Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2025, proposto da
IG RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Ufficio Scolastico Provinciale ambito Territoriale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 1862/2024, pubblicata l’11.06.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 10.06.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l’effetto: - dichiara che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/20; 2021/22 e 2022/23; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 1.500,00; oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; - compensa le spese di lite”;
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 1862/2024;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. RL EL e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato A. Caprioli per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 1862/2024, pubblicata l’11.06.2024, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro iscritto al n. 3004/2023, il Tribunale di Lecce, ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l’effetto: - dichiara che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/20; 2021/22 e 2022/23; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 1.500,00; oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; - compensa le spese di lite”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 16.10.2025 e depositato il 20.10.2025, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’NI intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 E SS. C.P.A. MANCATA ATTUAZIONE DELLA SENTENZA ESECUTIVA. OBBLIGO CONFORMATIVO GRAVANTE SULL’AMMINISTRAZIONE.
II - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
III - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE - CLAUSOLA 4 - PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO.
Espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 10.06.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 23.10.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'NI intimata.
Il 28.10.2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 16694 del 23.10.2025, avente ad oggetto “A.L. 2448/2025 - Avv. M. G. INVITTO. REHO L. Riconoscimento Carta docente personale supplente. Sentenza n. 1862/2024 pubblicata il 11.06.2024 Rg n. 3004/2023, Tribunale di Lecce sezione lavoro. Esecuzione. Ricorso per l’ottemperanza” con la quale, l’NI predetta, ha comunicato al Ministero dell’Istruzione e del Merito che “una volta pervenuta copia della sentenza in parola ha provveduto, con nota prot. 9691 del 17.06.2024 a trasmettere a codesto Ministero il provvedimento per l’esecuzione con specifico riferimento a quanto richiesto a titolo di beneficio economico c.d. carta docente nonché alla locale Avvocatura Distrettuale per l’eventuale impugnazione.”
Nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, del 16.10.2025.
Inoltre, la predetta sentenza, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 10.06.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della LI NI (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla LI NI del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, limitandosi a depositare, in data 28.10.2025, la sopracitata nota prot. n. 16694 del 23.10.2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che nulla, tuttavia, dimostra in punto di intervenuta ottemperanza alla sentenza de qua, in quanto si limita a comunicare al Ministero dell’Istruzione e del Merito - D.G. per il personale scolastico, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del medesimo Ministero e all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, che “una volta pervenuta copia della sentenza in parola ha provveduto, con nota prot. 9691 del 17.06.2024 a trasmettere a codesto Ministero il provvedimento per l’esecuzione con specifico riferimento a quanto richiesto a titolo di beneficio economico c.d. carta docente nonché alla locale Avvocatura Distrettuale per l’eventuale impugnazione.”
L’NI intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. 1862/2024, pubblicata l’11.06.2025, del Tribunale di lecce – Sezione Lavoro, in favore della parte ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
3. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’NI debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro(di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega, il quale provvederà nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
RL EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL EL | ZI RO |
IL SEGRETARIO