TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3763/2023 R.G., promosso da (CF: ) rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1 avvocato Valentino Billone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bagheria (Pa), Via D. Cimarosa, 5;
Opponente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Alcamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Buccari 11;
Controparte_2
(CF: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ponzo ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' in Roma, Viale Pasteur n. CP_2
49.
Opposti
OGGETTO: accertamento negativo del credito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02 novembre 2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023 90222627 66/000, notificata il 25.09.2023, relativa alla cartella di pagamento n. 296 2012
1 0054598570000 di € 1.985,47 a titolo di contributi dovuti all' per gli anni 2011 CP_2
e 2012. A sostegno dell'opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie dopo la notifica della cartella esattoriale, in assenza di atti interruttivi intervenuti medio tempore e concludeva chiedendo: “preliminarmente, anche con provvedimento inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento in esso contenuta e richiamata;
-) fissare con Decreto l'udienza di comparizione delle parti, concedendo un termine per la notifica di Ricorso e Decreto alle controparti, nonché assegnando il termine per la costituzione dei convenuti che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini, comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; -) che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che essi convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
-) che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiarando contumacia, ovvero se costituitisi comunque, per sentire e dichiarare : -) l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata ( n° 296 2023 90222627 66/000 ) e della cartella esattoriale in essa indicata ( 296 2012 0054598570000 ), unitamente alle sanzioni e agli interessi, per intervenuta prescrizione del credito in essa portato, poiché illegittimo o per qualsivoglia altra statuizione di nullità e/o inefficacia disposta dal Tribunale” ( cfr. conclusioni del ricorso). Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. In particolare: l' , eccepiva l'inammissibilità del Controparte_3 ricorso e la carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni attinenti alla formazione del ruolo, mentre l' esponeva che la prescrizione del diritto di CP_2 credito era stata interrotta nel 2016, dopo la notifica della cartella di pagamento, attraverso l' iscrizione del fermo amministrativo su beni mobili registrati di proprietà della ricorrente e che, in ogni caso, l'affidamento del ruolo esattoriale all'agente della riscossione determinava la responsabilità per l'eventuale intervenuta prescrizione del credito esclusivamente su quest'ultimo. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25 novembre 2025 per il deposito di note.
***
Preliminare, non è riscontrabile un difetto di legittimazione passiva in capo alle parti resistenti, giacché tutte correttamente evocate in giudizio. In particolare, quanto all'agente della riscossione, si tratta del soggetto a cui è
2 demandata la gestione del ruolo esattoriale, il che lo rende legittimato passivo nel giudizio, in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti per i quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle cause aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2018, n. 23627; Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125). La Suprema Corte ha rilevato che, nell'ipotesi in cui il contribuente evochi in giudizio sia l'ente creditore sia l'agente della riscossione, sussiste la legittimazione passiva concorrente di entrambi gli enti (Cassazione civile, sez. III, 25/11/2021, n. 36656:
“Nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d'una legittimazione processuale concorrente”). Pertanto, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
Controparte_1
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata dall'
[...]
di tardività dell'opposizione. Controparte_1
Invero, all'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente della cartella esattoriale de qua, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. Appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sezioni Unite, n.19704 del 02.10.2015; Cass. civ. sezione VI, n.1469 del 20.1.2017; Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del
3 successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”. Nella fattispecie in esame, in cui si contesta l'“omessa notifica della stessa cartella” o comunque, “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie. La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie in quanto chiarisce che, nel caso come quello odierno, in cui si adducano, comunque,
“fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie. Va, dunque, rilevata l'indubbia ammissibilità dell'odierna opposizione, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c. (art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto dell' di Controparte_1 agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione) che si assume maturato dopo la notificazione della cartella per cui è causa. Va, infatti, osservato che la cartella di pagamento n.296 2012 0054598570000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, ha ad oggetto € 1.985,47 a titolo di contributi previdenziali dovuti all' per gli anni 2011 e 2012 e risulta notificata il CP_2
24.08.2012 (cfr. produzione . CP_4
Era onere, dunque, della dimostrare di avere Controparte_1 compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione dell'atto sopramenzionato, ed essendo rimasto non assolto tale onere, il credito iscritto nell'atto in questione deve ritenersi prescritto e non dovuto. Trova applicazione, infatti, il termine di prescrizione quinquennale che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, effettuata a mezzo pec in data 25.09.2023 (v. alleg. memoria di costituzione , era decorso, in mancanza di allegazione e CP_4 prova di precedenti e tempestivi atti interruttivi. Alla luce di quanto esposto, vanno dichiarati estinti per prescrizione i contributi e accessori dovuti all anni 2011 e 2012, portati dalla cartella di pagamento n. CP_2
296 2012 0054598570000. Ne consegue l'accoglimento integrale dell'opposizione. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico delle parti resistenti in solido.
4
PQM
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione:
- dichiara prescritto il credito oggetto della cartella n. 296 2012 0054598570000;
- condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in complessivi € 1.350,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 26.11.2025
IL GIUDICE Daniele Salvatore Abbate
5