Sentenza breve 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 12/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00653/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2025, proposto da
OH UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 13 marzo 2025 (codice pratica P-MO/L/N/2025/100129), con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena ha rigettato la richiesta di rilascio del nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
- nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
In data 16 gennaio 2025, il sig. UC OH ha avanzato istanza di rilascio del nulla osta alla conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale - rilasciato dalla Questura di Ragusa il 10 aprile 2024, con scadenza il 17 gennaio 2025 - in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La richiesta è stata, però, rigettata dando conto che lo straniero, lavoratore agricolo, “non ha effettuato le 39 giornate ovvero non ha svolto i tre mesi di attività di lavoro stagionale”.
Ritenendo tale atto illegittimo, il suo destinatario lo ha impugnato, sostenendo che il requisito previsto dalla legge avrebbe dovuto essere ritenuto rispettato, in quanto risultano essere state svolte esattamente trentanove giornate di lavoro nell’accordo di tempo di validità del permesso di soggiorno, pari a nove mesi.
La tesi non merita positivo apprezzamento.
Come evidenziato dalla giurisprudenza costante in argomento, la disposizione normativa di cui all’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998, subordina la conversione del permesso di lavoro stagionale ai seguenti requisiti di natura sostanziale: “1) capienza delle quote fissate dal Decreto Flussi annuale [requisito oggi non più necessario in forza della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 6), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, n.d.r.]; 2) presenza di un'offerta di lavoro subordinato; 3) svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi (corrispondenti, nel settore dell'agricoltura, a 39 giornate nel trimestre, con una media di 13 giorni per ogni mese) dopo il primo ingresso in Italia. I suddetti presupposti devono tutti essere presenti al tempo in cui viene proposta la domanda di conversione.” (così, da ultimo, la sentenza del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria n. 319/2025, che richiama, a sua volta, T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 854/2018 e n. 40/2020).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso in ordine alla limitata efficacia della previsione contenuta in una circolare ministeriale, il Collegio ritiene di poter condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro per come risultante dal relativo contratto, è necessario che il lavoratore abbia svolto di fatto, ai fini della conversione, la prestazione lavorativa media richiesta dalla circolare nel periodo considerato, e ciò in linea con la ratio di evitare fenomeni di abuso dell'istituto della conversione del permesso di soggiorno da parte di soggetti che potrebbero altrimenti beneficiarne senza aver svolto neppure per un breve periodo l'attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato (v. TAR Marche 3 settembre 2018 n. 580; TAR Lombardia - Milano, Sez. II, 27 giugno 2019 n. 1505). Pertanto, le Circolari interministeriali in questione, lungi dal prevedere condizioni illogiche e contrastanti con l'art.24 del D.Lgs. n. 286 del 1998, tendono solo a valutare la particolarità del lavoro stagionale agricolo, spesso di carattere non continuativo e saltuario, cionondimeno bisognevole di una certa stabilità ed effettività ai fini ivi indicati.” (TAR Toscana, sentenza n. 671/2024)
In tale ottica, dunque, perché l’art. 24 comma 10 del D.lgs. n. 286 del 1998 possa ritenersi rispettato, il trimestre di riferimento deve essere quello antecedente alla domanda di conversione e - al più - si potrebbero considerare le tredici giornate mensili come media nell'intero periodo di lavoro svolto: requisito che, nel caso di specie, evidentemente non può essere ravvisato, dal momento che lo straniero ha prestato solamente ventitré giornate complessive nel trimestre aprile-giugno 2024 e comunque meno di tredici giornate medie in tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno di cui era titolare (nove mesi).
Ne deriva il rigetto del ricorso e le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO