di 10 26. Con il secondo motivo di appello, articolato su due distinti profili,
l'amministrazione censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto si fosse formato il silenzio-assenso del Dirigente, nonché nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancata registrazione del contratto presso la Corte dei Conti.
27. Quanto al primo degli aspetti censurati, come già detto, il primo Giudice ha ritenuto che si fosse formato il silenzio-assenso previsto dall'art. 12 del citato D. Lgs.
163/2006 da parte del Dirigente.
28. Le considerazioni espresse dalla parte appellante non riescono a scalfire le conclusioni della sentenza in quanto non solo la normativa citata non è più in vigore, ma il termine dei 30 giorni non può che decorrere dalla conclusione del contratto, non potendo considerarsi quale dies a quo, come opinato dalle amministrazioni, la trasmissione del contratto al Dirigente, trattandosi di formalità del tutto interna agli uffici.
29. A ciò si aggiunga che i contratti sono stati firmati da un funzionario a ciò delegato dall'amministrazione, previa valutazione della congruità della proposta da parte del direttore artistico parimenti nominato dall'amministrazione e solo dopo l'approvazione del decreto di finanziamento da parte del Dirigente generale, e dunque quando l'intero programma “Circuito del Mito 2012” era stato definito e approvato.
30. Sotto altro profilo, la parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto superflua la registrazione del contratto presso la Corte dei Conti, nonostante avesse premesso che il contratto prevedesse la clausola che subordinava il pagamento alla registrazione dello stesso e fosse stata specificamente approvata.
31. Sul punto, il primo giudice ha rilevato, per un verso, che la registrazione del singolo contratto era superflua stante la registrazione del decreto di finanziamento dell'intera manifestazione e, per altro verso, che la clausola doveva considerarsi avverata, secondo la fictio iuris dell'art. 1359 c.c., posto che il contratto non era stato registrato poiché l'Assessorato aveva omesso di trasmetterlo alla Corte dei Conti e dunque l'omessa registrazione era imputabile all'amministrazione.
32. Sostiene l'amministrazione che, contrariamente a quanto rilevato in sentenza, anche il singolo contratto avrebbe dovuto essere registrato, non essendo a ciò sufficiente la registrazione del decreto di finanziamento e che non potrebbe applicarsi il meccanismo dell'art. 1359 c.c., trattandosi di una condicio iuris.
Pag. 8 di 10 33. Orbene, le censure appaiono in parte generiche, non essendo stato indicato il riferimento normativo in forza del quale i contratti, che si inserivano in una manifestazione di più ampio respiro il cui finanziamento era stato debitamente registrato, avrebbero dovuto essere comunque registrati;
e in parte non fondate posto che non si comprende perché non potrebbe operare il meccanismo di cui all'art. 1359 c.c. poiché
l'amministrazione ha agito iure privatorum, la clausola, pur espressamente approvata, conteneva una condizione mista, il cui avveramento, cioè, dipendeva in parte da uno dei contraenti (l'assessorato) e in parte da un terzo (la Corte dei Conti), di tal che la mancata sottoposizione alla registrazione per fatto imputabile all'amministrazione ha determinato l'avverarsi della condizione (cfr. Cass. 23713/23).
34. Le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere esente da censure la sentenza impugnata che ha affermato la debenza delle somme indicate nei contratti e ingiunte con il decreto oggetto di opposizione.
35. Per tale ragione l'ultimo motivo di appello, così come le domande riproposte dagli appellati, risultano assorbiti.
36. Conclusivamente, l'appello va respinto e la sentenza confermata.
37. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4533/2019 pronunciata dal Tribunale di
Palermo, pubblicata in data 17.10.2019, proposto dalla Parte_1
e dall' nei confronti di
[...] Controparte_1
n.q. di accomandatario della e di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, n.q. di accomandante della medesima società.
[...]
- Condanna la e l Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
5.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 23 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Pag. 9 di 10 Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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