Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità della cartella di pagamento in assenza di presupposti di fatto

    Le amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio, omettendo di fornire difese o controdeduzioni. Pertanto, si applica il principio di non contestazione delle affermazioni del contribuente, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/92.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti prodromici

    Data la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti e l'accoglimento del primo motivo di ricorso basato sulla non contestazione, anche questo motivo, pur non specificamente trattato nel ragionamento del giudice, si intende accolto per implicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo