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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 735/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 735/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. VIVALDI ERIKA e dell'avv. GABRIELLA CP_1
CITTI
e
con il patrocinio dell'avv. VIVALDI ERIKA e dell'avv. Controparte_2
GABRIELLA CITTI
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Montopoli in Val d'Arno (PI) il 23 giugno
2012, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montopoli in Val d'Arno,
Anno 2012 Parte 2 Serie A n. 12.
pagina 1 di 4 Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Montopoli Controparte_2 in Val d'Arno e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montopoli in Val
d'Arno, Anno 2012 Parte 2 Serie A n°12, I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare, sita in Montopoli in Val d'Arno, Via Pirandello n 44 di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla signora e continuerà ad abitarla CP_2
unitamente ai figli minori
3) La rata mensile del mutuo ipotecario sulla casa familiare verrà pagato da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% pro quota;
pagina 2 di 4 4) I finanziamenti tutt'ora in essere con la OM, ES e IA verranno pagati da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno fino al loro esaurimento;
5) Le utenze della casa familiare sono a carico della signora;
CP_2
6) Il sig. lascerà la casa familiare entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso;
CP_1
7) Le parti concordano che quando entrambi i figli saranno maggiorenni la casa familiare verrà intestata a e nella misura del 50% pro capite;
Pt_1 Pt_2
8) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Pt_2 Pt_1
collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni;
9) e frequenteranno i genitori in misura paritaria, secondo lo schema 2 giorni Pt_2 Pt_1
con la madre, 2 giorni con il padre e 3 giorni con la madre;
la settimana successiva il calendario sarà invertito e così via con alternanza settimanale. Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dai figli un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
10) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento dei figli;
le spese scolastiche
(ivi comprese la mensa ed eventuali rette di scuole private), mediche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%;
11) L'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre;
12) i coniugi dichiarano di avere risolto e definito, con l'accordo ogni pendenza economica tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali compensate.
pagina 3 di 4 Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 8.04.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 735/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. VIVALDI ERIKA e dell'avv. GABRIELLA CP_1
CITTI
e
con il patrocinio dell'avv. VIVALDI ERIKA e dell'avv. Controparte_2
GABRIELLA CITTI
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Montopoli in Val d'Arno (PI) il 23 giugno
2012, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montopoli in Val d'Arno,
Anno 2012 Parte 2 Serie A n. 12.
pagina 1 di 4 Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Montopoli Controparte_2 in Val d'Arno e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montopoli in Val
d'Arno, Anno 2012 Parte 2 Serie A n°12, I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare, sita in Montopoli in Val d'Arno, Via Pirandello n 44 di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla signora e continuerà ad abitarla CP_2
unitamente ai figli minori
3) La rata mensile del mutuo ipotecario sulla casa familiare verrà pagato da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% pro quota;
pagina 2 di 4 4) I finanziamenti tutt'ora in essere con la OM, ES e IA verranno pagati da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno fino al loro esaurimento;
5) Le utenze della casa familiare sono a carico della signora;
CP_2
6) Il sig. lascerà la casa familiare entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso;
CP_1
7) Le parti concordano che quando entrambi i figli saranno maggiorenni la casa familiare verrà intestata a e nella misura del 50% pro capite;
Pt_1 Pt_2
8) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Pt_2 Pt_1
collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni;
9) e frequenteranno i genitori in misura paritaria, secondo lo schema 2 giorni Pt_2 Pt_1
con la madre, 2 giorni con il padre e 3 giorni con la madre;
la settimana successiva il calendario sarà invertito e così via con alternanza settimanale. Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dai figli un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
10) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento dei figli;
le spese scolastiche
(ivi comprese la mensa ed eventuali rette di scuole private), mediche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%;
11) L'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre;
12) i coniugi dichiarano di avere risolto e definito, con l'accordo ogni pendenza economica tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali compensate.
pagina 3 di 4 Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 8.04.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 4 di 4