Art. 5. (( 1. In relazione a urgenti necessita' per la difesa nazionale, il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge puo' essere assunto dal Ministero della difesa ai sensi dell' articolo 21 del codice dell'ordinamento militare . )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.LGS. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 760) l'abrogazione dell'art. 5.
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1 luglio 1980
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9 ottobre 2010
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