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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/07/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona del dott. Antonio Giovanni Provazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 746/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.2025, vertente tra in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Leporace;
attore
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Oreste Morcavallo;
convenuto nonché
; Controparte_2
convenuto contumace
OGGETTO: Consorzio. Annullamento delibera.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il premesso di fare parte, unitamente ad altri Comuni della Provincia, del Parte_1
che era stato costituito in virtù di apposita convenzione, era Controparte_3
assoggettato alle disposizioni sui consorzi di servizi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 ed era dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, trattandosi di ente strumentale agli enti locali che vi aderivano e in cui favore gestiva ed erogava servizi nel settore ambientale, nel ciclo dei rifiuti e nel settore dello smaltimento e della depurazione, lamentava che, alla scadenza del termine del mandato in data 27/12/2023, il presidente del non aveva CP_1
pagina 1 di 6 provveduto alla convocazione dell'assemblea, nonostante le note trasmesse in data 7/2/2024 e
8/2/2024, adducendo che la situazione di morosità nel versamento dei contributi consortili da parte dei Comuni richiedenti “non consentirebbe all'assise di raggiungere la percentuale del 45% degli aderenti che consente la validità delle sedute e delle relative deliberazioni”, essendo stato, con la deliberazione del 7/2/2024 adottata dal consiglio di amministrazione, sospeso il diritto di voto per i Comuni consorziati morosi nel pagamento delle quote ordinarie annuali e per l'intera durata dello stato di morosità, in applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 2466 c.c.
Sulla scorta della prospettata illegittimità della decisione del presidente del e della CP_1
deliberazione del consiglio di amministrazione del in quanto adottate in spregio all'art. CP_1
30 e all'art. 23 dello Statuto e stante la ritenuta inapplicabilità al della Controparte_3
disposizione di cui all'art. 2466 c.c. (riferita peraltro alla sola morosità nei conferimenti iniziali), il conveniva in giudizio il e il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, che aveva espresso parere favorevole all'adozione della delibera del consiglio di
[...]
amministrazione del 7/2/2024, chiedendo all'intestato Tribunale di disporre la convocazione dell'assemblea consortile oppure ordinarsi al presidente di disporne la convocazione per la nomina del nuovo presidente, previo annullamento della delibera in questione.
Si costituiva in giudizio il per eccepire, in via preliminare, il CP_1 Controparte_3
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo sul presupposto che il , qualificato anche dalla giurisprudenza del Tribunale di Cosenza come ente CP_1
pubblico, era assoggettato alle norme di diritto privato solo per ciò che riguarda i rapporti intersoggettivi;
il difetto di competenza del Tribunale di Cosenza rientrando le controversie endosocietarie nella competenza funzionale del Tribunale delle imprese di Catanzaro. Chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Controparte_4
che, unitamente al , unico evocato in giudizio, avevano
[...] Controparte_2
partecipato al consiglio di amministrazione del 7/2/2024 votando a favore della delibera impugnata nel presente giudizio, nonché, nel merito, il rigetto della domanda per difetto di interesse, trattandosi di ente da lungo tempo inadempiente rispetto all'obbligazione di versamento di contributi annualmente dovuti al , determinando con ciò, unitamente agli altri comuni CP_1
morosi, la paralisi dell'attività economica del , sicché la delibera del 7/2/2024 aveva CP_1
pagina 2 di 6 legittimamente disposto la sospensione del diritto di voto al fine di sollecitare il pagamento da parte dei Comuni morosi.
Il non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 21.3.2025 senza ulteriore istruzione.
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dal
Controparte_1
Sul punto si osserva che è granitico il principio secondo cui la giurisdizione si determina alla luce del petitum sostanziale fatto valere in giudizio: la giurisdizione va determinata, invero, sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte, Cass., sez. un., 15 gennaio 2021,
n. 615; 20 novembre 2020 n. 26500, 28 febbraio 2019 n. 6040).
Nel caso in esame, l'azione spiegata è volta ad ottenere preliminarmente “la nullità e/o inefficacia e/o previo annullamento e/o disapplicazione” della delibera del consiglio di amministrazione del del 7/2/2024 per avere sospeso il diritto di voto ai Comuni consorziati in mora con i CP_1
contributi annuali, conseguenzialmente, disporsi (ovvero ordinare che si disponga) la convocazione dell'assemblea consortile per la nomina del Presidente.
La questione oggetto della presente controversia non si ritiene rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che il consiglio di amministrazione, a fronte della dichiarata morosità del comune istante nel pagamento delle quote annuali consortili, ha applicato uno strumento sanzionatorio di natura privatistica (art 2466 c.c.), con ciò compiendo un atto uti socius e non iure imperii, poiché non diretto ad esercitare un potere finalizzato al perseguimento di un interesse pubblicistico, ma a reagire al contegno dei soci in ordine all'impegno, statutario, di partecipare alle spese.
Del resto, è noto che le questioni afferenti l'obbligo di un Comune consorziato di contribuire alle spese sostenute dal siano devolute alla cognizione del giudice ordinario (tra le tante CP_1
Cass. n.21770/2021), in quanto non riguardano l'estrinsecazione di poteri autoritativi e quindi pagina 3 di 6 anche le misura adottate in reazione all'inadempimento del detto obbligo partecipano della stessa natura.
Inoltre, la delibera in questione ha inciso, in termini restrittivi, sull'elettorato attivo e sul diritto di voto, dunque su posizioni di diritto soggettivo, escludendo la partecipazione democratica dei comuni coinvolti, profili questi che radicano la giurisdizione in favore del giudice ordinario (cfr.
Cass. 5209/2022).
Del resto, proprio dalla giurisprudenza di legittimità indicata dal convenuto (Cass. n.14475/2002) si ricava, a contrario, un indirizzo conforme al principio di cui sopra nella parte in cui si afferma che la questione sottoposta all'esame della S.C. non riguardava la negazione da parte del del diritto dei comuni consorziati a partecipare all'elezione del consiglio di CP_1
amministrazione, profilo che, ove posto in questi termini, avrebbe radicato la giurisdizione del
G.O. (cfr. anche Cass. 33691/2002).
Ne discende che la suddetta domanda, ricollegandosi ad una posizione di diritto soggettivo, inidonea a subire degradazione od affievolimento per effetto dell'indicata delibera, spetta alla cognizione del giudice ordinario.
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di incompetenza funzionale.
La competenza delle sezioni specializzare riguarda, infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n.
168/2003, soggetti di diritto privato tra i quali non rientra il in questione, attesa la CP_1
natura di ente pubblico (cfr. art 1 dello statuto).
Non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto agli Enti locali che hanno partecipato all'adozione della delibera in questione, considerato che il costituisce un Controparte_1 centro autonomo di interesse, dotato di “personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale…” (art 3 dello statuto) rispetto agli enti che lo compongono.
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Con la delibera del 7/2/2024 il consiglio di amministrazione ha inteso sospendere il diritto di voto degli enti locali in mora con il pagamento delle spese annuali derivanti dalla copertura dei costi connessi all'attività del (artt. 13 e 17 dello Statuto), applicando in via analogica l'art. CP_1
2466 c.c.
pagina 4 di 6 Trattasi di una disposizione eccezionale (per la incidenza che assume sul diritto di voto) prevista in tema di società a responsabilità limitata non estensibile a modelli diversi e in particolare, a quello consortile, in virtù del divieto di applicazione analogica previsto dall'art 14 delle preleggi.
Dalle norme contenute nello Statuto non si ricava una misura di tale portata, quale forma di autotutela del a fronte della mancata partecipazione alle spese. CP_1
Infatti, ai sensi dell'art. 15 (criteri di partecipazione) il diritto di voto è riconosciuto in via esclusiva ai comuni che fruiscono dei servizi erogati dal e la perdita del suddetto diritto CP_1
è correlata unicamente al caso di mancata fruizione del servizio.
Deve ritenersi che la perdita del diritto di voto sia una conseguenza di una scelta volontaria di non usufruire dei servizi del e dunque una forma di esclusione legata alla ritenuta assenza di CP_1
interesse a partecipare alle scelte assembleari che ne orientano l'attività.
Peraltro, l'art. 2466 c.c. si riferisce alla ipotesi di mancato conferimento inziale del capitale sociale
(estesa dalla giurisprudenza anche alle ipotesi di aumento di captale), assimilabile al contributo volto alla costituzione del fondo di dotazione iniziale, ma non può ritenersi estensibile all'ipotesi che ricorre nel caso in esame, ovvero alla partecipazione alla copertura dei costi derivanti dall'attività corrente del (art. 17 dello statuto), il cui onere grava annualmente a carico CP_1
degli enti consorziati.
La sospensione del diritto di voto è stata quindi disposta per una condotta estranea allo statuto.
A tanto consegue l'annullamento della delibera del 7.02.24.
Pacifico, quantomeno all'epoca dell'introduzione del giudizio, che fosse scaduto il termine del mandato presidenziale (5 anni, art. 29 dello statuto) e che non sia stata convocata l'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art 30 dello statuto, la mancanza di previsione di un termine espresso entro cui il Presidente sia tenuto a convocare l'assemblea alla scadenza del suo mandato non può che intendersi nel senso che lo stesso debba attivarsi nel più breve tempo possibile al suddetto adempimento, a prescindere dalla considerazione circa l'operatività o meno del regime della prorogatio dei poteri che, in ogni caso, può sopperire nel tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo presidente.
Pertanto, considerato l'interesse dei consorziati alla nomina del nuovo presidente e al tempo trascorso dalla scadenza, deve ritenersi superato ogni limite di normale tolleranza.
pagina 5 di 6 Non può, tuttavia, disporsi in questa sede la convocazione dell'assemblea, trattandosi di adempimento di competenza del presidente (art. 30, ult.cpv, dello statuto), nei cui confronti non può essere emesso alcun ordine non essendo lo stesso parte del giudizio.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3, tenuto conto dell'esito del procedimento cautelare, ponendo i restanti 2/3 a carico del convenuto soccombente;
irripetibili le spese nei confronti del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda per quanto di ragione e annulla la delibera del Cda del 7.02.24, rigettando nel resto;
- Compensa le spese di lite nella mira di 1/3 e condanna, per i restanti 2/3, parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento in favore dei parte attrice, che liquida in € 3.385,00 per compensi, € 363,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie, c.p.a. e iva;
- Dichiara irripetibili le spese nei confronti del . Controparte_2
Cosenza, 19.07.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Giovanni Provazza
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona del dott. Antonio Giovanni Provazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 746/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.2025, vertente tra in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Leporace;
attore
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Oreste Morcavallo;
convenuto nonché
; Controparte_2
convenuto contumace
OGGETTO: Consorzio. Annullamento delibera.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il premesso di fare parte, unitamente ad altri Comuni della Provincia, del Parte_1
che era stato costituito in virtù di apposita convenzione, era Controparte_3
assoggettato alle disposizioni sui consorzi di servizi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 ed era dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, trattandosi di ente strumentale agli enti locali che vi aderivano e in cui favore gestiva ed erogava servizi nel settore ambientale, nel ciclo dei rifiuti e nel settore dello smaltimento e della depurazione, lamentava che, alla scadenza del termine del mandato in data 27/12/2023, il presidente del non aveva CP_1
pagina 1 di 6 provveduto alla convocazione dell'assemblea, nonostante le note trasmesse in data 7/2/2024 e
8/2/2024, adducendo che la situazione di morosità nel versamento dei contributi consortili da parte dei Comuni richiedenti “non consentirebbe all'assise di raggiungere la percentuale del 45% degli aderenti che consente la validità delle sedute e delle relative deliberazioni”, essendo stato, con la deliberazione del 7/2/2024 adottata dal consiglio di amministrazione, sospeso il diritto di voto per i Comuni consorziati morosi nel pagamento delle quote ordinarie annuali e per l'intera durata dello stato di morosità, in applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 2466 c.c.
Sulla scorta della prospettata illegittimità della decisione del presidente del e della CP_1
deliberazione del consiglio di amministrazione del in quanto adottate in spregio all'art. CP_1
30 e all'art. 23 dello Statuto e stante la ritenuta inapplicabilità al della Controparte_3
disposizione di cui all'art. 2466 c.c. (riferita peraltro alla sola morosità nei conferimenti iniziali), il conveniva in giudizio il e il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, che aveva espresso parere favorevole all'adozione della delibera del consiglio di
[...]
amministrazione del 7/2/2024, chiedendo all'intestato Tribunale di disporre la convocazione dell'assemblea consortile oppure ordinarsi al presidente di disporne la convocazione per la nomina del nuovo presidente, previo annullamento della delibera in questione.
Si costituiva in giudizio il per eccepire, in via preliminare, il CP_1 Controparte_3
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo sul presupposto che il , qualificato anche dalla giurisprudenza del Tribunale di Cosenza come ente CP_1
pubblico, era assoggettato alle norme di diritto privato solo per ciò che riguarda i rapporti intersoggettivi;
il difetto di competenza del Tribunale di Cosenza rientrando le controversie endosocietarie nella competenza funzionale del Tribunale delle imprese di Catanzaro. Chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Controparte_4
che, unitamente al , unico evocato in giudizio, avevano
[...] Controparte_2
partecipato al consiglio di amministrazione del 7/2/2024 votando a favore della delibera impugnata nel presente giudizio, nonché, nel merito, il rigetto della domanda per difetto di interesse, trattandosi di ente da lungo tempo inadempiente rispetto all'obbligazione di versamento di contributi annualmente dovuti al , determinando con ciò, unitamente agli altri comuni CP_1
morosi, la paralisi dell'attività economica del , sicché la delibera del 7/2/2024 aveva CP_1
pagina 2 di 6 legittimamente disposto la sospensione del diritto di voto al fine di sollecitare il pagamento da parte dei Comuni morosi.
Il non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 21.3.2025 senza ulteriore istruzione.
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dal
Controparte_1
Sul punto si osserva che è granitico il principio secondo cui la giurisdizione si determina alla luce del petitum sostanziale fatto valere in giudizio: la giurisdizione va determinata, invero, sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte, Cass., sez. un., 15 gennaio 2021,
n. 615; 20 novembre 2020 n. 26500, 28 febbraio 2019 n. 6040).
Nel caso in esame, l'azione spiegata è volta ad ottenere preliminarmente “la nullità e/o inefficacia e/o previo annullamento e/o disapplicazione” della delibera del consiglio di amministrazione del del 7/2/2024 per avere sospeso il diritto di voto ai Comuni consorziati in mora con i CP_1
contributi annuali, conseguenzialmente, disporsi (ovvero ordinare che si disponga) la convocazione dell'assemblea consortile per la nomina del Presidente.
La questione oggetto della presente controversia non si ritiene rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che il consiglio di amministrazione, a fronte della dichiarata morosità del comune istante nel pagamento delle quote annuali consortili, ha applicato uno strumento sanzionatorio di natura privatistica (art 2466 c.c.), con ciò compiendo un atto uti socius e non iure imperii, poiché non diretto ad esercitare un potere finalizzato al perseguimento di un interesse pubblicistico, ma a reagire al contegno dei soci in ordine all'impegno, statutario, di partecipare alle spese.
Del resto, è noto che le questioni afferenti l'obbligo di un Comune consorziato di contribuire alle spese sostenute dal siano devolute alla cognizione del giudice ordinario (tra le tante CP_1
Cass. n.21770/2021), in quanto non riguardano l'estrinsecazione di poteri autoritativi e quindi pagina 3 di 6 anche le misura adottate in reazione all'inadempimento del detto obbligo partecipano della stessa natura.
Inoltre, la delibera in questione ha inciso, in termini restrittivi, sull'elettorato attivo e sul diritto di voto, dunque su posizioni di diritto soggettivo, escludendo la partecipazione democratica dei comuni coinvolti, profili questi che radicano la giurisdizione in favore del giudice ordinario (cfr.
Cass. 5209/2022).
Del resto, proprio dalla giurisprudenza di legittimità indicata dal convenuto (Cass. n.14475/2002) si ricava, a contrario, un indirizzo conforme al principio di cui sopra nella parte in cui si afferma che la questione sottoposta all'esame della S.C. non riguardava la negazione da parte del del diritto dei comuni consorziati a partecipare all'elezione del consiglio di CP_1
amministrazione, profilo che, ove posto in questi termini, avrebbe radicato la giurisdizione del
G.O. (cfr. anche Cass. 33691/2002).
Ne discende che la suddetta domanda, ricollegandosi ad una posizione di diritto soggettivo, inidonea a subire degradazione od affievolimento per effetto dell'indicata delibera, spetta alla cognizione del giudice ordinario.
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di incompetenza funzionale.
La competenza delle sezioni specializzare riguarda, infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n.
168/2003, soggetti di diritto privato tra i quali non rientra il in questione, attesa la CP_1
natura di ente pubblico (cfr. art 1 dello statuto).
Non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto agli Enti locali che hanno partecipato all'adozione della delibera in questione, considerato che il costituisce un Controparte_1 centro autonomo di interesse, dotato di “personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale…” (art 3 dello statuto) rispetto agli enti che lo compongono.
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Con la delibera del 7/2/2024 il consiglio di amministrazione ha inteso sospendere il diritto di voto degli enti locali in mora con il pagamento delle spese annuali derivanti dalla copertura dei costi connessi all'attività del (artt. 13 e 17 dello Statuto), applicando in via analogica l'art. CP_1
2466 c.c.
pagina 4 di 6 Trattasi di una disposizione eccezionale (per la incidenza che assume sul diritto di voto) prevista in tema di società a responsabilità limitata non estensibile a modelli diversi e in particolare, a quello consortile, in virtù del divieto di applicazione analogica previsto dall'art 14 delle preleggi.
Dalle norme contenute nello Statuto non si ricava una misura di tale portata, quale forma di autotutela del a fronte della mancata partecipazione alle spese. CP_1
Infatti, ai sensi dell'art. 15 (criteri di partecipazione) il diritto di voto è riconosciuto in via esclusiva ai comuni che fruiscono dei servizi erogati dal e la perdita del suddetto diritto CP_1
è correlata unicamente al caso di mancata fruizione del servizio.
Deve ritenersi che la perdita del diritto di voto sia una conseguenza di una scelta volontaria di non usufruire dei servizi del e dunque una forma di esclusione legata alla ritenuta assenza di CP_1
interesse a partecipare alle scelte assembleari che ne orientano l'attività.
Peraltro, l'art. 2466 c.c. si riferisce alla ipotesi di mancato conferimento inziale del capitale sociale
(estesa dalla giurisprudenza anche alle ipotesi di aumento di captale), assimilabile al contributo volto alla costituzione del fondo di dotazione iniziale, ma non può ritenersi estensibile all'ipotesi che ricorre nel caso in esame, ovvero alla partecipazione alla copertura dei costi derivanti dall'attività corrente del (art. 17 dello statuto), il cui onere grava annualmente a carico CP_1
degli enti consorziati.
La sospensione del diritto di voto è stata quindi disposta per una condotta estranea allo statuto.
A tanto consegue l'annullamento della delibera del 7.02.24.
Pacifico, quantomeno all'epoca dell'introduzione del giudizio, che fosse scaduto il termine del mandato presidenziale (5 anni, art. 29 dello statuto) e che non sia stata convocata l'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art 30 dello statuto, la mancanza di previsione di un termine espresso entro cui il Presidente sia tenuto a convocare l'assemblea alla scadenza del suo mandato non può che intendersi nel senso che lo stesso debba attivarsi nel più breve tempo possibile al suddetto adempimento, a prescindere dalla considerazione circa l'operatività o meno del regime della prorogatio dei poteri che, in ogni caso, può sopperire nel tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo presidente.
Pertanto, considerato l'interesse dei consorziati alla nomina del nuovo presidente e al tempo trascorso dalla scadenza, deve ritenersi superato ogni limite di normale tolleranza.
pagina 5 di 6 Non può, tuttavia, disporsi in questa sede la convocazione dell'assemblea, trattandosi di adempimento di competenza del presidente (art. 30, ult.cpv, dello statuto), nei cui confronti non può essere emesso alcun ordine non essendo lo stesso parte del giudizio.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3, tenuto conto dell'esito del procedimento cautelare, ponendo i restanti 2/3 a carico del convenuto soccombente;
irripetibili le spese nei confronti del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda per quanto di ragione e annulla la delibera del Cda del 7.02.24, rigettando nel resto;
- Compensa le spese di lite nella mira di 1/3 e condanna, per i restanti 2/3, parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento in favore dei parte attrice, che liquida in € 3.385,00 per compensi, € 363,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie, c.p.a. e iva;
- Dichiara irripetibili le spese nei confronti del . Controparte_2
Cosenza, 19.07.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Giovanni Provazza
pagina 6 di 6