Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00788/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02441/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2441 del 2025, proposto da
Aciambiente S.p.A. - in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Ossino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Viviana Verdina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3337/2021 del Tribunale di Catania - Quarta Sezione Civile del 22 luglio 2021, notificata il 23 luglio 2021 e passata in autorità di cosa giudicata, con cui, rigettata l’opposizione proposta dalla Città Metropolitana di Catania all’atto di precetto notificato il 1° agosto 2019 da Aciambiente S.p.A. in liquidazione, ha condannato “parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite”, liquidate in “€ 3.700,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AG BR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 novembre 2025 e depositato il 20 novembre 2025 la società ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 3337 del 22 luglio 2021 con cui il Tribunale di Catania ha condannato la Città Metropolitana di Catania al pagamento in suo favore delle spese di lite, liquidate in € 3.700,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
La sentenza è stata notificata presso la sede dell’ente il 23 luglio 2021 ed è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale del 10 marzo 2025.
2. Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Catania che, in data 4 febbraio 2026, ha versato in atti la delibera del 29 gennaio 2026, avente ad oggetto “il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. A), D.lg. n. 267/2000 di complessivi euro 4.897,17 per spese di lite. Esecuzione della sentenza n. 3337 del 22.07.2021 del Tribunale civile di Catania”.
3. All’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 parte resistente ha insistito per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito, invece, per l’accoglimento del ricorso non risultando che la Città Metropolitana abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
4. Osserva il Collegio che, non essendo la pretesa di parte ricorrente soddisfatta con il pagamento delle somme dovute, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La sentenza è stata notificata presso la sede dell’Ente il 23 luglio 2021 ed è passata in giudicato come da attestazione del Funzionario Giudiziario presso il Tribunale di Catania del 10 marzo 2025.
Dalla notifica è decorso il termine di 120 giorni previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’Ente intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Non si ritiene, invece. dovuta la penalità di mora che, in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, nonché della natura del credito e dell’entità delle somme pretese, risulta manifestamente iniqua.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’Ente intimato.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie in ricorso;
-conseguentemente ordina alla Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 3337/2021, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- respinge la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna la Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, alla Città Metropolitana di Catania e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CR MA AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG BR CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG BR CA | CR MA AS |
IL SEGRETARIO