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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11088 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52568/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52568/2018 promossa da:
(nuova denominazione sociale di giusta delibera assembleare del Parte_1 CP_1 25.11.2009, per atto notaio in Roma registro n.151875, rogito n.30638), C.F. e P. IVA Persona_1
, in persona del dott. munito dei poteri necessari in virtù di procura P.IVA_1 Parte_2 speciale del 14.12.2016, autenticata nella firma dal notaio in Roma, rep. n.533, rogito Persona_2 n.315, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Tumbarello ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Roberto Adinolfi, in Via Lorenzo Respighi n. 13, in Roma, in procura in atti
RICORRENTE
contro
, (P. Iva ) in persona del legale rappresentante dott.ssa Controparte_2 P.IVA_2 [...]
con sede legale in IA D'RC (Na) alla via Locatelli civici nn. 33/35, domiciliata CP_3 in RR (Na), via Antonio De Curtis n. 7 – Parco dell'Ulivo -, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Carlo ESPOSITO, del foro di Nola, via primo maggio 37, giusta procura in atti
CONVENUTA
con sede in Cimitile (NA) alla Via S.Donato n. 9 – P. IVA: Controparte_4 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante sig. nato a [...] il [...] – Parte_3 [...]
– elettivamente dom.to in Marigliano alla via Risorgimento n. 16, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Franco Canzerlo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la conveniva innanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- In via principale e nel merito CP_2 accertare e dichiarare in virtù dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto n. 100885/2457 (rif. int. n. 46934) per inadempimento della
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condannare CP_2 quest'ultima, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 5.373,34, per le causali indicate in narrativa, il tutto oltre agli interessi convenzionali da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo, nonché in estremo subordine alla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa o di giustizia;
- In subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto n. 100885/2457 (rif. int. n. 46934) per inadempimento della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare quest'ultima, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 5.373,34, per le causali indicate in narrativa, il tutto oltre agli interessi convenzionali da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo, nonché in estremo subordine alla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa o di giustizia;
Con vittoria di spese e compenso professionale.”.
A fondamento della propria domanda deduceva di avere acquistato presso la N. 1 Controparte_4 FOTOCOPIATRICE NI OL ZH 361 espressamente richiesta dalla CP_2
appositamente per concederla in locazione a quest'ultima. Il contratto di locazione operativa n.
[...]
100885/2457 (rif. int. n. 46934) stipulato tra le parti prevedeva una durata della locazione pari a 60 mesi, per un corrispettivo fissato in € 10.089,00, oltre IVA, suddiviso in 60 canoni mensili pari ad € 168,15 oltre Iva da versarsi mediante Rimessa Interbancaria Diretta, sul conto corrente della
[...] ed un interesse moratorio per ritardato pagamento “convenzionalmente fissato Parte_1 nell'Euribor tempo in tempo vigente + 6 punti”. Tuttavia la nonostante la regolare Controparte_2 consegna dei beni, non aveva provveduto al pagamento di n.22 canoni mensili, a partire dalla fattura emessa il 13.01.2016, sicché la con lettera raccomandata del 22.05.2018, inviata via Parte_1 PEC, aveva comunicato la risoluzione del contratto, chiedendo il pagamento dei canoni di locazione operativa, richiamando l'art. 15 delle condizioni generali del contratto e chiedendo, altresì, il pagamento della penale di risoluzione ivi prevista.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda ed eccependo: 1) Incompetenza Controparte_2 territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Nola;
2) Mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
3) Improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in materia locatizia;
5) Domanda riconvenzionale di risoluzione del rapporto per inadempimento imputabile alla Parte_1 e/o alla fornitrice e collegamento negoziale tra il contratto di locazione
[...] Controparte_5 stipulato con la prima e quello di manutenzione stipulato con la seconda;
6) Domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per recesso della 7 ) Eccezione di inadempimento ex art Controparte_2
.1460 c.c. a fronte dell'inadempimento della nel fornire il servizio di manutenzione Controparte_4 del bene;
8) Nullità del contratto di locazione operativa;
9) Assenza dei presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. di cui all'art. 15 delle condizioni di contratto;
10) Nullità e/o eccessività della clausola penale di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto;
11) richiesta di chiamata in causa della fornitrice Controparte_4
Veniva autorizzata la chiamata in causa della quale fornitrice dei beni che si Controparte_4 costituiva contestando la domanda svolta nei suoi confronti e assumendo che “La Controparte_2 difatti, omette, nella descrizione degli eventi, di riferire le motivazioni per cui il macchinario locato non è risultato più idoneo all'uso. Con comunicazione del 17.05.2016, la precisava Controparte_4 alla “...che il guasto alla macchina è stato causato da imperizia d'uso da parte del Controparte_2 Vs. personale in quanto, sebbene avessimo esplicitamente indicato, al momento del ritiro del gruppo di pagina 2 di 4 sviluppo immagine per la sostituzione concordata, di avvisare il personale di non inviare stampe alla macchina dato che se ci fossero stati dei processi o code di stampa sulla rete non si sarebbe potuto procedere all'inizializzazione dell'unità sostituita, rischiando di compromettere il funzionamento della stessa dopo il montaggio. Tale indicazione però non è stata per nulla presa in considerazione tanto che appena accesa la macchina per effettuare l'inizializzazione del gruppo sviluppo, la stessa ha iniziato ad eseguire i lavori inviati, compromettendo irrimediabilmente il funzionamento della unità sostituita ed alterando la configurazione del filmware della stessa….”.
Assumeva altresì che “i danni causati da “imperizia o incauto uso” NON sono coperti da garanzia ovvero ricadono nella normale assistenza pattuita per contratto. In un'ottica di collaborazione professionale, la si era dichiarata disponibile alla nuova sostituzione, in tempi Controparte_4 stretti, dell'unità di sviluppo e immagine e la conseguente riprogrammazione dell'intero firmware della macchina, inviando, in data 18.05.2016, un preventivo per la riparazione della Minolta Bizhub 361, per un costo complessivo di € 1.021,45, comprensivo di IVA, riportando ivi le singole voci della spesa relativa ai pezzi necessari. La non ha mai dato riscontro a tale proposta”. Controparte_2
Disposto il mutamento del rito, venivano concessi i termini ex art. 183 VI c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 VI co.n.1 c.p.c. la sulla scorta di quanto dedotto da Parte_1 [...] costituendosi in giudizio, precisava le proprie domande formulando, in aggiunta a quelle già CP_2 originariamente proposte, la seguente domanda subordinata: “- In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande di dovessero trovare accoglimento e dovesse Controparte_2 essere accertata la responsabilità di a fondamento della risoluzione del contratto Controparte_4 di locazione n. 100885/2457 (rif. int. n. 46934) per una omessa manutenzione del bene e non per una imperizia di utilizzo da parte della conduttrice, in via riconvenzionale si chiede che Controparte_4 venga condannata al pagamento in favore di dell'importo di € 5.373,34, oltre agli Parte_1 interessi come richiesti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.”
Il Giudice rigettava tutte le richieste istruttorie formulate dalla ed accoglieva la Controparte_2 richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da di esibizione dell'originale del Parte_1 doc.n.4 prodotto telematicamente dalla resistente.
La causa veniva rinviata per la decisione.
Esaminati gli atti e i documenti depositati;
visto il contratto e confermata la competenza del Tribunale di Roma;
rilevato che parte resistente non contesta il mancato pagamento dei canoni;
si osserva che: Parte
- la figura contrattuale di cui è causa prevede che acquisti dal fornitore i beni indicati nella proposta di locazione al solo scopo di concederne al proponente l'esclusivo utilizzo per il tempo e dietro il corrispettivo complessivo convenuto e li conceda quindi in locazione al richiedente dietro il Parte pagamento di canoni contrattualmente pattuiti. è, dunque, del tutto estranea al rapporto che intercorre tra il fornitore e il cliente utilizzatore;
- nel caso di specie il terzo chiamato è il fornitore del bene oggetto del contratto di noleggio avente anche l'obbligo della manutenzione del bene;
- in base all'art. 6 del contratto di locazione operativa il “conduttore non potrà mai sospendere il pagamento dei canoni periodici neppure in caso di mancato utilizzo del bene per qualunque causa dovuto, incluso il mancato funzionamento del bene, per carenze manutentive o altro”. Ed ancora “il conduttore rinuncia espressamente ad avanzare verso il locatore qualsiasi pretesa di risarcimento pagina 3 di 4 danni in cui il cui titolo dipenda o derivi da vizi difetti o mancanza di qualità del bene”, conseguentemente la pretesa della parte resistente di poter sospendere il pagamento dei canoni di locazione deve ritenersi illegittima;
- la domanda attrice, pertanto, deve essere accolta e conseguentemente condannata parte resistente al pagamento della somma di euro € 5.373,34, oltre agli interessi convenzionali da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo.
Passando all'esame della domanda di manleva proposta dall'utilizzatrice nei confronti del fornitore, si osserva che non può non valorizzarsi, in senso negativo per la la circostanza che questa, CP_2 pur avendo ricevuto dalla società fornitrice l'offerta della sostituzione del bene asseritamente ritenuto difettoso, non abbia risposto, contrariamente anche ai doveri di buona fede e correttezza contrattuale, non potendo trovare giustificazione tale condotta nel (non provato) inadempimento del fornitore, che costituiva semmai il presupposto per ottenere la sostituzione del bene.
Alla luce di quanto sopra, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente e respinta la domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna al Parte_1 CP_2 pagamento della somma di euro € 5.373,34, oltre agli interessi convenzionali da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo;
- non accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 Controparte_4
[...]
- Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori CP_2 di legge a favore di ed euro 2.500,00 oltre accessori di legge a favore del Parte_1 procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_4
Roma, 21 luglio 2025 Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52568/2018 promossa da:
(nuova denominazione sociale di giusta delibera assembleare del Parte_1 CP_1 25.11.2009, per atto notaio in Roma registro n.151875, rogito n.30638), C.F. e P. IVA Persona_1
, in persona del dott. munito dei poteri necessari in virtù di procura P.IVA_1 Parte_2 speciale del 14.12.2016, autenticata nella firma dal notaio in Roma, rep. n.533, rogito Persona_2 n.315, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Tumbarello ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Roberto Adinolfi, in Via Lorenzo Respighi n. 13, in Roma, in procura in atti
RICORRENTE
contro
, (P. Iva ) in persona del legale rappresentante dott.ssa Controparte_2 P.IVA_2 [...]
con sede legale in IA D'RC (Na) alla via Locatelli civici nn. 33/35, domiciliata CP_3 in RR (Na), via Antonio De Curtis n. 7 – Parco dell'Ulivo -, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Carlo ESPOSITO, del foro di Nola, via primo maggio 37, giusta procura in atti
CONVENUTA
con sede in Cimitile (NA) alla Via S.Donato n. 9 – P. IVA: Controparte_4 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante sig. nato a [...] il [...] – Parte_3 [...]
– elettivamente dom.to in Marigliano alla via Risorgimento n. 16, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Franco Canzerlo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la conveniva innanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- In via principale e nel merito CP_2 accertare e dichiarare in virtù dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto n. 100885/2457 (rif. int. n. 46934) per inadempimento della
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condannare CP_2 quest'ultima, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 5.373,34, per le causali indicate in narrativa, il tutto oltre agli interessi convenzionali da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo, nonché in estremo subordine alla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa o di giustizia;
- In subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto n. 100885/2457 (rif. int. n. 46934) per inadempimento della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare quest'ultima, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 5.373,34, per le causali indicate in narrativa, il tutto oltre agli interessi convenzionali da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo, nonché in estremo subordine alla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa o di giustizia;
Con vittoria di spese e compenso professionale.”.
A fondamento della propria domanda deduceva di avere acquistato presso la N. 1 Controparte_4 FOTOCOPIATRICE NI OL ZH 361 espressamente richiesta dalla CP_2
appositamente per concederla in locazione a quest'ultima. Il contratto di locazione operativa n.
[...]
100885/2457 (rif. int. n. 46934) stipulato tra le parti prevedeva una durata della locazione pari a 60 mesi, per un corrispettivo fissato in € 10.089,00, oltre IVA, suddiviso in 60 canoni mensili pari ad € 168,15 oltre Iva da versarsi mediante Rimessa Interbancaria Diretta, sul conto corrente della
[...] ed un interesse moratorio per ritardato pagamento “convenzionalmente fissato Parte_1 nell'Euribor tempo in tempo vigente + 6 punti”. Tuttavia la nonostante la regolare Controparte_2 consegna dei beni, non aveva provveduto al pagamento di n.22 canoni mensili, a partire dalla fattura emessa il 13.01.2016, sicché la con lettera raccomandata del 22.05.2018, inviata via Parte_1 PEC, aveva comunicato la risoluzione del contratto, chiedendo il pagamento dei canoni di locazione operativa, richiamando l'art. 15 delle condizioni generali del contratto e chiedendo, altresì, il pagamento della penale di risoluzione ivi prevista.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda ed eccependo: 1) Incompetenza Controparte_2 territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Nola;
2) Mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
3) Improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in materia locatizia;
5) Domanda riconvenzionale di risoluzione del rapporto per inadempimento imputabile alla Parte_1 e/o alla fornitrice e collegamento negoziale tra il contratto di locazione
[...] Controparte_5 stipulato con la prima e quello di manutenzione stipulato con la seconda;
6) Domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per recesso della 7 ) Eccezione di inadempimento ex art Controparte_2
.1460 c.c. a fronte dell'inadempimento della nel fornire il servizio di manutenzione Controparte_4 del bene;
8) Nullità del contratto di locazione operativa;
9) Assenza dei presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. di cui all'art. 15 delle condizioni di contratto;
10) Nullità e/o eccessività della clausola penale di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto;
11) richiesta di chiamata in causa della fornitrice Controparte_4
Veniva autorizzata la chiamata in causa della quale fornitrice dei beni che si Controparte_4 costituiva contestando la domanda svolta nei suoi confronti e assumendo che “La Controparte_2 difatti, omette, nella descrizione degli eventi, di riferire le motivazioni per cui il macchinario locato non è risultato più idoneo all'uso. Con comunicazione del 17.05.2016, la precisava Controparte_4 alla “...che il guasto alla macchina è stato causato da imperizia d'uso da parte del Controparte_2 Vs. personale in quanto, sebbene avessimo esplicitamente indicato, al momento del ritiro del gruppo di pagina 2 di 4 sviluppo immagine per la sostituzione concordata, di avvisare il personale di non inviare stampe alla macchina dato che se ci fossero stati dei processi o code di stampa sulla rete non si sarebbe potuto procedere all'inizializzazione dell'unità sostituita, rischiando di compromettere il funzionamento della stessa dopo il montaggio. Tale indicazione però non è stata per nulla presa in considerazione tanto che appena accesa la macchina per effettuare l'inizializzazione del gruppo sviluppo, la stessa ha iniziato ad eseguire i lavori inviati, compromettendo irrimediabilmente il funzionamento della unità sostituita ed alterando la configurazione del filmware della stessa….”.
Assumeva altresì che “i danni causati da “imperizia o incauto uso” NON sono coperti da garanzia ovvero ricadono nella normale assistenza pattuita per contratto. In un'ottica di collaborazione professionale, la si era dichiarata disponibile alla nuova sostituzione, in tempi Controparte_4 stretti, dell'unità di sviluppo e immagine e la conseguente riprogrammazione dell'intero firmware della macchina, inviando, in data 18.05.2016, un preventivo per la riparazione della Minolta Bizhub 361, per un costo complessivo di € 1.021,45, comprensivo di IVA, riportando ivi le singole voci della spesa relativa ai pezzi necessari. La non ha mai dato riscontro a tale proposta”. Controparte_2
Disposto il mutamento del rito, venivano concessi i termini ex art. 183 VI c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 VI co.n.1 c.p.c. la sulla scorta di quanto dedotto da Parte_1 [...] costituendosi in giudizio, precisava le proprie domande formulando, in aggiunta a quelle già CP_2 originariamente proposte, la seguente domanda subordinata: “- In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande di dovessero trovare accoglimento e dovesse Controparte_2 essere accertata la responsabilità di a fondamento della risoluzione del contratto Controparte_4 di locazione n. 100885/2457 (rif. int. n. 46934) per una omessa manutenzione del bene e non per una imperizia di utilizzo da parte della conduttrice, in via riconvenzionale si chiede che Controparte_4 venga condannata al pagamento in favore di dell'importo di € 5.373,34, oltre agli Parte_1 interessi come richiesti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.”
Il Giudice rigettava tutte le richieste istruttorie formulate dalla ed accoglieva la Controparte_2 richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da di esibizione dell'originale del Parte_1 doc.n.4 prodotto telematicamente dalla resistente.
La causa veniva rinviata per la decisione.
Esaminati gli atti e i documenti depositati;
visto il contratto e confermata la competenza del Tribunale di Roma;
rilevato che parte resistente non contesta il mancato pagamento dei canoni;
si osserva che: Parte
- la figura contrattuale di cui è causa prevede che acquisti dal fornitore i beni indicati nella proposta di locazione al solo scopo di concederne al proponente l'esclusivo utilizzo per il tempo e dietro il corrispettivo complessivo convenuto e li conceda quindi in locazione al richiedente dietro il Parte pagamento di canoni contrattualmente pattuiti. è, dunque, del tutto estranea al rapporto che intercorre tra il fornitore e il cliente utilizzatore;
- nel caso di specie il terzo chiamato è il fornitore del bene oggetto del contratto di noleggio avente anche l'obbligo della manutenzione del bene;
- in base all'art. 6 del contratto di locazione operativa il “conduttore non potrà mai sospendere il pagamento dei canoni periodici neppure in caso di mancato utilizzo del bene per qualunque causa dovuto, incluso il mancato funzionamento del bene, per carenze manutentive o altro”. Ed ancora “il conduttore rinuncia espressamente ad avanzare verso il locatore qualsiasi pretesa di risarcimento pagina 3 di 4 danni in cui il cui titolo dipenda o derivi da vizi difetti o mancanza di qualità del bene”, conseguentemente la pretesa della parte resistente di poter sospendere il pagamento dei canoni di locazione deve ritenersi illegittima;
- la domanda attrice, pertanto, deve essere accolta e conseguentemente condannata parte resistente al pagamento della somma di euro € 5.373,34, oltre agli interessi convenzionali da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo.
Passando all'esame della domanda di manleva proposta dall'utilizzatrice nei confronti del fornitore, si osserva che non può non valorizzarsi, in senso negativo per la la circostanza che questa, CP_2 pur avendo ricevuto dalla società fornitrice l'offerta della sostituzione del bene asseritamente ritenuto difettoso, non abbia risposto, contrariamente anche ai doveri di buona fede e correttezza contrattuale, non potendo trovare giustificazione tale condotta nel (non provato) inadempimento del fornitore, che costituiva semmai il presupposto per ottenere la sostituzione del bene.
Alla luce di quanto sopra, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente e respinta la domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna al Parte_1 CP_2 pagamento della somma di euro € 5.373,34, oltre agli interessi convenzionali da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo;
- non accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 Controparte_4
[...]
- Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori CP_2 di legge a favore di ed euro 2.500,00 oltre accessori di legge a favore del Parte_1 procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_4
Roma, 21 luglio 2025 Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
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