Articolo 5 della Legge 23 maggio 1980, n. 242
Articolo 4Articolo 6
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1 luglio 1980
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9 ottobre 2010
Art. 5. (( 1. In relazione a urgenti necessita' per la difesa nazionale, il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge puo' essere assunto dal Ministero della difesa ai sensi dell' articolo 21 del codice dell'ordinamento militare . )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.LGS. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 760) l'abrogazione dell'art. 5.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010