Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2021
Sentenza 14 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 17/12/2021, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01524/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2021, proposto da
LI NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Lequaglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerro Veronese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza dirigenziale n. 2 del 12 maggio 2021, notificata in data 11 giugno 2021, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cerro Veronese (VR) ingiungeva alla ricorrente, in qualità di comproprietaria dell'area sita in Via Padre Stanislao Carcereri, presso il civico n. 3, distinta catastalmente al foglio n. 3, particelle n. 1225 subb. 1, 2, 3 e 4, e n. 1226, subb. 1, 2 e 3, di dare luogo allo sgombero ed alla rimozione dall'area in questione di ogni genere di oggetto/impedimento, al fine di ripristinarne l'uso pubblico;
b) di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerro Veronese;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con il ricorso in esame la ricorrente lamenta che l’area, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Cerro Veronese al foglio n. 3, particelle n. 1225 subb. 1, 2, 3 e 4, e n. 1226, subb. 1, 2 e 3 e meglio individuata nell’atto introduttivo del presente giudizio, non sarebbe oggetto di diritti di uso pubblico;
Considerato:
- che con delibera n. 21 del 12 luglio 1967 il Consiglio Comunale del Comune di Cerro Veronese ha inserito la strada denominata “ OL RT ” - con inizio da via Dall’Oca Bianca e termine in via Lessini - nell’elenco delle strade comunali;
- che con delibera n. 25 del 29 ottobre 2020 del medesimo Consiglio Comunale, il Comune ha dato atto che detta strada era “ ab immemorabile usata dalla generalità dei cittadini per il transito sia pedonale che carrabile” e che successivamente (nel 1993) la strada “OL RT” è stata rinominata nella toponomastica in “Via Padre Stanislao Carcereri”;
- che dalla documentazione prodotta in giudizio, non risultano atti interruttivi dell’uso pubblico della strada “ OL RT ” anteriormente al 1992;
- che nella medesima delibera n. 25 del 29 ottobre 2020 viene dato altresì atto che l’area oggetto del presente giudizio, ora attraversata da via Carcereri, era in precedenza inserita nel percorso di “ OL RT ” ;
Considerato altresì
- che la ricorrente afferma invece che via Padre Stanislao Carcereri avrebbe un percorso diverso da via “OL RT” e che l’area oggetto del presente giudizio non rientrerebbe nel percorso della precedente via “OL RT”;
- che la ricorrente ha fornito in giudizio principi di prova delle proprie affermazioni (in particolare documenti 3, 4, 5, 24 e 28);
Ritenuto pertanto necessario, ai fini del decidere, disporre una verificazione per accertare se, e in quali limiti, l’area oggetto del presente giudizio fosse o meno compresa nel tracciato della via precedentemente denominata “ OL RT ”;
Ritenuto di disporre:
a) che la verificazione venga svolta, in contraddittorio con le parti costituite, dal Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Verona, con facoltà di delega ad altro dirigente, o funzionario tecnico, della propria amministrazione, in possesso delle competenze necessarie;
b) che le parti costituite potranno nominare propri consulenti tecnici sino al momento dell’inizio delle operazioni di verifica, alle quali gli stessi consulenti tecnici e i difensori potranno intervenire;
c) che il verificatore darà comunicazione, anche a mezzo pec, al domicilio eletto presso i procuratori delle parti, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio delle dette operazioni, del giorno e dell’ora di svolgimento delle stesse;
d) che per l’esecuzione della verificazione è assegnato il termine di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
e) che il verificatore darà conto delle operazioni di verifica svolte redigendo la bozza di relazione, nella quale illustrerà le modalità di espletamento dell’incarico e le conclusioni finali, allegando la documentazione ritenuta necessaria;
f) che detta bozza sarà trasmessa dal verificatore alle parti, o se nominati ai loro consulenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle operazioni peritali;
g) che le parti o i loro consulenti potranno far pervenire al verificatore le proprie osservazioni entro i successivi 20 (venti) giorni;
h) che il verificatore depositerà presso la Segreteria della Sezione la relazione nel testo definitivo, corredata di tutta la documentazione utile (anche grafica e fotografica), le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla precedente lett. g);
i) che contestualmente al deposito della relazione il verificatore depositerà istanza di liquidazione del proprio compenso in coerenza alle previsioni di legge di cui agli artt. 49 ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
l) che per lo svolgimento dell’incarico viene fissato, a titolo di acconto e salvo conguaglio ove dovuto, un compenso spettante al verificatore, nella misura di euro 500 (cinquecento) a carico del Comune di Cerro Veronese;
m) che il verificatore ha la facoltà di visionare il fascicolo di causa ed estrarre copia degli atti, nonché direttamente acquisire presso il Comune di Cerro Veronese, l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria;
Ritenuto di fissare per il prosieguo della trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 luglio 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Prima Sezione) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e fissa per l’ulteriore prosecuzione della causa la pubblica udienza del 13 luglio 2022.
Spese al definitivo.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO