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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 469/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 469/2021, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione, promossa da: Contr C.F. , con sede a Milazzo, via F. Crispi n. 67/69, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., e , nata a [...] il [...], residente in CP_2
Milazzo (Me), 98057, via A. Manzoni, n. 16, C.F. , domiciliati in Milazzo, C.F._1
via M. Regis n. 49, pal. rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Lima, C.F. Pt_2
, come da procura in atti C.F._2
ATTORI
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede in via Ugo Bassi 103 CP_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/3/2021 Gli e riassumevano il giudizio a seguito Parte_1 CP_2
dell'ordinanza adottata dal Giudice del Lavoro presso l'intestato Tribunale in data 25/2/2021.
Richiamavano le difese svolte nel ricorso introduttivo e, segnatamente, contestavano la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, n. 20/0922, emessa a seguito del verbale di accertamento e notificazione n. 87 del 4/5/2016 della Guardia di Finanza, chiedendo in via preliminare la sospensione della relativa esecuzione e, nel merito, di annullare o revocare l'ordinanza o, in subordine, di revocarla parzialmente riducendo le sanzioni irrogate al minimo edittale. Con nota del 21/5/2021 si costituiva l Controparte_4
, il quale eccepiva l'estinzione del giudizio ex artt. 415, co. 4, e 307, co. 3, c.p.c..
[...]
Con ordinanza dell'8/6/2021 rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio e confermava la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, confermando il provvedimento inaudita altera parte già adottato con decreto del 22/3/2021. All'udienza del 13/4/2022 venivano assunte le prove testimoniali ammesse. La causa, quindi, veniva da ultimo chiamata all'udienza del 28/1/2025 per la decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Giova, anzitutto, ricordare che ai sensi dell'art. 3, co. 3, d.l. 12/2002, conv. in L. 72, nella versione ratione temporis vigente (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24/10/2018, n. 27002), “Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro
3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Orbene, è nella specie fatto non contestato quello per cui al momento del sopralluogo e dell'ispezione i militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato presso la sede dell'attività svolta dalla società ricorrente la presenza di due persone non regolarmente impiegate (per le quali, cioè, non era stata effettuata la preventiva comunicazione di legge) in atto di esercitare attività lavorativa.
Il verbale di accertamento allegato riporta, infatti, le dichiarazioni dei lavoratori in questione,
e , assunte dai militari in occasione del sopralluogo: i Persona_1 Persona_2
detti lavoratori, in particolare, hanno riferito di “lavorare presso l'azienda in trattazione dal
17/03/2016” (cfr. pag. 2 verbale di accertamento n. 87 del 4/5/2016). A fronte di ciò e della contestazione sollevata, poi, nel verbale de quo si legge che – che lo ha parimenti CP_2 sottoscritto – ha riferito ai militari verbalizzanti che “Nulla ho da dichiarare” (cfr. pag. 5 verbale di accertamento n. 87 del 4/5/2016).
Ne viene che, da un lato, in occasione dell'ispezione e Persona_1 Persona_2 hanno riferito di “lavorare” già da alcuni giorni presso la società ricorrente (senza, peraltro, nessun riferimento ad un eventuale periodo di prova dagli stessi richiesto) e che, inoltre, in occasione dell'adozione del verbale di accertamento la rappresentante legale della società, nulla CP_2
ha dichiarato in merito, ciò che evidenzia l'assenza di riscontro alla giustificazione addotta (dapprima negli scritti difensivi del 26/9/2015 e poi) in seno al ricorso circa la presenza dei predetti in ragione del “periodo di prova presso la ditta, atteso che per loro espressa volontà intendevano farsi un'idea più precisa del lavoro che avrebbero dovuto svolgere” (pag. 4 ricorso del 17/2/2021).
Tale fatto impeditivo, inoltre, non ha trovato riscontro negli esiti dell'attività istruttoria svolta in corso di causa, invero concretatasi nell'assunzione della sola testimonianza del consulente del lavoro, la quale piuttosto ha implicitamente confermato l'illecito contestato, Testimone_1
riferendo dell'inoltro della comunicazione di assunzione in data successiva al rilievo ispettivo (cfr. verbale di udienza del 13/4/2022: “confermo la circostanza c) che mi viene letta;
preciso che il lunedì 21 marzo 2016, primo giorno utile dopo l'accertamento, la piattaforma non era accessibile e di ciò ho fornito adeguata documentazione alla società; il giorno successivo, martedì, invece funzionava dal chè si è provveduto agli incombenti necessari nella prima mattinata”).
L'inattendibilità della giustificazione addotta, poi, appare riscontrata dalla contraddizione emersa nelle difese della ricorrente rispetto agli accertamenti effettuati ed oggetto di contestazione.
In parte qua, infatti, si evidenzia che l'odierna ricorrente ha richiamato quanto riportato nel verbale di accertamento sopra citato e cioè che “Gli stessi confermavano, infatti, ai verbalizzanti, di avere iniziato a lavorare solo due giorni prima dell'accesso ispettivo, precisamente il 17.03.2016. Vi è, dunque, assoluta brevità del periodo (di appena due giorni), intercorso tra l'inizio e l'ispezione”
(pag. 4 ricorso del 17/2/2021). Nondimeno, a fronte di ciò, appare significativo che dalla documentazione acquisita emerge piuttosto che solo ha dichiarato di lavorare Persona_1
presso l'azienda dal 17/3/2016 (e, sotto questo profilo, si osserva pure che nel modulo di recesso allegato la data indicata come inizio del rapporto è il 18/3/2016), evincendosi dal verbale di rilevamento del 19/3/2016 che ha invece dichiarato di avere iniziato a Persona_2
lavorare lo stesso giorno. La contraddizione de qua corrobora il quadro indiziario sopra riportato e fornisce, dunque, riscontro alla commissione dell'illecito posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
È, dunque, provato il fatto sussunto nell'ambito applicativo dell'art. 3, co. 3, d.l. 12/2002, conv. in
L. 72, e, al contempo, non risulta provato alcun fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa sanzionatoria irrogata (a questo proposito, in particolare, si osserva che lo stesso ricorrente ha dedotto di non aver effettuato il pagamento della sanzione nella misura ridotta: cfr. pag. 5 ricorso, ove si legge che “Non si è proceduto al pagamento della somma richiesta, solo per la tutela dell'attività aziendale, la sua continuità, ed in primis, il sostentamento dei lavoratori. Il dover attendere al detto obbligo pagativo, avrebbe infatti messo a rischio la continuità e l'esistenza stessa dell'azienda”, dovendosi al riguardo precisare che, al netto del richiamo al bilancio 2015 allegato, riferibile pertanto all'anno anteriore all'esercizio in cui è stata accertata la violazione ed irrogata la sanzione, anche la dedotta difficoltà finanziaria è rimasta generica e priva di uno specifico riscontro probatorio).
Va, infine, denegata la richiesta di revoca parziale dell'ordinanza e, precisamente, di riduzione della sanzione irrogata.
A questo proposito, in particolare, sebbene sia documentata l'assunzione dei lavoratori in questione successivamente all'accertamento controverso ( fino al 18/2/2018, mentre con Persona_1
è stato dedotta la persistenza del rapporto di lavoro impiegato ancora alla Persona_2
data di instaurazione del presente giudizio – cfr. pag. 5 ricorso), si osserva che, da un lato,
l'irrogazione di una sanzione più elevata rispetto al minimo edittale (€ 1.500,00) appare giustificata dal numero dei lavoratori interessati (e, dunque, della gravità dell'illecito commesso) e, dall'altro lato, non appare di contro giustificato – per le ragioni anzidette – il contegno assunto dalla odierna parte ricorrente successivamente alla violazione de qua. A tale ultimo proposito, in particolare, giova evidenziare che la difesa espletata si è concretata nella negazione del fatto addebitato in ragione del difettoso funzionamento del sistema di ricevimento della comunicazione dell'assunzione (cfr. pag. 4 ricorso: “I ricorrenti non hanno commesso la violazione contestata, perché i predetti lavoratori sono stati regolarizzati - a mezzo invio di apposita comunicazione telematica al Centro per l'impiego competente per territorio - in data 22.03.2016, ovvero nel primo giorno disponibile dopo l'inizio del rapporto, allorchè il relativo portale regionale destinatario dell'invio era stato ripristinato e aveva ricominciato a funzionare”). Nondimeno, appare decisivo il fatto che, per un verso, come documentato dallo stesso ricorrente il malfunzionamento in parola risulta operativo a far data dal 21/3/2016 (cfr. all. 6 fascicolo di parte ricorrente), mentre i lavoratori hanno dichiarato di lavorare presso dal 17/3/2016 e dal 19/3/2016, sicché la Parte_3
documentata sospensione del servizio non sembra giustificare la mancata e tempestiva comunicazione oggetto di controversia;
per altro verso e alla luce delle considerazioni sopra esposte, la presenza dei lavoratori in ragione della richiesta di prova dagli stessi avanzata non ha trovato riscontro – e, piuttosto, ha trovato smentita, nei termini di cui supra – nell'istruttoria espletata in corso di causa, con i conseguenti riverberi in merito all'accertata sussistenza della violazione contestata e posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione n. 20/0922. Si aggiunga, infine, che la sanzione in concreto irrogata (al netto di quella ridotta ex art. 16 L. 689/1981, rimasta non pagata – cfr. supra in merito alla mancata dimostrazione dell'impossibilità di provvedervi, rimanendo allo scopo insufficienti i documenti contabili versati in atti) rientra nella forbice edittale prevista dalla lettera a dell'art. 3, co. 3, d.l. 12/2002, conv. in L. 72 (da 1.500,00 a 9.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare), oltre ad apparire coerente, per quanto finora esposto, con la gravità della violazione (due lavoratori non regolarmente impiegati) e con il contegno successivo assunto dal datore di lavoro, nei termini dianzi specificati.
L'opposizione, in conclusione, è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte e alla luce del valore della causa, corrispondente all'importo della sanzione contestata, al netto della fase istruttoria non avendo l'amministrazione resistente partecipato all'assunzione della prova orale e non avendo sul punto nulla dedotto nella nota depositata in data 21/1/2025 ed applicando la riduzione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 469/2021, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta il ricorso.
Condanna e in solido tra loro, al pagamento nei confronti della Parte_3 CP_2
controparte delle spese di lite, che si liquidano in € 1.687,20, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 28/01/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 469/2021, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione, promossa da: Contr C.F. , con sede a Milazzo, via F. Crispi n. 67/69, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., e , nata a [...] il [...], residente in CP_2
Milazzo (Me), 98057, via A. Manzoni, n. 16, C.F. , domiciliati in Milazzo, C.F._1
via M. Regis n. 49, pal. rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Lima, C.F. Pt_2
, come da procura in atti C.F._2
ATTORI
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede in via Ugo Bassi 103 CP_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/3/2021 Gli e riassumevano il giudizio a seguito Parte_1 CP_2
dell'ordinanza adottata dal Giudice del Lavoro presso l'intestato Tribunale in data 25/2/2021.
Richiamavano le difese svolte nel ricorso introduttivo e, segnatamente, contestavano la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, n. 20/0922, emessa a seguito del verbale di accertamento e notificazione n. 87 del 4/5/2016 della Guardia di Finanza, chiedendo in via preliminare la sospensione della relativa esecuzione e, nel merito, di annullare o revocare l'ordinanza o, in subordine, di revocarla parzialmente riducendo le sanzioni irrogate al minimo edittale. Con nota del 21/5/2021 si costituiva l Controparte_4
, il quale eccepiva l'estinzione del giudizio ex artt. 415, co. 4, e 307, co. 3, c.p.c..
[...]
Con ordinanza dell'8/6/2021 rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio e confermava la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, confermando il provvedimento inaudita altera parte già adottato con decreto del 22/3/2021. All'udienza del 13/4/2022 venivano assunte le prove testimoniali ammesse. La causa, quindi, veniva da ultimo chiamata all'udienza del 28/1/2025 per la decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Giova, anzitutto, ricordare che ai sensi dell'art. 3, co. 3, d.l. 12/2002, conv. in L. 72, nella versione ratione temporis vigente (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24/10/2018, n. 27002), “Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro
3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Orbene, è nella specie fatto non contestato quello per cui al momento del sopralluogo e dell'ispezione i militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato presso la sede dell'attività svolta dalla società ricorrente la presenza di due persone non regolarmente impiegate (per le quali, cioè, non era stata effettuata la preventiva comunicazione di legge) in atto di esercitare attività lavorativa.
Il verbale di accertamento allegato riporta, infatti, le dichiarazioni dei lavoratori in questione,
e , assunte dai militari in occasione del sopralluogo: i Persona_1 Persona_2
detti lavoratori, in particolare, hanno riferito di “lavorare presso l'azienda in trattazione dal
17/03/2016” (cfr. pag. 2 verbale di accertamento n. 87 del 4/5/2016). A fronte di ciò e della contestazione sollevata, poi, nel verbale de quo si legge che – che lo ha parimenti CP_2 sottoscritto – ha riferito ai militari verbalizzanti che “Nulla ho da dichiarare” (cfr. pag. 5 verbale di accertamento n. 87 del 4/5/2016).
Ne viene che, da un lato, in occasione dell'ispezione e Persona_1 Persona_2 hanno riferito di “lavorare” già da alcuni giorni presso la società ricorrente (senza, peraltro, nessun riferimento ad un eventuale periodo di prova dagli stessi richiesto) e che, inoltre, in occasione dell'adozione del verbale di accertamento la rappresentante legale della società, nulla CP_2
ha dichiarato in merito, ciò che evidenzia l'assenza di riscontro alla giustificazione addotta (dapprima negli scritti difensivi del 26/9/2015 e poi) in seno al ricorso circa la presenza dei predetti in ragione del “periodo di prova presso la ditta, atteso che per loro espressa volontà intendevano farsi un'idea più precisa del lavoro che avrebbero dovuto svolgere” (pag. 4 ricorso del 17/2/2021).
Tale fatto impeditivo, inoltre, non ha trovato riscontro negli esiti dell'attività istruttoria svolta in corso di causa, invero concretatasi nell'assunzione della sola testimonianza del consulente del lavoro, la quale piuttosto ha implicitamente confermato l'illecito contestato, Testimone_1
riferendo dell'inoltro della comunicazione di assunzione in data successiva al rilievo ispettivo (cfr. verbale di udienza del 13/4/2022: “confermo la circostanza c) che mi viene letta;
preciso che il lunedì 21 marzo 2016, primo giorno utile dopo l'accertamento, la piattaforma non era accessibile e di ciò ho fornito adeguata documentazione alla società; il giorno successivo, martedì, invece funzionava dal chè si è provveduto agli incombenti necessari nella prima mattinata”).
L'inattendibilità della giustificazione addotta, poi, appare riscontrata dalla contraddizione emersa nelle difese della ricorrente rispetto agli accertamenti effettuati ed oggetto di contestazione.
In parte qua, infatti, si evidenzia che l'odierna ricorrente ha richiamato quanto riportato nel verbale di accertamento sopra citato e cioè che “Gli stessi confermavano, infatti, ai verbalizzanti, di avere iniziato a lavorare solo due giorni prima dell'accesso ispettivo, precisamente il 17.03.2016. Vi è, dunque, assoluta brevità del periodo (di appena due giorni), intercorso tra l'inizio e l'ispezione”
(pag. 4 ricorso del 17/2/2021). Nondimeno, a fronte di ciò, appare significativo che dalla documentazione acquisita emerge piuttosto che solo ha dichiarato di lavorare Persona_1
presso l'azienda dal 17/3/2016 (e, sotto questo profilo, si osserva pure che nel modulo di recesso allegato la data indicata come inizio del rapporto è il 18/3/2016), evincendosi dal verbale di rilevamento del 19/3/2016 che ha invece dichiarato di avere iniziato a Persona_2
lavorare lo stesso giorno. La contraddizione de qua corrobora il quadro indiziario sopra riportato e fornisce, dunque, riscontro alla commissione dell'illecito posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
È, dunque, provato il fatto sussunto nell'ambito applicativo dell'art. 3, co. 3, d.l. 12/2002, conv. in
L. 72, e, al contempo, non risulta provato alcun fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa sanzionatoria irrogata (a questo proposito, in particolare, si osserva che lo stesso ricorrente ha dedotto di non aver effettuato il pagamento della sanzione nella misura ridotta: cfr. pag. 5 ricorso, ove si legge che “Non si è proceduto al pagamento della somma richiesta, solo per la tutela dell'attività aziendale, la sua continuità, ed in primis, il sostentamento dei lavoratori. Il dover attendere al detto obbligo pagativo, avrebbe infatti messo a rischio la continuità e l'esistenza stessa dell'azienda”, dovendosi al riguardo precisare che, al netto del richiamo al bilancio 2015 allegato, riferibile pertanto all'anno anteriore all'esercizio in cui è stata accertata la violazione ed irrogata la sanzione, anche la dedotta difficoltà finanziaria è rimasta generica e priva di uno specifico riscontro probatorio).
Va, infine, denegata la richiesta di revoca parziale dell'ordinanza e, precisamente, di riduzione della sanzione irrogata.
A questo proposito, in particolare, sebbene sia documentata l'assunzione dei lavoratori in questione successivamente all'accertamento controverso ( fino al 18/2/2018, mentre con Persona_1
è stato dedotta la persistenza del rapporto di lavoro impiegato ancora alla Persona_2
data di instaurazione del presente giudizio – cfr. pag. 5 ricorso), si osserva che, da un lato,
l'irrogazione di una sanzione più elevata rispetto al minimo edittale (€ 1.500,00) appare giustificata dal numero dei lavoratori interessati (e, dunque, della gravità dell'illecito commesso) e, dall'altro lato, non appare di contro giustificato – per le ragioni anzidette – il contegno assunto dalla odierna parte ricorrente successivamente alla violazione de qua. A tale ultimo proposito, in particolare, giova evidenziare che la difesa espletata si è concretata nella negazione del fatto addebitato in ragione del difettoso funzionamento del sistema di ricevimento della comunicazione dell'assunzione (cfr. pag. 4 ricorso: “I ricorrenti non hanno commesso la violazione contestata, perché i predetti lavoratori sono stati regolarizzati - a mezzo invio di apposita comunicazione telematica al Centro per l'impiego competente per territorio - in data 22.03.2016, ovvero nel primo giorno disponibile dopo l'inizio del rapporto, allorchè il relativo portale regionale destinatario dell'invio era stato ripristinato e aveva ricominciato a funzionare”). Nondimeno, appare decisivo il fatto che, per un verso, come documentato dallo stesso ricorrente il malfunzionamento in parola risulta operativo a far data dal 21/3/2016 (cfr. all. 6 fascicolo di parte ricorrente), mentre i lavoratori hanno dichiarato di lavorare presso dal 17/3/2016 e dal 19/3/2016, sicché la Parte_3
documentata sospensione del servizio non sembra giustificare la mancata e tempestiva comunicazione oggetto di controversia;
per altro verso e alla luce delle considerazioni sopra esposte, la presenza dei lavoratori in ragione della richiesta di prova dagli stessi avanzata non ha trovato riscontro – e, piuttosto, ha trovato smentita, nei termini di cui supra – nell'istruttoria espletata in corso di causa, con i conseguenti riverberi in merito all'accertata sussistenza della violazione contestata e posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione n. 20/0922. Si aggiunga, infine, che la sanzione in concreto irrogata (al netto di quella ridotta ex art. 16 L. 689/1981, rimasta non pagata – cfr. supra in merito alla mancata dimostrazione dell'impossibilità di provvedervi, rimanendo allo scopo insufficienti i documenti contabili versati in atti) rientra nella forbice edittale prevista dalla lettera a dell'art. 3, co. 3, d.l. 12/2002, conv. in L. 72 (da 1.500,00 a 9.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare), oltre ad apparire coerente, per quanto finora esposto, con la gravità della violazione (due lavoratori non regolarmente impiegati) e con il contegno successivo assunto dal datore di lavoro, nei termini dianzi specificati.
L'opposizione, in conclusione, è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte e alla luce del valore della causa, corrispondente all'importo della sanzione contestata, al netto della fase istruttoria non avendo l'amministrazione resistente partecipato all'assunzione della prova orale e non avendo sul punto nulla dedotto nella nota depositata in data 21/1/2025 ed applicando la riduzione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 469/2021, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta il ricorso.
Condanna e in solido tra loro, al pagamento nei confronti della Parte_3 CP_2
controparte delle spese di lite, che si liquidano in € 1.687,20, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 28/01/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano