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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/05/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1198/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1948/2022 pubblicata il 07/04/2022 del
Tribunale di Napoli
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Maurilio D'Angelo
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciro Palumbo Controparte_1
e Stefano Palumbo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo il esponeva di aver CP_1 lavorato alle dipendenze della sino al 30 Parte_1 dicembre 2018, essendo tale società subentrata dall'1.10.17 nel contratto di lavoro già in essere esso ricorrente e la fallita
A.D.S. Assembly Data System S.p.a. e che alla data della cessazione del rapporto di lavoro con la A.D.S. non gli erano state corrisposte le retribuzioni dovutegli per i mesi di agosto e settembre 2017, nè per n.138 buoni pasto;
il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della per la somma Parte_1 pari di euro 4.597,16.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la Parte_1 sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le somme richieste, poiché relative a periodo anteriore all'atto di cessione d'azienda con il quale la Parte_1 subentrava nel contratto di lavoro già in essere fra l'opposto e la A.D.S. Assembly Data System PA, erano da considerarsi integralmente a carico di quest'ultima in base a quanto previsto nel predetto accordo di trasferimento e nel verbale sindacale dell'8 settembre 2017, stipulato ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, della Legge n. 428/1990.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1 per violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c e comunque l'infondatezza nel merito.
Il Tribunale di Napoli, con l'appellata sentenza, rigettava l'opposizione.
Il Giudice precisava che essendo stata la cedente A.D.S. PA ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale era possibile derogare all'art. 2112 c.c. ma che, in base alla Direttiva 2001/23, l'unica deroga possibile era quella relativa alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (mansioni, qualifica, orario di lavoro) e che la clausola 5 dell'accordo di cessione dell'8.9.2017 si limitava a disciplinare il T.F.R. accantonato e presente in azienda , i ratei di mensilità supplementari ed i ratei delle ferie maturate e non godute
(trasferiti ad ) senza escludere -per le altre voci- Pt_1
l'applicazione delle regole di cui all'art.2112 cc, anche considerando che l'art. 10 prevedeva (dopo la soppressione di talune voci quali indennità - trasferta e rimborso chilometrico)
pag. 2/10 che il trasferimento del ramo d'azienda non avrebbe comportato
“alcuna ulteriore modifica nelle condizioni economiche e normative dei rapporti di lavoro in essere con i lavoratori trasferiti”.
Propone appello la sostenendo che al caso di specie Parte_1 doveva applicarsi l'art.47 comma 4 bis della L. 428/90 che consentiva la limitazione della responsabilità solidale di essa acquirente e richiamando, nuovamente, il contenuto dell'accordo di trasferimento del 29.9.17 ed il verbale sindacale dell'8.9.17 da cui emergerebbe (in particolare art.
2.1 e 2.2 dell'accordo di cessione) il solo trasferimento ad essa società del tfr già maturato, della retribuzione differita, delle ferie e contributi già maturati, con esclusione di tutte le passività diverse.
L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello, nel merito invoca l'art.10 dell'accordo sindacale dal quale emergerebbe, quale unica deroga all'art.2112 cc, la mancata conservazione della indennità di trasferta ed il rimborso chilometrico;
rileva, altresì, che la appellata, già prima del monitorio opposto, gli aveva pagato retribuzioni maturate presso la ex datrice (cfr. agosto 2017) e che non aveva opposto analoghi dd.ii. ottenuti da suoi colleghi.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente consigliere relatore, riassegnata la causa al nuovo consigliere relatore, alla udienza del 17.4.25, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di mancata applicazione dell'art.47 co. 4 bis legge n.428/90 ed errata interpretazione dell'accordo di cessione ed evidenziato che il pag. 3/10 ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito al CP_1 compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello è infondato.
Come già statuito da questa Corte in plurime pronunce (citate anche dall'appellato) la ricostruzione offerta dalla società appellante non è condivisibile.
Richiamando le argomentazioni di cui ad analoghe controversie
(art.118 disp. att. cpc;
Corte Appello Napoli nn.1190/23, 3133/24,
736/24) ad avviso della Corte sono corrette e pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale.
Il è passato alle dipendenze dell'appellante ai sensi CP_1 dell'art. 2112 c.c., norma che nel disciplinare i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, stabilisce:
- che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano,
- che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento;
con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Questa disciplina può essere derogata nel caso in cui il trasferimento riguardi aziende in crisi.
L'art. 47 legge n. 428/90 - nella versione precedente le modifiche apportate a seguito di sentenza della Commissione Europea dell'11/6/09 - stabiliva che nel caso di trasferimento di aziende in crisi per le quali il CIPI aveva accertato lo stato di crisi pag. 4/10 non si applicasse l'art. 2112 c.c. ai lavoratori trasferiti. La norma prevedeva per i lavoratori rimasti alle dipendenze del cedente un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal cessionario entro un anno dalla data del trasferimento e anche in caso di assunzione di questi lavoratori si escludeva l'applicazione dell'art. 2112 c.c.
Tale disciplina è stata sottoposta alla Corte di Giustizia Europea per contrasto con la direttiva 2001/23/CEE.
La Corte di Giustizia con la sentenza dell'11/6/09 ha accolto i rilievi della Commissione e, rilevate le differenze sostanziali tra stato di crisi e stato d'insolvenza, ha concluso per l'esclusione della applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CEE alle imprese in crisi di cui all'art. 47 Legge n.428/90 e ha dichiarato che detto articolo non garantisce i diritti dei lavoratori nel caso di trasferimento d'azienda in crisi.
L'art. 5 della direttiva 2001/23/CE prevede che gli Stati Membri non sono obbligati a garantire le tutele previste per i casi di trasferimento d'azienda, ove il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di insolvenza analoga, aperta in vista della liquidazione dei beni, a condizione che tali procedure si svolgano sotto il controllo di una autorità pubblica competente.
In attuazione della predetta sentenza della Corte Europea, l'art. 47 legge n. 428/90 è stato modificato ed è stato aggiunto il co. 4 bis il quale prevede che nel caso in cui si stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione,
l'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dal medesimo accordo, qualora il trasferimento riguardi aziende delle quali: a) sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ex art. 2 co. 5 lett. c) legge 675/77;
pag. 5/10 b) per le quali sia stata disposta la Amministrazione straordinaria, ai sensi del DIgs 270/99, in caso di continuazione o mancata cessazione dell'attività; b - bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Per effetto di tali modifiche, dunque, in caso di accertamento dello stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2 co. 5 lett. c) legge 675/77, l'art. 2112 c.c., pur continuando ad applicarsi, lo
è, però, nei termini e con i limiti previsti nell'accordo.
E' bene precisare che lo stato di crisi aziendale, in presenza del quale l'art. 2112 può trovare applicazione solo nei termini e con le limitazioni previste nell'accordo circa il mantenimento anche parziale del livello occupazionale, è quello accertato dal CIPI su proposta del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 2 co. 5 lett.
c) legge 675/77 (secondo cui il CIPI "accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore").
Tanto chiarito, anche ritenendo che sia stata provata la ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A.D.S. PA (ovvero la cedente), rimane da chiarire entro quali limiti si possa derogare all'art. 2112
c.c. in sede di accordi sindacali.
A tal fine vanno richiamate le disposizioni contenute nella
Direttiva 2001/23, poste a fondamento della sentenza della Corte di Giustizia innanzi richiamata, che ha poi condotto alle modifiche pag. 6/10 L'art. 5, paragrafo 2, lett. b, così come richiamato dal paragrafo
3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".
Proprio in applicazione di tale principio, l'art. 47 comma 5 della legge 428 del 1990 è stato giudicato in contrasto coi principi della direttiva, in quanto privava "puramente e semplicemente" i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva e "non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5 n. 3 della direttiva".
Va sottolineato che agli artt. 3 e 4 sono fissate le regole generali cui non è consentito derogare in senso sfavorevole ai lavoratori da parte degli Stati membri, al fine di assicurare il mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento di impresa.
In particolare: "i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario" (art. 3 par.1); "Dopo il trasferimento il cessionario mantiene le condizioni di cessionario" (art. 3 par.1); "Dopo il trasferimento il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso
pag. 7/10 non sia inferiore a un anno" (art. 3 par. 3); “il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici
o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione" (art. 4 par 1).
In definitiva la deroga attuabile mediante l'accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione ai sensi dell'art.47 co.4 bis L.n. 428/90, può avere ad oggetto esclusivamente le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (mansioni, qualifica, orario di lavoro) laddove, nel caso in esame l'appellante intende ricavare dagli accordi raggiunti al momento della cessione di azienda la deroga alla norma dettata dal co.2 art.2112 cc ai sensi del quale il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Tanto precisato in termini generali e passando ad esaminare l'esatto contenuto dell'accordo dell'8.9.2017, deve rilevarsi che il tenore testuale della clausola 5 si limita a prevedere che all'atto del perfezionamento della cessione il TFR accantonato e presente in azienda, i ratei di mensilità supplementari ed i ratei delle ferie maturate non godute relative ai lavoratori trasferiti saranno trasferiti ad senza alcuna ulteriore limitazione Pt_1 delle tutele accordate dall'ordinamento giuridico ai lavoratori ceduti, che avrebbe dovuto semmai estrinsecarsi in maniera dettagliata e/o nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 410
e 411 cpc.
Sul punto deve osservarsi che l'unica deroga all'art. 2112 c.c. prevista dal suddetto verbale sindacale è quella di cui all'art.
pag. 8/10 10) del medesimo e concerne la soppressione di talune indennità - trasferta e rimborso chilometrico – non oggetto del ricorso proposto dal . Proprio in tale clausola, del resto, viene CP_1 specificato che oltre alle variazioni in essa contenute, il trasferimento del ramo d'azienda non avrebbe comportato "alcuna ulteriore modifica nelle condizioni economiche e normative dei rapporti di lavoro in essere con i "Lavoratori Trasferiti".
In conclusione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (tra le altre Cass. 10414/20) la deroga all'art.2112 può riguardare solo le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (mansioni, qualifica, orario di lavoro, eccetera), laddove per incidere sui diritti assicurati dai commi
1) e 2) è necessario l'accordo stipulato con il singolo lavoratore interessato, non essendo comunque possibile per i dipendenti rinunciare alla solidarietà in favore del beneficiario del trasferimento aziendale, neppure attraverso la sottoscrizione di verbali di conciliazione individuali, in virtù dell'espressa limitazione alla disponibilità di tale diritto stabilita dal co. 2 della disposizione, che consente una rinuncia alla solidarietà unicamente in favore del dante causa.
Va detto infine che le buste paga prodotte dal lavoratore nel procedimento monitorio non sono state oggetto di disconoscimento né di contestazione da parte della che Parte_1 ugualmente nulla ha eccepito in ordine al diritto del lavoratore a percepire gli emolumenti richiesti così come quantificati nel ricorso monitorio.
Il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello,
condanna la al pagamento delle spese di lite Parte_1 del presente grado in favore dell'appellato che liquida in euro
962,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge con attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 17.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1198/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1948/2022 pubblicata il 07/04/2022 del
Tribunale di Napoli
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Maurilio D'Angelo
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciro Palumbo Controparte_1
e Stefano Palumbo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo il esponeva di aver CP_1 lavorato alle dipendenze della sino al 30 Parte_1 dicembre 2018, essendo tale società subentrata dall'1.10.17 nel contratto di lavoro già in essere esso ricorrente e la fallita
A.D.S. Assembly Data System S.p.a. e che alla data della cessazione del rapporto di lavoro con la A.D.S. non gli erano state corrisposte le retribuzioni dovutegli per i mesi di agosto e settembre 2017, nè per n.138 buoni pasto;
il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della per la somma Parte_1 pari di euro 4.597,16.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la Parte_1 sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le somme richieste, poiché relative a periodo anteriore all'atto di cessione d'azienda con il quale la Parte_1 subentrava nel contratto di lavoro già in essere fra l'opposto e la A.D.S. Assembly Data System PA, erano da considerarsi integralmente a carico di quest'ultima in base a quanto previsto nel predetto accordo di trasferimento e nel verbale sindacale dell'8 settembre 2017, stipulato ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, della Legge n. 428/1990.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1 per violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c e comunque l'infondatezza nel merito.
Il Tribunale di Napoli, con l'appellata sentenza, rigettava l'opposizione.
Il Giudice precisava che essendo stata la cedente A.D.S. PA ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale era possibile derogare all'art. 2112 c.c. ma che, in base alla Direttiva 2001/23, l'unica deroga possibile era quella relativa alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (mansioni, qualifica, orario di lavoro) e che la clausola 5 dell'accordo di cessione dell'8.9.2017 si limitava a disciplinare il T.F.R. accantonato e presente in azienda , i ratei di mensilità supplementari ed i ratei delle ferie maturate e non godute
(trasferiti ad ) senza escludere -per le altre voci- Pt_1
l'applicazione delle regole di cui all'art.2112 cc, anche considerando che l'art. 10 prevedeva (dopo la soppressione di talune voci quali indennità - trasferta e rimborso chilometrico)
pag. 2/10 che il trasferimento del ramo d'azienda non avrebbe comportato
“alcuna ulteriore modifica nelle condizioni economiche e normative dei rapporti di lavoro in essere con i lavoratori trasferiti”.
Propone appello la sostenendo che al caso di specie Parte_1 doveva applicarsi l'art.47 comma 4 bis della L. 428/90 che consentiva la limitazione della responsabilità solidale di essa acquirente e richiamando, nuovamente, il contenuto dell'accordo di trasferimento del 29.9.17 ed il verbale sindacale dell'8.9.17 da cui emergerebbe (in particolare art.
2.1 e 2.2 dell'accordo di cessione) il solo trasferimento ad essa società del tfr già maturato, della retribuzione differita, delle ferie e contributi già maturati, con esclusione di tutte le passività diverse.
L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello, nel merito invoca l'art.10 dell'accordo sindacale dal quale emergerebbe, quale unica deroga all'art.2112 cc, la mancata conservazione della indennità di trasferta ed il rimborso chilometrico;
rileva, altresì, che la appellata, già prima del monitorio opposto, gli aveva pagato retribuzioni maturate presso la ex datrice (cfr. agosto 2017) e che non aveva opposto analoghi dd.ii. ottenuti da suoi colleghi.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente consigliere relatore, riassegnata la causa al nuovo consigliere relatore, alla udienza del 17.4.25, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di mancata applicazione dell'art.47 co. 4 bis legge n.428/90 ed errata interpretazione dell'accordo di cessione ed evidenziato che il pag. 3/10 ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito al CP_1 compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello è infondato.
Come già statuito da questa Corte in plurime pronunce (citate anche dall'appellato) la ricostruzione offerta dalla società appellante non è condivisibile.
Richiamando le argomentazioni di cui ad analoghe controversie
(art.118 disp. att. cpc;
Corte Appello Napoli nn.1190/23, 3133/24,
736/24) ad avviso della Corte sono corrette e pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale.
Il è passato alle dipendenze dell'appellante ai sensi CP_1 dell'art. 2112 c.c., norma che nel disciplinare i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, stabilisce:
- che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano,
- che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento;
con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Questa disciplina può essere derogata nel caso in cui il trasferimento riguardi aziende in crisi.
L'art. 47 legge n. 428/90 - nella versione precedente le modifiche apportate a seguito di sentenza della Commissione Europea dell'11/6/09 - stabiliva che nel caso di trasferimento di aziende in crisi per le quali il CIPI aveva accertato lo stato di crisi pag. 4/10 non si applicasse l'art. 2112 c.c. ai lavoratori trasferiti. La norma prevedeva per i lavoratori rimasti alle dipendenze del cedente un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal cessionario entro un anno dalla data del trasferimento e anche in caso di assunzione di questi lavoratori si escludeva l'applicazione dell'art. 2112 c.c.
Tale disciplina è stata sottoposta alla Corte di Giustizia Europea per contrasto con la direttiva 2001/23/CEE.
La Corte di Giustizia con la sentenza dell'11/6/09 ha accolto i rilievi della Commissione e, rilevate le differenze sostanziali tra stato di crisi e stato d'insolvenza, ha concluso per l'esclusione della applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CEE alle imprese in crisi di cui all'art. 47 Legge n.428/90 e ha dichiarato che detto articolo non garantisce i diritti dei lavoratori nel caso di trasferimento d'azienda in crisi.
L'art. 5 della direttiva 2001/23/CE prevede che gli Stati Membri non sono obbligati a garantire le tutele previste per i casi di trasferimento d'azienda, ove il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di insolvenza analoga, aperta in vista della liquidazione dei beni, a condizione che tali procedure si svolgano sotto il controllo di una autorità pubblica competente.
In attuazione della predetta sentenza della Corte Europea, l'art. 47 legge n. 428/90 è stato modificato ed è stato aggiunto il co. 4 bis il quale prevede che nel caso in cui si stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione,
l'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dal medesimo accordo, qualora il trasferimento riguardi aziende delle quali: a) sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ex art. 2 co. 5 lett. c) legge 675/77;
pag. 5/10 b) per le quali sia stata disposta la Amministrazione straordinaria, ai sensi del DIgs 270/99, in caso di continuazione o mancata cessazione dell'attività; b - bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Per effetto di tali modifiche, dunque, in caso di accertamento dello stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2 co. 5 lett. c) legge 675/77, l'art. 2112 c.c., pur continuando ad applicarsi, lo
è, però, nei termini e con i limiti previsti nell'accordo.
E' bene precisare che lo stato di crisi aziendale, in presenza del quale l'art. 2112 può trovare applicazione solo nei termini e con le limitazioni previste nell'accordo circa il mantenimento anche parziale del livello occupazionale, è quello accertato dal CIPI su proposta del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 2 co. 5 lett.
c) legge 675/77 (secondo cui il CIPI "accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore").
Tanto chiarito, anche ritenendo che sia stata provata la ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A.D.S. PA (ovvero la cedente), rimane da chiarire entro quali limiti si possa derogare all'art. 2112
c.c. in sede di accordi sindacali.
A tal fine vanno richiamate le disposizioni contenute nella
Direttiva 2001/23, poste a fondamento della sentenza della Corte di Giustizia innanzi richiamata, che ha poi condotto alle modifiche pag. 6/10 L'art. 5, paragrafo 2, lett. b, così come richiamato dal paragrafo
3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".
Proprio in applicazione di tale principio, l'art. 47 comma 5 della legge 428 del 1990 è stato giudicato in contrasto coi principi della direttiva, in quanto privava "puramente e semplicemente" i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva e "non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5 n. 3 della direttiva".
Va sottolineato che agli artt. 3 e 4 sono fissate le regole generali cui non è consentito derogare in senso sfavorevole ai lavoratori da parte degli Stati membri, al fine di assicurare il mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento di impresa.
In particolare: "i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario" (art. 3 par.1); "Dopo il trasferimento il cessionario mantiene le condizioni di cessionario" (art. 3 par.1); "Dopo il trasferimento il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso
pag. 7/10 non sia inferiore a un anno" (art. 3 par. 3); “il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici
o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione" (art. 4 par 1).
In definitiva la deroga attuabile mediante l'accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione ai sensi dell'art.47 co.4 bis L.n. 428/90, può avere ad oggetto esclusivamente le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (mansioni, qualifica, orario di lavoro) laddove, nel caso in esame l'appellante intende ricavare dagli accordi raggiunti al momento della cessione di azienda la deroga alla norma dettata dal co.2 art.2112 cc ai sensi del quale il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Tanto precisato in termini generali e passando ad esaminare l'esatto contenuto dell'accordo dell'8.9.2017, deve rilevarsi che il tenore testuale della clausola 5 si limita a prevedere che all'atto del perfezionamento della cessione il TFR accantonato e presente in azienda, i ratei di mensilità supplementari ed i ratei delle ferie maturate non godute relative ai lavoratori trasferiti saranno trasferiti ad senza alcuna ulteriore limitazione Pt_1 delle tutele accordate dall'ordinamento giuridico ai lavoratori ceduti, che avrebbe dovuto semmai estrinsecarsi in maniera dettagliata e/o nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 410
e 411 cpc.
Sul punto deve osservarsi che l'unica deroga all'art. 2112 c.c. prevista dal suddetto verbale sindacale è quella di cui all'art.
pag. 8/10 10) del medesimo e concerne la soppressione di talune indennità - trasferta e rimborso chilometrico – non oggetto del ricorso proposto dal . Proprio in tale clausola, del resto, viene CP_1 specificato che oltre alle variazioni in essa contenute, il trasferimento del ramo d'azienda non avrebbe comportato "alcuna ulteriore modifica nelle condizioni economiche e normative dei rapporti di lavoro in essere con i "Lavoratori Trasferiti".
In conclusione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (tra le altre Cass. 10414/20) la deroga all'art.2112 può riguardare solo le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (mansioni, qualifica, orario di lavoro, eccetera), laddove per incidere sui diritti assicurati dai commi
1) e 2) è necessario l'accordo stipulato con il singolo lavoratore interessato, non essendo comunque possibile per i dipendenti rinunciare alla solidarietà in favore del beneficiario del trasferimento aziendale, neppure attraverso la sottoscrizione di verbali di conciliazione individuali, in virtù dell'espressa limitazione alla disponibilità di tale diritto stabilita dal co. 2 della disposizione, che consente una rinuncia alla solidarietà unicamente in favore del dante causa.
Va detto infine che le buste paga prodotte dal lavoratore nel procedimento monitorio non sono state oggetto di disconoscimento né di contestazione da parte della che Parte_1 ugualmente nulla ha eccepito in ordine al diritto del lavoratore a percepire gli emolumenti richiesti così come quantificati nel ricorso monitorio.
Il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello,
condanna la al pagamento delle spese di lite Parte_1 del presente grado in favore dell'appellato che liquida in euro
962,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge con attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 17.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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