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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
24/01/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.2790/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Torrenova, Via M. Gorgone, n. 28, C.F. , elettivamente domiciliato in Brolo, C.F._1
Via Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
- resistente -
Oggetto: indennità di malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 02/09/2020, premetteva:
- che, la Sig. ha lavorato in agricoltura quale bracciante Parte_1 nell'anno 2018, per n. 102 giornate, alle dipendenze della ditta Foti Bellingambi Carmela;
- che, in particolar modo, il ricorrente ha svolto varie mansioni, quali pulizia e foraggiamento di animali e/o pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
- che, la ditta datrice di lavoro han regolarmente denunciato alla sede competente le CP_1
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il rapporto di lavoro prestato dal ricorrente;
- che, con domande e certificati medici regolarmente inoltrate, il Sig. ha richiesto Parte_1
l'indennità di malattia per patologie che hanno ricoperto interamente il periodo dal 26.03.2019 al
31.05.2019;
- che, il ricorrente, godendo di tutti i requisiti, ha richiesto il pagamento del trattamento di malattia, dovuto come per legge;
- che, tuttavia, al ricorrente non è stata mai versata l'indennità di malattia richiesta;
- che, avverso il mancato pagamento il Sig. ha inoltrato ricorso amministrativo in Parte_1
data 09.09.2019;
- che, l' non ha adottato alcun tipo di provvedimento e non ha fornito alcun tipo di risposta CP_1
e/o motivazione;
- che, l'odierno ricorrente ha lavorato in agricoltura per come sopra esposto ed ha, conseguentemente, maturato il diritto ad ottenere la corresponsione di tutti i benefici previdenziali previsti.
Che, vano il ricorso amministrativo, ha adito il giudice per ottenere il riconoscimento della relativa indennità, disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato – nell'anno precedente – attività lavorativa per il numero di giornate indicato (n.51), da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività. CP_ L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato” (Cass. n. 3820/99).
In questo senso, anche in assenza della documentazione afferente l'iscrizione suddetta, “È, tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi” (art. 4, co. 4, d. lgs. lt. n. 212/46).
Ne deriva, in definitiva, che il lavoratore, ove non sia in grado di esibire la certificazione amministrativa, deve comunque comprovare (quantomeno) il proprio diritto all'iscrizione – e quindi dei requisiti che ne stanno alla base – mediante l'apposito certificato sostitutivo, come espresso in termini ancora più espliciti dall'ultima parte della massima secondo cui “ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 d. lg. lt. 9 aprile 1946 n. 212
(da integrare con le disposizione del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modificazioni nella l. 11 marzo 1970 n. 83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del d. l. lt. n. 212 del 1946)” (Cass. n. 13553/04). CP_ Orbene, preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1 per l'anno 2018 con la prima variazione trimestrale del 2019, pubblicata dal 15.06.2019 al
15.07.2019.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento della prestazione richiesta, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di CP_1
giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli: 1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1 per l'anno 2018, essendo stato cancellato per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del Comune di residenza con il I° elenco di variazione anno 2019 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal
15/06/2019 al 15/07/2019.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, il primo elenco di variazione 2019, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente.
Avverso il provvedimento di cancellazione il ricorrente non ha proposto ricorso avverso il provvedimento di cancellazione.
Pertanto, dalla data del 15/07/2019, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termine che non è statio rispettato atteso che il ricorso è stato depositato in data 02/09/2020, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
02/09/2020, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita.
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 24/01/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
24/01/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.2790/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Torrenova, Via M. Gorgone, n. 28, C.F. , elettivamente domiciliato in Brolo, C.F._1
Via Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
- resistente -
Oggetto: indennità di malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 02/09/2020, premetteva:
- che, la Sig. ha lavorato in agricoltura quale bracciante Parte_1 nell'anno 2018, per n. 102 giornate, alle dipendenze della ditta Foti Bellingambi Carmela;
- che, in particolar modo, il ricorrente ha svolto varie mansioni, quali pulizia e foraggiamento di animali e/o pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
- che, la ditta datrice di lavoro han regolarmente denunciato alla sede competente le CP_1
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il rapporto di lavoro prestato dal ricorrente;
- che, con domande e certificati medici regolarmente inoltrate, il Sig. ha richiesto Parte_1
l'indennità di malattia per patologie che hanno ricoperto interamente il periodo dal 26.03.2019 al
31.05.2019;
- che, il ricorrente, godendo di tutti i requisiti, ha richiesto il pagamento del trattamento di malattia, dovuto come per legge;
- che, tuttavia, al ricorrente non è stata mai versata l'indennità di malattia richiesta;
- che, avverso il mancato pagamento il Sig. ha inoltrato ricorso amministrativo in Parte_1
data 09.09.2019;
- che, l' non ha adottato alcun tipo di provvedimento e non ha fornito alcun tipo di risposta CP_1
e/o motivazione;
- che, l'odierno ricorrente ha lavorato in agricoltura per come sopra esposto ed ha, conseguentemente, maturato il diritto ad ottenere la corresponsione di tutti i benefici previdenziali previsti.
Che, vano il ricorso amministrativo, ha adito il giudice per ottenere il riconoscimento della relativa indennità, disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato – nell'anno precedente – attività lavorativa per il numero di giornate indicato (n.51), da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività. CP_ L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato” (Cass. n. 3820/99).
In questo senso, anche in assenza della documentazione afferente l'iscrizione suddetta, “È, tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi” (art. 4, co. 4, d. lgs. lt. n. 212/46).
Ne deriva, in definitiva, che il lavoratore, ove non sia in grado di esibire la certificazione amministrativa, deve comunque comprovare (quantomeno) il proprio diritto all'iscrizione – e quindi dei requisiti che ne stanno alla base – mediante l'apposito certificato sostitutivo, come espresso in termini ancora più espliciti dall'ultima parte della massima secondo cui “ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 d. lg. lt. 9 aprile 1946 n. 212
(da integrare con le disposizione del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modificazioni nella l. 11 marzo 1970 n. 83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del d. l. lt. n. 212 del 1946)” (Cass. n. 13553/04). CP_ Orbene, preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1 per l'anno 2018 con la prima variazione trimestrale del 2019, pubblicata dal 15.06.2019 al
15.07.2019.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento della prestazione richiesta, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di CP_1
giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli: 1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1 per l'anno 2018, essendo stato cancellato per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del Comune di residenza con il I° elenco di variazione anno 2019 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal
15/06/2019 al 15/07/2019.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, il primo elenco di variazione 2019, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente.
Avverso il provvedimento di cancellazione il ricorrente non ha proposto ricorso avverso il provvedimento di cancellazione.
Pertanto, dalla data del 15/07/2019, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termine che non è statio rispettato atteso che il ricorso è stato depositato in data 02/09/2020, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
02/09/2020, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita.
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 24/01/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia