Articolo 17 della Legge 23 dicembre 1996, n. 664
Articolo 16Articolo 18
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2 marzo 1997
Art. 17. (Stato di previsione del Ministero del com-
mercio con l'estero e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.
Entrata in vigore il 2 marzo 1997