Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15020/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15020/2019 promossa da:
(C.F./P.I. in persona Parte_1 CodiceFiscale_1
del suo omonimo titolare , con il patrocinio degli avv.ti Giorgio Parte_1
Capitanio e Omar Panza del foro di Bergamo;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore leg. rap. p.t., con il patrocinio dell'avv. e dom. Matteo Bonini del foro di Brescia;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice opponente come da foglio di p.c. del 30.10.2024:
“In via di merito: dichiarare inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n. 4374/19 ING.
e n. 12514/19 R.G. emesso dal Tribunale di Brescia il 3 Settembre 2019 contro l in persona del suo omonimo titolare e legale Parte_1
rappresentante e a favore della , (già Parte_1 Controparte_2 [...]
. CP_3
pagina 1 di 11
in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante di cui
[...] Parte_1
alle causali indicate nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 14 Ottobre
2019, e per l'effetto condannare (già a Controparte_1 Controparte_3
pagare a titolo di risarcimento dei danni la complessiva somma di Euro 196.050,00, o quella minore o maggior somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso: spese processuali rifuse.
In via istruttoria:
A) ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni, con i testi ivi indicati, dedotti con la memoria istruttoria del 8 Giugno 2020 ex art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c.:
1) Vero che tra l' e esistevano accordi commerciali che Parte_1 Controparte_3 prevedevano, come documentato dalla lettera PEC della convenuta opposta del 24 Luglio 2019, il pagamento delle fatture a 150 giorni fine mese data fattura? (si rammostri al teste il doc. 2 di parte opponente)
2) Vero che, alla data di deposito del ricorso per ingiunzione del 2 Settembre 2019 e ancora alla data della pronuncia del decreto ingiuntivo opposto del 3 Settembre 2019, le fatture n.ro 68 del 30 Aprile
2019, n.ro 85 del 30 Maggio 2019, n.ro 107 del 27 Giugno 2019 e n.ro 133 del 31 Luglio 2019 della
[...] dovevano ancora scadere e che conseguentemente la pretesa somma di Euro CP_3
312.332,53, è stata illegittimamente e anticipatamente richiesta dalla ? Controparte_3
3) Vero che ha sospeso dalla fine del mese di Luglio 2019 le forniture dei mangimi e Controparte_3 degli alimenti destinati alle vacche da latte in forza di asseriti crediti di cui alle fatture indicate nel capitolo di prova n. 2) che dovevano ancora scadere ?
4) Vero che l'azienda Agricola prima dell'interruzione della fornitura dei mangimi e degli Parte_1 alimenti destinati alle vacche da latte da parte della ha prodotto da Gennaio 2019 a Controparte_3
Luglio 2019 mediamente 308.881 litri di latte al mese, ovvero circa 10.290 litri di latte al giorno ? (si rammostri al teste il doc. 9 di parte opponente)
5) Vero che l dal Gennaio 2019 a Luglio 2019 ha ceduto a terzi il proprio Parte_1 latte per complessivi Euro 0,45 al litro (importo questo comprensivo del premio qualità)? (si rammostri al teste il doc. 10 e 11 di parte opponente)
6) Vero che l dopo l'improvvisa interruzione della fornitura dei mangimi e Parte_1 degli alimenti destinati alle vacche da latte da parte della nei mesi di Agosto e di Controparte_3
pagina 2 di 11 Settembre 2019 (n.ro 60 giorni circa) ha avuto una minor produzione di latte pari ad almeno 2.000 litri di latte al giorno ? (si rammostri al teste il doc. 9 di parte opponente)
7) Vero che l nei mesi di Agosto 2019 e Settembre 2019 a causa della Parte_1 minor produzione di latte ha avuto una perdita d'incasso pari almeno ad Euro 900,00, al giorno (Euro
0,45 x 2.000 litri al giorno) ed ha conseguentemente avuto una perdita d'incasso nei mesi di Agosto
2019 e Settembre 2019 per complessivi Euro 54.000,00 (Euro 900,00 x 60 giorni) ?
8) Vero che l , in persona del suo titolare e legale rappresentante, in data Parte_1
29 Maggio 2019 ha rinvenuto del materiale ferroso all'interno dei mangimi lotto F 9052908 forniti nel mese di Maggio 2019 dalla ? (si rammostri al teste il doc. n.8 di parte opponente) Controparte_3
9) Vero che in data 29 Maggio 2019 l , in persona del suo titolare e legale Parte_1 rappresentante, alla presenza del sig. Agricom International s.r.l. di Pognano (BG), del Persona_1 sig. e del sig. ha prelevato un campione dei mangimi di cui al lotto Per_2 Persona_3
F9052908 forniti nel mese di Maggio 2019 dalla posti all'interno del silos individuando Controparte_3 residui di materiale ferroso?
10) Vero che in data 30 Maggio 2019 i veterinari dott. e Persona_4 Controparte_4 [...]
hanno verificato presso l Controparte_5 Parte_1
i mangimi di cui al lotto F9052908 posti all'interno del silos individuando residui di materiale
[...] ferroso?
11) Vero che un campione di mangimi di cui al lotto F9052908 prelevato il 29 Maggio 2019 è stato trattenuto dall' mentre altri due campioni sono stati trattenuti dal legale Parte_1 rappresentante di Agricom International s.r.l. di Pognano (BG), il sig. ? Persona_1
12) Vero che alcune vacche da latte dell'Azienda già dai primi giorni del mese di Parte_1
Giugno 2019 a causa dell'ingerimento di sostanze ferrose contenute nei mangimi hanno iniziato ad avere gravi problemi di salute? Con 13) Vero che in data 3 Giugno 2019 il veterinario dott. di Persona_4 Controparte_5
in ha visitato due vacche dell' che avevano
[...] Controparte_5 Parte_1 problemi di salute a seguito dell'ingerimento di sostanze ferrose contenute nei mangimi, acconsentendo, come da verbale dal medesimo redatto, al loro macello? (si rammostri al teste il doc. n.
7 di parte opponente)
14) Vero che in data 3 Giugno 2019 n.ro 3 vacche da latte sono state inviate al macello e che sempre il
3 Giugno 2019 il veterinario dott. ha richiesto al veterinario del macello una verifica della Persona_5 presenza di corpi estranei in tali bestie? (si rammostri al teste il doc. n. 7 di parte opponente)
15) Vero che in data 7 Giugno 2019 n.ro 1 vacca da latte è stata inviata al macello e che sempre il 7
Giugno 2019 il veterinario dott. ha richiesto al veterinario del macello una verifica della Persona_5 presenza di corpi estranei in tale bestia? (si rammostri al teste il doc. n. 7 di parte opponente)
pagina 3 di 11 16) Vero che in data 1 Agosto 2019 n.ro 3 vacche da latte sono state inviate al macello e che sempre il
1 Agosto 2019 il veterinario dott. ha richiesto al veterinario del macello una verifica della Persona_5 presenza di corpi estranei in tali bestie? (si rammostri al teste il doc. n. 7 di parte opponente)
17) Vero che i materiali ferrosi contenuti nei mangimi di cui al lotto F9052908 sono stati ingeriti dalla vacche dell' e 12 (dodici) di esse sono purtroppo decedute come accertato Parte_1 con il verbale del 8 Giugno 2019 dal dott. ? (si rammostri al teste il doc. 7) Persona_6
18) Vero che ciascuna vacca deceduta a causa del materiale ferroso ingerito di cui al lotto F9052908 venduto dalla valeva sul mercato almeno Euro 2.800,00, (si rammostri al teste il doc. Controparte_3
n. 6 di parte opponente?
19) Vero che le dodici vacche decedute a causa del materiale ferroso ingerito di cui al lotto F9052908
venduto dalla avrebbero da vive prodotto nel corso della loro vita produttiva almeno Controparte_3
240.000 litri di latte?
20) Vero che la quantità di latte pari almeno a 240.000 litri che avrebbero in vita prodotto le dodici vacche decedute a causa del materiale ferroso avrebbe permesso d'incassare all' Parte_1
circa 108.000,00, Euro?
[...]
Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova i signori:
- esidente a Martinengo, via Cortenuova n.8/A Per_2
- residente a [...] Persona_3
- veterinario dott. con domicilio in Torre AV (BG), via Portici n. 22, Persona_5
Si indicano inoltre sui capitoli di prova n.8), n. 9), n.10) n. 11), n.12), n.13), n.14) n.15) n.16), n.17), n.
18), n. 19 e n.20) i signori: - veterinario dott. presso Persona_6 CP_5 [...]
in , via Mazzini n. 13; - veterinario dott. presso CP_5 Controparte_5 Persona_4 [...]
in , via Mazzini n. 13; - veterinario dott. CP_5 Controparte_5 Controparte_5 [...]
presso in , via Mazzini n. 13. CP_4 CP_5 Controparte_5 Controparte_5
B) autorizzare il deposito materiale presso la cancelleria del Tribunale di Brescia del campione n. 570
del 29 Maggio 2019 contenente il mangime venduto dalla lotto F9052908, di cui è Controparte_3 stata depositata la fotografia del suo frontespizio con il doc. n.ro 8) allegata alla memoria istruttoria del
8 Giugno 2020 ex art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c.
C) disporre una C.T.U. la quale, accertata l'improvvisa interruzione delle forniture di mangimi e alimenti per le vacche da latte nonché la presenza di materiale ferroso nel mangime venduto dalla CP_3
valuti la quantità di latte che per tali cause non è stato prodotto e le quantità che avrebbero
[...] prodotto le dodici vacche decedute a causa dell'ingerimento del suddetto mangime, oltre al valore economico delle suddette dodici vacche decedute. Con riserva di ogni altra deduzione e produzione”.
Per il Fallimento convenuto opposto: “Nel merito 1) Per tutti i motivi dedotti nel presente giudizio, respingersi tutte le domande proposte dall'opponente perché
pagina 4 di 11 infondate sia in fatto che in diritto, confermando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto con condanna di – titolare dell'impresa individuale Parte_1
– al pagamento del capitale, degli interessi dal dovuto al Parte_1
saldo, delle spese liquidate e delle successive occorrende, oltre a quelle del giudizio di opposizione, imposte come per legge. 2) Sempre per i motivi dedotti in causa dichiararsi, in ogni caso, l'improcedibilità ex art. 52 LF della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti del . Controparte_1
Spese rifuse anche ai sensi dell'art. 96 cpc”.
pagina 5 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 2.9.2019 la società in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere alla il pagamento della somma di € Parte_1
312.332,53, sulla scorta di fatture emesse per forniture di mangimi ed alimenti per animali.
Con decreto ingiuntivo emesso in data 3.9.2019, n. 4374/2019, RG n.
12514/201, il Tribunale di Brescia ingiungeva a nella qualità di Persona_7 imprenditore individuale con ditta “Az. ” il pagamento, entro il Parte_2 termine di quaranta giorni, della somma di € 312.332,53, oltre interessi come da decreto e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato , titolare dell'impresa Parte_1
individuale , proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso a favore della società , deducendo, in particolare, la CP_3
sussistenza di specifici accordi in base ai quali il termine di pagamento delle fatture era stato previsto in giorni 150, con conseguente inesigibilità del credito, ad eccezione di un residuo della fattura n. 51 del 29.3.2019 parzialmente pagata;
rilevando, in ogni caso, che la merce non era stata fornita o non completamente.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società chiedendo la CP_3
conferma del decreto in quanto validamente emesso.
Alla udienza di prima comparizione il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Indi, concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni e con l'espletamento di c.t.u. grafologica.
Nelle more, veniva dichiarato il fallimento della società opposta ed il giudizio veniva interrotto (n. 169/2021 del 23.11.2021).
Con ricorso del 4.3.2022 la in persona del suo Parte_1
legale rappresentante e personalmente riassumevano il processo nei Parte_1
confronti di . Controparte_1
pagina 6 di 11 Con comparsa del 10.6.202 si costituita il Controparte_1
, eccependo la inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata
[...]
dalla attrice opponente.
Assegnata la causa a questo giudice, all'udienza del 31.10.2024 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e comparse di replica.
In sede di comparsa conclusionale l'attrice opponente rinunciava alla domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale.
In sede di replica il prendeva atto della rinuncia di parte opponente CP_1
della domanda riconvenzionale.
* * *
La causa trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Brescia nei confronti della , in persona del suo omonimo Parte_1 titolare, per l'importo di € 312.332,53, sulla scorta di fatture emesse per l'asserita fornitura di mangimi per animali da parte della società odierna opposta, CP_1
dichiarata fallita nelle more del giudizio (23.11.2021).
Anzitutto va rilevato che la parte attrice opponente ha rinunciato espressamente, seppur in sede di comparsa conclusionale, alla domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale nei confronti dell'opposta; risulta inoltre che il in sede di CP_1
replica, ne abbia preso atto.
Il Tribunale -ferma l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale ex art. 52 Legge Fallimentare svolta dal Fallimento- ritiene efficace la rinuncia svolta dalla parte opponente con la conseguenza che ogni questione in merito a tale domanda risulta assorbita.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è risultata infondata e va rigettata.
Secondo la tesi della opponente le fatture n. 68 del 30.4.2019, n. 85 del 30.5.2019, n.
107 del 27.6.2019 e n. 133 del 31.7.2019, poste alla base dell'ingiunzione di pagamento, alla data di deposito del ricorso sarebbero state inesigibili, sussistendo tra le parti specifica prassi che prevedeva il pagamento delle stesse nel termine di
“150 giorni fine mese data fattura”. Secondo la prospettazione della opponente,
pagina 7 di 11 inoltre, la merce oggetto di dette fatture, non era nemmeno stata fornita e/o comunque non integralmente, con la conseguenza che alcuna somma doveva essere corrisposta al e l'ingiunzione di pagamento andava revocata. CP_1
Secondo la tesi del non sussisteva alcun accordo tra le parti in ordine a CP_1
pagamenti con tale termine, ma il termine per il pagamento era quello indicato nei singoli documenti contabili;
in ogni caso, essendo l'opponente inadempiente al pagamento anche di altri crediti la stessa era comunque decaduta dal beneficio del termine.
A dimostrazione della consegna della merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria la società opposta ha prodotto i relativi documenti di trasporto (doc. 1, 2, 3,
4, 5, 6).
In corso di causa, le sottoscrizioni a nome apposte su tali documenti Parte_1 venivano disconosciute dall'opponente.
All'esito della CTU grafologica esperita, il CTU dott.ssa ha concluso: Persona_8
“Sulla base dei dati parziali che è stato possibile ricavare dalle analisi compiute sui tracciati risulta tuttavia possibile ipotizzare che le firme in verifica provengono da più di uno scrivente. I limiti di periziabilità sopra evidenziati non consentono tuttavia né di verificare con fondatezza tecnica tale ipotesi né di accertare la provenienza di una parte o di tutte le firme in verifica dalla mano del signor Tale verifica sarà Parte_1
possibile allorché venissero forniti gli originali dei documenti oggetto di verificazione.
Per il momento si ritiene che non sussistano i requisiti tecnici per poter rispondere al quesito posto dal Giudice”.
Nel caso in esame, risulta che non siano stati prodotti in giudizio gli originali della documentazione oggetto di verificazione.
A tal proposito, secondo l'orientamento della Suprema Corte: “In tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una pagina 8 di 11 consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (Cass. n.
2777/2025).
Soccorre alla mancata produzione della documentazione in originale l'istruttoria orale esperita.
In particolare, il teste (ex dipendente della società opposta), sentito sulla Tes_1
seconda memoria istruttoria di parte opposta, in risposta ai cap. n. 1 e 21, ha dichiarato: “Ricordo l alla quale facevo le consegne, veniva ad aprimi il Parte_1
sig. . Non portavo tutta la merce indicata nella fattura rammostrata, perché Parte_1
veniva consegnata, come le farine dal mangimificio, mentre i sacchetti di integratori e mangimi complementari li consegnavo io personalmente. Riconosco i doc. rammostrati n. 1 e 2. Ricordo che il sig. mi portava nel suo ufficio e firmava la Pt_1 bolla”.
Il teste ha poi riconosciuto i documenti 2, 3, 4, 5 e 6 prodotti dalla parte opponente e costituiti dai documenti di trasporto della merce oggetto delle fatture azionate monitoriamente.
Anche la testimone e la teste (entrambe ex dipendenti Testimone_2 Testimone_3
della società opposta) hanno riconosciuto i predetti documenti di trasporto.
Trattasi di dichiarazioni da reputarsi attendibili siccome rese da soggetti disinteressati all'esito del giudizio e reciprocamente concordanti.
All'esito dell'istruttoria orale può dirsi quindi provata la circostanza che fosse Pt_1
d apporre la sottoscrizione ai documenti di trasporto.
[...]
Con specifico riguardo alla consegna della merce oggetto della fornitura in contestazione il teste ha confermato la circostanza ricordando di essersi Tes_1
[... 1 1) Nei mesi di gennaio e febbraio 2019, il sig. , titolare dell'omonima azienda agricola sita in Bagnatica, ordinò a Parte_1 a fornitura del seguente materiale: mangime complementare per vacche da latte prosoy, mangime composto da farina di CP_3 mais, fiocchi di mais, mangime complementare per vacche da latte nucleo tezza, quality fat grasso vegetale 25 kg mangime semplice, mangime complementare da latte gensoy nelle quantità ed ai prezzi di cui alla fattura n.ro 51/2019 (doc. 2 che si rammostra al teste);
2) Il materiale consistente in mangime e, più in generale alimenti per bovini da latte, venne consegnato al sig. , che Parte_1 accusava ricevuta rispettivamente in data 4, 6, 12 13, 18 marzo 2019, 21 marzo 2019 e 23 marzo 2019, 25 marzo 2019, 28 marzo 2019 (doc. 1 allegato alla presente memoria DDT 222, 223, 233, 234, 252, 271, 298, 305, 311,324, 249 e 250, che si rammostrano al teste);
pagina 9 di 11 occupato personalmente delle consegne della merce direttamente a Persona_7
Il teste (leg. rap. Testimone_4 Controparte_6
sentito sulla seconda memoria istruttoria di parte opposta, in risposta ai cap. n. 1 e 2, ha dichiarato: “Preciso che io producevo i mangimi per a quale mi faceva CP_3
degli ordini indicandomi i suoi clienti ai quali consegnare direttamente la merce. Non ho mai visto la fattura rammostrata, doc. 2, nella quale riconosco nella descrizione i mangimi che produco io. Non ricordo il nome dell'azienda ma ricordo che Pt_1 consegnavo mangimi a Bagnatica a vari destinatari. Non conosco il doc. n. 1”.
In risposta agli altri capitoli ammessi (n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) il testimone ha dichiarato: “sono prodotti che sicuramente producevo io, richiamandomi quanto detto sopra, non conosco i doc. 3, 4, 5, 6”.
Tali dichiarazioni, non contrastano con quelle rese dagli altri testimoni, il teste infatti, pur avendo dichiarato di non ricordare in modo specifico il nome della azienda agricola tra i destinatari della merce oggetto delle fatture in contestazione, Pt_1
merce che egli ha dichiarato di produrre in quanto ha riconosciuto la descrizione nella documentazione, non ha escluso di per sé la circostanza, precisando di aver effettuare consegne nella zona di Bagnata ove aveva sede anche l'azienda agricola
Pt_1
Si ritiene, pertanto, che l'opponente non ha assolto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, gravante sulla medesima.
Sulla scorta delle predette argomentazioni e principi, in mancanza di elementi di segno contrario, l'opposizione va ritenuta infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
In ordine alle spese di lite non sussistono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza.
L'opponente va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite, oltre anticipazioni, in favore dell'opposta, liquidate in dispositivo in base ai parametri medi per tutte le fasi.
Le spese di CTU vengono liquidate in €. 1.237,18 per compensi e € 70,00 per spese come da nota depositata in data 22-9-2021, oltre accessori come per legge e vengono pagina 10 di 11 definitivamente posti a carico della convenuta opposta, in solido nei confronti del CTU.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 cpc, non sussistendo nel caso concreto gli elementi costituitivi della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
Conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite alla parte opposta, che si liquidano in € 22.457,00 per compensi, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %),
i.v.a. e c.p.a.
Spese di CTU liquidate in € 1.237,18 per compensi e € 70,00 per spese definitivamente a carico della convenuta opposta, in solido nei confronti del CTU.
Rigetta per il resto.
BRESCIA, 16 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 11 di 11