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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5558 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8568/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TA OL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8568/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEZZI DOMENICO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ 13/C 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BEZZI DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERETTA Controparte_1 P.IVA_2 ERNESTO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 MILANO presso il difensore avv. BERETTA ERNESTO
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. MANFREDI ROMANO e dell'avv. MANFREDI MATTEO ( ) PIAZZA VITTORIO EMANUELE 14 25023 GOTTOLENGO;
C.F._1 elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIO EMANUELE 14 25023 GOTTOLENGO presso il difensore avv. MANFREDI ROMANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELIZZARI Controparte_3 MARTINO, elettivamente domiciliata in VIA FERRAMOLA 14 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PELIZZARI MARTINO
ER MA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il conveniva in giudizio la società ed esponeva che il Parte_1 Controparte_1 Comune era proprietario dell'immobile Palazzo LA – RT e socio fondatore della Fondazione
”; che la Giunta Regionale della Regione Lombardia aveva Controparte_2 deliberato di promuovere un Accordo di Programma finalizzato al “Restauro di Palazzo LA RT a Cigole (BS) come sede del museo vivo della cultura rurale”; che la Controparte_2
aveva elaborato un progetto dell'importo di euro 5.000.000,00 per il restauro e il recupero
[...] del Palazzo LA – RT;
che il progetto, una volta approvato, era confluito nell'accordo di programma stipulato la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, la e la Camera di CP_2 Commercio di Brescia del 9.2.2025; cheil quale proprietario dell'immobile, aveva Parte_1 autorizzato la in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice, all'avvio della procedura di CP_2 project financing per il restauro del palazzo;
che l'incarico di realizzare il progetto era affidato alla società che soci di detta società erano la e la Controparte_1 Controparte_2 società ; che la aveva appaltato alla Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
[... le opere di restauro dell'immobile; che, durante l'esecuzione dei lavori, la si Controparte_1 era trovata in difficoltà economiche;
che il per consentire la prosecuzione dei lavori, aveva Pt_1 prestato fideiussione per la concessione alla società da parte di Banca Prossima spa Parte_2 di un mutuo ventennale chirografario di euro 1.500.000,00; che in data 7.9.2017 la mutuataria aveva rinegoziato il mutuo ad un tasso più favorevole;
che la mutuataria aveva interrotto il pagamento delle rate di mutuo;
che il Comune di quale fideiussore, aveva pagato alla Banca mutuante la somma Pt_1 complessiva di euro 214.300,43. Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva la condanna di al pagamento di euro Controparte_1 214.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle ulteriori somme versate in corso di causa e di quelle future.
pagina 2 di 6 Il chiedeva, poi, che il tribunale, accertato lo stato di insolvenza della debitrice, condannasse Pt_1 quest'ultima a procurare la liberazione dalla garanzia o, in subordine, a prestare le garanzie necessarie, con determinazione, ex art. 614 cpc, della somma di denaro dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo. La società si costituiva in giudizio;
contestava che il avesse dimostrato Controparte_1 Pt_1 di avere pagato alla Banca la somma richiesta in via di regresso ed eccepiva la sussistenza di controcrediti. Parte convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la . Controparte_2 In particolare, la resistente deduceva che il non aveva versato alla convenuta la somma di euro Pt_1
90.000,0,0 di cui al verbale del 16.7.2010 e che non aveva pagato la somma di euro 59.340,00 per l'arredo dei propri uffici. La società eccepiva, ancora, che il non aveva pagato a la somma di euro Pt_1 Controparte_2 181.900,00, somma di cui era chiesto il pagamento ex art. 2900 c.c.. La si costituiva in giudizio e deduceva che il si era Controparte_2 Parte_1 impegnato nei confronti della terza chiamata e non in favore della società convenuta a versare il contributo di euro 510.000,00; che detto contributo, compresa la somma di euro 181.000, richiesta dalla convenuta, era stata versata;
che gli arredi, di cui la convenuta aveva chiesto il pagamento, erano ricompresi nel ramo di azienda che la aveva ceduto alla che la Controparte_1 CP_2 aveva pagato integralmente alla società il corrispettivo dovuto per la CP_2 Controparte_1 cessione di ramo di azienda. Tutto ciò premesso, la chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. CP_2 La chiedeva, poi, di essere autorizzata a chiamare in causa la per CP_2 Controparte_4 sentirla condannare a rifondere a favore della e comunque direttamente al Controparte_1 Comune di la quota del 51% delle somme anticipate da quest'ultimo a favore della Banca Pt_1 Prossima Paterlini Costruzioni srl si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità della domanda formulata nei suoi confronti e, comunque, la sua infondatezza. Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, il deduceva che l'asserito debito di Parte_1 euro 181.900,00 verso la era stato pagato mediante l'assunzione da parte del del CP_2 Pt_1 costo dell'impianto geotermico connesso al restauro del Palazzo LA RT;
che, in ogni caso, il credito della era prescritto;
che il non si era impegnato a versare alla società CP_2 Pt_1 la somma di euro 90.000,00; che parte convenuta non aveva provato che gli Controparte_1 arredi si trovassero presso gli uffici comunali;
che, comunque, l'eventuale credito sarebbe stato prescritto. La società con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, asseriva che la Controparte_1 realizzazione dell'impianto geotermico non aveva determinato l'estinzione dell'obbligo del Comune di versare la somma richiesta e ribadiva il proprio diritto di ottenere il pagamento della somma di euro 90.000,00. Dopo il deposito delle ulteriori memorie e l'espletamento delle prove ammesse, la causa era posta in decisione all'udienza del 18.9.2025.
- - - - - -
pagina 3 di 6 Il ha agito in regresso nei confronti della debitrice principale Parte_1 [...] per ottenere il pagamento della somma di euro 263.480,96 (comprensiva di quanto pagato CP_1 sino al deposito delle memorie istruttorie) alla società Banca Prossima spa. Parte attrice, in comparsa conclusionale, ha dedotto che il credito, in seguito ai pagamenti eseguiti nelle more del giudizio, sarebbe divenuto pari ad euro 380.591,73. Ritiene il tribunale che i pagamenti eseguiti dal in favore della Banca dopo le Pt_1 preclusioni istruttorie non possano essere presi in considerazione in questa sede in difetto di prova della loro esecuzione. Naturalmente parte attrice potrà chiedere in separato giudizio il pagamento di quanto successivamente corrisposto alla Banca. Il tribunale ritiene che il mediante la produzione di documenti abbia dimostrato di avere Pt_1 pagato alla banca la somma richiesta. La società convenuta ha sostenuto di vantare nei confronti del Comune controcrediti maggiori. In primo luogo, la società debitrice ha sostenuto che il si sarebbe obbligato a versarle la Pt_1 somma di euro 90.000,00. Al riguardo, si deve rilevare che la convenuta non ha prodotto alcun documento che possa essere ritenuto vincolante per il Comune. Quest'ultimo, nella prima memoria istruttoria, ha rilevato che l'unico documento in cui si tratta della questione è un verbale della e cioè di un soggetto CP_2 terzo rispetto al stesso. Pt_1 Poiché parte convenuta non ha né allegato né documentato la sussistenza di un documento proveniente dal Comune, la posta creditoria allegata non può essere ritenuta sussistente. In secondo luogo, la società ha dedotto l'esistenza di un credito di euro 59.340,00 Controparte_1 per la fornitura al Comune di una serie di beni mobili. Il ha eccepito la prescrizione del credito e ne ha contestato la sussistenza. Pt_1 La società convenuta non ha allegato la ricorrenza di alcun atto di interruzione della prescrizione né ha prodotto atto di messa in mora. Tale non può essere considerato il doc. 4 prodotto con la comparsa di costituzione, atteso che lo stesso proviene da un soggetto terzo e non è volto a chiedere il pagamento di alcunchè. Pertanto, anche il secondo credito dedotto dalla convenuta non può essere ritenuto provato. Da ultimo, la società convenuta ha affermato di vantare un credito di euro 181.900,00, in quanto il non avrebbe conferito alla l'intero importo indicato nell'accordo di programma. Pt_1 CP_2 Il anche in questo caso, ha, in primo luogo, eccepito la prescrizione del credito, in quanto Pt_1 erano trascorsi oltre dieci anni dall'accordo di programma del 9.2.2005 e dalla delibera n. 41 del 22.12.20025. L'eccezione di prescrizione è fondata, atteso che solamente in data 28.1.2019, e quindi una volta che la prescrizione era già maturata, era stato inviato al Comune di un atto interruttivo della Pt_1 prescrizione. In conclusione, dunque, si deve ritenere che i controcrediti dedotti da parte convenuta siano insussistenti. La domanda di parte attrice è, pertanto, accolta e la società va condannata a Controparte_1 pagare la somma di euro 263.480,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Gli interessi sono riconosciuti solamente dalla domanda in quanto la richiesta “dal dì del dovuto” è generica. Parte attrice ha chiesto anche il riconoscimento della svalutazione monetaria. La domanda non può essere accolta, considerato che l'obbligazione di regresso ex art. 1950 c.c. è un'obbligazione di valuta e non di valore. Da ultimo, occorre esaminare la domanda ex art. 1953 c.c. avanzata dal Pt_1 pagina 4 di 6 L'attore ha dedotto l'insolvenza della società convenuta ed ha chiesto che la stessa fosse condannata a procurargli la liberazione ex art. 1953 c.c. e che fosse condannata, altresì, a pagare una somma equitativa per ogni giorno di ritardo ex art 614 bis c.p.c.. Come è noto, la giurisprudenza, nello stabilire cosa sia lo stato di insolvenza civile, ha affermato che
“lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione. (Cass. 24330/2011). La sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla non può essere seriamente Parte_2 contestato, se si tiene presente che la debitrice, da molti anni, non paga più le rate di mutuo e che il Comune, quale fideiussore, ha sborsato in favore della Banca Mutuataria somme ingenti. Dalla sussistenza dello stato di insolvenza, discende l'accoglimento della domanda di liberazione. Poiché la condanna alla liberazione ha per oggetto un obbligo di fare, trova applicazione al caso in esame l'art 614 bis cpc. La norma consente alla parte di chiedere che il giudice condanni la propria controparte al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo. Tenuto conto dell'entità del debito fideiussorio, sembra congruo condannare la società Parte_2
[... a pagare al euro 50,00 al giorno, qualora non liberi il fideiussore entro 30 giorni Parte_1 dalla notifica della sentenza. La ha chiesto la condanna della a rifondere a Controparte_2 Controparte_4 favore della e comunque direttamente al la quota del 51% Controparte_1 Parte_1 delle somme anticipate da quest'ultimo a favore della Banca Prossima. La domanda è inammissibile. La domanda proposta dalla trova la sua causa petendi in un patto parasociale che avrebbe CP_2 previsto l'obbligo della società di pagare una certa somma alla società CP_4 Controparte_5 La richiesta di pagamento avrebbe dovuto, quindi, essere, al più, avanzata dal soggetto creditore. Poiché la non è il soggetto creditore e non ha dedotto per quale ragione si sarebbe ritenuta CP_2 legittimata a far valere in giudizio un diritto affermato come altrui, la domanda va dichiarata inammissibile. Secondo la regola della soccombenza, le spese di lite del sono poste a carico di Parte_1
le spese di lite della sono poste a carico della Controparte_1 Controparte_2 società quelle della sono poste a carico della Controparte_1 Controparte_4 [...]
e sono tutte liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive Controparte_2 modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, condanna la a pagare al Comune di la somma di euro 263.480,96, oltre Controparte_1 Pt_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 5 di 6 condanna la a procurare al fideiussore la liberazione;
Controparte_1 Parte_1 condanna la a pagare al euro 50,00 al giorno, qualora non Controparte_1 Parte_1 liberi il fideiussore entro 30 gg dalla notifica della sentenza;
dichiara inammissibili le domanda proposte da nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_4 condanna la a rifondere al le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 Parte_1 euro 518,00 per esborsi, euro 22547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna la a rifondere alla le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in euro 14203,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna la a rifondere alla le spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_4 liquidano in euro 14203,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso a Brescia il 15.12.2025.
Il giudice
TA OL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TA OL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8568/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEZZI DOMENICO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ 13/C 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BEZZI DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERETTA Controparte_1 P.IVA_2 ERNESTO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 MILANO presso il difensore avv. BERETTA ERNESTO
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. MANFREDI ROMANO e dell'avv. MANFREDI MATTEO ( ) PIAZZA VITTORIO EMANUELE 14 25023 GOTTOLENGO;
C.F._1 elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIO EMANUELE 14 25023 GOTTOLENGO presso il difensore avv. MANFREDI ROMANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELIZZARI Controparte_3 MARTINO, elettivamente domiciliata in VIA FERRAMOLA 14 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PELIZZARI MARTINO
ER MA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il conveniva in giudizio la società ed esponeva che il Parte_1 Controparte_1 Comune era proprietario dell'immobile Palazzo LA – RT e socio fondatore della Fondazione
”; che la Giunta Regionale della Regione Lombardia aveva Controparte_2 deliberato di promuovere un Accordo di Programma finalizzato al “Restauro di Palazzo LA RT a Cigole (BS) come sede del museo vivo della cultura rurale”; che la Controparte_2
aveva elaborato un progetto dell'importo di euro 5.000.000,00 per il restauro e il recupero
[...] del Palazzo LA – RT;
che il progetto, una volta approvato, era confluito nell'accordo di programma stipulato la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, la e la Camera di CP_2 Commercio di Brescia del 9.2.2025; cheil quale proprietario dell'immobile, aveva Parte_1 autorizzato la in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice, all'avvio della procedura di CP_2 project financing per il restauro del palazzo;
che l'incarico di realizzare il progetto era affidato alla società che soci di detta società erano la e la Controparte_1 Controparte_2 società ; che la aveva appaltato alla Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
[... le opere di restauro dell'immobile; che, durante l'esecuzione dei lavori, la si Controparte_1 era trovata in difficoltà economiche;
che il per consentire la prosecuzione dei lavori, aveva Pt_1 prestato fideiussione per la concessione alla società da parte di Banca Prossima spa Parte_2 di un mutuo ventennale chirografario di euro 1.500.000,00; che in data 7.9.2017 la mutuataria aveva rinegoziato il mutuo ad un tasso più favorevole;
che la mutuataria aveva interrotto il pagamento delle rate di mutuo;
che il Comune di quale fideiussore, aveva pagato alla Banca mutuante la somma Pt_1 complessiva di euro 214.300,43. Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva la condanna di al pagamento di euro Controparte_1 214.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle ulteriori somme versate in corso di causa e di quelle future.
pagina 2 di 6 Il chiedeva, poi, che il tribunale, accertato lo stato di insolvenza della debitrice, condannasse Pt_1 quest'ultima a procurare la liberazione dalla garanzia o, in subordine, a prestare le garanzie necessarie, con determinazione, ex art. 614 cpc, della somma di denaro dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo. La società si costituiva in giudizio;
contestava che il avesse dimostrato Controparte_1 Pt_1 di avere pagato alla Banca la somma richiesta in via di regresso ed eccepiva la sussistenza di controcrediti. Parte convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la . Controparte_2 In particolare, la resistente deduceva che il non aveva versato alla convenuta la somma di euro Pt_1
90.000,0,0 di cui al verbale del 16.7.2010 e che non aveva pagato la somma di euro 59.340,00 per l'arredo dei propri uffici. La società eccepiva, ancora, che il non aveva pagato a la somma di euro Pt_1 Controparte_2 181.900,00, somma di cui era chiesto il pagamento ex art. 2900 c.c.. La si costituiva in giudizio e deduceva che il si era Controparte_2 Parte_1 impegnato nei confronti della terza chiamata e non in favore della società convenuta a versare il contributo di euro 510.000,00; che detto contributo, compresa la somma di euro 181.000, richiesta dalla convenuta, era stata versata;
che gli arredi, di cui la convenuta aveva chiesto il pagamento, erano ricompresi nel ramo di azienda che la aveva ceduto alla che la Controparte_1 CP_2 aveva pagato integralmente alla società il corrispettivo dovuto per la CP_2 Controparte_1 cessione di ramo di azienda. Tutto ciò premesso, la chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. CP_2 La chiedeva, poi, di essere autorizzata a chiamare in causa la per CP_2 Controparte_4 sentirla condannare a rifondere a favore della e comunque direttamente al Controparte_1 Comune di la quota del 51% delle somme anticipate da quest'ultimo a favore della Banca Pt_1 Prossima Paterlini Costruzioni srl si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità della domanda formulata nei suoi confronti e, comunque, la sua infondatezza. Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, il deduceva che l'asserito debito di Parte_1 euro 181.900,00 verso la era stato pagato mediante l'assunzione da parte del del CP_2 Pt_1 costo dell'impianto geotermico connesso al restauro del Palazzo LA RT;
che, in ogni caso, il credito della era prescritto;
che il non si era impegnato a versare alla società CP_2 Pt_1 la somma di euro 90.000,00; che parte convenuta non aveva provato che gli Controparte_1 arredi si trovassero presso gli uffici comunali;
che, comunque, l'eventuale credito sarebbe stato prescritto. La società con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, asseriva che la Controparte_1 realizzazione dell'impianto geotermico non aveva determinato l'estinzione dell'obbligo del Comune di versare la somma richiesta e ribadiva il proprio diritto di ottenere il pagamento della somma di euro 90.000,00. Dopo il deposito delle ulteriori memorie e l'espletamento delle prove ammesse, la causa era posta in decisione all'udienza del 18.9.2025.
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pagina 3 di 6 Il ha agito in regresso nei confronti della debitrice principale Parte_1 [...] per ottenere il pagamento della somma di euro 263.480,96 (comprensiva di quanto pagato CP_1 sino al deposito delle memorie istruttorie) alla società Banca Prossima spa. Parte attrice, in comparsa conclusionale, ha dedotto che il credito, in seguito ai pagamenti eseguiti nelle more del giudizio, sarebbe divenuto pari ad euro 380.591,73. Ritiene il tribunale che i pagamenti eseguiti dal in favore della Banca dopo le Pt_1 preclusioni istruttorie non possano essere presi in considerazione in questa sede in difetto di prova della loro esecuzione. Naturalmente parte attrice potrà chiedere in separato giudizio il pagamento di quanto successivamente corrisposto alla Banca. Il tribunale ritiene che il mediante la produzione di documenti abbia dimostrato di avere Pt_1 pagato alla banca la somma richiesta. La società convenuta ha sostenuto di vantare nei confronti del Comune controcrediti maggiori. In primo luogo, la società debitrice ha sostenuto che il si sarebbe obbligato a versarle la Pt_1 somma di euro 90.000,00. Al riguardo, si deve rilevare che la convenuta non ha prodotto alcun documento che possa essere ritenuto vincolante per il Comune. Quest'ultimo, nella prima memoria istruttoria, ha rilevato che l'unico documento in cui si tratta della questione è un verbale della e cioè di un soggetto CP_2 terzo rispetto al stesso. Pt_1 Poiché parte convenuta non ha né allegato né documentato la sussistenza di un documento proveniente dal Comune, la posta creditoria allegata non può essere ritenuta sussistente. In secondo luogo, la società ha dedotto l'esistenza di un credito di euro 59.340,00 Controparte_1 per la fornitura al Comune di una serie di beni mobili. Il ha eccepito la prescrizione del credito e ne ha contestato la sussistenza. Pt_1 La società convenuta non ha allegato la ricorrenza di alcun atto di interruzione della prescrizione né ha prodotto atto di messa in mora. Tale non può essere considerato il doc. 4 prodotto con la comparsa di costituzione, atteso che lo stesso proviene da un soggetto terzo e non è volto a chiedere il pagamento di alcunchè. Pertanto, anche il secondo credito dedotto dalla convenuta non può essere ritenuto provato. Da ultimo, la società convenuta ha affermato di vantare un credito di euro 181.900,00, in quanto il non avrebbe conferito alla l'intero importo indicato nell'accordo di programma. Pt_1 CP_2 Il anche in questo caso, ha, in primo luogo, eccepito la prescrizione del credito, in quanto Pt_1 erano trascorsi oltre dieci anni dall'accordo di programma del 9.2.2005 e dalla delibera n. 41 del 22.12.20025. L'eccezione di prescrizione è fondata, atteso che solamente in data 28.1.2019, e quindi una volta che la prescrizione era già maturata, era stato inviato al Comune di un atto interruttivo della Pt_1 prescrizione. In conclusione, dunque, si deve ritenere che i controcrediti dedotti da parte convenuta siano insussistenti. La domanda di parte attrice è, pertanto, accolta e la società va condannata a Controparte_1 pagare la somma di euro 263.480,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Gli interessi sono riconosciuti solamente dalla domanda in quanto la richiesta “dal dì del dovuto” è generica. Parte attrice ha chiesto anche il riconoscimento della svalutazione monetaria. La domanda non può essere accolta, considerato che l'obbligazione di regresso ex art. 1950 c.c. è un'obbligazione di valuta e non di valore. Da ultimo, occorre esaminare la domanda ex art. 1953 c.c. avanzata dal Pt_1 pagina 4 di 6 L'attore ha dedotto l'insolvenza della società convenuta ed ha chiesto che la stessa fosse condannata a procurargli la liberazione ex art. 1953 c.c. e che fosse condannata, altresì, a pagare una somma equitativa per ogni giorno di ritardo ex art 614 bis c.p.c.. Come è noto, la giurisprudenza, nello stabilire cosa sia lo stato di insolvenza civile, ha affermato che
“lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione. (Cass. 24330/2011). La sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla non può essere seriamente Parte_2 contestato, se si tiene presente che la debitrice, da molti anni, non paga più le rate di mutuo e che il Comune, quale fideiussore, ha sborsato in favore della Banca Mutuataria somme ingenti. Dalla sussistenza dello stato di insolvenza, discende l'accoglimento della domanda di liberazione. Poiché la condanna alla liberazione ha per oggetto un obbligo di fare, trova applicazione al caso in esame l'art 614 bis cpc. La norma consente alla parte di chiedere che il giudice condanni la propria controparte al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo. Tenuto conto dell'entità del debito fideiussorio, sembra congruo condannare la società Parte_2
[... a pagare al euro 50,00 al giorno, qualora non liberi il fideiussore entro 30 giorni Parte_1 dalla notifica della sentenza. La ha chiesto la condanna della a rifondere a Controparte_2 Controparte_4 favore della e comunque direttamente al la quota del 51% Controparte_1 Parte_1 delle somme anticipate da quest'ultimo a favore della Banca Prossima. La domanda è inammissibile. La domanda proposta dalla trova la sua causa petendi in un patto parasociale che avrebbe CP_2 previsto l'obbligo della società di pagare una certa somma alla società CP_4 Controparte_5 La richiesta di pagamento avrebbe dovuto, quindi, essere, al più, avanzata dal soggetto creditore. Poiché la non è il soggetto creditore e non ha dedotto per quale ragione si sarebbe ritenuta CP_2 legittimata a far valere in giudizio un diritto affermato come altrui, la domanda va dichiarata inammissibile. Secondo la regola della soccombenza, le spese di lite del sono poste a carico di Parte_1
le spese di lite della sono poste a carico della Controparte_1 Controparte_2 società quelle della sono poste a carico della Controparte_1 Controparte_4 [...]
e sono tutte liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive Controparte_2 modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, condanna la a pagare al Comune di la somma di euro 263.480,96, oltre Controparte_1 Pt_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 5 di 6 condanna la a procurare al fideiussore la liberazione;
Controparte_1 Parte_1 condanna la a pagare al euro 50,00 al giorno, qualora non Controparte_1 Parte_1 liberi il fideiussore entro 30 gg dalla notifica della sentenza;
dichiara inammissibili le domanda proposte da nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_4 condanna la a rifondere al le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 Parte_1 euro 518,00 per esborsi, euro 22547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna la a rifondere alla le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in euro 14203,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna la a rifondere alla le spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_4 liquidano in euro 14203,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso a Brescia il 15.12.2025.
Il giudice
TA OL
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