TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9447/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
02.12.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), anche quali eredi di (C.F:
[...] C.F._4 Persona_1
), elettivamente domiciliati in Portici (NA), alla Via Libertà n. C.F._5
25, presso lo studio dell'Avv. Umberto De Luca (PEC:
, che li rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti,
OPPONENTI
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Filippo
Corridoni n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ines Carpino (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti,
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in alla Piazza Municipio Palazzo San CP_2
Giacomo, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Perillo dell'Avvocatura Comunale (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_3 OPPOSTI
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
CP_3 Controparte_4 Controparte_5
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Gli opponenti concludevano come da atto introduttivo, per l'accertamento e declaratoria, previa sospensione dell'esecutorietà, della inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento e, in accoglimento dell'opposizione, per la revoca dell'intervento volontario in virtù degli azionati estratti di ruolo, per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'opposta concludeva per il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
L'opposto concludeva per il rigetto dell'opposizione, per carenza di Controparte_2
interesse ad agire e siccome infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di competenze e spese di giudizio.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. depositato in data
18.09.2024, gli odierni opponenti, nella qualità di eredi di , impugnavano Persona_1
l'atto di intervento spiegato da in data 12.07.2022 Controparte_1
nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 159/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, per un vantato credito complessivo di € 23.765,36, scaturente da plurime cartelle di pagamento iscritte a ruolo a nome del de cuius;
ma al riguardo il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 20.09.2024, rilevava la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e fissava termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena.
Quindi, con ricorso del 19.11.2024, gli eredi introducevano il presente giudizio, Per_1
qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c., nonché deducendo, a fondamento della domanda, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intervento, l'intervenuta prescrizione dei crediti (di natura previdenziale, tributaria e sanzionatoria amministrativa) stante il decorso del termine quinquennale e la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.
Lgs. n. 46/1999 per i crediti previdenziali;
nel merito, deducevano l'inesistenza del credito atteso che il sig. aveva regolarizzato la propria posizione CP_3 Per_1
contributiva e che la sig.ra aveva prestato solo collaborazione occasionale e Pt_1
gratuita. Chiedevano, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'
[...]
a procedere esecutivamente, con conseguente annullamento Controparte_6
dell'atto di intervento e delle cartelle sottostanti.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via Controparte_1
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice Tributario, del Giudice del Lavoro e del Giudice di Pace, in ragione della diversa natura dei crediti azionati;
nonché l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, con riferimento ai vizi formali denunciati ex art. 617 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni di merito, essendo essa mero agente della riscossione e non titolare dei crediti.
Nel merito, l' contestava l'eccezione di prescrizione, Controparte_1
asserendo la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, quali atti idonei ad interrompere il decorso del termine;
sostenendo, inoltre, la piena legittimità del proprio intervento nella procedura esecutiva, non essendo necessaria la previa notifica di un atto di precetto.
Si costituiva in giudizio altresì il eccependo l'inammissibilità della Controparte_2 domanda per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
n. 602/1973, introdotto dal D.L. n. 146/2021, non avendo gli opponenti allegato né provato il pregiudizio specifico richiesto dalla norma per l'impugnazione dell'estratto di ruolo o della cartella non notificata;
nonché deducendo, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante l'effetto interruttivo prodotto dalla notifica degli atti esecutivi.
Nel corso del giudizio, deceduto il precedente difensore, gli opponenti si costituivano con altro difensore.
Invece non si costituivano in giudizio l' il e la CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
A seguito di concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del
17.04.2025 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, perciò, veniva fissata l'udienza del 27.11.2025 (poi di ufficio rinviata alla prima utile del 02.12.2025) per la precisazione delle conclusioni, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
Infine, le parti depositavano note conclusionali, insistendo nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.- Innanzitutto va dichiarata la contumacia di e CP_3 Controparte_4 CP_5
che, regolarmente citati in giudizio, hanno ritenuto di non doversi costituire.
[...]
§2.- La domanda proposta dagli opponenti è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' Controparte_6
è infondata.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114/2018, e le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 7822/2020, hanno tracciato una chiara linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale (tributaria e del lavoro) in materia di riscossione coattiva: la giurisdizione è radicata presso il giudice speciale per tutte le contestazioni che attengono alla pretesa impositiva (fatti costitutivi, modificativi o estintivi del credito) fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione; mentre, a valle di tali atti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, per le contestazioni relative alla regolarità formale degli atti esecutivi e per i fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo.
Nel caso di specie, gli opponenti hanno agito con un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando il diritto dell' a procedere in Controparte_6
executivis mediante l'atto di intervento nella procedura immobiliare, adducendo a fondamento principale dell'opposizione l'estinzione del credito per prescrizione, maturata –secondo la prospettazione attorea– successivamente alla (presunta e contestata) notifica delle cartelle di pagamento.
Tale doglianza, attenendo a un fatto estintivo del diritto di credito che si assume verificatosi dopo la formazione del titolo esecutivo (la cartella non opposta), rientra a pieno titolo nella cognizione del giudice ordinario in sede di opposizione all'esecuzione.
Ne consegue il rigetto della sollevata eccezione, perché infondata.
§3.- Il e l' hanno eccepito Controparte_2 Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, richiamando l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal D.L. n. 146/2021, il quale stabilisce che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto [...] oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici [...] o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la sentenza n. 26283/2022, hanno confermato l'applicabilità di tale disposizione ai giudizi pendenti, in quanto essa
“specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; e tale principio emerge altresì dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 1974/2025; Tribunale di Napoli, sentenza n. 10948/2022).
Tuttavia, l'eccezione non è pertinente al caso di specie;
in quanto la norma e la giurisprudenza citata si riferiscono alle azioni di “accertamento negativo” o di
“opposizione recuperatoria” proposte dal debitore che, venuto a conoscenza di un'iscrizione a ruolo tramite un estratto, agisce in via preventiva e autonoma, in assenza di un'azione esecutiva o cautelare da parte dell'agente della riscossione.
Nel caso in esame, invece, l'azione degli opponenti non è meramente preventiva;
in quanto essi reagiscono a un atto specifico dell'esecuzione, ovvero l'atto di intervento dell' in una procedura espropriativa già in corso. Controparte_1
L'interesse ad agire, pertanto, non deriva dalla mera iscrizione a ruolo, ma dalla concreta e attuale aggressione del patrimonio del de cuius posta in essere dall'agente della riscossione con l'atto di intervento, che è atto dell'esecuzione che manifesta in modo inequivocabile la volontà di procedere alla riscossione coattiva.
Sussiste, dunque, l'interesse degli eredi a contestare, tramite opposizione ex art. 615
c.p.c., il diritto del creditore intervenuto a partecipare alla distribuzione del ricavato.
L'eccezione è pertanto infondata e va rigettata.
§4.- La sollevata eccezione di tardività dell'opposizione, basata sulla qualificazione dell'atto come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è parimenti infondata.
Sebbene l'originario ricorso dinanzi al Giudice dell'Esecuzione fosse stato qualificato
(anche) in tal senso e correttamente ritenuto tardivo per i vizi formali, il presente giudizio di merito ha ad oggetto la contestazione del diritto dell' Controparte_6
a procedere ad esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.).
[...]
L'opposizione all'esecuzione, quando proposta dopo l'inizio della stessa, non è soggetta a termini di decadenza, potendo essere avanzata fino a quando il processo esecutivo non si sia concluso con l'atto di vendita o assegnazione.
Poiché l'opposizione di cui al presente giudizio è fondata sulla ritenuta estinzione del credito per prescrizione, essa rientra pienamente nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. ed è dunque ammissibile.
§5.- La controversia de quo riguarda essenzialmente la ritenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento.
In via generale, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 23397/2016), la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a una cartella di pagamento non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale per la maggior parte dei crediti) in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale conversione si applica solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento, anche se non opposta, mantiene la sua natura di atto amministrativo e non acquista efficacia di giudicato. Ne consegue che il diritto alla riscossione dei crediti in esame rimane soggetto ai rispettivi termini di prescrizione originari.
Ebbene, dall'analisi dei singoli crediti, sulla base della documentazione in atti e delle indicate date di notifica, emerge che:
- Per la Cartella n. 07120000140617861000 (Crediti anni 1981-1993), tale credito, CP_3
di natura previdenziale, è soggetto alla prescrizione quinquennale (art. 3, co. 9, L.
335/1995). L' ha dichiarato di aver notificato la Controparte_6
cartella in data 19.03.2001, per cui da tale notifica il termine quinquennale sarebbe spirato il 19.03.2006. Ebbene, l' ha prodotto avvisi Controparte_6
di intimazione notificati nel 2018 e l'atto di intervento del 2022, ma non ha fornito prova di alcun atto interruttivo valido tra il 19.03.2001 e il 19.03.2006, né negli anni successivi fino al 2018. Inoltre, non risulta che gli avvisi di intimazione prodotti si riferiscano a questa specifica cartella. Pertanto, il relativo credito è prescritto.
- Per la Cartella n. 07120120072646365000 (Comune di , 2011), tale CP_4 CP_7
credito, relativo alla tassazione sui rifiuti, si prescrive in cinque anni e, considerata la notifica della cartella in data 22.09.2012, il termine di prescrizione sarebbe scaduto il
22.09.2017. Al riguardo l' ha prodotto l'avviso di Controparte_1 intimazione n. 07120179016720821000, che si riferisce a tale cartella, la cui notifica, tuttavia, è risultata perfezionata solo nel luglio 2018, quando il termine quinquennale era già ampiamente decorso. Anche questo credito è, dunque, prescritto.
- Per la Cartella n. 07120140085849604000 ( Tassa Auto 2009; Controparte_5
Sanzione C.d.S. 2009), essa contiene due crediti, entrambi soggetti Controparte_2
a prescrizione quinquennale, la cui notifica è del 10.11.2014, per cui il termine sarebbe scaduto il 10.11.2019. L'avviso di intimazione n. 07120179016720821000, notificato nel luglio 2018, ha tempestivamente interrotto la prescrizione e, dal luglio 2018, è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, che sarebbe scaduto nel luglio 2023; ma l'atto di intervento dell' , depositato il 12.07.2022, ha Controparte_1
nuovamente interrotto la prescrizione, in quanto il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, ex art. 2943 c.c., ad interrompere la prescrizione. Pertanto, i crediti portati da questa cartella non sono prescritti.
- Per la Cartella n. 07120150050742786000 ( Tassa Auto 2010), essa Controparte_5
riguarda un credito per tassa automobilistica, che si prescrive in tre anni (art. 5 D.L.
953/1982); tuttavia, il termine per la riscossione della cartella non opposta è quinquennale. Perciò, data la notifica come avvenuta il 22.04.2015, il termine quinquennale sarebbe scaduto il 22.04.2020; ma l'avviso di intimazione n.
07120179043794333000, notificato nel luglio 2018, ha interrotto la prescrizione e da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, interrotto a sua volta dall'atto di intervento del 12.07.2022. Anche questo credito, perciò, non è prescritto.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione è fondata per i crediti di cui alle cartelle n.
07120000140617861000 e n. 07120120072646365000, mentre è infondata per i crediti di cui alle cartelle n. 07120140085849604000 e n. 07120150050742786000.
L'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione assorbe le ulteriori doglianze di merito sollevate dagli opponenti.
§6.- La soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento solo parziale della domanda di opposizione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Nulla si dispone per le spese relative agli enti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2 [...]
e contro l' , il Parte_3 Parte_4 Controparte_6 [...]
l' il e la ogni diversa istanza, CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata per i crediti di Controparte_1
cui alle cartelle di pagamento n. 07120000140617861000 e n. 07120120072646365000, in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
2. Rigetta per il resto l'opposizione;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
nulla sulle spese per gli enti rimasti contumaci.
Così deciso in Aversa in data 09.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9447/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
02.12.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), anche quali eredi di (C.F:
[...] C.F._4 Persona_1
), elettivamente domiciliati in Portici (NA), alla Via Libertà n. C.F._5
25, presso lo studio dell'Avv. Umberto De Luca (PEC:
, che li rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti,
OPPONENTI
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Filippo
Corridoni n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ines Carpino (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti,
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in alla Piazza Municipio Palazzo San CP_2
Giacomo, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Perillo dell'Avvocatura Comunale (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_3 OPPOSTI
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
CP_3 Controparte_4 Controparte_5
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Gli opponenti concludevano come da atto introduttivo, per l'accertamento e declaratoria, previa sospensione dell'esecutorietà, della inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento e, in accoglimento dell'opposizione, per la revoca dell'intervento volontario in virtù degli azionati estratti di ruolo, per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'opposta concludeva per il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
L'opposto concludeva per il rigetto dell'opposizione, per carenza di Controparte_2
interesse ad agire e siccome infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di competenze e spese di giudizio.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. depositato in data
18.09.2024, gli odierni opponenti, nella qualità di eredi di , impugnavano Persona_1
l'atto di intervento spiegato da in data 12.07.2022 Controparte_1
nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 159/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, per un vantato credito complessivo di € 23.765,36, scaturente da plurime cartelle di pagamento iscritte a ruolo a nome del de cuius;
ma al riguardo il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 20.09.2024, rilevava la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e fissava termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena.
Quindi, con ricorso del 19.11.2024, gli eredi introducevano il presente giudizio, Per_1
qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c., nonché deducendo, a fondamento della domanda, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intervento, l'intervenuta prescrizione dei crediti (di natura previdenziale, tributaria e sanzionatoria amministrativa) stante il decorso del termine quinquennale e la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.
Lgs. n. 46/1999 per i crediti previdenziali;
nel merito, deducevano l'inesistenza del credito atteso che il sig. aveva regolarizzato la propria posizione CP_3 Per_1
contributiva e che la sig.ra aveva prestato solo collaborazione occasionale e Pt_1
gratuita. Chiedevano, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'
[...]
a procedere esecutivamente, con conseguente annullamento Controparte_6
dell'atto di intervento e delle cartelle sottostanti.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via Controparte_1
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice Tributario, del Giudice del Lavoro e del Giudice di Pace, in ragione della diversa natura dei crediti azionati;
nonché l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, con riferimento ai vizi formali denunciati ex art. 617 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni di merito, essendo essa mero agente della riscossione e non titolare dei crediti.
Nel merito, l' contestava l'eccezione di prescrizione, Controparte_1
asserendo la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, quali atti idonei ad interrompere il decorso del termine;
sostenendo, inoltre, la piena legittimità del proprio intervento nella procedura esecutiva, non essendo necessaria la previa notifica di un atto di precetto.
Si costituiva in giudizio altresì il eccependo l'inammissibilità della Controparte_2 domanda per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
n. 602/1973, introdotto dal D.L. n. 146/2021, non avendo gli opponenti allegato né provato il pregiudizio specifico richiesto dalla norma per l'impugnazione dell'estratto di ruolo o della cartella non notificata;
nonché deducendo, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante l'effetto interruttivo prodotto dalla notifica degli atti esecutivi.
Nel corso del giudizio, deceduto il precedente difensore, gli opponenti si costituivano con altro difensore.
Invece non si costituivano in giudizio l' il e la CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
A seguito di concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del
17.04.2025 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, perciò, veniva fissata l'udienza del 27.11.2025 (poi di ufficio rinviata alla prima utile del 02.12.2025) per la precisazione delle conclusioni, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
Infine, le parti depositavano note conclusionali, insistendo nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.- Innanzitutto va dichiarata la contumacia di e CP_3 Controparte_4 CP_5
che, regolarmente citati in giudizio, hanno ritenuto di non doversi costituire.
[...]
§2.- La domanda proposta dagli opponenti è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' Controparte_6
è infondata.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114/2018, e le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 7822/2020, hanno tracciato una chiara linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale (tributaria e del lavoro) in materia di riscossione coattiva: la giurisdizione è radicata presso il giudice speciale per tutte le contestazioni che attengono alla pretesa impositiva (fatti costitutivi, modificativi o estintivi del credito) fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione; mentre, a valle di tali atti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, per le contestazioni relative alla regolarità formale degli atti esecutivi e per i fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo.
Nel caso di specie, gli opponenti hanno agito con un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando il diritto dell' a procedere in Controparte_6
executivis mediante l'atto di intervento nella procedura immobiliare, adducendo a fondamento principale dell'opposizione l'estinzione del credito per prescrizione, maturata –secondo la prospettazione attorea– successivamente alla (presunta e contestata) notifica delle cartelle di pagamento.
Tale doglianza, attenendo a un fatto estintivo del diritto di credito che si assume verificatosi dopo la formazione del titolo esecutivo (la cartella non opposta), rientra a pieno titolo nella cognizione del giudice ordinario in sede di opposizione all'esecuzione.
Ne consegue il rigetto della sollevata eccezione, perché infondata.
§3.- Il e l' hanno eccepito Controparte_2 Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, richiamando l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal D.L. n. 146/2021, il quale stabilisce che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto [...] oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici [...] o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la sentenza n. 26283/2022, hanno confermato l'applicabilità di tale disposizione ai giudizi pendenti, in quanto essa
“specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; e tale principio emerge altresì dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 1974/2025; Tribunale di Napoli, sentenza n. 10948/2022).
Tuttavia, l'eccezione non è pertinente al caso di specie;
in quanto la norma e la giurisprudenza citata si riferiscono alle azioni di “accertamento negativo” o di
“opposizione recuperatoria” proposte dal debitore che, venuto a conoscenza di un'iscrizione a ruolo tramite un estratto, agisce in via preventiva e autonoma, in assenza di un'azione esecutiva o cautelare da parte dell'agente della riscossione.
Nel caso in esame, invece, l'azione degli opponenti non è meramente preventiva;
in quanto essi reagiscono a un atto specifico dell'esecuzione, ovvero l'atto di intervento dell' in una procedura espropriativa già in corso. Controparte_1
L'interesse ad agire, pertanto, non deriva dalla mera iscrizione a ruolo, ma dalla concreta e attuale aggressione del patrimonio del de cuius posta in essere dall'agente della riscossione con l'atto di intervento, che è atto dell'esecuzione che manifesta in modo inequivocabile la volontà di procedere alla riscossione coattiva.
Sussiste, dunque, l'interesse degli eredi a contestare, tramite opposizione ex art. 615
c.p.c., il diritto del creditore intervenuto a partecipare alla distribuzione del ricavato.
L'eccezione è pertanto infondata e va rigettata.
§4.- La sollevata eccezione di tardività dell'opposizione, basata sulla qualificazione dell'atto come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è parimenti infondata.
Sebbene l'originario ricorso dinanzi al Giudice dell'Esecuzione fosse stato qualificato
(anche) in tal senso e correttamente ritenuto tardivo per i vizi formali, il presente giudizio di merito ha ad oggetto la contestazione del diritto dell' Controparte_6
a procedere ad esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.).
[...]
L'opposizione all'esecuzione, quando proposta dopo l'inizio della stessa, non è soggetta a termini di decadenza, potendo essere avanzata fino a quando il processo esecutivo non si sia concluso con l'atto di vendita o assegnazione.
Poiché l'opposizione di cui al presente giudizio è fondata sulla ritenuta estinzione del credito per prescrizione, essa rientra pienamente nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. ed è dunque ammissibile.
§5.- La controversia de quo riguarda essenzialmente la ritenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento.
In via generale, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 23397/2016), la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a una cartella di pagamento non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale per la maggior parte dei crediti) in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale conversione si applica solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento, anche se non opposta, mantiene la sua natura di atto amministrativo e non acquista efficacia di giudicato. Ne consegue che il diritto alla riscossione dei crediti in esame rimane soggetto ai rispettivi termini di prescrizione originari.
Ebbene, dall'analisi dei singoli crediti, sulla base della documentazione in atti e delle indicate date di notifica, emerge che:
- Per la Cartella n. 07120000140617861000 (Crediti anni 1981-1993), tale credito, CP_3
di natura previdenziale, è soggetto alla prescrizione quinquennale (art. 3, co. 9, L.
335/1995). L' ha dichiarato di aver notificato la Controparte_6
cartella in data 19.03.2001, per cui da tale notifica il termine quinquennale sarebbe spirato il 19.03.2006. Ebbene, l' ha prodotto avvisi Controparte_6
di intimazione notificati nel 2018 e l'atto di intervento del 2022, ma non ha fornito prova di alcun atto interruttivo valido tra il 19.03.2001 e il 19.03.2006, né negli anni successivi fino al 2018. Inoltre, non risulta che gli avvisi di intimazione prodotti si riferiscano a questa specifica cartella. Pertanto, il relativo credito è prescritto.
- Per la Cartella n. 07120120072646365000 (Comune di , 2011), tale CP_4 CP_7
credito, relativo alla tassazione sui rifiuti, si prescrive in cinque anni e, considerata la notifica della cartella in data 22.09.2012, il termine di prescrizione sarebbe scaduto il
22.09.2017. Al riguardo l' ha prodotto l'avviso di Controparte_1 intimazione n. 07120179016720821000, che si riferisce a tale cartella, la cui notifica, tuttavia, è risultata perfezionata solo nel luglio 2018, quando il termine quinquennale era già ampiamente decorso. Anche questo credito è, dunque, prescritto.
- Per la Cartella n. 07120140085849604000 ( Tassa Auto 2009; Controparte_5
Sanzione C.d.S. 2009), essa contiene due crediti, entrambi soggetti Controparte_2
a prescrizione quinquennale, la cui notifica è del 10.11.2014, per cui il termine sarebbe scaduto il 10.11.2019. L'avviso di intimazione n. 07120179016720821000, notificato nel luglio 2018, ha tempestivamente interrotto la prescrizione e, dal luglio 2018, è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, che sarebbe scaduto nel luglio 2023; ma l'atto di intervento dell' , depositato il 12.07.2022, ha Controparte_1
nuovamente interrotto la prescrizione, in quanto il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, ex art. 2943 c.c., ad interrompere la prescrizione. Pertanto, i crediti portati da questa cartella non sono prescritti.
- Per la Cartella n. 07120150050742786000 ( Tassa Auto 2010), essa Controparte_5
riguarda un credito per tassa automobilistica, che si prescrive in tre anni (art. 5 D.L.
953/1982); tuttavia, il termine per la riscossione della cartella non opposta è quinquennale. Perciò, data la notifica come avvenuta il 22.04.2015, il termine quinquennale sarebbe scaduto il 22.04.2020; ma l'avviso di intimazione n.
07120179043794333000, notificato nel luglio 2018, ha interrotto la prescrizione e da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, interrotto a sua volta dall'atto di intervento del 12.07.2022. Anche questo credito, perciò, non è prescritto.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione è fondata per i crediti di cui alle cartelle n.
07120000140617861000 e n. 07120120072646365000, mentre è infondata per i crediti di cui alle cartelle n. 07120140085849604000 e n. 07120150050742786000.
L'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione assorbe le ulteriori doglianze di merito sollevate dagli opponenti.
§6.- La soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento solo parziale della domanda di opposizione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Nulla si dispone per le spese relative agli enti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2 [...]
e contro l' , il Parte_3 Parte_4 Controparte_6 [...]
l' il e la ogni diversa istanza, CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata per i crediti di Controparte_1
cui alle cartelle di pagamento n. 07120000140617861000 e n. 07120120072646365000, in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
2. Rigetta per il resto l'opposizione;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
nulla sulle spese per gli enti rimasti contumaci.
Così deciso in Aversa in data 09.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis