CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc.coop. Agricola - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Molise
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.molise@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Isernia - Via San Leucio N. 1 86170 Isernia IS
elettivamente domiciliato presso notifica.acc.molise@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 05320250000911714000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Il Giudice trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società Cooperativa Agricola, in persona del suo legale rapp.te p.t. Rappresentante_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 10 giugno 2025, conseguente al ruolo emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise
La pretesa tributaria ammonta a €.474,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
nullità della cartella di pagamento in assenza di ogni presupposto di fatto;
omessa notifica degli atti prodromici.
L'ADE-R di Isernia, ente riscossore, e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il Molise, ente impositore, non risultano costituiti in giudizio.
Nelle more del processo è stata emessa ordinanza interlocutoria per non luogo a provvedere sull'istanza cautelare.
All'udienza del 19-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La scaturigine della presente controversia riguarda l'omesso versamento di un contributo unificato per un giudizio di legittimità incardinato presso la Suprema Corte di Cassazione e allibrato al n. r.g. Numero_1 Il ricorrente afferma di non essere mai stato parte nel predetto giudizio, per cui eccepisce l'insussistenza dei presupposti di fatto in relazione al provvedimento impugnato.
Le amministrazioni interessate omettendo di costituirsi in giudizio non hanno svolto difese di sorta, e nulla hanno controdedotto in ordine alle censure proposte dal ricorrente. Ciò posto, il ricorso deve essere accolto in applicazione del c.5 bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92 che ricalca il brocardo: ei incumbit probatio qui dicit, non ei qui negat. Allo stato degli atti, per mancanza di contraddittorio, deve applicarsi il principio di non contestazione delle affermazioni del contribuente. Il ricorso deve trovare pertanto accoglimento.
Stante la mancata costituzione dei resistenti la Corte dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc.coop. Agricola - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Molise
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.molise@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Isernia - Via San Leucio N. 1 86170 Isernia IS
elettivamente domiciliato presso notifica.acc.molise@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 05320250000911714000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Il Giudice trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società Cooperativa Agricola, in persona del suo legale rapp.te p.t. Rappresentante_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 10 giugno 2025, conseguente al ruolo emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise
La pretesa tributaria ammonta a €.474,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
nullità della cartella di pagamento in assenza di ogni presupposto di fatto;
omessa notifica degli atti prodromici.
L'ADE-R di Isernia, ente riscossore, e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il Molise, ente impositore, non risultano costituiti in giudizio.
Nelle more del processo è stata emessa ordinanza interlocutoria per non luogo a provvedere sull'istanza cautelare.
All'udienza del 19-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La scaturigine della presente controversia riguarda l'omesso versamento di un contributo unificato per un giudizio di legittimità incardinato presso la Suprema Corte di Cassazione e allibrato al n. r.g. Numero_1 Il ricorrente afferma di non essere mai stato parte nel predetto giudizio, per cui eccepisce l'insussistenza dei presupposti di fatto in relazione al provvedimento impugnato.
Le amministrazioni interessate omettendo di costituirsi in giudizio non hanno svolto difese di sorta, e nulla hanno controdedotto in ordine alle censure proposte dal ricorrente. Ciò posto, il ricorso deve essere accolto in applicazione del c.5 bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92 che ricalca il brocardo: ei incumbit probatio qui dicit, non ei qui negat. Allo stato degli atti, per mancanza di contraddittorio, deve applicarsi il principio di non contestazione delle affermazioni del contribuente. Il ricorso deve trovare pertanto accoglimento.
Stante la mancata costituzione dei resistenti la Corte dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite.