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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12247 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12778/2024 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Musumeci Parte_1 C.F._1
( ) presso lo studio del quale, in Pozzuoli, I Traversa Pisciarelli n. 2/C, è C.F._2 elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
), in persona del legale rappresentante p. Controparte_1 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Pesenti ( ) ed Edoardo Natale C.F._3
( , presso lo studio dei quali, in Torino, corso Francia n. 25, è elettivamente C.F._4 domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 2.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha appellato la sentenza n. 6297/2023 mediante la quale il Giudice di pace di Parte_1
Barra ha rigettato la domanda (dallo stesso odierno appellante proposta) di condanna di
[...] al pagamento della somma di euro 1.270,24 (dovuta a titolo di “rimborso pro Controparte_1 quota degli interessi non maturati all'atto dell'anticipata estinzione” del contratto di mutuo n.
517673 concluso con la banca convenuta) rilevando (in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla pagina 1 di 4 banca) che l'attore ha già conseguito condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro
2.537,83 quale complessivo importo dei costi recurring non maturati. L'appellante: i) ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto precluso l'accoglimento della domanda alla luce della sentenza n. 15705/2023 resa dal Giudice di pace di Napoli non considerando che quel giudizio
(definito con decisione ormai passata in giudicato) “aveva ad oggetto esclusivamente il rimborso pro quota di tutti i costi del credito ad eccezione degli interessi” (p. 5 dell'atto di appello) sì che la questione successivamente sottoposta all'attenzione del Giudice di pace di Barra non può ritenersi coperta da giudicato;
ii) ha chiesto, in conseguenza della riforma della sentenza, di riconoscere il proprio diritto alla restituzione degli interessi versati per un periodo per il quale il rapporto
(anticipatamente estinto) non ha avuto luogo con quantificazione di tali interessi alla luce del criterio del pro rata temporis richiamato al punto 4 del modulo c.d. “SECCI”; iii) in via subordinata, ha chiesto di condannare la controparte al risarcimento del danno subito stante l'”illecito contrattuale” integrato dalla banca. ha chiesto di rigettare l'appello osservando che già nel giudizio Controparte_1 definito dal Giudice di pace di Napoli con la sentenza 15705/2023 il ha chiesto il Parte_1
“rimborso pro quota ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo cd. recurring, versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo n. 517673, estinto anticipatamente”, sì che la domanda dalla medesima parte successivamente proposta avanti al Giudice di pace di Barra non può trovare accoglimento avuto riguardo tanto al divieto di frazionamento del credito, quanto al principio del ne bis in idem.
2. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Risulta pacifico tra le parti che il ha già chiesto (e – sulla base della sentenza 15705/2023 Parte_1 del Giudice di pace di Napoli - ottenuto) la restituzione di somme per effetto della anticipata estinzione del rapporto contrattuale avente n. 517673 concluso con l'odierna appellata. Non a caso lo stesso appellante si è premurato di precisare che la sentenza pronunziata dal Giudice di pace di
Napoli ha reso statuizione in relazione ad una domanda differente rispetto a quella formulata avanti al Giudice di pace di Barra (con conseguente mancata possibilità di ravvisare una preclusione da giudicato -preclusione in relazione alla quale ha, invece, sollevato Controparte_1 specifica eccezione già nel precedente grado di giudizio secondo quanto si desume dalla prima frase delle “note autorizzate” presentate dall'odierno appellante innanzi al giudice di prime cure).
L'esatta delimitazione della portata della sentenza n. 15705/2023 del Giudice di pace di Napoli (a maggior ragione considerata la formula impiegata alla prima pagina della sentenza qui gravata –“In via pregiudiziale si osserva che dinanzi alla GdP Onoraria di Napoli, dr. ssa Eugenia D'Alterio, si pagina 2 di 4 è concluso il giudizio avente ad oggetto il rimborso dei costi di credito ex art. 125 sexies TUB, rimborso derivante dalla medesima fonte negoziale, cioè il rimborso di € 2.537,83 quale costo del credito per ratei non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo n.
517673”) costituisce quindi premessa ineludibile per l'accoglimento dell'appello (fondato – non a caso – sulla pretesa erroneità della sentenza qui gravata nella parte in cui la stessa ha escluso l'accoglibilità della domanda formulata in primo grado proprio in ragione della sentenza n.
15705/2023 resa dal Giudice di pace di Napoli). Ne consegue che il era onerato della Parte_1 produzione della richiamata sentenza n. 15705/2023 sì da consentire di apprezzare l'asserita erroneità della decisione qui gravata.
Un simile onere non è stato tuttavia assolto atteso che, all'atto dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio, l'appellante (che non ha riportato – in calce all'atto di appello – l'elenco dei documenti prodotti, né ha depositato un foliario) si è limitato a produrre, oltre alla sentenza gravata, l'atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Barra, le “note autorizzate” (verosimilmente) depositate innanzi al medesimo giudice, la nota di iscrizione a ruolo, la procura e documentazione attestante l'avvenuta notificazione dell'atto di appello. In data 1.12.2025 il ha poi prodotto (oltre, Parte_1 nuovamente, all'atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Barra e ad una pagina di un modulo c.d. “SECCI” neppure univocamente riconducibile al contratto concluso con la controparte) un file denominato “documenti contrattuali”, 4 file relativi a precedenti di merito (uno del Tribunale di
Monza e 3 del Tribunale di Torino) ed una cartella in formato .zip contenente decisioni dell'ABF e di giudici del merito. Né la sentenza 15705/2023 del Giudice di pace di Napoli risulta prodotta dall'appellata (sulla quale, peraltro, non gravava il relativo onere) la quale si è limitata a depositare
(unitamente alla comparsa di costituzione e risposta) giurisprudenza di merito e di legittimità conforme alle posizioni difensive assunte, la procura alle liti ed una nota di riserva quanto al deposito del fascicolo di primo grado (cui non ha, in realtà, fatto seguito il deposito di alcun ulteriore atto).
La mancata produzione della richiamata sentenza comporta rigetto dell'appello, neppure potendo
(per la medesima ragione) essere accolta la domanda risarcitoria proposta dal (domanda Parte_1 che, peraltro, risulta pure nuova -in quanto fondata su differente causa petendi- ove si consideri che dalle conclusioni riportate nell'atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Barra il ha Parte_1 formulato solo domanda di “rimborso” di somme e non, anche, domanda risarcitoria).
3. Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1quater, d. P. R. n.
115/2002.
pagina 3 di 4 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (attesa la limitata attività svolta dalle parti e la semplicità della questione alla base della presente decisione) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi innanzi al tribunale di valore sino ad euro 5.200,00 limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non risultando svolta attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, co. 1quater, d. P. R. n. 115/2002;
3) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro
850,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12778/2024 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Musumeci Parte_1 C.F._1
( ) presso lo studio del quale, in Pozzuoli, I Traversa Pisciarelli n. 2/C, è C.F._2 elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
), in persona del legale rappresentante p. Controparte_1 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Pesenti ( ) ed Edoardo Natale C.F._3
( , presso lo studio dei quali, in Torino, corso Francia n. 25, è elettivamente C.F._4 domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 2.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha appellato la sentenza n. 6297/2023 mediante la quale il Giudice di pace di Parte_1
Barra ha rigettato la domanda (dallo stesso odierno appellante proposta) di condanna di
[...] al pagamento della somma di euro 1.270,24 (dovuta a titolo di “rimborso pro Controparte_1 quota degli interessi non maturati all'atto dell'anticipata estinzione” del contratto di mutuo n.
517673 concluso con la banca convenuta) rilevando (in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla pagina 1 di 4 banca) che l'attore ha già conseguito condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro
2.537,83 quale complessivo importo dei costi recurring non maturati. L'appellante: i) ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto precluso l'accoglimento della domanda alla luce della sentenza n. 15705/2023 resa dal Giudice di pace di Napoli non considerando che quel giudizio
(definito con decisione ormai passata in giudicato) “aveva ad oggetto esclusivamente il rimborso pro quota di tutti i costi del credito ad eccezione degli interessi” (p. 5 dell'atto di appello) sì che la questione successivamente sottoposta all'attenzione del Giudice di pace di Barra non può ritenersi coperta da giudicato;
ii) ha chiesto, in conseguenza della riforma della sentenza, di riconoscere il proprio diritto alla restituzione degli interessi versati per un periodo per il quale il rapporto
(anticipatamente estinto) non ha avuto luogo con quantificazione di tali interessi alla luce del criterio del pro rata temporis richiamato al punto 4 del modulo c.d. “SECCI”; iii) in via subordinata, ha chiesto di condannare la controparte al risarcimento del danno subito stante l'”illecito contrattuale” integrato dalla banca. ha chiesto di rigettare l'appello osservando che già nel giudizio Controparte_1 definito dal Giudice di pace di Napoli con la sentenza 15705/2023 il ha chiesto il Parte_1
“rimborso pro quota ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo cd. recurring, versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo n. 517673, estinto anticipatamente”, sì che la domanda dalla medesima parte successivamente proposta avanti al Giudice di pace di Barra non può trovare accoglimento avuto riguardo tanto al divieto di frazionamento del credito, quanto al principio del ne bis in idem.
2. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Risulta pacifico tra le parti che il ha già chiesto (e – sulla base della sentenza 15705/2023 Parte_1 del Giudice di pace di Napoli - ottenuto) la restituzione di somme per effetto della anticipata estinzione del rapporto contrattuale avente n. 517673 concluso con l'odierna appellata. Non a caso lo stesso appellante si è premurato di precisare che la sentenza pronunziata dal Giudice di pace di
Napoli ha reso statuizione in relazione ad una domanda differente rispetto a quella formulata avanti al Giudice di pace di Barra (con conseguente mancata possibilità di ravvisare una preclusione da giudicato -preclusione in relazione alla quale ha, invece, sollevato Controparte_1 specifica eccezione già nel precedente grado di giudizio secondo quanto si desume dalla prima frase delle “note autorizzate” presentate dall'odierno appellante innanzi al giudice di prime cure).
L'esatta delimitazione della portata della sentenza n. 15705/2023 del Giudice di pace di Napoli (a maggior ragione considerata la formula impiegata alla prima pagina della sentenza qui gravata –“In via pregiudiziale si osserva che dinanzi alla GdP Onoraria di Napoli, dr. ssa Eugenia D'Alterio, si pagina 2 di 4 è concluso il giudizio avente ad oggetto il rimborso dei costi di credito ex art. 125 sexies TUB, rimborso derivante dalla medesima fonte negoziale, cioè il rimborso di € 2.537,83 quale costo del credito per ratei non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo n.
517673”) costituisce quindi premessa ineludibile per l'accoglimento dell'appello (fondato – non a caso – sulla pretesa erroneità della sentenza qui gravata nella parte in cui la stessa ha escluso l'accoglibilità della domanda formulata in primo grado proprio in ragione della sentenza n.
15705/2023 resa dal Giudice di pace di Napoli). Ne consegue che il era onerato della Parte_1 produzione della richiamata sentenza n. 15705/2023 sì da consentire di apprezzare l'asserita erroneità della decisione qui gravata.
Un simile onere non è stato tuttavia assolto atteso che, all'atto dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio, l'appellante (che non ha riportato – in calce all'atto di appello – l'elenco dei documenti prodotti, né ha depositato un foliario) si è limitato a produrre, oltre alla sentenza gravata, l'atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Barra, le “note autorizzate” (verosimilmente) depositate innanzi al medesimo giudice, la nota di iscrizione a ruolo, la procura e documentazione attestante l'avvenuta notificazione dell'atto di appello. In data 1.12.2025 il ha poi prodotto (oltre, Parte_1 nuovamente, all'atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Barra e ad una pagina di un modulo c.d. “SECCI” neppure univocamente riconducibile al contratto concluso con la controparte) un file denominato “documenti contrattuali”, 4 file relativi a precedenti di merito (uno del Tribunale di
Monza e 3 del Tribunale di Torino) ed una cartella in formato .zip contenente decisioni dell'ABF e di giudici del merito. Né la sentenza 15705/2023 del Giudice di pace di Napoli risulta prodotta dall'appellata (sulla quale, peraltro, non gravava il relativo onere) la quale si è limitata a depositare
(unitamente alla comparsa di costituzione e risposta) giurisprudenza di merito e di legittimità conforme alle posizioni difensive assunte, la procura alle liti ed una nota di riserva quanto al deposito del fascicolo di primo grado (cui non ha, in realtà, fatto seguito il deposito di alcun ulteriore atto).
La mancata produzione della richiamata sentenza comporta rigetto dell'appello, neppure potendo
(per la medesima ragione) essere accolta la domanda risarcitoria proposta dal (domanda Parte_1 che, peraltro, risulta pure nuova -in quanto fondata su differente causa petendi- ove si consideri che dalle conclusioni riportate nell'atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Barra il ha Parte_1 formulato solo domanda di “rimborso” di somme e non, anche, domanda risarcitoria).
3. Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1quater, d. P. R. n.
115/2002.
pagina 3 di 4 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (attesa la limitata attività svolta dalle parti e la semplicità della questione alla base della presente decisione) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi innanzi al tribunale di valore sino ad euro 5.200,00 limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non risultando svolta attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, co. 1quater, d. P. R. n. 115/2002;
3) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro
850,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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