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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13516 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 50020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 09.05.2025, vertente tra:
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Castiglione della Pescaia n.61, presso lo studio dell'avv.
Mirko Saginario, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romagnoli in virtù di procura in atti;
- appellata –
E il , Controparte_2
elettivamente domiciliato in Vasanello, via Sant'Antonio 54, presso lo studio dell'avv. Paola Ciannavei
e dell'avv. Giuseppina Paolocci, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- appellato –
E
pagina 1 di 6
l' , Controparte_3
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 66, presso lo studio dell'avv. Paolo Maggi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellata–
E il;
Controparte_4
- appellato contumace–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 561/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo - sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'08.05.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 561/2021, con la quale il Giudice di Pace Parte_1 di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso il preavviso di fermo n. 09780201900033779000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09720170106345241000, n. 09720170230471836000, n.
09720140251013769000 e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 09720150184226412000.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto ritualmente notificate le cartelle di pagamento impugnate e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi e infondata la domanda di accertamento della prescrizione del credito dell'amministrazione.
L'appellante ha altresì contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione della cartella di pagamento n.
09720150184226412000.
Da ultimo, ha evidenziato l'erroneità della statuizione del primo giudice in ordine alal Parte_1 compensazione delle spese processuali e in ordine al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. pagina 2 di 6 ha evidenziato la rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle di CP_1 pagamento impugnate e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni afferenti alla notificazione delle cartelle di pagamento impugnate. Nel merito, ha CP_1 chiesto il rigetto dei motivi di gravame in quanto infondati.
Il ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato e, in ogni caso, Controparte_2 ha chiesto di essere tenuto indenne dal carico delle spese processuali.
L ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce Controparte_3 della rituale notificazione delle cartelle di pagamento impugnate e della conseguente infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione.
Il è rimasto contumace. Controparte_4
2. L'appello è parzialmente fondato.
Le cartelle di pagamento n. 09720140251013769000 e n. 09720170106345241000 risultano notificate mediante consegna dell'atto al portiere.
Il perfezionamento della notifica di atti impositivi, mediante consegna dell'atto a soggetto diverso dal destinatario richiede invece l'invio della raccomandata informativa ex art. 60 d.p.r. n. 600/1973. La
Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 27446/2022) ha chiarito che l'art. 60 d.p.r. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di rito, richiede, ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia o al portiere, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita da messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte
(cfr. altresì Cass. 2868/2017).
Nel caso di specie, l' ha documentato che la notifica della cartella di Controparte_3 pagamento impugnata è avvenuta mediante consegna dell'atto al portiere, sicché ai sensi dell'art. 60 comma primo lettera b) bis d.p.r. 600/1973, ai fini del perfezionamento della notificazione è necessario fornire prova dell'invio della raccomandata informativa.
Premesso che trattasi di raccomandata semplice, non essendo previsto che la notizia sia data a mezzo di raccomandata A/R, la prova dell'invio della raccomandata al destinatario, presso il suo indirizzo, va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, a mezzo della produzione della relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova
Tale prova non può essere validamente desunta dal “prospetto riepilogativo delle singole raccomandate spedite ai sensi degli artt. 139/140 c.p.c.” prodotto in atti dal concessionario della riscossione.
L'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Perciò, dato che per la notificazione della raccomandata informativa il messo notificatore si avvale del servizio postale, con il “prospetto pagina 3 di 6 riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art.139/140 c.p.c.” prodotto in atti da potrà ritenersi raggiunta la prova circa la Controparte_5 consegna di un plico all'Ufficio postale ma non può riconoscersi valore probatorio circa la sua effettiva spedizione al corretto indirizzo del destinatario in quanto l'attestazione di presa in carico di tale raccomandata indica il solo numero dell'atto e il nome del contribuente ma non anche il luogo di destinazione sicché la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova (Cfr. Cass. n. 23194/2024; Cass. n. 18472/2018).
L'omessa spedizione della raccomandata informativa costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass. S.U. n.
18992/2017).
Le cartelle di pagamento impugnate devono pertanto essere dichiarata inefficaci.
Il credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720140251013769000, relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada risalenti al 2011, deve essere dichiarato prescritto, in difetto di prova del compimento di atti interruttivi del termine quinquennale, prima della notificazione del preavviso di fermo impugnato, il 23.09.2019.
Anche il credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720170106345241000, relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada risalenti al 2015, deve essere dichiarato estinto, in difetto di prova della notificazione del verbale di accertamento, attesa la contumacia del Controparte_6
3. L'opposizione deve essere invece rigettata con riferimento alla cartella di pagamento n.
[...]
09720170230471836000, che risulta notificata in data 26.08.2018 con le formalità di cui all'art. 140
c.p.c.
L'opponente ha disconosciuto la firma apposta sulla cartolina di ricevimento della notificazione dell'avviso ex art. 140 c.p.c.
Al riguardo vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale:
“ La raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
pagina 4 di 6 solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” (Cass. n. 24780/2018).
Non risultando proposta querela di falso avverso l'avviso di ricevimento, la notificazione deve ritenersi perfezionata alla data di ricezione dell'avviso, il 26.08.2018.
L'opponente ha poi contesto l'assenza di timbri sulla cartolina di ricevimento della raccomandata, nonché sull'avviso contenuto nella raccomandata stessa, relativo all'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.
Quanto al primo profilo deve evidenziarsi che l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140
c.p.c. reca la sottoscrizione del destinatario e dell'ufficiale postale, nonché il timbro dell'uffici postale.
Per quanto concerne l'avviso deposito degli atti presso la casa comunale, che risulta privo di timbro o firma, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140
c.p.c. (nella specie l'affissione dell'avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anziché alla porta dell'abitazione) comporta la nullità della notifica, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque ricevuto regolarmente la raccomandata di conferma del deposito del piego presso l'ufficio postale” (Cass. n. 13930/2025).
Nella specie, va evidenziata la sicura riferibilità dell'avviso, che reca la chiara intestazione “Casa
Comunale di Roma, via Luigi Petroselli n. 50” all'amministrazione, sicché deve escludersi che l'omessa apposizione di un timbro o di una sottoscrizione a margine dell'atto stesso incida sui suoi effetti. In ogni caso, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e attesa l'avvenuta consegna della raccomanda, ogni eventuale invalidità deve ritenersi sanata.
4. Da ultimo, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720150184226412000 non risultano proposte specifiche censure in relazione alla statuizione del primo giudice, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
10064/2020, che ha definito – in senso favorevole all'opponente – l'impugnazione proposta avverso la medesima cartella di pagamento.
5. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, per entrambi i gradi del giudizio, atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione e la conseguente reciproca soccombenza delle parti.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, atteso l'esito complessivo del giudizio (Cass. n. 265544/2024), e in assenza di prova del dolo o della colpa grave sottesi alla condotta processuale delle controparti, che non possono essere identificati nella mera infondatezza delle tesi difensive prospettate. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato: “La pagina 5 di 6 responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Cass. n. 19948/2023)
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. sentenza n. 561/2021: Parte_1 accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara estinto il credito oggetto delle cartelle di pagamento n. 09720140251013769000 e n. 09720170106345241000, che dichiara inefficaci;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio;
rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Roma, 2.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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