CASS
Sentenza 31 ottobre 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2023, n. 43946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43946 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avvocato Francesco Clienti, in difesa della parte civile, il quale ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore Generale;
udito l'Avvocato Franco Ledda, in difesa dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 43946 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, La Corte di appello di Roma riformava la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato per il delitto omissione di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.), ascrittogli, in qualità di Cancelliere presso il Tribunale di Roma, per aver indebitamente rifiutato di ricevere il deposito dell'atto di costituzione in giudizio di un condominio, presentato l'ultimo giorno utile dall'avvocato difensore che lo rappresentava, ritenendo il reato di particolare tenuità ed applicando, dunque, l'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avvocato Franco Ledda, deducendo i seguenti quattro motivi. 2.1. Inosservanza dell'art. 328 cod. pen. Al momento del fatto, la gestione del SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale) da parte del personale di cancelleria avveniva sulla base di prassi ed istruzioni verbali di tecnici informatici, in assenza di circolari ministeriali e tantonneno di leggi o regolamenti. Inoltre, una volta compiuto l'accesso al sistema con le credenziali, il personale di cancelleria doveva eseguire alcune scelte obbligatorie nel c.d. menu a tendina", per poter avanzare nella procedura. Premesso, inoltre, che, per la configurazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'articolo 328, comma 1, cod. pen., occorre che la condotta omissiva sia contraria ai suoi doveri e non trovi giustificazione in un motivo legittimo, nel caso di specie, la procedura informatica non consentiva di inserire nel sistema informatico la costituzione di una parte in assenza della dicitura "convenuto", che l'avvocato non aveva indicato. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, neppure l'imputato era tenuto ad integrare le indicazioni richieste dal SICID, posto che l'art. 328 cod. pen. richiede la violazione di legge o di regolamenti che prevedono specificamente un dovere, e non già la violazione di semplici e incontrollabili istruzioni verbali e, tantomeno, di considerazioni fondate su un preteso comune buon senso. D'altronde, lo stesso art. 58 cod. proc. civ., nel disciplinare l'attività del cancelliere, richiama le prescrizioni della legge o del giudice, e cioè fa riferimento ad una disciplina che, come precisato, all'epoca non esisteva. L'art. 328 cod. pen. sarebbe stato applicato, dunque, in violazione del principio di stretta legalità vigente in materia penale. 2 Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il cancelliere sia tenuto ad accogliere qualsiasi richiesta di deposito di atto di costituzione in giudizio, in assenza di formale dichiarazione scritta del richiedente. Tantomeno, potrebbe onerarsi il cancelliere della responsabilità di desumere la qualità della parte dalla valutazione complessiva dei dati già risultanti dal sistema, posto che tali dati risultano spesso errati, come confermato da un teste in dibattimento. 2.2. Vizio della motivazione sul ritenuto indebito rifiuto dell'atto e sull'urgenza del suo deposito. Nella sentenza impugnata la ritenuta responsabilità dell'imputato è stata motivata sulla base dei seguenti elementi: a) spetta non al cancelliere ma all'autorità giudiziaria valutare i requisiti di ammissibilità anche formali dell'atto, dovendosi il primo limitare a ricevere e depositare lo stesso inserendolo nel sistema informatico in dotazione alla cancelleria;
b) trattandosi di deposito di atto cartaceo e non già telematico, non si poteva imporre al difensore di adeguarsi alla specificazione delle diciture del sistema informatico, dovendo egli soltanto indicare il titolo in virtù del quale l'atto era depositato;
c) tale titolo, e cioè "convenuto principale", non soltanto venne specificato verbalmente dall'avvocato al cancelliere, ma risultava dallo stesso contenuto dell'atto che il cancelliere si arrogò il diritto di valutare;
d) dalla nota di iscrizione a ruolo acquisito agli atti emergeva che il condominio fosse già stato iscritto quale convenuto resistente, come risulta dalla schermata relativa allo "storico del fascicolo" nella fase antecedente alla costituzione delle parti. e) la irricevibilità della comparsa, oltre a non essere supportata da alcuna norma processuale o disposizione interna all'ufficio, emergeva, quindi, pacificamente dal sistema informatico;
f) l'imputato avrebbe potuto inserire, nella schermata SICID, come già fatto in altra occasione e ad altro fine, una segnalazione, precisando che nell'atto cartaceo depositato dal difensore mancava la dicitura "convenuto"; g) denota la sussistenza dell'elemento oggettivo la circostanza che il deposito dell'atto scadesse lo stesso giorno, da ciò desumendosi l'urgenza dell'atto; h) la pretestuosità del rifiuto è stata confermata dal fatto che altro cancelliere, la stessa mattinata, aveva provveduto al deposito dell'atto 3 senza che il SICID andasse in blocco e senza peraltro subire alcun provvedimento disciplinare;
i) infine, è del tutto irrilevante che la dirigente della cancelleria avesse escluso addebiti disciplinari a carico dell'imputato, riguardando tale indagine la mancata ottemperanza da parte dell'imputato alle disposizioni della stessa dirigente, e non il diniego opposto all'avvocato. Ciò premesso, il ricorrente dichiara di condividere l'affermazione dei giudici, secondo cui non spetta al cancelliere valutare i requisiti di ammissibilità anche formale degli atti (punti a e b). Esclude, però, che il difensore possa assolvere tale onere con semplice dichiarazione verbale. Infatti, pur prevedendo l'articolo 121 cod. proc. civ. libertà di forma in assenza di specifiche previsioni, per tutti gli atti processuali appare logicamente evidente - e comunque è indicata dall'articolo 46 disp. att. cod. proc. civ. - la necessità di forma scritta. All'esplicita indicazione scritta del titolo dell'atto non può supplire, dunque, l'autonoma valutazione del cancelliere. Le affermazioni di cui alle lettere c), d) e e), oltre a contraddire quanto precedentemente affermato, sarebbero illogiche, perché in contrasto con le norme processuali e le risultanze probatorie. È contraddittorio escludere, da una parte, la legittimazione del cancelliere a valutare l'ammissibilità anche formale dell'atto di cui si chiede il deposito e affermare, dall'altra parte, che il titolo avrebbe dovuto essere desunto dalle annotazioni già presenti nel registro dal cancelliere stesso, vieppiù considerato che, come anche emerso da una deposizione testimoniale, le indicazioni del SICID risultano spesso errate. Quanto alla intitolazione dell'atto per cui si chiede il deposito, è errato e contrasta con le norme processuali ritenere che soltanto il convenuto possa depositare una comparsa di costituzione con chiamata in causa di terzo, dal momento che anche il terzo interveniente o il chiamato in causa, ai sensi degli articoli 267 e 271 cod. proc. civ., si costituiscono depositando comparsa di costituzione, e che il chiamato in causa può, sua volta, chiamare altro terzo in causa, facendone richiesta ai sensi dell'articolo 271 cod. proc. civ. In conclusione, in assenza di formale attestazione scritta dal difensore della qualità di convenuto, l'imputato non aveva l'obbligo di provvedere in suo luogo. La circostanza che, su istanza della Dirigente di cancelleria, altro Cancelliere provvedè a scegliere del convenuto tra le diverse opzioni indicate nel "menu a tendina" è irrilevante, tanto più che dalla deposizione testimoniale della dirigente è risultato che quest'ultima riconobbe la legittimità dell'operato dell'imputato, pur 4 sostenendo che aveva preferito, in quel caso, evitare contestazioni, trattandosi di atto prossimo alla scadenza. Quanto alla decisione di non assumere iniziative disciplinari nei confronti del cancelliere, contrariamente a quanto affermato in sentenza, risulta evidente che il parere della redigente (la dirigente delle Cancellerie del Tribunale) non si riferiva soltanto alla mancata ottemperanza alle indicazioni della dirigente di Cancelleria, ma anche al mancato deposito dell'atto con riguardo esclusivo alla discussione tra l'avvocato e l'imputato. Quanto, infine, all'urgenza del deposito dell'atto, il requisito non sussiste perché il legale avrebbe potuto provvedere al deposito telematico della comparsa di costituzione dal suo studio. 2.3. Violazione della legge penale quanto all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'allora Presidente della settima sezione civile del Tribunale di Roma, ascoltato come teste, aveva definito l'imputato, in servizio da oltre trent'anni, «persona estremamente precisa e preparata». Inoltre, il ricorrente, con atteggiamento collaborativo, aveva suggerito all'avvocato di correggere il numero di codice fiscale erroneamente indicato nell'atto e l'aveva invitata ad aggiungere a penna nel frontespizio, accanto ai dati della parte che si costituiva, la qualifica di "convenuto", ottenendone inspiegabilmente un ostinato rifiuto. Non si comprende, dunque, come sia stata esclusa l'applicabilità dell'art. 47 cod. pen., e si sia potuto affermare che l'imputato era consapevole dell'antidoverosità della sua condotta, in una situazione di vuoto normativo. 2.4. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Alla luce di quanto rilevato, non potendosi far riferimento alle dichiarazioni informali dell'avvocato o ai dati già inseriti nel sistema informatico (in quanto la stessa Corte di appello ha contraddittoriamente escluso la legittimazione del cancelliere a valutare la regolarità anche formale degli atti) e considerato, inoltre, che tali atti si rivelano spesso errati, deve ritenersi che il rifiuto opposto dal ricorrente fosse giustificabile e comunque dettato da buona fede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto reiterativo di deduzioni cui il giudice dell'appello aveva già dato analitica, compiuta e non illogica risposta. 1.1. In particolare, quanto ai primi due motivi, sulla insussistenza dell'elemento oggettivo del reato e sul correlato vizio motivazionale, una volta 5 ribadito il carattere urgente dell'atto (il giorno del fatto scadevano i termini per la costituzione in giudizio del convenuto), le considerazioni svolte dai giudici dell'appello, e fedelmente riportate nell'atto di ricorso, appaiono esenti da vizi logici o giuridici. In proposito, è opportuno soltanto precisare che nessuna contraddizione si rinviene tra l'affermazione per cui spetta al giudice, e non al cancelliere, il potere di verificare la regolarità anche formale degli atti, da una parte, e il rimprovero penale mosso al ricorrente per non aver provveduto all'iscrizione, nonostante la mancanza di specifica disciplina positiva, ai tempi del fatto, dall'altra parte. Premesso, infatti, che il delitto di omissione di atti d'ufficio è senz'altro un reato c.d. ad illiceità speciale, il ragionamento dei giudici di merito si è sviluppato seguendo una prospettiva speculare rispetto a quella, invero formalistica, del ricorrente. Si è cioè assunto quale presupposto - inespresso ma pacifico - che il rifiuto opposto dal ricorrente fosse "indebito", poiché non giustificato, esso, da alcuna norma positiva: ove è appena il caso di aggiungere che il corretto ed efficiente funzionamento del sistema giudiziario (a tutela del quale è posto il presidio penalistico dell'art. 328 cod. pen.) presuppone l'atteggiamento più collaborativo e aperto possibile - nei limiti, è ovvio, della legalità - anche da parte del personale amministrativo. 2.2. Analogo discorso vale in rapporto ai motivi (terzo e quarto) sull'insussistenza dell'elemento soggettivo, che appaiono manifestamente infondati, oltre che generici. Essi non si confrontano, infatti, con la motivazione del provvedimento impugnato, dalla quale - in disparte ogni considerazione ulteriore - si evince che il rifiuto divenne per certo pretestuoso e che, specularmente, la buona fede del ricorrente (quand'anche ipotizzabile in origine) venne senz'altro meno, a partire dal momento in cui EN scelse di disattendere le indicazioni della Dirigente di Cancelleria la quale, gli chiese di procedere all'iscrizione dell'atto nel sistema informatico, confermando la regolarità della procedura o comunque assumendosi, volendo assumere la prospettiva difensiva, la responsabilità della decisione. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VE Caterina che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18/10/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avvocato Francesco Clienti, in difesa della parte civile, il quale ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore Generale;
udito l'Avvocato Franco Ledda, in difesa dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 43946 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, La Corte di appello di Roma riformava la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato per il delitto omissione di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.), ascrittogli, in qualità di Cancelliere presso il Tribunale di Roma, per aver indebitamente rifiutato di ricevere il deposito dell'atto di costituzione in giudizio di un condominio, presentato l'ultimo giorno utile dall'avvocato difensore che lo rappresentava, ritenendo il reato di particolare tenuità ed applicando, dunque, l'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avvocato Franco Ledda, deducendo i seguenti quattro motivi. 2.1. Inosservanza dell'art. 328 cod. pen. Al momento del fatto, la gestione del SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale) da parte del personale di cancelleria avveniva sulla base di prassi ed istruzioni verbali di tecnici informatici, in assenza di circolari ministeriali e tantonneno di leggi o regolamenti. Inoltre, una volta compiuto l'accesso al sistema con le credenziali, il personale di cancelleria doveva eseguire alcune scelte obbligatorie nel c.d. menu a tendina", per poter avanzare nella procedura. Premesso, inoltre, che, per la configurazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'articolo 328, comma 1, cod. pen., occorre che la condotta omissiva sia contraria ai suoi doveri e non trovi giustificazione in un motivo legittimo, nel caso di specie, la procedura informatica non consentiva di inserire nel sistema informatico la costituzione di una parte in assenza della dicitura "convenuto", che l'avvocato non aveva indicato. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, neppure l'imputato era tenuto ad integrare le indicazioni richieste dal SICID, posto che l'art. 328 cod. pen. richiede la violazione di legge o di regolamenti che prevedono specificamente un dovere, e non già la violazione di semplici e incontrollabili istruzioni verbali e, tantomeno, di considerazioni fondate su un preteso comune buon senso. D'altronde, lo stesso art. 58 cod. proc. civ., nel disciplinare l'attività del cancelliere, richiama le prescrizioni della legge o del giudice, e cioè fa riferimento ad una disciplina che, come precisato, all'epoca non esisteva. L'art. 328 cod. pen. sarebbe stato applicato, dunque, in violazione del principio di stretta legalità vigente in materia penale. 2 Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il cancelliere sia tenuto ad accogliere qualsiasi richiesta di deposito di atto di costituzione in giudizio, in assenza di formale dichiarazione scritta del richiedente. Tantomeno, potrebbe onerarsi il cancelliere della responsabilità di desumere la qualità della parte dalla valutazione complessiva dei dati già risultanti dal sistema, posto che tali dati risultano spesso errati, come confermato da un teste in dibattimento. 2.2. Vizio della motivazione sul ritenuto indebito rifiuto dell'atto e sull'urgenza del suo deposito. Nella sentenza impugnata la ritenuta responsabilità dell'imputato è stata motivata sulla base dei seguenti elementi: a) spetta non al cancelliere ma all'autorità giudiziaria valutare i requisiti di ammissibilità anche formali dell'atto, dovendosi il primo limitare a ricevere e depositare lo stesso inserendolo nel sistema informatico in dotazione alla cancelleria;
b) trattandosi di deposito di atto cartaceo e non già telematico, non si poteva imporre al difensore di adeguarsi alla specificazione delle diciture del sistema informatico, dovendo egli soltanto indicare il titolo in virtù del quale l'atto era depositato;
c) tale titolo, e cioè "convenuto principale", non soltanto venne specificato verbalmente dall'avvocato al cancelliere, ma risultava dallo stesso contenuto dell'atto che il cancelliere si arrogò il diritto di valutare;
d) dalla nota di iscrizione a ruolo acquisito agli atti emergeva che il condominio fosse già stato iscritto quale convenuto resistente, come risulta dalla schermata relativa allo "storico del fascicolo" nella fase antecedente alla costituzione delle parti. e) la irricevibilità della comparsa, oltre a non essere supportata da alcuna norma processuale o disposizione interna all'ufficio, emergeva, quindi, pacificamente dal sistema informatico;
f) l'imputato avrebbe potuto inserire, nella schermata SICID, come già fatto in altra occasione e ad altro fine, una segnalazione, precisando che nell'atto cartaceo depositato dal difensore mancava la dicitura "convenuto"; g) denota la sussistenza dell'elemento oggettivo la circostanza che il deposito dell'atto scadesse lo stesso giorno, da ciò desumendosi l'urgenza dell'atto; h) la pretestuosità del rifiuto è stata confermata dal fatto che altro cancelliere, la stessa mattinata, aveva provveduto al deposito dell'atto 3 senza che il SICID andasse in blocco e senza peraltro subire alcun provvedimento disciplinare;
i) infine, è del tutto irrilevante che la dirigente della cancelleria avesse escluso addebiti disciplinari a carico dell'imputato, riguardando tale indagine la mancata ottemperanza da parte dell'imputato alle disposizioni della stessa dirigente, e non il diniego opposto all'avvocato. Ciò premesso, il ricorrente dichiara di condividere l'affermazione dei giudici, secondo cui non spetta al cancelliere valutare i requisiti di ammissibilità anche formale degli atti (punti a e b). Esclude, però, che il difensore possa assolvere tale onere con semplice dichiarazione verbale. Infatti, pur prevedendo l'articolo 121 cod. proc. civ. libertà di forma in assenza di specifiche previsioni, per tutti gli atti processuali appare logicamente evidente - e comunque è indicata dall'articolo 46 disp. att. cod. proc. civ. - la necessità di forma scritta. All'esplicita indicazione scritta del titolo dell'atto non può supplire, dunque, l'autonoma valutazione del cancelliere. Le affermazioni di cui alle lettere c), d) e e), oltre a contraddire quanto precedentemente affermato, sarebbero illogiche, perché in contrasto con le norme processuali e le risultanze probatorie. È contraddittorio escludere, da una parte, la legittimazione del cancelliere a valutare l'ammissibilità anche formale dell'atto di cui si chiede il deposito e affermare, dall'altra parte, che il titolo avrebbe dovuto essere desunto dalle annotazioni già presenti nel registro dal cancelliere stesso, vieppiù considerato che, come anche emerso da una deposizione testimoniale, le indicazioni del SICID risultano spesso errate. Quanto alla intitolazione dell'atto per cui si chiede il deposito, è errato e contrasta con le norme processuali ritenere che soltanto il convenuto possa depositare una comparsa di costituzione con chiamata in causa di terzo, dal momento che anche il terzo interveniente o il chiamato in causa, ai sensi degli articoli 267 e 271 cod. proc. civ., si costituiscono depositando comparsa di costituzione, e che il chiamato in causa può, sua volta, chiamare altro terzo in causa, facendone richiesta ai sensi dell'articolo 271 cod. proc. civ. In conclusione, in assenza di formale attestazione scritta dal difensore della qualità di convenuto, l'imputato non aveva l'obbligo di provvedere in suo luogo. La circostanza che, su istanza della Dirigente di cancelleria, altro Cancelliere provvedè a scegliere del convenuto tra le diverse opzioni indicate nel "menu a tendina" è irrilevante, tanto più che dalla deposizione testimoniale della dirigente è risultato che quest'ultima riconobbe la legittimità dell'operato dell'imputato, pur 4 sostenendo che aveva preferito, in quel caso, evitare contestazioni, trattandosi di atto prossimo alla scadenza. Quanto alla decisione di non assumere iniziative disciplinari nei confronti del cancelliere, contrariamente a quanto affermato in sentenza, risulta evidente che il parere della redigente (la dirigente delle Cancellerie del Tribunale) non si riferiva soltanto alla mancata ottemperanza alle indicazioni della dirigente di Cancelleria, ma anche al mancato deposito dell'atto con riguardo esclusivo alla discussione tra l'avvocato e l'imputato. Quanto, infine, all'urgenza del deposito dell'atto, il requisito non sussiste perché il legale avrebbe potuto provvedere al deposito telematico della comparsa di costituzione dal suo studio. 2.3. Violazione della legge penale quanto all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'allora Presidente della settima sezione civile del Tribunale di Roma, ascoltato come teste, aveva definito l'imputato, in servizio da oltre trent'anni, «persona estremamente precisa e preparata». Inoltre, il ricorrente, con atteggiamento collaborativo, aveva suggerito all'avvocato di correggere il numero di codice fiscale erroneamente indicato nell'atto e l'aveva invitata ad aggiungere a penna nel frontespizio, accanto ai dati della parte che si costituiva, la qualifica di "convenuto", ottenendone inspiegabilmente un ostinato rifiuto. Non si comprende, dunque, come sia stata esclusa l'applicabilità dell'art. 47 cod. pen., e si sia potuto affermare che l'imputato era consapevole dell'antidoverosità della sua condotta, in una situazione di vuoto normativo. 2.4. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Alla luce di quanto rilevato, non potendosi far riferimento alle dichiarazioni informali dell'avvocato o ai dati già inseriti nel sistema informatico (in quanto la stessa Corte di appello ha contraddittoriamente escluso la legittimazione del cancelliere a valutare la regolarità anche formale degli atti) e considerato, inoltre, che tali atti si rivelano spesso errati, deve ritenersi che il rifiuto opposto dal ricorrente fosse giustificabile e comunque dettato da buona fede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto reiterativo di deduzioni cui il giudice dell'appello aveva già dato analitica, compiuta e non illogica risposta. 1.1. In particolare, quanto ai primi due motivi, sulla insussistenza dell'elemento oggettivo del reato e sul correlato vizio motivazionale, una volta 5 ribadito il carattere urgente dell'atto (il giorno del fatto scadevano i termini per la costituzione in giudizio del convenuto), le considerazioni svolte dai giudici dell'appello, e fedelmente riportate nell'atto di ricorso, appaiono esenti da vizi logici o giuridici. In proposito, è opportuno soltanto precisare che nessuna contraddizione si rinviene tra l'affermazione per cui spetta al giudice, e non al cancelliere, il potere di verificare la regolarità anche formale degli atti, da una parte, e il rimprovero penale mosso al ricorrente per non aver provveduto all'iscrizione, nonostante la mancanza di specifica disciplina positiva, ai tempi del fatto, dall'altra parte. Premesso, infatti, che il delitto di omissione di atti d'ufficio è senz'altro un reato c.d. ad illiceità speciale, il ragionamento dei giudici di merito si è sviluppato seguendo una prospettiva speculare rispetto a quella, invero formalistica, del ricorrente. Si è cioè assunto quale presupposto - inespresso ma pacifico - che il rifiuto opposto dal ricorrente fosse "indebito", poiché non giustificato, esso, da alcuna norma positiva: ove è appena il caso di aggiungere che il corretto ed efficiente funzionamento del sistema giudiziario (a tutela del quale è posto il presidio penalistico dell'art. 328 cod. pen.) presuppone l'atteggiamento più collaborativo e aperto possibile - nei limiti, è ovvio, della legalità - anche da parte del personale amministrativo. 2.2. Analogo discorso vale in rapporto ai motivi (terzo e quarto) sull'insussistenza dell'elemento soggettivo, che appaiono manifestamente infondati, oltre che generici. Essi non si confrontano, infatti, con la motivazione del provvedimento impugnato, dalla quale - in disparte ogni considerazione ulteriore - si evince che il rifiuto divenne per certo pretestuoso e che, specularmente, la buona fede del ricorrente (quand'anche ipotizzabile in origine) venne senz'altro meno, a partire dal momento in cui EN scelse di disattendere le indicazioni della Dirigente di Cancelleria la quale, gli chiese di procedere all'iscrizione dell'atto nel sistema informatico, confermando la regolarità della procedura o comunque assumendosi, volendo assumere la prospettiva difensiva, la responsabilità della decisione. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VE Caterina che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18/10/2023