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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1948/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
- dott.ssa Federica Nardi – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 4/12/2025, promosso da
, con Avv. Simone Pimpinelli;
Parte_1
e
, con Avv. Simone Pimpinelli;
Controparte_1
Il P.M. presso il Tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: domande cumulate di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio;
PREMESSO
È stata disposta la “trattazione scritta” della causa.
La modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite.
Le parti hanno depositato note scritte.
RILEVATO
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e susseguentemente la sentenza di scioglimento del matrimonio, già esplicitando le pattuite condizione di divorzio.
In via pregiudiziale, è opportuno rilevare che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in Brasile in data 15/10/2007, con atto di matrimonio, matricola n. 0233170155 2007 2 00012 113 0002810 27, legalizzato presso il Consolato Generale d'Italia Curtiba – Brasile in data 22 aprile 2014 (cfr. doc. Certificato di Matrimonio).
I ricorrenti sono entrambi cittadini brasiliani, stabilmente residenti in
Italia, in virtù di regolare permesso di soggiorno (cfr. documenti d'identità).
Ancorché legalizzato, l'atto di matrimonio dei ricorrenti non risulta essere stato trascritto presso gli Uffici dello Stato civile;
ciò tuttavia non impedisce al Tribunale di pronunciarsi, in quanto la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri non esclude la giurisdizione dello Stato italiano sulla domanda di separazione e/o scioglimento del matrimonio, posto che - fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - il matrimonio che gli stranieri hanno celebrato nel loro Paese è efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall'art. 10 Cost.
Come noto, il Regolamento UE n. 1259/2010, all'art.
5 - applicabile anche ai cittadini stranieri (extra-comunitari) in virtù di quanto disposto dall'art.
4 - prevede che "1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro".
Nel caso di specie, non risulta che i ricorrenti abbiano effettuato la scelta relativa alla legge applicabile;
pertanto, deve farsi applicazione dell'art. 8 Reg. UE, cit. secondo cui “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (…)”.
Deve quindi ritenersi legittima la domanda di separazione dei coniugi che abbiano contratto matrimonio all'estero e, in virtù di quanto sinora esplicitato, deve farsi applicazione della legge italiana.
Tanto posto, occorre altresì stabilire se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal D.Lgs. n. 149 del 2022. La questione, come è noto, era controversa, tanto da essere stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c.
La Suprema Corte, all'esito di analitica ricostruzione della normativa vigente e degli orientamenti della giurisprudenza di merito, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (v. Cass. 28727/2023).
In applicazione di tale principio, deve ritenersi come, alla luce delle disposizioni processuali introdotte dal c.d. "Riforma Cartabia", si debba ritenere che sia ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto, non ostandovi neppure ragioni di carattere sostanziale.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso, con riguardo alla domanda di separazione, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della medesima.
Il Collegio prende inoltre atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dalle parti quali espressi nel ricorso e nelle note di trattazione.
Il P.M. - come risulta dal fascicolo telematico - è stato reso edotto del procedimento.
Al riguardo, va precisato:
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al Pubblico
Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma
1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa (v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71
c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass.
22567/2013);
- che il P.M., come già detto, è stato reso edotto del procedimento ed ha apposto il VISTO.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato nel fascicolo telematico;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, del D.P.R. n.
396 del 2000, all'Ufficiale di stato civile competente;
3. prende atto degli ulteriori accordi, esulanti dal piano genitoriale, raggiunti dalle parti, quali espressi nel ricorso e nelle note di trattazione;
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 4/12/2025.
Il Presidente dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
- dott.ssa Federica Nardi – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 4/12/2025, promosso da
, con Avv. Simone Pimpinelli;
Parte_1
e
, con Avv. Simone Pimpinelli;
Controparte_1
Il P.M. presso il Tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: domande cumulate di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio;
PREMESSO
È stata disposta la “trattazione scritta” della causa.
La modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite.
Le parti hanno depositato note scritte.
RILEVATO
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e susseguentemente la sentenza di scioglimento del matrimonio, già esplicitando le pattuite condizione di divorzio.
In via pregiudiziale, è opportuno rilevare che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in Brasile in data 15/10/2007, con atto di matrimonio, matricola n. 0233170155 2007 2 00012 113 0002810 27, legalizzato presso il Consolato Generale d'Italia Curtiba – Brasile in data 22 aprile 2014 (cfr. doc. Certificato di Matrimonio).
I ricorrenti sono entrambi cittadini brasiliani, stabilmente residenti in
Italia, in virtù di regolare permesso di soggiorno (cfr. documenti d'identità).
Ancorché legalizzato, l'atto di matrimonio dei ricorrenti non risulta essere stato trascritto presso gli Uffici dello Stato civile;
ciò tuttavia non impedisce al Tribunale di pronunciarsi, in quanto la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri non esclude la giurisdizione dello Stato italiano sulla domanda di separazione e/o scioglimento del matrimonio, posto che - fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - il matrimonio che gli stranieri hanno celebrato nel loro Paese è efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall'art. 10 Cost.
Come noto, il Regolamento UE n. 1259/2010, all'art.
5 - applicabile anche ai cittadini stranieri (extra-comunitari) in virtù di quanto disposto dall'art.
4 - prevede che "1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro".
Nel caso di specie, non risulta che i ricorrenti abbiano effettuato la scelta relativa alla legge applicabile;
pertanto, deve farsi applicazione dell'art. 8 Reg. UE, cit. secondo cui “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (…)”.
Deve quindi ritenersi legittima la domanda di separazione dei coniugi che abbiano contratto matrimonio all'estero e, in virtù di quanto sinora esplicitato, deve farsi applicazione della legge italiana.
Tanto posto, occorre altresì stabilire se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal D.Lgs. n. 149 del 2022. La questione, come è noto, era controversa, tanto da essere stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c.
La Suprema Corte, all'esito di analitica ricostruzione della normativa vigente e degli orientamenti della giurisprudenza di merito, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (v. Cass. 28727/2023).
In applicazione di tale principio, deve ritenersi come, alla luce delle disposizioni processuali introdotte dal c.d. "Riforma Cartabia", si debba ritenere che sia ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto, non ostandovi neppure ragioni di carattere sostanziale.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso, con riguardo alla domanda di separazione, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della medesima.
Il Collegio prende inoltre atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dalle parti quali espressi nel ricorso e nelle note di trattazione.
Il P.M. - come risulta dal fascicolo telematico - è stato reso edotto del procedimento.
Al riguardo, va precisato:
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al Pubblico
Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma
1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa (v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71
c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass.
22567/2013);
- che il P.M., come già detto, è stato reso edotto del procedimento ed ha apposto il VISTO.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato nel fascicolo telematico;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, del D.P.R. n.
396 del 2000, all'Ufficiale di stato civile competente;
3. prende atto degli ulteriori accordi, esulanti dal piano genitoriale, raggiunti dalle parti, quali espressi nel ricorso e nelle note di trattazione;
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 4/12/2025.
Il Presidente dott. Renato Buzi