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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 1261 dell'anno 2025, difesa e rappresentata dagli Avv.ti Chiucchiuini Ritapromossa da Parte 1
e UC SI
e IC RK, difeso e rappresentato dall'Avv. De Santis Silvia
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, Parte 1 e IA RK hanno adito questo Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 6 luglio 2019 in Monterotondo, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Monterotondo dell'anno
2019, parte 2, Serie A, n. 12, optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nate in Monterotondo le figlie Per 1 (20 dicembre 2010) e Per 2 (8 settembre 2013);
- si sono separati consensualmente in data 16 gennaio 2024 con sentenza emessa dal
Tribunale di Tivoli;
- Dopo la separazione, i coniugi non hanno ripreso la convivenza né hanno ricostituito la loro unione materiale e spirituale. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti previsti dalla legge n. 898/1970, essendo decorsi più di sei mesi dal deposito della sentenza di separazione.
-· A seguito di lunghe trattative, gli stessi coniugi si sono determinati a chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1) L'affido di Per_1 e Per 2 sarà condiviso tra i due genitori, con collocamento prevalente delle minori presso la madre nella casa familiare sita in Mentana (RM) alla
Via Ruggero Leoncavallo 8B.
2) L'abitazione familiare sita in Mentana (RM), Via Ruggero Leoncavallo n. 8B con annesso garage n. 3, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Mentana al foglio 9, particella 1443, sub 5 e 9 l'unità immobiliare e sub 13 e 16 il locale garage, ad oggi in proprietà al 50% tra il Sig. IA e la Sig.a Pt 1 resterà assegnata con quanto in in ragione della sua convivenzaessa contenuto alla medesima Sig.ra Parte 1
con le figlie.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale delle figlie minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni delle stesse, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione queste saranno assunte dal genitore tempo per tempo convivente con le figlie;
sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi dei progressi delle figlie, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo alle stesse ogni più consono supporto per ottimizzare il loro sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con spirito collaborativo, ogni informazione riguardante le figlie ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, catechisti, maestri sportivi, di musica etc... 4) Nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione delle figlie Per 1 e Per 2, ciascuno si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazioni di necessità e/o urgenza che dovessero verificarsi nei periodi di convivenza con le minori.
5) Con riferimento al piano settimanale per le frequentazioni, fermo restando la facoltà del sig. IA di vedere e tenere le figlie Per_1 e Per 2 quando vorrà, previo accordo con la signora Pt_1 e sempre tenendo conto dei desideri delle minori e dei loro impegni, le parti concordano, come da piano genitoriale allegato, che il signor
IA vedrà e terrà con sé le figlie un fine settimana alternato con la signora Pt_1 dal venerdì alle ore 16.30 (quando sia nel periodo scolastico che in quello estivo preleverà le figlie presso la casa materna) sino alla domenica sera dopo cena alle ore
21,00 (con pernotto, pertanto, del venerdì e del sabato) quando riaccompagnerà le figlie presso la casa familiare;
inoltre il Sig. IA vedrà e terrà con sé le figlie nella settimana in cui il weekend è di pertinenza della Sig.ra Pt_1 il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 (quando sia nel periodo scolastico che in quello estivo preleverà le figlie presso la casa materna) sino alle ore 21,00 (quando, dopo cena, riaccompagnerà le figlie presso la casa familiare).
In riferimento alle festività ed alle vacanze estive Per_1 e Per_2 trascorreranno con il padre:
Durante il periodo estivo, 15 giorni consecutivi, da concordare entro il trenta maggio di ogni anno;
stesso diritto verrà esercitato dalla madre.
. Per le festività natalizie, il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni con la madre, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio.
• Per le festività pasquali, il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni con la madre, dal Venerdì Santo alla sera del giorno di Pasqua ovvero dalla mattina del Lunedì
dell'Angelo al mercoledì sera.
Con riferimento alle altre festività nazionali, il padre le trascorrerà con le figlie ad anni alterni con la madre.
. Il compleanno delle figlie verrà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, ad anni alterni. Entrambi i genitori trascorreranno i Per 2 indipendentemente dai giorni di rispettivi compleanni con le figlie Per 1 e visita.
Alla luce delle attuali condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi il signor
IA verserà alla signora Pt 1 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori Per 1 e Per 2, un assegno mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia). Tale importo verrà versato dal Sig. IA direttamente alla Sig.ra
Pt 1 tramite bonifico bancario su corrente alla medesima intestato e avente IBAN:
[...] entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat, a far data dall'anno successivo al deposito della sentenza.
8) Le spese straordinarie di carattere scolastico (ad esempio studi universitari, master), mediche non coperte dal S.S.N., ludico ricreative (ad esempio, viaggi studio, sport e relativo abbigliamento da professionisti, partecipazione a eventi, cerimonie), così come individuate nel protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Tivoli che qui espressamente si richiama e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre previamente concordate, salvo che siano indifferibili e urgenti, e, comunque, documentate. Il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere la restituzione della quota entro giorni 15 dalla data della richiesta.
9) Stante l'autonomia economica dei coniugi ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
10) Al solo fine di comporre la crisi familiare e di regolare definitivamente i rapporti patrimoniali, quale unico elemento funzionale e indispensabile per addivenire alla richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. RK
IA si obbliga a trasferire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, senza dazione di denaro, alla Sig.ra Parte 2 residente a [...]
Ginesio del Barba, 18 Carrara (MS), codice fiscale
- 54100 Massa
C.F. 1
, il 50% della casa coniugale sita a Mentana, Via Leoncavallo
,
n. 8B, con annesso garage n. 3, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Mentana
al foglio 9, particella 1443, sub 5 e 9 l'unità immobiliare e sub 13 e 16 il locale garage, già assegnata alla Sig.ra Parte 1 in ragione della sua convivenza con le figlie minori. 11) La Sig.ra Parte 2 dal canto suo, si obbliga contestualmente all'atto notarile per il passaggio di proprietà ad accollarsi, il restante mutuo ipotecario concesso dal
Credito Cooperativo di Roma numero 009/139/820646 dell'originario importo di €
150.000,000, gravante sull'immobile, che, previo versamento della somma concordata con l'Istituto di credito in conto capitale, verrà proporzionalmente ridotto dallo stesso
Istituto di credito;
l'accollo avrà effetto liberatorio nei confronti del Sig. RK IA.
Le spese connesse e conseguenti a tale operazione economico-finanziaria saranno a esclusivo carico della Sig.ra Pt 2 (atto notarile di compravendita e accollo mutuo).
12) Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della composizione della crisi coniugale, costituendo la soluzione compensativa espressamente pattuita tra i coniugi per definire i reciproci rapporti patrimoniali intervenuti nel corso della convivenza coniugale e per salvaguardare il benessere psico fisico delle minori.
13) Le Parti convengono che - laddove consentito dalle norme che saranno in vigore tempo per tempo - le contribuzioni pubbliche a favore dei figli così come denominate
(oggi assegno unico) verranno attribuite ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
14) I Sig.ri Parte 1 e RK IA dichiarano di aver definito i loro rapporti economici e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'un l'altra.
All'udienza del 6 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra essi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse delle figlie minorenni.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse delle minori delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 1261 dell'anno 2025 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt 1
[...] e IA RK, e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monterotondo, alle medesime condizioni sopra trascritte.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Presidente dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 1261 dell'anno 2025, difesa e rappresentata dagli Avv.ti Chiucchiuini Ritapromossa da Parte 1
e UC SI
e IC RK, difeso e rappresentato dall'Avv. De Santis Silvia
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, Parte 1 e IA RK hanno adito questo Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 6 luglio 2019 in Monterotondo, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Monterotondo dell'anno
2019, parte 2, Serie A, n. 12, optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nate in Monterotondo le figlie Per 1 (20 dicembre 2010) e Per 2 (8 settembre 2013);
- si sono separati consensualmente in data 16 gennaio 2024 con sentenza emessa dal
Tribunale di Tivoli;
- Dopo la separazione, i coniugi non hanno ripreso la convivenza né hanno ricostituito la loro unione materiale e spirituale. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti previsti dalla legge n. 898/1970, essendo decorsi più di sei mesi dal deposito della sentenza di separazione.
-· A seguito di lunghe trattative, gli stessi coniugi si sono determinati a chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1) L'affido di Per_1 e Per 2 sarà condiviso tra i due genitori, con collocamento prevalente delle minori presso la madre nella casa familiare sita in Mentana (RM) alla
Via Ruggero Leoncavallo 8B.
2) L'abitazione familiare sita in Mentana (RM), Via Ruggero Leoncavallo n. 8B con annesso garage n. 3, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Mentana al foglio 9, particella 1443, sub 5 e 9 l'unità immobiliare e sub 13 e 16 il locale garage, ad oggi in proprietà al 50% tra il Sig. IA e la Sig.a Pt 1 resterà assegnata con quanto in in ragione della sua convivenzaessa contenuto alla medesima Sig.ra Parte 1
con le figlie.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale delle figlie minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni delle stesse, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione queste saranno assunte dal genitore tempo per tempo convivente con le figlie;
sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi dei progressi delle figlie, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo alle stesse ogni più consono supporto per ottimizzare il loro sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con spirito collaborativo, ogni informazione riguardante le figlie ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, catechisti, maestri sportivi, di musica etc... 4) Nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione delle figlie Per 1 e Per 2, ciascuno si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazioni di necessità e/o urgenza che dovessero verificarsi nei periodi di convivenza con le minori.
5) Con riferimento al piano settimanale per le frequentazioni, fermo restando la facoltà del sig. IA di vedere e tenere le figlie Per_1 e Per 2 quando vorrà, previo accordo con la signora Pt_1 e sempre tenendo conto dei desideri delle minori e dei loro impegni, le parti concordano, come da piano genitoriale allegato, che il signor
IA vedrà e terrà con sé le figlie un fine settimana alternato con la signora Pt_1 dal venerdì alle ore 16.30 (quando sia nel periodo scolastico che in quello estivo preleverà le figlie presso la casa materna) sino alla domenica sera dopo cena alle ore
21,00 (con pernotto, pertanto, del venerdì e del sabato) quando riaccompagnerà le figlie presso la casa familiare;
inoltre il Sig. IA vedrà e terrà con sé le figlie nella settimana in cui il weekend è di pertinenza della Sig.ra Pt_1 il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 (quando sia nel periodo scolastico che in quello estivo preleverà le figlie presso la casa materna) sino alle ore 21,00 (quando, dopo cena, riaccompagnerà le figlie presso la casa familiare).
In riferimento alle festività ed alle vacanze estive Per_1 e Per_2 trascorreranno con il padre:
Durante il periodo estivo, 15 giorni consecutivi, da concordare entro il trenta maggio di ogni anno;
stesso diritto verrà esercitato dalla madre.
. Per le festività natalizie, il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni con la madre, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio.
• Per le festività pasquali, il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni con la madre, dal Venerdì Santo alla sera del giorno di Pasqua ovvero dalla mattina del Lunedì
dell'Angelo al mercoledì sera.
Con riferimento alle altre festività nazionali, il padre le trascorrerà con le figlie ad anni alterni con la madre.
. Il compleanno delle figlie verrà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, ad anni alterni. Entrambi i genitori trascorreranno i Per 2 indipendentemente dai giorni di rispettivi compleanni con le figlie Per 1 e visita.
Alla luce delle attuali condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi il signor
IA verserà alla signora Pt 1 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori Per 1 e Per 2, un assegno mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia). Tale importo verrà versato dal Sig. IA direttamente alla Sig.ra
Pt 1 tramite bonifico bancario su corrente alla medesima intestato e avente IBAN:
[...] entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat, a far data dall'anno successivo al deposito della sentenza.
8) Le spese straordinarie di carattere scolastico (ad esempio studi universitari, master), mediche non coperte dal S.S.N., ludico ricreative (ad esempio, viaggi studio, sport e relativo abbigliamento da professionisti, partecipazione a eventi, cerimonie), così come individuate nel protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Tivoli che qui espressamente si richiama e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre previamente concordate, salvo che siano indifferibili e urgenti, e, comunque, documentate. Il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere la restituzione della quota entro giorni 15 dalla data della richiesta.
9) Stante l'autonomia economica dei coniugi ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
10) Al solo fine di comporre la crisi familiare e di regolare definitivamente i rapporti patrimoniali, quale unico elemento funzionale e indispensabile per addivenire alla richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. RK
IA si obbliga a trasferire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, senza dazione di denaro, alla Sig.ra Parte 2 residente a [...]
Ginesio del Barba, 18 Carrara (MS), codice fiscale
- 54100 Massa
C.F. 1
, il 50% della casa coniugale sita a Mentana, Via Leoncavallo
,
n. 8B, con annesso garage n. 3, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Mentana
al foglio 9, particella 1443, sub 5 e 9 l'unità immobiliare e sub 13 e 16 il locale garage, già assegnata alla Sig.ra Parte 1 in ragione della sua convivenza con le figlie minori. 11) La Sig.ra Parte 2 dal canto suo, si obbliga contestualmente all'atto notarile per il passaggio di proprietà ad accollarsi, il restante mutuo ipotecario concesso dal
Credito Cooperativo di Roma numero 009/139/820646 dell'originario importo di €
150.000,000, gravante sull'immobile, che, previo versamento della somma concordata con l'Istituto di credito in conto capitale, verrà proporzionalmente ridotto dallo stesso
Istituto di credito;
l'accollo avrà effetto liberatorio nei confronti del Sig. RK IA.
Le spese connesse e conseguenti a tale operazione economico-finanziaria saranno a esclusivo carico della Sig.ra Pt 2 (atto notarile di compravendita e accollo mutuo).
12) Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della composizione della crisi coniugale, costituendo la soluzione compensativa espressamente pattuita tra i coniugi per definire i reciproci rapporti patrimoniali intervenuti nel corso della convivenza coniugale e per salvaguardare il benessere psico fisico delle minori.
13) Le Parti convengono che - laddove consentito dalle norme che saranno in vigore tempo per tempo - le contribuzioni pubbliche a favore dei figli così come denominate
(oggi assegno unico) verranno attribuite ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
14) I Sig.ri Parte 1 e RK IA dichiarano di aver definito i loro rapporti economici e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'un l'altra.
All'udienza del 6 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra essi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse delle figlie minorenni.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse delle minori delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 1261 dell'anno 2025 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt 1
[...] e IA RK, e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monterotondo, alle medesime condizioni sopra trascritte.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Presidente dott. Michele Cappai